Sentenza 7 dicembre 2001
Massime • 2
Nel caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del giudice collegiale, le dichiarazioni acquisite nella precedente fase dibattimentale possono essere utilizzate per la decisione, mediante la semplice lettura, a condizione che vi sia il consenso delle parti, consenso che non deve essere espresso necessariamente in modo formale, ma che può risultare anche da comportamenti concreti (nella specie, le parti, dopo aver richiesto la rinnovazione del dibattimento, non avevano eccepito nulla quando il collegio aveva disposto la riassunzione delle prove per mezzo della lettura delle dichiarazioni rese in precedenza).
La dichiarazione accusatoria "de relato", resa da un collaboratore di Giustizia, può integrare la prova della colpevolezza solo se è sorretta da adeguati riscontri estrinseci che - a differenza di quanto è richiesto per la chiamata in correità - devono riguardare specificatamente il fatto che forma oggetto dell'accusa e la persona dell'incolpato, in quanto il minore tasso di affidabilità di una dichiarazione resa su accadimenti non direttamente percepiti dal dichiarante rende necessaria l'individualizzazione del riscontro.
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- 1. La rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice: unRaffaele Muzzica · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca qui. 1. L'obbligo di rinnovazione dibattimentale: nobili ideali, distorsioni nella prassi. – La rinnovazione del dibattimento in caso di mutamento della persona fisica del giudice, allorquando le parti non prestino il consenso all'utilizzabilità mediante lettura delle prove dichiarative precedentemente assunte, è considerata, a partire dal famoso arresto delle Sezioni Unite, sent. n. 2 del 15/01/1999, Iannasso, poi confermato dalla giurisprudenza successiva, un necessario quanto insostituibile meccanismo di conformità del processo penale ai canoni dell'oralità e dell'immediatezza, in ragione dei quali il giudice che delibera la sentenza deve …
Leggi di più… - 2. Collegio, sostituzione giudice: prove testimoniali utilizzabili se parte non si opponeAccesso limitatoMaria Elena Bagnato · https://www.altalex.com/ · 26 maggio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/12/2001, n. 17804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17804 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 07/12/2001
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE NARDO EP - Consigliere - N. 1241
3. Dott. GIORDANO UMBERTO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO - Consigliere - N. 027418/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul proced. proposto da
1) RA EP N. IL 30/09/1963
2) RA FI N. IL 27/06/1961
3) RI AL N. IL 05/07/1963
avverso SENTENZA del 13/02/2001 CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IO Palombarini che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi. udito, per la parte civile, l'Avv. Rodolfo Pena (?) del foro di Palermo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Uditi i difensori Avv. Sandro Fingaro (?) per VI SE che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
l'avv. Gaetano Giacomi (?) che ha concluso per il VI SE per l'accoglimento del ricorso;
gli avv.ti SE Oddo e Francesco Cumollo (?) per il VI FI che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. Osserva in fatto e in diritto,
1.a. Con sentenza del 5 ottobre 1999 la corte d'assise di Palermo affermava la responsabilità di OL SA, VI SE e VI FI rispettivamente per i reati: i primi due di omicidio volontario premeditato del sacerdote ON SE GL, avvenuto in Palermo il 15 settembre 1993, e per i connessi reati di porto e detenzione di armi e il OL anche per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, con l'aggravante di avere tenuto un ruolo direttivo;
il VI FI per il solo delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, essendo stato assolto, ai sensi dell'art. 530, comma 2, dalla imputazione di concorso nell'omicidio.
Il VI SE veniva condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno;
il OL, essendogli stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione, ed il VI FI alla pena della reclusione nella misura ritenuta di giustizia.
