Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2001, n. 10425
CASS
Sentenza 30 luglio 2001

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Essenziale per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia è che, all'atto della cessazione dell'appartenenza di due fondi ad un unico proprietario, le opere destinate al servizio di uno all'altro siano stabili, sì da escluderne la precarietà, e apparenti, in modo da render certi e manifesti a chiunque - e perciò anche all'acquirente del fondo gravato - il contenuto e le modalità di esercizio del corrispondente diritto.

Commentario1

  • 1Servitù per destinazione del padre di famiglia
    Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 16 settembre 2023

    Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 18 dicembre 2013 – 12 febbraio 2014, n. 3219 Presidente Oddo – Relatore Carrato Svolgimento del processo Con atto di citazione del 29 maggio 2001 la s.a.s. Edilcasa conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lodi, la s.r.l. C. per sentir riconoscere, in capo alla stessa, la titolarità di una servitù ex art. 1079 c.c., costituitasi per destinazione del padre di famiglia, sul presupposto di essere divenuta proprietaria (a seguito di aggiudicazione conseguente a procedura fallimentare) di un'area industriale identificata con il mappale 163, confinante a sud con il mappale n. 139 di proprietà della suddetta convenuta. A sostegno di tale …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2001, n. 10425
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10425
Data del deposito : 30 luglio 2001

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