Cass. pen., sez. II, sentenza 03/05/2007, n. 21142
CASS
Sentenza 3 maggio 2007

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Massime1

L'avviso della data fissata per l'udienza di discussione della richiesta di riesame non spetta al difensore di fiducia dell'imputato ricorrente, che sia stato nominato, con dichiarazione resa alla direzione dell'istituto carcerario, lo stesso giorno, seppure qualche ora prima, a quello in cui il tribunale del riesame ha emesso il provvedimento di fissazione dell'udienza.

Commentario1

  • 1Nomina del difensore va rappresentata al giudice (Cass. 19993/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 luglio 2020

    L'effetto immediato della nomina di un difensore di fiducia deve essere collegato alle singole situazioni in cui il procedimento si trova ed ai relativi obblighi imposti all'autorità procedente, sicché il diritto di ricevere notifiche ed avvisi indispensabili per esercitare la funzione difensiva è previsto dalle norme processuali ed in mancanza di disposizioni specifiche, è esclusivo onere dell'imputato fornire al proprio difensore di fiducia le informazioni necessarie per lo svolgimento del mandato. Corte di Cassazione sez. III Penale sentenza 17 gennaio – 3 luglio 2020, n. 19993 Presidente Izzo – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1. Il sig. K.B. ricorre per l'annullamento dell'ordinanza …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 03/05/2007, n. 21142
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21142
Data del deposito : 3 maggio 2007

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