1.b. La corte d'assise d'appello di Palermo con sentenza delE3) febbraio 2001, decidendo sugli appelli dal procuratore generale della Repubblica, dal procuratore della Repubblica e dagli imputati, confermava le statuizioni della sentenza di primo grado nei confronti del VI SE e del OL;
dichiarava la responsabilità di VI FI anche per il delitto di omicidio e reati connessi concernenti le armi e lo condannava alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno. La corte affermava la responsabilità degli imputati sulla base delle dichiarazioni del OL SA che, avendo scelto di collaborare, aveva riferito che l'omicidio di ON GL era stato disposto dai fratelli VI, capi del mandamento del quartiere di CC dove il sacerdote, parroco della chiesa di San Gaetano, svolgeva la sua attività pastorale. E GL, con il suo fiero opporsi a qualsiasi aggregazione sia di natura politica elettorale che di natura mafiosa, stava risvegliando una coscienza civile all'interno del mandamento sicché era divenuto di fatto un antagonista del potere mafioso.
La ragione ultima dell'omicidio, preceduto da alcune azioni dimostrative nei confronti dei più stretti collaboratori del GL e da uriaggressione allo stesso sacerdote, tuttavia da lui non ammessa esplicitamente, doveva essere ricercata nel timore che la vittima d'intesa con la polizia avesse infiltrato, ospitandoli nella propria abitazione vicina a quella del VI, alcuni agenti di pubblica sicurezza allo scopo di individuare dove si nascondevano i fratelli VI all'epoca latitanti.
Con riferimento alla assoluzione in pruno grado del VI FI la corte riteneva che entrambi i fratelli avessero un ruolo direttivo all'interno della famiglia di CC in posizione di parità, anche se formalmente capo del mandamento fosse il VI SE, dal quale dipendeva anche il gruppo di fuoco facente capo a AN IN;
sicché tenuto conto della personalità del sacerdote e delle implicazioni che sarebbero derivate dalla sua uccisione, anche al di fuori del mandamento di CC - come di fatto era avvenuto, tanto che il fatto era stato criticato anche all'interno di "cosa nostra" non vi erano motivi per ritenere che l'omicidio fosse stato deliberato dal solo VI SE.
2. Tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione per mezzo dei rispettivi difensori.
2.1 Il VI SE, con un primo atto, denunzia: a) che il processo di primo grado dopo numerose udienze venne rinnovato per la sostituzione di uno dei componenti del collegio trasferito altrove. I difensori chiesero di conseguenza la rinnovazione del dibattimento, alla quale la corte provvide riassumendo il OL e dando, con ordinanza del 18 ottobre 1998, per letti gli atti già assunti. Deduce di conseguenza il ricorrente che, essendo stati tali atti acquisiti al processo, senza il consenso dei difensori si è verificata una nullità assoluta per violazione dell'art. 525, comma 2, c.p.p., rilevabile in qualsiasi stato e grado;
b) che nel corso di altro procedimento venne disposta legittimamente la intercettazione dei colloqui tra il ricorrente ed il difensore che all'epoca lo assisteva, indagato in concorso esterno in associazione mafiosa. Tali captazioni avrebbero consentito al p.m. di conoscere le strategie difensive che sarebbero state adottate nel presente (ed in altri procedimenti), con la conseguente violazione insanabile del diritto di difesa, essendo ogni attività spiegata a tal fine inficiata dalla pregressa conoscenza della stessa da parte degli organi inquirenti;
c) che sarebbero stati violati i principi ermeneutici di cuì all'art. 192, comma 2 e 3, c.p.p..
- La sua responsabilità, infatti, sarebbe stata affermata in base all'assioma che essendo egli il capo del mandamento di CC, ogni fatto che avveniva all'interno di tale territorio era a lui riferibile.
Sennonché da una parte non era stato dimostrato che egli era al vertice del mandamento, dall'altra non era stata applicata la giurisprudenza di questa corte secondo la quale non si risponde per la posizione nell'ambito dell'associazione, ma per la condotta effettivamente posta in essere.
