Sentenza 10 agosto 2006
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, il termine di giorni dieci, di cui all'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., entro il quale il Tribunale del riesame deve pronunciare la propria decisione, va computato in base alla regola generale fissata dall'art. 172 cod. proc. pen., per la quale il "dies a quo" non si computa, atteso che manca in questa ipotesi una specifica deroga alla citata regola generale e che trattasi di un termine processuale ordinario non incidente sullo stato di custodia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 10/08/2006, n. 29344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29344 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2006 |
Testo completo
44
29 344/06 а REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 10/08/2006
SENTENZA
N. 69106 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FAZZIOLI EDOARDO PRESIDENTE
1. Dott. MORGIGNI ANTONIO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. FRANCO AMEDEO It N. 026910/2006
3. Dott. UN CE 11
4. Dott. PIRACCINI PAOLA Н
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) PI EO N. IL 23/01/1969
2) PI AL N. IL 21/02/1978
avverso ORDINANZA del 13/04/2006
di REGGIO CALABRIA TRIB. LIBERTA'
sentita la relazione fatta dal Consigliere
Patzone, de ha chiesto UN CE
/sentite le conclusioni del P.G. Dr. il rigetto dei ricorsi.
-
Hi Morcella, D'Ascola e Veneto, de hamo Avv.
coglimento dei ricorsi. Fatto 1.PI EO e PI NO ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria, adito ex art. 309 c.p.p., ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere loro applicata in data 21-2-2006 dal Giudice per le
Indagini Preliminari di Reggio Calabria per i delitti di cui agli artt. 416 bis c.p. ed altro.
2.-. Con un primo ricorso, l'avv. D'Ascola, nell'interesse di PI EO e PI NO, deduce:
A) Violazione dell'art. 309, commi 9 e 10, c.p.p. sul presupposto che il termine di dieci giorni entro il quale doveva intervenire la decisione del Tribunale del Riesame avrebbe dovuto essere fatto decorrere dal giorno in cui gli atti trasmessi dall'Ufficio di Procura erano pervenuti in cancelleria, computando anche tale giorno. Infatti, trattandosi di norme dettate in materia de libertate, a tale termine avrebbe dovuto applicarsi la regola dettata dall'art. 297, comma 1, c.p.p., norma speciale che deroga ai principi sanciti dall'art. 172 c.p.p., compreso quello secondo il quale dies a quo non computatur in termine. Ne deriverebbe che, essendo gli atti prevenuti presso la cancelleria del Tribunale in data 6-4-2006, il termine de quo doveva considerarsi decorso alla data del 15-4-2006 e non a quella del 16-4-2006
(giorno di Pasqua), come erroneamente ritenuto dal Tribunale [che poi, in applicazione dell'art. 172, comma 3, lo aveva prorogato al 18-4-2006, in considerazione del fatto che anche il 17-4-2006 era giorno festivo (lunedì dell'Angelo)]. A conferma della correttezza della ritenuta necessità di computare in questo caso il dies a quo, il ricorrente ricorda che il Giudice delle Leggi, nella sentenza n. 232 del 1998, avrebbe affermato tale regola in riferimento al termine perentorio di cui al comma 5 dell'art. 309 c.p.p. e sottolinea che non estendere il principio anche al caso in esame comporterebbe una irragionevole disparità di trattamento fra situazioni omologhe. Ragione per cui, in caso di mancato accoglimento di questo motivo di ricorso, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, comma 9, c.p.p. per violazione degli artt. 3, 13 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che, per il calcolo del termine ivi previsto, deve essere computato anche il giorno di ricezione degli atti da parte della cancelleria del Tribunale del Riesame, in applicazione del disposto di cui all'art. 297, comma 1, c.p.p.
B) Violazione degli artt. 179 e 414 c.p.p. per essere nel procedimento in esame confluiti gli
•
atti relativi a procedimento nei confronti del quale era stata disposta la riapertura delle indagini (su richiesta avanzata ben quattro volte dal P.M.), pur essendo le informative richiamate dal P.M. a base di tali richieste "una sorta di contenitori vuoti" e pur non rappresentando esse, quindi, (al pari della consulenza tecnica disposta dalla Accusa) alcun fatto nuovo sopravvenuto. In sostanza le indagini in questione sarebbero state riaperte per un mero ripensamento del Pubblico Ministero sullo stesso materiale probatorio che aveva dato luogo alla archiviazione.
