Sentenza 3 maggio 2007
Massime • 1
L'avviso della data fissata per l'udienza di discussione della richiesta di riesame non spetta al difensore di fiducia dell'imputato ricorrente, che sia stato nominato, con dichiarazione resa alla direzione dell'istituto carcerario, lo stesso giorno, seppure qualche ora prima, a quello in cui il tribunale del riesame ha emesso il provvedimento di fissazione dell'udienza.
Commentario • 1
- 1. Nomina del difensore va rappresentata al giudice (Cass. 19993/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 luglio 2020
L'effetto immediato della nomina di un difensore di fiducia deve essere collegato alle singole situazioni in cui il procedimento si trova ed ai relativi obblighi imposti all'autorità procedente, sicché il diritto di ricevere notifiche ed avvisi indispensabili per esercitare la funzione difensiva è previsto dalle norme processuali ed in mancanza di disposizioni specifiche, è esclusivo onere dell'imputato fornire al proprio difensore di fiducia le informazioni necessarie per lo svolgimento del mandato. Corte di Cassazione sez. III Penale sentenza 17 gennaio – 3 luglio 2020, n. 19993 Presidente Izzo – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1. Il sig. K.B. ricorre per l'annullamento dell'ordinanza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/05/2007, n. 21142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21142 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 03/05/2007
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 698
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 010189/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR UA, N. IL 26/08/1984;
2) AR IN, N. IL 24/07/1966;
avverso ORDINANZA del 10/01/2007 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. PAGANO FILIBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Consolo Santi, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.
OSSERVA
Il difensore di AR AR e AR PA, rispettivamente padre e figlio, indagati per usura e tentata estorsione, ricorre avverso l'ordinanza sopra indicata che, decidendo in sede di riesame della ordinanza di custodia cautelare in carcere, ha confermato la misura nei confronti del AR AR ed ha sostituito la stessa misura con gli arresti domiciliari in favore di AR PA. Deduce violazione dell'art. 309 c.p.p., comma 8, per omesso avviso della data di discussione del riesame al difensore di fiducia nominato dagli indagati presso il carcere il 3 gennaio 2007 rispettivamente alle ore 8.40 e 8.45, stesso giorno in cui il Tribunale ha fissato la comparizione delle parti per la discussione del procedimento di riesame. Con altro motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche che sono state disposte in violazione dell'art. 267 c.p.p., commi 1 e 2, atteso che non sussistevano al momento del decreto autorizzativo ne' gravi indizi di reato, ne' ragioni di indispensabile urgenza. Eccepisce anche in ordine alla posizione di AR PA difetto di motivazione in ordine alle condizioni imponenti la misura ex art. 274 c.p.p.. Il primo motivo di ricorso è infondato essendo la nomina stata effettuata in data contestuale alla fissazione dell'udienza, momento che impone al giudice di effettuare gli avvisi sia agli indagati che ai loro difensori. Nella fattispecie, nulla rilevando in un termine a giorni l'ora in cui è stata fatta la dichiarazione di nomina (non è al riguardo nota l'ora in cui è stata disposta l'udienza), il Tribunale non era tenuto a dare avviso dell'udienza ad un difensore precedentemente non nominato. Al riguardo vale la giurisprudenza di legittimità per cui l'effetto immediato della nomina di un difensore di fiducia deve essere collegato alle singole situazioni in cui il procedimento si trova ed ai relativi obblighi imposti all'autorità procedente, sicché il diritto di ricevere notifiche ed avvisi indispensabili per esercitare la funzione difensiva è previsto dalle norme processuali ed in mancanza di disposizioni specifiche, è esclusivo onere dell'imputato fornire al proprio difensore di fiducia le informazioni necessarie per lo svolgimento del mandato. Anche nel sistema del nuovo codice, all'imputato è imposto l'onere di attivazione e di diligenza al fine di permettere che il difensore di fiducia prescelto sia portato a conoscenza dell'avvenuta nomina e, nell'accettazione dell'incarico, sia posto in grado di avanzare tempestivamente all'autorità precedente ogni istanza utile e consentita (Cass. 6^, 10.4.03 n. 27138, depositata 23.6.03; Cass. 6^, 8.2.94 n. 3393, depositata 18.3.94, rv. 198292). Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. È necessario premettere che i gravi "indizi di reato" (e non di reità) che, ai sensi dell'articolo 267 c.p.p., costituiscono presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicché per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine (Cass. 4^, 16.11.05 n. 1848, depositata 18.1.06, rv. 233184). Inoltre il giudice di merito ha indicato nelle dichiarazioni della parte offesa la consistenza di detti indizi, che devono ritenersi sufficienti atteso che nella concreta fattispecie il giudice di merito ha accertato sussistere al momento del decreto di autorizzazioni i gravi indizi costituiti dalle dichiarazioni accusatorie della persone offesa vessata da pretese usurarie del 42% giornaliere. Inoltre le doglianze relative alla carenza di urgenza sono inammissibili in quanto la sanzione di inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni disposte in via d'urgenza con decreto del pubblico ministero è prevista dall'art.267 c.p.p., solo nel caso di mancata convalida da parte del giudice per le indagini preliminari, una volta intervenuta tale convalida, resta sanato ogni vizio formale del citato decreto,
compresa l'eventuale mancanza del requisito dell'urgenza (Cass. 1^, 22.4.04 n. 23512, depositata 19.5.04, rv. 228245). Anche le doglianze avanzate nell'interesse di RE PA sono manifestamente infondate, avendo in concreto il giudice di merito considerato e rapportato alla grave entità dei fatti con conseguente pericolosi dell'autore, e sue condizioni di persona di giovane età ed incensurato, elementi tutti che lo hanno non illogicamente determinato a graduare la misura cautelare nel meno gravoso regime degli arresti domiciliari.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso gli indagati che lo hanno proposto deve essere condannato al pagamento in solido delle spese del procedimento. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente AR AR, deve disporsi ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, che copia della stessa sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal citato art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali. Si provveda ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2007. Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2007