- Le dichiarazioni del OL sarebbero state poste a base della condanna senza valutarne, secondo le regole indicate da questa corte, la attendibilità tanto più che la sua chiamata in correità essendo de relato non poteva ritenersi riscontrata dalle dichiarazioni "vagolanti" di altri collaboratori.
- L'avere sposato la tesi della colpevolezza del VI aveva fatto trascurare importanti piste alternative come quella che portava agli occupanti del fabbricato che doveva essere destinato, secondo il sacerdote, a scuola e centro sociale per ragazzi, occupanti che avevano già posto in essere azioni violente nei confronti di ON GL e dei più vicini collaboratori.
- La sentenza non indicherebbe in base a quali elementi egli sia stato considerato a capo del mandamento.
- La sua religiosità, l'assenza dal territorio di CC all'epoca dei fatti, la inattendibilità del OL, tutti motivi dedotti in appello, che non sarebbero stati valutati dalla corte territoriale (ricorso del secondo difensore).
2.2 Il VI FI denunzia:
a) la violazione dell'art. 603 c.p.p. per avere la corte d'assise d'appello rigettato la sua richiesta di riapertura del dibattimento per acquisire i verbali delle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori in altro procedimento e di interrogare il VI SE, che ne aveva fatto richiesta, al fine di dimostrare che egli non rivestiva alcuna carica all'interno del mandamento di CC.
Trattandosi di nuove prove la corte avrebbe potuto rigettare la richiesta soltanto se ne avesse ritenuto la superfluità e la inconcludenza e non sul presupposto che avrebbero potuto al più svolgere funzione meramente critica del materiale raccolto. b) la illogicità del percorso argomentativo seguito dalla corte per giungere alla affermazione della sua responsabilità. - Il ricorrente riporta analiticamente le dichiarazioni rilasciate in tempi diversi dal OL nel dibattimento ed in altre occasioni per far rilevare che mai egli è stato indicato dal collaboratore come mandante dell'omicidio, ruolo assegnato al solo VI SE. Soltanto in un'occasione il OL avrebbe affermato che l'omicidio era stato disposto "i picciotti", termine con tale termine entrambi i fratelli, ma ciò sarebbe avvenuto per evidente suggestione del pubblico ministero.
- Non susciterebbero riscontri alle affermazioni accusatorie: quelli esistenti sarebbero de relato, e la corte avrebbe omesso di valutarne la attendibilità secondo i consueti criteri.
- Illogicamente sarebbe stata esclusa la responsabilità di altri soggetti più direttamente interessati sia per quanto concerne l'attentato incendiarlo subito dalla ditta RI (che stava eseguendo lavori di manutenzione della parrocchia), sia per quanto concerne gli attentati ai componenti del comitato intercondominiale di via Azolino Azon.
- Le modalità di esecuzione dell'omicidio - uso di una pistola cal. 7,65, furto del borsello - indicherebbero chiaramente che si è trattato non di un omicidio mafioso, ma di un omicidio per rapina. - Del tutto infondata sarebbe la connessione tra gli attentati criminosi che in quel periodo avvenivano in altre parti d'Italia e l'omicidio di ON GL.
- Non vi sarebbe alcuna prova del suo inserimento al vertici della famiglia mafiosa di CC. La accusa in tal senso sarebbe stata mossa dal solo GE, non credibile perché già lo avrebbe accusato ingiustamente degli omicidi di SA IM e dei congiunti di AR IA.
- Anche ammessa tale circostanza la partecipazione all'associazione con ruolo di vertice non sarebbe sufficiente per affermare la sua responsabilità.
- la Corte, consapevole della mancanza di elementi a dimostrazione della sua responsabilità, avrebbe applicato il principio del cui prodest per giungere alla sua condanna.
- Illegittimamente non gli sarebbero state concesse le attenuanti generiche in base alla sola considerazione che occupava una posizione di alto rilievo nell'ambito dell'associazione.