C) Violazione degli artt. 267, comma 2, e 271, comma 1, c.p.p., in quanto la convalida da parte del GIP del decreto di urgenza n.437/2001 RI DD (relativo alla intercettazione ambientale dei locali della impresa EDILPRIMAVERA s.r.l.), disposto dal Pubblico Ministero, sarebbe intervenuta dopo le 48 ore dalla sua emissione.
D) Violazione dell'art. 268, comma 3, c.p.p. per il difetto nei decreti esecutivi del Pubblico
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Ministero (relativi alle intercettazioni autorizzate) del doppio requisito della insufficienza ovvero inidoneità degli impianti installati presso l'Ufficio di Procura e di quello delle "eccezionali ragioni di urgenza”. In particolare, tutti i decreti in questione recherebbero, ad avviso del ricorrente, una identica motivazione in riferimento ad una "non meglio esplicitata" indisponibilità delle postazioni presso la Procura, mentre ad ogni decreto esecutivo sarebbe allegata una attestazione standard, "identica -anche questa- per tutti i decreti”, nella quale, al contrario, si farebbe riferimento ad una situazione di generica
-3- R inidoneità ovvero insufficienza degli impianti: questa antinomia renderebbe impossibile risalire all'iter cognitivo e valutativo seguito dal Pubblico Ministero. Anche in riferimento al secondo requisito richiesto dall'art. 268, comma 3, c.p.p., i decreti in esame non sarebbero adeguatamente motivati, in quanto confonderebbero le richieste "eccezionali ragioni di urgenza" con la urgenza (non necessariamente eccezionale) che faculta il Pubblico
Ministero, ai sensi dell'art. 267, comma 2, c.p.p., a disporre intercettazioni provvisorie, ritenendo in sostanza equipollenti i due concetti.
E) Violazione degli artt. 125, comma 3 e 273 c.p.p. (in riferimento al capo 1 della rubrica) sul presupposto che l'ordinanza impugnata presenterebbe "vistosi vizi di motivazione, nonché di illogicità e contraddittorietà della stessa in relazione alla affermazione della sussistenza del quadro di gravità indiziaria nei confronti degli odierni indagati", tenuto conto anche del nuovo testo dell'art. 606, lettera e), c.p.p., come modificato dalla Legge n. 46 del 2006. Segnatamente per PI NO si denuncia: che il contenuto della conversazione tenuta tra i soci della Edilprimavera, a commento del ritrovamento di un ordigno esplosivo sotto l'auto di uno di loro, non sarebbe "univocamente indicativo" del suo inserimento nelle dinamiche mafioso-imprenditoriali che caratterizzavano il gruppo;
che il semplice fatto di essere fratello di PI EO non avrebbe potuto comportare la automatica conseguenza di essere a conoscenza dei presunti legami illeciti di quest'ultimo; che la individuazione in RI CO dell'amico in comune", di cui parlavano i due fratelli PI nel corso di altra intercettazione, sarebbe "del tutto congetturale". Quanto ad PI EO, si propone una diversa interpretazione della intercettazione ambientale in data 23-2-2002 intercorsa tra questo indagato e RI CO, facendo leva sugli esiti negativi per il ricorrente della gara di appalto avente ad oggetto la manutenzione del CE.DIR e sulla accertata risultanza che negli anni 2001-2004 la ditta Edilprimavera si era aggiudicata ben poche delle gare di appalto cui aveva partecipato.
3 .. Con un secondo ricorso (a firma dell'avv. Veneto) nell'interesse di PI EO si sviluppano, con analoghe argomentazioni, le medesime censure sopra sommariamente illustrate.
Segnatamente in riferimento alla asserita violazione dell'art. 416 bis c.p. si sottolinea che gli unici elementi che avrebbero potuto fondare la appartenenza del ricorrente alla cosca RI sarebbero costituiti dai contatti intercorsi tra PI EO e RI CO, registrati nella vicenda
CE.DIR, e dall'incontro avvenuto tra i due il 23-2-2002 a Prato presso la abitazione del RI. Si tratterebbe, però, di elementi del tutto insufficienti, posto che la gara di appalto relativa al CE.DIR era stata aggiudicata ad una impresa diversa da quella riconducibile al ricorrente, che quest'ultima aveva subito ben due atti intimidatori in data 6 e 19-10-2000, oltre ad altre intimidazioni nel corso di altri lavori, e che da altre conversazioni intercettate emergerebbero risultanze di senso contrario.
