Sentenza 3 aprile 2012
Massime • 1
Non sussiste la nullità della sentenza per violazione del principio di immutabilità del giudice qualora, successivamente al provvedimento di ammissione delle prove ma prima dell'inizio dell'istruttoria dibattimentale, muti l'organo giudicante, in assenza di obiezione o esplicita richiesta delle parti di rivisitazione dell'ordinanza ex art. 495 cod.proc.pen.
Commentario • 1
- 1. La rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice: unRaffaele Muzzica · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca qui. 1. L'obbligo di rinnovazione dibattimentale: nobili ideali, distorsioni nella prassi. – La rinnovazione del dibattimento in caso di mutamento della persona fisica del giudice, allorquando le parti non prestino il consenso all'utilizzabilità mediante lettura delle prove dichiarative precedentemente assunte, è considerata, a partire dal famoso arresto delle Sezioni Unite, sent. n. 2 del 15/01/1999, Iannasso, poi confermato dalla giurisprudenza successiva, un necessario quanto insostituibile meccanismo di conformità del processo penale ai canoni dell'oralità e dell'immediatezza, in ragione dei quali il giudice che delibera la sentenza deve …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2012, n. 43005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43005 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 03/04/2012
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 519
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 47866/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) P.L.U. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 2998/2010 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 23/05/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NICOLA MILO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mura Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Bergamo, per quanto qui interessa, con sentenza del 24 febbraio 2010, dichiarava P.L.U. colpevole dei delitti di maltrattamenti e di lesioni gravi in danno della moglie C..M. (capi A e C), ritenuti in continuazione tra loro, e lo condannava, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, stimate equivalenti alle aggravanti di cui al capo C), a pena ritenuta di giustizia e condizionalmente sospesa, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, quantificati in complessivi Euro 43.100,00, subordinando il beneficio della sospensione al puntuale adempimento di quest'ultima statuizione;
dichiarava, inoltre, non doversi procedere nel confronti del P. in ordine ad un altro episodio di lesioni lievi in danno della moglie (capo B) per mancanza di querela.
2. A seguito di gravami proposti dall'imputato e dalla parte civile, C..M. , la Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 23 maggio 2011, in riforma parziale della decisione di primo grado, che confermava nel resto, dichiarava il P. responsabile, ai soli fini civili, anche del delitto di lesioni di cui al capo B), con conseguente condanna a risarcire il corrispondente danno, liquidato in Euro 1.000,00; rideterminava l'entità dei danni conseguiti ai reati di cui ai capi A) e C) in Euro 53.100,00; maggiorava la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile in primo grado e condannava l'imputato alle ulteriori spese.
3. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, deducendo, con un unico motivo, la violazione della legge processuale, con riferimento all'art. 525 c.p.p., comma 2, in quanto in primo grado le prove erano state ammesse da un giudice diverso da quello che aveva dato corso all'istruttoria dibattimentale e deciso la causa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
La doglianza in esso articolata ripropone la stessa questione sollevata in sede di appello e correttamente decisa dalla Corte di merito, nel senso che, nella specie, non è stato sostanzialmente violato il principio della immutabilità del giudice.
2. In fatto, deve essere chiarito che il Giudice monocratico di Bergamo, in persona della dr.ssa S.I. , alla udienza del 25/06/2008, si limitò ad ammettere le prove e rinviò il processo In prosieguo al successivo 28 ottobre. In quest'ultima udienza, subentrò alla dr.ssa S. altro giudice, il dr. D.V. , il quale, senza alcuna obiezione delle parti, ratificò sostanzialmente il provvedimento di ammissione delle prove adottato in precedenza, dette corso concretamente all'intera istruttoria dibattimentale, protrattasi per varie udienze, e adottò la decisione finale. Il principio di immutabilità del giudice, la cui violazione è sanzionata dall'art. 525 c.p.p., comma 2, con la nullità assoluta della deliberazione, non può essere inteso in senso meramente formale, ma deve essere rapportato, per cosi dire, all'aspetto più propriamente dinamico del dibattimento, quale momento centrale di formazione della prova indispensabile per la decisione, secondo le indicazioni delle parti e le eventuali integrazioni ritenute necessarie dal giudice (art. 507 c.p.p.). È al profilo funzionale del dibattimento rispetto alla decisione che deve aversi essenzialmente riguardo: la ratto ispiratrice del principio di immutabilità del giudice è quella di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del processo di formazione della volontà decisoria del giudice, sulla base del materiale probatorio raccolto dal medesimo giudice e caduto sotto la sua diretta percezione.
Qualora, quindi, successivamente al provvedimento di ammissione delle prove adottato da un determinato giudice, intervenga un diverso giudice che, senza alcuna obiezione o esplicita richiesta delle parti di rivisitazione dell'ordinanza ex art. 495 c.p.p., dia corso all'espletamento dell'istruttoria e, sulla base dei relativi esiti, adotti la decisione conclusiva, questa non può ritenersi sanzionata dalla nullità di cui all'art. 525 c.p.p., comma 2. In tale caso, infatti, non si determina alcuna concreta compromissione del diritto alla prova delle parti e non si altera l'unitarietà del complesso percorso che conduce alla decisione conclusiva.
È il caso di precisane che il momento di ammissione della prova va tenuto distinto da quello di assunzione della stessa. Il primo, in caso di mutamento della persona fisica del giudice, ben può essere rinnovato (in difetto di vincolanti forme e modi previsti dall'ordinamento processuale) tacitamente dal diverso giudice, con il concreto espletamento della prova, in difetto di una qualsiasi manifestazione di dissenso delle parti processuali, finalizzata a prospettare un'eventuale modifica del precedente provvedimento di ammissione.
Conclusivamente il principio di immutabilità del giudice del dibattimento deve coniugarsi inscindibilmente con la sostanziale esigenza di assicurare l'identità tra il giudice che partecipa alla raccolta delle prove e alla relativa discussione e quello che emette la decisione finale (Sez. 6, n. 2928 del 21/10/2009, dep. 22/01/2010).
Le argomentazioni sin qui sviluppate non si pongono in contrasto con quanto affermato da Sez. U 15/01/1999, Iannasso. È vero che tale decisione ha affermato che, in caso di mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, il principio di immutabilità del giudice di cui all'art. 525 c.p.p., comma 2 impone la rinnovazione integrale del dibattimento, con la ripetizione della relativa sequenza procedutale, ma è anche vero che il caso esaminato dalle Sezioni Unite era relativo ad una fattispecie nella quale il mutamento del giudice era intervenuto nella fase più dinamica del dibattimento, quando cioè erano state già assunte delle prove, sicché la rinnovazione formale del dibattimento in tutte le sue scansioni finiva con l'assumere una più pregnante valenza, proprio per garantire quella unitarietà del percorso formativo della valutazione decisoria.
È d'intuitiva evidenza che le situazioni applicative dell'art. 525 c.p.p., comma 2 non possono che essere valutate, di volta in volta,
nella loro specificità dovendosi escludere dal campo di operatività della norma quelle situazioni che, al di là del mero dato formale, non violano sostanzialmente il principio ad essa sotteso.
3. Nessuna censura è dedotta in ricorso sul "merito" della vicenda, che rimane pertanto, definita nei termini di cui alla sentenza impugnata.
4. Al rigetto del ricorso segue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di P.L.U. , che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2012