2.3 Il OL SA denunzia la mancata concessione delle attenuanti generiche sul presupposto che queste non potevano essere concesse per la sua condotta anteatta di vita e perché la confessione sarebbe il frutto calcoli utilitaristici. In realtà la scelta collaborativa trarrebbe giustificazione (la un sincero pentimento, mentre la corte escluderebbe non avrebbe tenuto conto del fattivo comportamento processuale.
3. I motivi di ricorso sono infondati.
3.1.a. Con riferimento alla dedotta nullità del giudizio di primo grado e di tutti gli atti successivi denunziata dalla difesa del VI SE deve rilevarsi che secondo la più recente giurisprudenza di questa corte (cass., sez. unite 15 gennaio 1999, n. 1, Iannasso) "nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice o della composizione collegiale", il vizio processuale che ne deriva non è la nullità del procedimento, ma la inutilizzabilità della prova.
Va, tuttavia, rilevato che la inutilizzabilità in esame non è assoluta, come nell'ipotesi di prove formate contra legem, in quanto, in virtù del principio della disponibilità della prova, le parti possono consentire la lettura delle dichiarazioni dei verbali di prove già acquisite nel corso del dibattimento poi rinnovato. È stato, infatti, ritenuto che "l'eventuale inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite nella precedente fase dibattimentale, per la cui lettura sia mancato il consenso delle parti, deve essere eccepita con il primo atto mediante il quale si abbia la possibilità di farlo, essendo da escludere la sua rilevabilità in ogni stato e grado del procedimento come si verifica, invece, nelle ipotesi di elementi probatori assunti in violazione di una norma di legge e, pertanto, affetti da vizio intrinseco e derivante da una causa originaria (cass. 3 0 novembre 1999, n. 781, RV. 215107). Situazione che ricorre nel caso in esame, in cui le parti, dopo avere chiesto la rinnovazione del dibattimento, nulla hanno eccepito in ordine alla lettura delle precedenti acquisizioni disposta dal collegio, ne' nel corso dell'udienza, ne' nella discussione finale, nè con i motivi di appello.
Ritiene, tuttavia, la corte che il motivo debba ritenersi infondato anche per un'altra ragione.
Se è vero, infatti, che per la utilizzabilità degli atti è necessario A consenso delle parti, non necessariamente tale consenso deve essere espresso formalmente, ma lo stesso può risultare anche da comportamenti concreti, anche perché in ossequio al principio di lealtà che informa l'attività processuale, la sorte del processo non può essere condizionata da condotte di non univoco significato. Orbene nel caso di specie le parti, dopo avere chiesto la rinnovazione del dibattimento, nulla hanno eccepito quando il collegio ha deciso con un formale provvedimento di procedere alla riassunzione delle prove - salvo per l'audizione del OL - per mezzo della lettura delle dichiarazioni rese in precedenza ne' nel momento in cui l'ordinanza è stata pronunziata ne' successivamente. Deve, pertanto, ritenersi che con tale comportaniento abbiano espresso la volontà di consentire la rinnovazione del dibattimento attraverso la lettura degli atti.
3.1.b. In relazione al secondo motivo di ricorso (sub.
2.1.b) va osservato che su la base della esposizione fatta dal ricorrente, risulta che: a) la intercettazione dei colloqui tra il VI ed il suo difensore pro-tempore venne legittimamente disposta, b) che tali intercettazioni non sono State riversate nel processo, c) che, tuttavia, "quello in esame era uno dei processi in corso nel tempo in cui sono intervenute le intercettazioni"; d) che, dunque, deve intendersi violato il principio di difesa, costituzionalizzato dall'art. 24 Costituzione, in quanto una volta che "è intercettato il colloquio (per definizione riservato) tra difensore e imputato è violato il diritto di difesa", la conseguenza "non può essere che la nullità di quanto compiuto a seguito dell'invasione di ciò che non poteva essere invaso, perché intacca la assistenza dell'imputato nel processo, ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p.". Deduce ancora il ricorrente che tanto avrebbe portato gli uffici di procura a conoscere in anticipo quale sarebbe stata la strategia difensiva dell'imputato.