Un ulteriore e specifico motivo, contenuto in questo ricorso, si incentra nella asserita violazione dell'art. 606, lettere b), c) ed e), c.p.p. in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p., in quanto, posto che l'apporto presumibilmente fornito alla cosca RI sarebbe derivato dallo svolgimento di attività di impresa da parte del ricorrente attraverso la partecipazione alle gare di appalto per la aggiudicazione di lavori pubblici, il sequestro preventivo delle società a lui riconducibili impedirebbe la reiterazione delle condotte incriminate, facendo conseguentemente venire meno la esigenza di cautela ravvisata. appartenenza alla cosca RI, tanto che lo stesso P.M. avrebbe poi compiuto, in sede di discussione innanzi al Tribunale del Riesame, una vera e propria "virata” per attribuire coerenza alla tesi accusatoria, riportando l'approdo 'RAghetista dell'PI alla necessità di spartirsi le ulteriori gare di appalto relative ad alcune discariche della zona. Si sottolinea inoltre che l'incontro RI-
PI avvenuto in data 6-11-2000 non era stato oggetto di intercettazione ambientale, sicché la misura cautelare avrebbe incongruamente rinviato al contenuto della successiva captazione ambientale (relativa al secondo colloquio intervenuto tra i due il 23-2-2002) per spiegare ed illustrare il contenuto di questa prima conversazione. Infine le condotte antigiuridice riconducibili alle ipotesi di contestazione enucleate negli specifici capi di imputazione sarebbero state commesse tutte in epoca antecedente all'incontro del 23-2-2002 tra il RI e l'PI.
Da ultimo, si sottolinea che, anche alla luce della riforma del testo dell'art. 606, lettera e), c.p.p. dettata dalla legge n. 46 del 2006, il contenuto della motivazione del provvedimento impugnato sarebbe in insanabile contrasto con diversi atti del processo e segnatamente con una serie di conversazioni intercettate, delle quali si propone una lettura diversa da quella dei giudici di merito.
5 . Nella imminenza della odierna udienza camerale, sono state depositate una memoria (per
PI NO) e brevi note difensive (per entrambi i ricorrenti), con le quali si insiste per l'accoglimento dei ricorsi.
Diritto
6.-. I ricorsi sono infondati.
7.-. Questa Corte ha già reiteratamente chiarito che in applicazione della regola generale di cui al comma 4 dell'art. 172 c.p.p., qui non derogata, il giorno di arrivo degli atti presso il Tribunale della
Libertà non si computa ai fini del calcolo del termine di cui all'art. 309, comma 9, c.p.p. (18-7- 2003, Liscai;
31-1-2000, Raschi;
21-5-1998, Pecoraro;
20-8-1991, Mercurio ed altro;
7-6-1991,
Balsameli ed altro;
3-5-1991, Mandara;
20-11-1990, Sgobbo;
9-11-1990, Bencivelli;
4-9-1990,
Belluno; 30-8-1990, Puccinelli;
19-4-1990, Tramontana) e che, operando il disposto di cui all'art. 172, comma 3, c.p.p., se il termine scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo (1-12-1996, Borzoni;
19-4-1994, Barile;
13-5-1992, Papaserio;
10-5-1991, Cesario).
In applicazione di questo consolidato orientamento giurisprudenziale, deve ritenersi che, in deroga alla regola generale fissata dall'art. 172 c.p.p. (in forza della quale il giorno iniziale non è computato nel termine), l'art. 297, comma 1, detti il principio secondo cui nel computo dei termini di custodia cautelare si conteggia anche il giorno della cattura. Nella previsione del termine di cui all'art. 309, comma 9, c.p.p. ("entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il Tribunale, se non
, dichiara la inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame") questa deroga alla disciplina di cui all'art. 172 c.p.p. non è, invece, sancita, sicché in questa ipotesi vale la regola generale in base alla quale il dies a quo non deve essere computato nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti per la emanazione della decisione da parte del Tribunale della Libertà. D'altra parte si tratta in questo caso di termine processuale ordinario e non già di termine direttamente incidente sulla stato di custodia del soggetto.
