Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/1999, n. 2070
CASS
Sentenza 17 novembre 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di patteggiamento sulla pena o sul rito per più reati uniti dal vincolo della continuazione, il giudizio sulla concedibilità della pena sostitutiva alla pena detentiva breve, ex art.53 della legge 24 novembre 1981, n.689, deve essere fatto con riferimento alla quantificazione della pena risultante all'esito della diminuzione di un terzo della pena da irrogare in concreto e perciò dopo l'aumento determinato dalla continuazione. Ciò in deroga al principio stabilito dall'ultimo comma del succitato art.53 che prevede come riferimento la pena per il reato più grave prima dell'aumento per la continuazione. Detto trattamento, derivante dalla disciplina specifica dei procedimenti speciali, costituisce una situazione di maggior favore per l'imputato ed è coerente con la funzione deflattiva attribuita a tali riti.

Il termine per proporre l'impugnazione nei confronti dell'imputato contumace decorre dalla scadenza del termine stabilito dalla legge per il deposito della sentenza, ove la notifica dell'estratto contumaciale sia avvenuta in data anteriore. Ciò perché, altrimenti, verrebbero ad essere ingiustificatamente compressi i diritti della difesa, alla cui compiuta tutela è invece rivolta - con finalità sicuramente non restrittive - la previsione dell'art.548, comma 3, cod.proc.pen.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/1999, n. 2070
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2070
    Data del deposito : 17 novembre 1999

    Testo completo