Orbene, premesso che tale ultima affermazione è una mera allegazione sprovvista di qualsiasi supporto probatorio, deve escludersi, per le stesse premesse di fatto postulate dal ricorrente, la esistenza della dedotta nullità. Infatti, pur potendosi ammettere che da una attività lecita possano derivare anche delle conseguenze in fatto pregiudizievoli, non per ciò può ritenersi che tali inconvenienti si trasformino in nullità del procedimento sul quale in ipotesi incidano.
Va rilevato, infatti, che ai sensi dell'art. 185, comma 1, c.p.p. la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipenONo da quello dichiarato nullo, per cui nella specie non potrebbe mai trovare applicazione il suddetto principio, non essendo le intercettazione affette da alcuna nullità in quanto regolarmente disposte, peraltro, in un procedimento del tutto diverso ed autonomo da quello in esame.
Va considerato, d'altra parte, che l'art. 268, comma 6, c.p.p., proprio nella consapevolezza della insidiosità del mezzo, ha previsto lo stralcio anche di ufficio dei verbali e delle registrazioni di cui è vietata l'utilizzazione, (e su richiesta degli interessati anche la distruzione del detto materiale art. 269, comma 2, c.p.p.), come di fatto è avvenuto nel caso in esame.
D'altra parte la infondatezza della tesi proposta dal ricorrente è resa palese dalle conseguenze che lo stesso intenderebbe attribuire a tale captazione: la nullità assoluta ed insanabile di tutti i processi nei quali era difeso dal professionista suo coindagato all'epoca in cui vennero effettuate le intercettazioni.
3.2. Ritiene la corte di dovere trattare con precedenza sul motivi più propriamente di merito la censura mossa dal ricorrente VI FI in ordine alla mancata rinnovazione del dibattimento in appello (sub.
2.2.a.)
La corte d'assise d'appello ha rigettato la richiesta di rinnovazione sul presupposto della eccezionalità di tale istituto e della considerazione che "i mezzi istruttori proposti non costituiscono prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio o la cui ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado o aventi comunque carattere decisorio". Ha aggiunto che le richieste si riferivano "alla acquisizione di verbali concernenti le dichiarazioni rese in altri processi da soggetti già esaurientemente esaminati nel procedimento in corso, ovvero nel proposto confronto tra imputati e tra costoro ed alcuni dei collaboranti escussi e nell'acquisizione di verbali concernenti propalazioni effettuate in altri processi da ulteriori collaboranti che, in assenza, di decisive circostanze capaci di incidere in maniera sostanziale sul tema probatorio, potrebbero svolgere tutt'al più funzione meramente critica del materiale probatorio".
Orbene a fronte di tale motivazione la censura proposta appare non specifica. Da una parte, infatti, il ricorrente si limita a richiamare alcune sentenze di questa corte non specificatamente pertinenti in quanto non approfondiscono il tema trattato dalla corte territoriale dei rapporti tra l'art. 603, comma 2 e l'art. 495, comma 1, c.p.p. (che subordina comunque l'assunzione delle nuove prove ai criteri indicati dall'art. 190, comma 1, c.p.p. - superfluità o irrilevanza), dall'altra non indica il momento in cui sarebbero sorte o venute a sua conoscenza le nuove prove, ne', infine, precisa - salvo affermazioni del tutto generiche - quali sarebbero "i fatti rilevanti e favorevoli a conforto della protesta di innocenza dell'imputato" sui quali le persone indicate avrebbero dovuto deporre per la prima volta od essere richiamate a deporre.
Analoga osservazione vale per la richiesta di esame del coimputato VI SE.