Quanto alla giurisprudenza costituzionale citata dal ricorrente (sentenza n. 232 del 1998), deve rilevarsi che con tale decisione il Giudice delle Leggi -dopo avere individuato la ratio del nuovo termine perentorio previsto dal comma 5 dell'art. 309 c.p.p. per la trasmissione degli atti nella "volontà di sottrarre i tempi del procedimento di riesame ad ogni determinazione degli organi giudiziari, non vincolata a termini certi e non disponibili, nemmeno nel loro dies a quo, così da dare piena garanzia alla persona colpita dalla misura circa i tempi massimi della decisione"- si è limitato 5- R a interpretare la espressione “immediato avviso" contenuta nella norma, per concludere che il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti, da questa previsto, doveva decorrere dal giorno stesso della presentazione della richiesta di riesame alla Cancelleria del
Tribunale. La Corte Costituzionale, quindi, nell'individuare il dies a quo per la decorrenza di detto termine, non ha affrontato minimamente la problematica relativa ai criteri di computo del medesimo, dando, si può dire, per scontato che per esso valessero, in assenza di espressa deroga, le regole generali dettate dall'art. 172 c.p.p. [disposizione che, per altro, in altra parte della sentenza viene espressamente ritenuta applicabile alla fattispecie (v. punto 3), in accordo con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità]. In base alle considerazioni sopra svolte, non solo deve ritenersi infondato il motivo di ricorso incentrato sulla asserita violazione dell'art. 309, comma 9, c.p.p., ma deve concludersi per la manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale. E' infatti evidente che nessuna "irragionevole disparità di trattamento fra situazioni omologhe” si è nel caso di specie verificata, ma anzi si è data applicazione ad una regola generale applicabile a tutti i termini processuali.
8 .-..-. Una ulteriore censura ha per oggetto, come si è visto, la riapertura delle indagini, che sarebbe stata disposta in assenza di reali elementi nuovi e sulla base di un semplice ripensamento del P.M., originato dalla mera rivalutazione dei dati già acquisiti e a suo tempo ritenuti inidonei a sostenere l'accusa, tanto da determinare la archiviazione.
Si tratta di asserzioni del tutto generiche ed indimostrate, alle quali, per altro, il Tribunale del
Riesame ha già dato adeguata e convincente risposta nel provvedimento impugnato. In particolare, nell'ordinanza censurata, il Tribunale di Reggio Calabria ha premesso che il decreto di archiviazione relativo al procedimento n. 125/99 RGNR DD si riferiva a "contestazioni chiuse", che si fermavano nella quasi totalità dei casi all'anno 2000, sicché, in assenza di un provvedimento di stralcio delle condotte successive alla data di contestazione, doveva ritenersi corretta la impostazione relativa alla riferibilità in concreto del provvedimento di archiviazione a tutti i fatti emersi nell'ambito di tale procedimento, con la conseguente necessità di una riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 c.p.p. Su queste basi -ha chiarito il Tribunale- il P.M. investito della trattazione del procedimento n. 1669/01 RGNR DD, una volta acquisiti nell'ambito di tale procedimento elementi (consistenti in una consulenza tecnica relativa alla discarica di Gioa Tauro e in informative dei ROS, della Guardia di Finanza e della DIA) idonei ad inquadrare i fatti emersi nel precedente procedimento in un più ampio ed articolato contesto capace di delineare in modo compiuto le dinamiche sottostanti una serie di vicende via via emerse (e relative in particolare alle gare di appalto ed alla concreta gestione di alcune discariche calabresi), aveva correttamente proceduto a richiedere la riapertura delle indagini preliminari relative al proc. n. 125/99 RGNR DD, ottenendo la pedissequa pronuncia da parte del GIP. Con la riapertura delle indagini, il P.M. non aveva fatto che "raccordare il materiale probatorio emerso nel primo procedimento con quello contenuto nel secondo", senza che nessun carattere di strumentalità potesse attribuirsi alla originaria richiesta di archiviazione, formulata circa otto mesi prima in riferimento al citato procedimento n. 125/99 RGNR DD.
A fronte di queste argomentate ragioni addotte dal Tribunale, i ricorrenti si sono limitati sostanzialmente ad apodittiche asserzioni in ordine alla mancanza di elementi nuovi rispetto alla situazione probatoria preesistente al momento della decisione della archiviazione, qualificando genericamente la consulenza tecnica e le informative di P.G. come "vuoti contenitori", senza spiegarne in alcun modo i motivi.
