Sentenza 11 luglio 2003
Massime • 1
Qualora la Corte di cassazione, in sede di ricorso contro ordinanza del Tribunale del riesame che abbia confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP, riconosca l'incompetenza per territorio di quest'ultimo, la declaratoria d'incompetenza e l'indicazione del GIP competente, pur vincolanti per i GIP interessati, non producono l'effetto definitivo di cui all'art. 25 cod. proc. pen., ma (essendo emesse allo stato degli atti e in sostituzione della dichiarazione di incompetenza che avrebbe dovuto pronunziare, ex art. 291 secondo comma e 22 primo comma cod. proc. pen., il GIP che ordinò la misura coercitiva), hanno la limitata efficacia stabilita dall'art. 22 secondo comma stesso codice. Il provvedimento del GIP incompetente conserva tuttavia la propria efficacia nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 27 cod. proc. pen..
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trapani con ordinanza del 9 maggio 2025 ha rimesso alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 24-bis c.p.p., la risoluzione della questione sulla competenza per territorio dopo che, a seguito della propria dichiarazione di incompetenza, i diversi giudici cui era stata trasmessa la richiesta del PM ai sensi degli artt. 22 e 27 c.p.p., avevano declinato la propria competenza e il procedimento era tornato pendente innanzi alla stessa Autorità giudiziaria (GIP di Trapani) che per primo aveva declinato la competenza. 2. La vicenda processuale può essere così sinteticamente riassunta: il GIP del Tribunale di Trapani …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/07/2003, n. 35207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35207 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FATTORI PAOLO PRESIDENTE
1. Dott. VISCONTI SERGIO CONSIGLIERE
2. Dott. GALBIATI RUGGERO "
3. Dott.ROMIS VINCENZO "
4. Dott. BIANCHI LUISA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AU IS nato a [...] il [...];
avverso ORDINANZA del 04/03/2003 del TRIB. LIBERTÀ di TRENTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere VISCONTI SERGIO;
sentite le conclusioni dei P.G. Dr. Mario Iannelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
MA ST ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 4.3.2003 del Tribunale di Trento, in funzione di giudice del riesame, con la quale è stata confermata l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa nei suoi confronti dal GIP del Tribunale di Trento in data 5.2.2003, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1) Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 25 Cost., 12 lett. c), 51 comma 3 bis, 328 comma 1 bis c.p.p.. Il ricorrente, premesso di essere indagato per il solo reato dì cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, asseritamene commesso nel circondario di Rovereto, e quindi di esclusiva competenza di detto Tribunale, ha censurato l'ordinanza impugnata per avere ritenuto la competenza territoriale del GIP del Tribunale di Trento, pur non trattandosi di delitto rientrante tra quelli indicati dal comma 3 bis dell'art. 51 c.p.p., e non essendovi connessione tra il reato a lui contestato e quelli associativi contestati ad altri indagati.
2) Mancanza di motivazione in ordine al rigetto della specifica contestazione di inapplicabilità dell'art. 12 lett. c), essendo diversi i soggetti che hanno commesso il reato fine ed il reato-mezzo.
3) Inosservanza dell'art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p. non avendo l' ordinanza del GIP indicato i gravi indizi di colpevolezza, e potendo il Tribunale dei riesame solo integrare la motivazione, ma non supplire alla totale assenza di motivazione.
4) Manifesta illogicità della motivazione sul punto suindicato. 5) Illogicità della motivazione del Tribunale del riesame sui gravi indizi di colpevolezza.
6) Mancanza di motivazione per omessa indicazione da parte del GIP del Tribunale di Trento delle esigenze cautelari.
7) Illogicità della motivazione del Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato.
8) Mancanza e/o illogicità della motivazione circa la proporzionalità e l'adeguatezza della misura cautelare concretamente applicata.
I primi due motivi di ricorso - che vanno trattati congiuntamente, costituendo il secondo parte integrante del precedente - sono fondati limitatamente alla dedotta incompetenza territoriale del GIP del Tribunale di Trento.
