Cass. pen., sez. feriale, sentenza 10/08/2006, n. 29344
CASS
Sentenza 10 agosto 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di misure cautelari personali, il termine di giorni dieci, di cui all'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., entro il quale il Tribunale del riesame deve pronunciare la propria decisione, va computato in base alla regola generale fissata dall'art. 172 cod. proc. pen., per la quale il "dies a quo" non si computa, atteso che manca in questa ipotesi una specifica deroga alla citata regola generale e che trattasi di un termine processuale ordinario non incidente sullo stato di custodia.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. feriale, sentenza 10/08/2006, n. 29344
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29344
    Data del deposito : 10 agosto 2006

    Testo completo