A parte il fatto che nei lavori preparatori al nuovo codice di procedura penale, rimarcandosi la distinzione fra la lettera dell'art. 414 e quella dell'art. 434, si era ritenuta ammissibile la riapertura delle indagini pure in base ad una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti nel procedimento poi archiviato, specificando che l'art. 414 autorizzava la riapertura delle indagini
--6- R "anche quando non fossero emersi nuovi elementi e l'organo d'accusa si fosse limitato a prospettare al giudice un nuovo piano di indagine che poteva scaturire dalla diversa interpretazione degli elementi già acquisiti" (rel. prog. prel. c.p.p., 101).
..9 Altra censura concerne la tardività del decreto di convalida del GIP, ai sensi dell'art. 267, comma 2, c.p.p., del decreto di urgenza del P.M. in relazione alla RI n.437/2001, relativa alle intercettazioni ambientali della ditta Edilprimavera.
Si tratta di doglianza già sollevata davanti al Tribunale del Riesame, che, una volta accertato che il decreto di convalida era effettivamente intervenuto oltre il termine di 48 ore previsto dal codice di rito, ha rilevato che il decreto di convalida era provvisto dei requisiti idonei a fargli assumere la qualifica di autorizzazione, sicché l'invocata inutilizzabilità doveva riguardare soltanto le conversazioni intercorse nel periodo ricompreso tra il decreto di urgenza del P.M. ed il successivo provvedimento del GIP, non intaccando, invece, il materiale investigativo successivo al decreto autorizzativo del GIP.
Il Tribunale di Reggio Calabria, nel prendere questa decisione, non ha fatto che adeguarsi al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto (14-3-03, Campora;
10-4-01, Faletti) e ai numerosi precedenti in materia di "conversione" del decreto di convalida (o di proroga) in decreto di autorizzazione. Ne deriva la palese infondatezza di questo motivo di ricorso, con il quale, per altro, non si contesta quanto affermato dal giudice di merito, ma ci si limita, del tutto genericamente, a citare un unico precedente giurisprudenziale, apparentemente contrario.
10-Altrettanto infondata è la censura che concerne la asserita violazione dell'art. 268, comma 3,
c.p.p.
Quanto al primo requisito richiesto da tale disposizione, è sufficiente ricordare che recentemente le Sezioni Unite di questa Corte (c.c. 26 novembre 2003 n. 919/2004, Gatto, rv. 226487), hanno definitivamente chiarito che la motivazione relativa alla "insufficienza" o "inidoneità” degli impianti installati presso la Procura della Repubblica non può limitarsi a dare atto dell'esistenza di tale situazione, ma deve anche specificare la ragione della insufficienza o della inidoneità, sia pure mediante una indicazione sintetica. È necessario, in particolare, che la motivazione non si traduca nella mera riproduzione del testo di legge, dovendo piuttosto dar conto del fatto storico, ricadente nell'ambito dei poteri di cognizione del P.M., dal quale si è fatta discendere la decisione di autorizzare il ricorso ad impianti esterni. La soluzione adottata per il caso di specie conferma come, per le Sezioni Unite, sia dirimente non tanto lo sviluppo dell'argomentazione, quanto piuttosto la sua capacità di individuare la ragione concreta per la quale il magistrato procedente ritiene integrata una delle fattispecie richiamate nell'art. 268 c.p.p.. E infatti si è giudicata idonea l'espressione attesa l'indisponibilità di linee presso la Procura», la quale, non ripetendo la formula legislativa, consente appunto di identificare il fatto che ha in concreto determinato l'insufficienza degli impianti
(l'utilizzazione ad altri fini di tutte le linee disponibili), e offre quindi al giudice e alle parti uno strumento di controllo sulla correttezza dell'operato del P.M. In applicazione di questi principi, i decreti esecutivi in esame appaiono ineccepibili, recando tutti la motivazione: "stante la indisponibilità di postazioni presso questa Procura...". Né assumono rilievo le asserite antinomie di tale motivazione rispetto a quella contenuta nelle attestazioni allegate ad ogni decreto esecutivo. Infatti in primo luogo tali attestazioni devono ritenersi ultronee, essendo già sufficiente, come si è visto, la stringata motivazione in ordine alla "indisponibilità” degli impianti, e, in secondo luogo, nessuna reale discrasia tra i due atti è in concreto ravvisabile, posto che anche in tali attestazioni "si certifica che presso la sala intercettazioni in dotazione di questa Procura della Repubblica non sono disponibili, alla data odierna, postazioni idonee e sufficienti a consentire l'allaccio...".