Il Tribunale del riesame ha rigettato la specifica impugnazione del ricorrente con la seguente motivazione: "È vero che il AU è indagato solo in ordine ad ipotesi delittuose di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990, in continuazione tra loro, commesse nell'ambito del circondario del Tribunale di Rovereto, ma dall'esame del capo di imputazione (n. 29 dell'ordinanza impugnata, pagg. 21-22) si evince che tra i cessionari della sostanza stupefacente figura anche AL RG, vale a dire lo stesso soggetto al quale è addebitato, quale promotore ed organizzatore, il reato associativo di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990, e nel cui capo di imputazione è descritta anche l'attività di acquisto dal AU (n. 1 dell'ordinanza impugnata, pag. 4): sussiste quindi connessione teleologica ex art. 12 lett. c) c.p.p., poiché i fatti di vendita ed acquisto di sostanza stupefacente dal AU al AL erano finalizzati ad agevolare l'esecuzione del reato associativo, con conseguente applicabilità del disposto di cui all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p.". Si osserva che l'art. 12 lett. c) c.p.p. prevede la connessione di procedimenti, con conseguente attribuzione della competenza per territorio, ai sensi del successivo art. 16, al giudice competente per il reato più grave, se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri. L'orientamento giurisprudenziale ampiamente prevalente ha ritenuto che "in tema di competenza per connessione, ai fini della configurabilità del caso di connessione teleologica di cui all'art.12 lett. c) c.p.p., è necessario che ricorrano due condizioni, e cioè che dei reati per cui si procede gli uni siano stati commessi per eseguire gli altri e che il reato-fine sia stato realizzato dalla stessa persona o dalle stesse persone che hanno commesso il reato-mezzo" (Cass. 18.12.1996 -- 25.1.1997 n. 6908; conformi Cass.n. 3357/1998; Cass. n. 1783/1998; Cass. n. 3385/1995; Cass. n.
3799/1992; difforme Cass. n. 10041/1998). Nella specie, non si ravvisa nessuna delle due condizioni sopraindicate. La circostanza che il MA abbia fornito talvolta sostanza stupefacente al ER non implica alcuna connessione teleologica con il delitto associativo previsto dall'art. 74 D.P.R. 309/90, risultando peraltro il ER una delle numerose persone alle quali il Maine ha procurato sostanza stupefacente. Né è stata ritenuta la partecipazione del ricorrente all'associazione criminale, che deve essere caratterizzata da un vincolo associativo (pactum sceleris) di natura permanente fra tre o più persone, qualificato da un minimo di organizzazione, anche non strutturata gerarchicamente, ma comunque a carattere stabile, che sia destinata a perdurare anche dopo la consumazione dei singoli delitti programmati, nonché da un programma criminoso volto al compimento di una serie indeterminata di delitti previsti dalla legge sugli stupefacenti, senza che, peraltro, occorra l'effettiva consumazione degli stessi (Cass. 15.3.1991, Frontonesi;
Cass. 31.5.1995, Barchiesi;
Cass. 25.6.1997, Paone ed altri). In tale ottica è stato costantemente affermato che per la sussistenza del reato associativo non è richiesta l'esecuzione di singoli reati inerenti a violazioni della legge sugli stupefacenti (e cioè i cc.dd. reati-fine), che possono semmai agevolare la prova del delitto (Cass. 19.4.1989, Spagnolo;
Cass. 8.5.1995, Valente), e che non sussiste automaticamente (ma è eventuale) la continuazione tra il delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e singoli reati di cessione, vendita od acquisto di droga (Cass. 28.1.1997, Castellini ed altro;
Cass. 16.1.1991, Marin), ravvisabile nei soli casi in cui vi sia la contemporaneità ideativa ed attuativa tra l'adesione all' organizzazione e la realizzazione del singolo reato.
Da tali considerazioni si evince che la circostanza che il MA abbia ceduto talvolta sostanza stupefacente al ER, indagato per il delitto di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90, non comporta - come erroneamente ritenuto nell'ordinanza impugnata -- la sussistenza della connessione teleologica ex art. 12 lett. c) c.p.p., non ravvisandosi - almeno in base alle ragioni dedotte nell'ordinanza applicativa della misura cautelare ed in quella del Tribunale del riesame - che il reato addebitato al MA sia stato commesso per eseguire quello associativo, ed essendo certamente diversi i soggetti ai quali sono stati attribuiti l'eventuale reato-mezzo (ER) ed il reato-fine (MA). Sul punto, è bene precisare considerato che il ricorrente usa la terminologia inversa -- che il reato-mezzo è stato costantemente ritenuto da giurisprudenza e dottrina quello associativo, ed il reato-fine quello commesso per agevolare l'attività delle associazioni criminali (Cass. sez. un.28.3.2001 n. 10; Cass. 21.6.1995 n. 9898).
