Sentenza 26 gennaio 2006
Massime • 1
In materia di giudizio abbreviato, sussiste incompatibilità fra tale rito e quello di applicazione della pena nel caso che il pubblico ministero abbia prestato il proprio consenso alla richiesta di patteggiamento, e da tale momento resta preclusa all'imputato la possibilità di ottenere che si proceda con giudizio abbreviato, a nulla rilevando che tale rito sia stato richiesto subordinatamente nella stessa richiesta di patteggiamento. (Nella fattispecie il Gup aveva respinto, per inadeguatezza del pena concordata, l'istanza di patteggiamento proposta dal PM ed aveva trasmesso gli atti al giudice per la celebrazione del giudizio immediato: la Corte ha ritenuto che in questo caso il giudice del dibattimento non potesse restituire gli atti al Gup, ma dovesse procedere al giudizio, applicando, se del caso, la riduzione di pena prevista dall'art. 442 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/01/2006, n. 7390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7390 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 26/01/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 317
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 040537/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) G.I.P. TRIB. FIRENZE - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) TRIB. FIRENZE - CONFLITTO;
ORDINANZA del 16/10/2005 G.I.P. TRIBUNALE di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. TURONE GIULIANO;
Udita la requisitoria del P.G. Dr. Antonio Gialanella, che ha concluso per la competenza del Tribunale di Firenze. OSSERVA
Con ordinanza 6 ottobre 2005 il G.I.P. di Firenze respingeva l'istanza di applicazione di pena su richiesta delle parti proposta dal P.M. e dall'imputato Hattabi, ritenendo inadeguata la pena concordata, rimettendo gli atti al giudice monocratico dibattimentale per la celebrazione del giudizio immediato già fissato. All'udienza del 10 ottobre 2005 il giudice del dibattimento, rilevando che l'imputato aveva chiesto, in subordine, anche il rito abbreviato, rimetteva gli atti al G.U.P. per la fissazione del giudizio abbreviato.
Con atto del 16 ottobre 2005 il G.U.P. di Firenze sollevava conflitto negativo di competenza ritenendo l'incompatibilità tra il rito abbreviato e quello di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. quando il P.M. abbia prestato il proprio consenso alla richiesta di patteggiamento.
Deve essere dichiarata la competenza del giudice del dibattimento. Infatti, per giurisprudenza costante, in materia di giudizio abbreviato, sussiste incompatibilità fra tale rito e quello di applicazione della pena nel caso che il Pubblico Ministero abbia prestato il proprio consenso alla richiesta di patteggiamento, e da tale momento resta preclusa all'imputato la possibilità di ottenere che si proceda con giudizio abbreviato, a nulla rilevando che tale rito sia stato richiesto subordinatamente nella stessa richiesta di patteggiamento (Cass., Sez. 1^, 7 giugno 2001 n. 28942, dep. 16 luglio 2001, Saliko, CED-219689). hi tal caso il giudice del dibattimento non può restituire gli atti al GU (dando luogo a una inammissibile regressione di fase), ma deve celebrare egli stesso il dibattimento applicando, se del caso, la riduzione di pena prevista dall'art. 442 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Firenze, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2006