Anche la censura attinente al secondo requisito previsto dall'art. 268, comma 3, c.p.p. [la equipollenza tra le “eccezionali ragioni di urgenza" richieste da tale disposizione e la urgenza di cui
-7- R all'art. 267, comma 2, c.p.p., erroneamente ritenuta dal Tribunale del Riesame] è, oltre che generica, priva di fondamento.
Il Tribunale di Reggio Calabria ha osservato che "i decreti del P.M. contenevamo ampi riferimenti ai motivi di urgenza che li ispiravano e delineavano un contesto generale di riferimento delle vicende sulle quali si innestavano altamente rappresentativo di complessi intrecci di attività delittuose ricadenti nell'ambito della criminalità organizzata, che per le medesime connotazioni di fondo che le caratterizzavano comportavamo la improrogabile necessità di interventi investigativi non dilazionati nel tempo ed idonei a fotografare tempestivamente una condotta in atto”. In definitiva, ad avviso del giudice di merito, "il richiamo a ragioni di urgenza effettuato nella circostanza dal P.M., valutato unitamente alle caratteristiche ongtologiche dell'indagine in corso", consentiva di ritenere sussistenti le eccezionali ragioni di urgenza richieste dal codice di rito per ricorrere ad impianti esterni, una volta preso atto della inidoneità ed insufficienza della postazioni installate in Procura.
Anche il precedente citato dal Tribunale (sez. VI, 19-5-2005, Roveto), letto nella sua interezza, non appare in contrasto con l'orientamento prevalente delle giurisprudenza di legittimità che ha sempre distinto l'urgenza di cui all'art. 267, comma 2, c.p.p. dalle "eccezionali ragioni di ugenza" di cui all'art. 268, comma 3, c.p.p. Infatti, in tale decisione ci si è limitati ad esprimere un dato inconfutabile, e cioè che i casi di urgenza che abilitano il P.M. ad emettere il decreto di intercettazione ai sensi della prima di queste disposizioni “di norma" comprendono le "eccezionali ragioni di urgenza" previste dalla seconda, con la conseguenza che la motivazione circa la sussistenza dell'urgenza ex art. 267, comma 2, c.p.p., assorbe quella circa la sussistenza delle "eccezionali ragioni di uregenza" ex art. 268, comma 3, c.p.p. (non sempre ma) tutte le volte in cui le ragioni addotte ai fini della esigenza di attivare immediatamente le operazioni appaiano incompatibili sia con la normale procedura di richiesta di autorizzazione sia con la attesa del realizzarsi di una condizione di sufficienza o idoneità della apparecchiature installate in Procura. Nel caso di specie, come si è visto, non solo si è motivata la urgenza e si è accertata la indisponibilità degli impianti, ma si è fatto riferimento alle particolari caratteristiche della indagine in corso con condotte in atto riconducibili a delitti di criminalità organizzata, in piena aderenza alla più recente decisione delle Sezioni Unite (29-11-2005, Campenni).
." Resta da esaminare il motivo di ricorso (comune ad entrambi i fratelli PI) relativo 11 all'eccepito vizio di motivazione per carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della stessa in relazione alla affermazione della sussistenza del quadro di gravità indiziaria nei confronti degli indagati, tenuto conto anche del nuovo testo dell'art. 606, lettera e), c.p.p., come modificato dalla Legge n. 46 del 2006.
Anche questa censura è priva di fondamento. Il Tribunale di Reggio Calabria, dopo avere analiticamente ricostruito "i parametri di riferimento complessivi della vicenda" sottoposta al suo esame, ha esaminato "più nel dettaglio" le posizioni dei ricorrenti, concludendo che sussistevano gravi indizi di colpevolezza a loro carico in riferimento ai reati loro rispettivamente ascritti.