Anche l'applicabilità dell'art. 51, comma 3 bis, c.p.p., ritenuta dal Tribunale del riesame di Trento, è da considerare inesatta con riferimento all'art. 74 D.P.R. 309/90. Infatti, nell'ordinanza impugnata è stato ritenuto che l'agevolazione dell'esecuzione del reato associativo comporta come conseguenza l'applicabilità della disposizione suindicata.
Anche se si ritenesse che agevolazione vi sia stata, il comma 3 bis dell'art. 51 è inequivoco nel disporre l'attribuzione all'ufficio del pubblico ministero, presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416 bis, c.p., ma nulla dispone in ordine all'agevolazione degli altri reati indicati nello stesso comma, tra cui l'art. 74 D.P.R. 309/90. Tale differente previsione è pienamente legittima, se si valuta che i due reati associativi, pur avendo come caratteristica comune l'accordo criminoso, si distinguono (e possono anche concorrere) per avere scopi diversi e tutelare differenti beni giuridici, e cioè l'uno, l'art. 416 bis c.p., l'ordine pubblico, sotto il particolare profilo della pericolosità sociale dell'esistenza di organizzazioni svolgenti attività lecite ed illecite con modalità intimidatrici derivanti dalla natura dell'associazione e cagionanti condizioni di assoggettamento ai propri scopi e di omertà sugli stessi idonei al raggiungimento di profitti o vantaggi ingiusti, l'altro, l'art. 74 decreto citato, la difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e della sua diffusione, e solo indirettamente -- come del resto ogni fattispecie penale - la salvaguardia dell'ordine pubblico in senso generico (Cass.28.3.1996, Angelini;
Cass. 14.3.1997, Calabrò ed altri).
Ne consegue che il reato di associazione mafiosa può contemplare, per sua natura, e soprattutto nell'attuale realtà delinquenziale di vaste dimensioni geografiche, una serie di reati-fine o reati satelliti, dei quali è opportuna la trattazione unitariamente al reato-mezzo, mentre i reati-fine commessi per agevolare l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti sono più circoscritti, e non rendono necessaria la deroga alle norme generali sulla competenza, probabilmente anche con esiti vantaggiosi per la speditezza processuale.
Nella fattispecie, pertanto, i richiami agli artt. 12 lett. e) e 51, comma 3 bis, c.p.p., che avrebbero legittimato la competenza del giudice distrettuale, non sono pertinenti, e ne consegue che, essendo i reati addebitati al MA, e legati dal vincolo della continuazione, tutti commessi nel circondario di Rovereto, e non ravvisandosi alcuna deroga legislativa, la competenza territoriale ad emettere l'ordinanza cautelare va attribuita al GIP del Tribunale di Rovereto.
L'ordinanza impugnata viene, pertanto, annullata limitatamente alla questione dell' omessa dichiarazione di incompetenza territoriale, ma è opportuno precisare le conseguenze di tale annullamento. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto che la decisione sulla competenza adottata dalla Corte di Cassazione che l'abbia riconosciuta in capo ad un giudice diverso da quello che ha disposto la misura cautelare personale, non implica l'annullamento del titolo della misura stessa, in quanto la sua caducazione non è automatica nel caso di declaratoria di incompetenza di quest'ultimo giudice e di trasmissione degli atti al giudice competente (Cass. sez. un. 25.10.1994, De Lorenzo;
Cass. 17.11.1998, Morabito;
Cass.10.9.1992, Bellezza).
