Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/07/2003, n. 35207
CASS
Sentenza 11 luglio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Qualora la Corte di cassazione, in sede di ricorso contro ordinanza del Tribunale del riesame che abbia confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP, riconosca l'incompetenza per territorio di quest'ultimo, la declaratoria d'incompetenza e l'indicazione del GIP competente, pur vincolanti per i GIP interessati, non producono l'effetto definitivo di cui all'art. 25 cod. proc. pen., ma (essendo emesse allo stato degli atti e in sostituzione della dichiarazione di incompetenza che avrebbe dovuto pronunziare, ex art. 291 secondo comma e 22 primo comma cod. proc. pen., il GIP che ordinò la misura coercitiva), hanno la limitata efficacia stabilita dall'art. 22 secondo comma stesso codice. Il provvedimento del GIP incompetente conserva tuttavia la propria efficacia nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 27 cod. proc. pen..

Commentario1

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trapani con ordinanza del 9 maggio 2025 ha rimesso alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 24-bis c.p.p., la risoluzione della questione sulla competenza per territorio dopo che, a seguito della propria dichiarazione di incompetenza, i diversi giudici cui era stata trasmessa la richiesta del PM ai sensi degli artt. 22 e 27 c.p.p., avevano declinato la propria competenza e il procedimento era tornato pendente innanzi alla stessa Autorità giudiziaria (GIP di Trapani) che per primo aveva declinato la competenza. 2. La vicenda processuale può essere così sinteticamente riassunta: il GIP del Tribunale di Trapani …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/07/2003, n. 35207
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35207
Data del deposito : 11 luglio 2003

Testo completo