In particolare, in riferimento alla intraneità nel contesto criminale locale di PI EO, titolare di fatto e gestore della Edilprimavera s.p.a, sono state individuate una serie di conversazioni intercettate dal contenuto inequivocabile e una serie di concreti riscontri: si pensi alla registrazione del 27-10-2000 ("50 kg. di tritolo..."; necessità di fare intervenire "zio Mico"), al successivo accertato incontro con il boss RI CO in Prato in data 6-11-2000, alla successiva conversazione intercorsa nel dicembre 2000 tra l'PI e SI SP ("se io non ero 'RA
...ma ti pare zio che se uno era solo ...io se ero solo, vendevo! Vendevo tutto!), al colloquio durante il viaggio di ritorno da Prato con SI AO ("... li ammazzo io i cristiani? Li ammazzano loro! Io i soldi ci porto! Poi fanno quello che vogliono"). Ad avviso del Tribunale del Riesame, se già tali risultanze apparivano sufficienti a delineare la posizione dell'PI, elementi ancor più significativi erano emersi dal prosieguo delle indagini,
-8- R allorquando la attività di impresa si era incentrata sempre più nel settore dello smaltimento dei rifiuti e della gestione delle discariche, attraverso la collaborazione con l'imprenditore veneto OS RO, con la partecipazione alle gare relative a Fiumara di Muro e Motta San Giovanni, la cui aggiudicazione avrebbe dovuto avvenire secondo accordi preordinati e legati ad assetti della criminalità locale, come dimostrato dai numerosi colloqui intercettati. Proprio al fine di ottenere il placet per i suoi progetti, l'PI si era incontrato il 23-12-2002 in Prato con l'anziano boss, RI CO: questo colloquio era stato registrato e costituiva il principale elemento di accusa, rappresentando "un formidabile spaccato del predominio sul territorio delle organizzazioni criminali e delle perverse dinamiche che accompagnavano attività imprenditoriali marchiate in modo indelebile dall'imprimatur mafioso".
A questo punto il Tribunale è passato ad esaminare i comportamenti di PI EO successivi all'incontro di Prato, concludendo, in base alle conversazioni intercettate, che il predetto aveva chiaramente assunto e mantenuto il ruolo di "diretto interlocutore dei referenti mafiosi”.
Era in questo quadro generale che, secondo il Tribunale di Reggio Calabria, doveva essere esaminata la posizione di PI NO, fratello di EO e suo assiduo collaboratore. A suo carico risultavano: una conversazione nella quale PI EO commentava con lui e con SI ES l'attentato dinamitardo subito da SI EO, manifestando tutto il suo stupore per il fatto che qualcuno si era potuto permettere una tale iniziativa nei loro confronti e dando suggerimenti su come la vittima si sarebbe dovuto comportare con gli inquirenti (e cioè dire di essere solo un impiegato e di non sapere nulla su quanto poteva "stare dietro" all'episodio); il fatto che il fratello EO lo aveva almeno in due occasioni indicato come persona di sua stretta fiducia, alla quale intestare importanti settori aziendali nell'opera di diversificazione degli investimenti per evitare confische;
il contenuto della registrazione tra i due fratelli, nel corso della quale EO spiegava di avere intenzione di chiedere un indennizzo per la vicenda CE.DIR, NO faceva riferimento all'amico comune" (RI CO) e EO ordinava al fratello di seguirlo con un'altra automobile all'incontro fissato per discutere la cosa ("tu con l'altra macchina dietro alla nostra... se fanno qualcosa alla macchina ...").
Queste risultanze, ad avviso del Tribunale, dimostravano che PI NO era "perfettamente inserito nelle dinamiche mafioso-imprenditoriali che caratterizzavano il gruppo" con un ruolo di fondamentale rilievo.
A fronte di queste coerenti conclusioni, i ricorrenti, come si è visto, si sono sostanzialmente limitati ad offrire una lettura alternativa delle risultanze delle indagini, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, neppure in virtù delle recenti modifiche alla lettera e) dell'art. 606 c.p.p., apportate dalla Legge n. 46 del 2006. Infatti neanche la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, oltre che dal testo del provvedimento impugnato anche "da altri atti del processo", può nel caso di specie "salvare" le censure proposte dai ricorrenti dal rigetto delle impugnazioni da loro proposte. Il sindacato di questa Corte resta pur sempre di legittimità, con la conseguenza che non 恿 può esserle demandato un riesame critico delle risultanze istruttorie. Il riferimento agli altri atti del processo può essere utilizzato unicamente per contestare la correttezza dell'iter logico- argomentativo utilizzato dal giudice di merito, non già per confutare in punto di fatto la valutazione dal medesimo offerta del materiale istruttorio allegato a fondamento della ipotesi accusatoria. Vale a dire che la omessa motivazione può essere dedotta là dove il giudice di merito abbia ingiustificatamente negato l'ingresso nella giustificazione della sua decisione ad un elemento di prova di segno contrario pacificamente risultante dagli atti processuali e dotato di efficacia "scardinante” dell'impianto motivazionale, non già quando ne abbia dato, coerentemente ed esaustivamente, una valutazione difforme rispetto alla prospettazione del ricorrente. Allo stesso modo la illogicità manifesta e la contraddittorietà sussistono quando "gli altri atti del processo", specificamente indicati nel gravame, inficino in modo radicale dal punto di vista logico l'intero apparato motivazionale, e non quando siano stati coerentemente ed adeguatamente valutati nel
! provvedimento di merito in modo diverso rispetto alla tesi propugnata in ricorso.
