Cass. pen., SS.UU., sentenza 11/04/2006, n. 17050
CASS
Sentenza 11 aprile 2006

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Il divieto di infliggere una pena più grave, di cui all'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen., non opera nel nuovo giudizio conseguente all'annullamento della sentenza di primo grado - impugnata dal solo imputato - disposto dal giudice di appello o dalla Corte di cassazione per nullità dell'atto introduttivo ovvero per altra nullità assoluta o di carattere intermedio non sanata. (Nella specie si è ritenuto che il divieto di "reformatio in peius" non possa trovare applicazione a seguito dell'annullamento della precedente condanna ai sensi dell'art. 604, comma quarto, cod. proc. pen.).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 11/04/2006, n. 17050
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17050
Data del deposito : 11 aprile 2006

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