In particolare, poi, è stato ritenuto che "qualora la Corte di Cassazione, in sede di ricorso contro ordinanza del Tribunale del riesame che abbia confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP, riconosca e dichiari, in accoglimento del ricorso stesso, l'incompetenza per territorio del medesimo GIP, la declaratoria d'incompetenza e l'indicazione del GiP competente, pur vincolanti per i GIP interessati, non producono l'effetto definitivo di cui all'art. 25 c.p.p., ma, essendo emesse, allo stato degli atti e sostanzialmente in sostituzione della dichiarazione di incompetenza che avrebbe dovuto pronunziare, ex art. 291 secondo comma e 22 primo comma c.p.p il GIP che ordinò la misura coercitiva, hanno la limitata efficacia stabilita dall'art. 22 secondo comma stesso cod.. Il provvedimento del GIP incompetente conserva inoltre la propria efficacia nari limiti e alle condizioni di cui all'art.27 c.p.p." (Cass. 23.10.1991, Anastasio).
Nella specie, va, pertanto, esaminata sia la sussistenza dei requisiti per l'emissione del provvedimento coercitivo, sia l'urgenza di provvedere per il GIP del Tribunale di Trento, a norma dell'art. 291, 2° comma, c.p.p.. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l'ordinanza del GIP e quella integrativa del Tribunale del riesame hanno ampiamente e correttamente motivato in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p., ed all'esigenza cautelare di evitare la reiterazione di reati della stessa specie ex art. 274 lett. c) c.p.p.. Per ciò che concerne i gravi indizi, si osserva che l'ordinanza del GIP -- come risulta anche dal testo del provvedimento oggetto del ricorso - aveva richiamato la scheda del MA redatta dalla P.G., le osservazioni del P.M., e le intercettazioni telefoniche, mentre il Tribunale del riesame ha ampliato la motivazione del GIP (non inesistente per quanto esposto) con specifiche dichiarazioni di alcuni acquirenti di sostanze stupefacenti dal MA. Si tratta quindi di fattispecie del tutto legittima di integrazione di carenze motivazionali del provvedimento impugnato di applicazione di una misura cautelare con la motivazione che decide sulla richiesta del riesame, trattandosi di provvedimenti tra loro strettamente collegati e complementari (Cass. sez. un. 1 7.4.1996 n. 7). In tema di esigenze cautelari, vi è il legittimo richiamo alle circostanze e modalità del fatto-reato (Cass. 29.3.2000, Penna), con la specifica precisazione dell'intensità dello spaccio e della fornitura ad un soggetto indagato per il reato associativo, non ritenendosi, peraltro, adeguata e proporzionata altra misura per rescindere i contatti del MA ed impedirne la protrazione della condotta criminale.
Ne consegue con tutta evidenza che l'ordinanza applicativa della misura cautelare nei confronti del MA, così come integrata anche dal Tribunale del riesame, risulta logicamente e congruamente motivata, né può porsi in dubbio l'urgenza da parte del GIP del Tribunale di Trento di provvedere, a norma dell'art. 291, 2° comma, c.p.p., per interrompere la continuazione dei reati (circa una ventina gli acquirenti individuati).
L'unica censura, pertanto, che va fatta ai provvedimenti del GIP e del Tribunale del riesame è quella di non avere dichiarato l'incompetenza per territorio, e rimesso gli atti al giudice competente a norma degli artt. 22 e 27, provvedimento che compete ora al giudice di legittimità, senza però dichiarare alcuna inefficacia dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Trento, effetto che consegue solo all'inosservanza del termine di cui all'art. 27 c.p.p.. In conclusione:
- va annullata l'ordinanza impugnata limitatamente alla omessa dichiarazione di incompetenza territoriale, adottandosi i provvedimenti previsti dagli artt. 22, 1 ° comma, 27, e 291, comma 2, c.p.p.;
- non va dichiarata la caducazione del provvedimento di applicazione della misura cautelare, correttamente motivato in ordine agli elementi previsti dagli artt. 273, 274 lett.. c) e 275 c.p.p., e sussistendo il requisito dell'urgenza;
- di conseguenza, viene rigettato nel resto il ricorso del MA.
P. Q. M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa dichiarazione di incompetenza territoriale.
Dichiara la competenza territoriale del GIP del Tribunale di Rovereto e dispone trasmettersi gli atti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 27 c.p.p., alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento.
Rigetta nel resto il ricorso.
Dispone che il presente dispositivo sia comunicato via fax a cura della Cancelleria alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento.
Così deciso in Roma, l'11 luglio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 SETTEMBRE 2003.