-9- Nel caso di specie, la adeguatezza, nel senso sopra specificato, della motivazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria non è stata minimamente censurata dai ricorrenti, che si sono, invece, limitati esclusivamente ad apportare le loro critiche sulla valutazione data dal Giudice di merito al materiale indiziario sottoposto al suo esame, proponendone una diversa lettura. In definitiva, il tessuto motivazionale dell'ordinanza censurata non presenta affatto quella carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui alla lettera e) dell'art. 606 c.p.p. (anche nella sua nuova formulazione), denunciato con questi motivi di ricorso. Come si è visto, gli elementi addotti dai ricorrenti sono già stati tutti valutati e correttamente "smontati" dal Tribunale del Riesame. Le argomentazioni del giudice di merito sono logiche ed adeguate e, a fronte di esse, i ricorrenti si sono limitati sostanzialmente a dedurre, in modo apodittico, tesi di segno contrario e ad insistere in ricostruzioni alternative dei fatti. Ma non può costituire vizio deducibile in sede di legittimità la mera prospettazione di una diversa (e, per i ricorrenti, più adeguata) valutazione delle risultanze processuali. Non rientra, infatti, nei poteri di questa Corte quello di compiere una "rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione.
In definitiva, non resta che ribadire che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, pur dopo le modifiche apportate dall'art. 8 della Legge n. 46 del 2006, non può riguardare la verifica della rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali, provvedendosi così ad una rilettura degli elementi di fatto, atteso che la relativa valutazione resta riservata in via esclusiva al giudice di merito. Per altro il prospettato travisamento del fatto in tanto può essere oggetto dello scrutinio di legittimità, in quanto i ricorrenti deducano e dimostrino di avere rappresentato al giudice del riesame gli elementi dai quali avrebbe potuto rilevarsi il denunciato travisamento, cosicché il giudice di legittimità possa desumere dal testo del provvedimento, o dalle specifiche, ed a tal fine, autosufficienti indicazioni processuali offerte dai ricorrenti, se e come gli elementi siano stati valutati (sez. II, 18-5-2006, rv.233772).
12 . Manifestamente infondato è, infine, l'ultimo motivo di ricorso, con il quale la difesa di
PI EO deduce la violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. sul presupposto che l'intervenuto sequestro preventivo delle società a questi riconducibili impedirebbe la reiterazione da parte sua delle condotte incriminate, facendo conseguentemente venire meno la esigenza di cautela ravvisata dal Tribunale del Riesame.
Correttamente, infatti, il Tribunale di Reggio Calabria ha puntualizzato che nel caso di specie nessuna prova era stata fornita in ordine al fatto che ogni legame con l'organizzazione malavitosa era stato definitivamente ed irreversibilmente troncato, unico elemento idoneo a vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari sancita dall'art. 275, comma 3, c.p.p. a carico degli imputati di associazione di tipo mafioso. 13 Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali. La cancelleria provvederà agli incombenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.
Per questi motivi
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali. Dichiara ma- infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, comma 9, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p. r Così deciso il 10-8-2006. DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Consigliere estensore Il Presidente
Vincent IL 1 8 AGO, 2006
-10. A IL CANCELLIERE G
Angelo Maria Cangemi B
O
G 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4. La difesa di PI NO (avv. Morcella) ha depositato altresì motivi nuovi, con i quali insiste, con dovizia di argomentazioni, per l'annullamento della ordinanza censurata per illogicità e mancanza di motivazione, ribadendo che le emergenze processuali (il mancato successo nella gara di appalto relativa al CE.DIR da parte del gruppo PI;
i due attentati intimidatori subiti;
la lettera di minacce di morte diretta all'PI EO) sarebbero del tutto inconciliabili con la
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