Sentenza 17 novembre 1999
Massime • 2
In tema di patteggiamento sulla pena o sul rito per più reati uniti dal vincolo della continuazione, il giudizio sulla concedibilità della pena sostitutiva alla pena detentiva breve, ex art.53 della legge 24 novembre 1981, n.689, deve essere fatto con riferimento alla quantificazione della pena risultante all'esito della diminuzione di un terzo della pena da irrogare in concreto e perciò dopo l'aumento determinato dalla continuazione. Ciò in deroga al principio stabilito dall'ultimo comma del succitato art.53 che prevede come riferimento la pena per il reato più grave prima dell'aumento per la continuazione. Detto trattamento, derivante dalla disciplina specifica dei procedimenti speciali, costituisce una situazione di maggior favore per l'imputato ed è coerente con la funzione deflattiva attribuita a tali riti.
Il termine per proporre l'impugnazione nei confronti dell'imputato contumace decorre dalla scadenza del termine stabilito dalla legge per il deposito della sentenza, ove la notifica dell'estratto contumaciale sia avvenuta in data anteriore. Ciò perché, altrimenti, verrebbero ad essere ingiustificatamente compressi i diritti della difesa, alla cui compiuta tutela è invece rivolta - con finalità sicuramente non restrittive - la previsione dell'art.548, comma 3, cod.proc.pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/1999, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Davide AVITABILE Presidente del 17.11.1999
1. Dott. Antonio ZUMBO Consigliere SENTENZA
2. " Nicola QUITADAMO " N.3844
3. " Luigi PICCIALLI " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N.20649/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da UR AR IA, n. a Crotone il 15.10.1968
avverso la sentenza 3.2.1999 della Corte di Appello di Catanzaro Visti gli atti, la scadenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Vittorio MARTUSCIELLO che ha concluso la declaratoria di inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 3.2.1999 la Corte di Appello di Catanzaro dichiarava inammissibile - poiché tardivo - l'appello proposto da LI AR IA avverso la sentenza 16.9.1998 con la quale il Tribunale di Crotone lo aveva condannato alla pena principale di mesi tre di reclusione e lire 5 milioni di multa ed alle pene accessorie di legge, con il beneficio della sospensione condizionale, per il reato di cui all'art. 2 cpv. della legge n. 516/1982 (per avere omesso, quale sostituto d'imposta, di versare all'Erario ritenute di acconto effettuate su corrispettivi corrisposti negli anni 1989 e 1990 - acc. il 4.12.1995 ed il 6.7.1996).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, il quale ha eccepito violazione della legge processuale sull'assunto che l'atto di appello, depositato il 29.10.1998, poteva essere utilmente presentato fino al 31 ottobre dello stesso anno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Risulta, invero, dagli atti che:
- la sentenza del Tribunale di Crotone, pronunciata il 16.9.1998, venne depositata il giorno successivo (ai sensi dell'art.585 c.p.p., il termine per l'appello era di 30 giorni decorrenti dall'1.10.1998);
- l'avviso di deposito con l'estratto contumaciale (ex art. 548, 3^ comma, c.p.p.) venne notificato all'imputato il 24.9.1998;
- l'atto di appello venne depositato il 29.10.1998.
Il termine per l'impugnazione, pertanto, qualora sia computato (come evidentemente ha fatto la Corte di merito) con decorrenza alla notificazione dell'estratto contumaciale (avendo scadenza al 24.10.1998), sarebbe inferiore a quello ordinario (30.10.1998), decorrente dal sedicesimo giorno successivo alla pronuncia della decisione, ma l'operatività di detto termine ordinario non resta esclusa dalla notifica dell'estratto contumaciale in data anteriore, in quanto un'esclusione siffatta, ad evidenza irrazionale nella disciplina logico-sistematica delle impugnazioni, comprimerebbe ingiustificatamente i diritti della difesa (alla compiuta tutela, invece, è rivolta - con finalità sicuramente non restrittive - la previsione dell'art. 548, 3^ comma, c.p.p.). L'appello deve ritenersi perciò proposto nei termini e la sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607,615 e 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2000