3.4. Le censure con le quali il VI SE contesta la erronea applicazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p., ed il VI FI la illogicità della motivazione possono essere trattate congiuntamente in quanto involgono sostanzialmente gli stessi temi (censure sub 2, 1, c e sub 2, 2, b).
Deve in proposito osservarsi, con riferimento alle censure formulate dal due ricorrenti, che in questa sede di legittimità non è consentito, neanche sotto il profilo, formalmente dedotto, del vizio di motivazione o dell'erronea applicazione di legge, la rivisitazione delle risultanze probatorie.
L'indagine che questa corte può compiere, infatti, è limitata soltanto al controllo del discorso giustificativo della decisione, sotto il profilo della sua manifesta illogicità che deve, peraltro, risultare dal testo del provvedimento. Non è possibile, quindi, in questa sede prendere in esame elementi di fatto non risultanti dal testo del provvedimento o sostituire la propria decisione a quella "ragionevole" adottata dal giudici di merito.
Affrontando le singole questioni, va affermato che è esatto l'assunto del VI SE (che vale anche per la posizione del VI FI) che la chiamata di correo come mandanti dell'omicidio di ON GL è de relato, essendo stato l'ordine impartito al OL SA attraverso il IN AN. Tale circostanza, tuttavia, non esclude l'utilizzazione di tale dichiarazione avendo questa corte più volte affermato che la dichiarazione "de relato" dei cosiddetti "collaboratori di giustizia" può integrare la prova della colpevolezza solo se è sorretta da adeguati riscontri estrinseci che, a differenza di quanto esigibile per la chiamata in correità, concernano specificamente il fatto che forma oggetto dell'accusa e la persona dell'incolpato, essendo l'esistenza di un riscontro individualizzato postulata dal minor tasso di affidabilità di una dichiarazione resa su accadimenti non direttamente percepiti dal dichiarante. E che, nella fattispecie tali riscontri sussistano non è certo da dubitarsi, risultando oltre che dalle dichiarazioni del SC IO, di DR SE, di US TO, di MI IO, che indicano concordemente l'omicidio come espressione della famiglia mafiosa del mandamento di CC, da tutto il contesto di indubbia ostilità da parte della consorteria mafiosa, non solo locale, che si era creato nei confronti del sacerdote per la sua coraggiosa opera di rottura con le sedimentazioni criminali del quartiere di cui le precedenti aggressioni al beni delle persone gravitanti nella sua orbita (la ditta appaltatrice dei lavori della Chiesa, i promotori del comitato) costituivano un chiaro segno premonitore. D'altra parte che il IN AN, durante la latitanza dei fratelli VI, fosse il fedele esecutore dei loro ordini è confermato da numerosi collaboratori (US, Di FI PA, MI, ME ecc.), per cui non si può ragionevolmente affermare che ì riscontri alla chiamata de relato del OL non siano stati esaminati con il necessario rigore da parte dei giudici di merito. Va, peraltro, ricordato che in caso analogo è stato ritenuto che "in tema di chiamata di correo, non può definirsi chiamata 'de relato' quell'accusa proveniente effettivamente da un correo nel delitto di cui all'art. 416 bis c.p., il quale proprio per la sua qualità di associato ha precisa e sicura conoscenza degli altri partecipanti al sodalizio, anche se nell'ipotesi in cui l'accusato abbia una posizione preminente nella gerarchia dell'organizzazione - il chiamante non abbia con lui avuto contatti diretti. Se poi tale tipo di chiamata è accompagnata da una voce di riscontro, proveniente da un collaborante, sulla cui intrinseca attendibilità non risulta sollevato alcun dubbio, in epoca e circostanze diverse, l'alta probabilità di commissione del reato (in cui consiste la gravità indiziarla) deve dirsi raggiunta" (cfr. cass. 22 settembre 1998, n. 5121, RV. 211926). Va aggiunto che la sentenza impugnata non ha ritenuto di fare discendere la responsabilità dei ricorrenti VI per la posizione di vertice occupata nell'ambito del mandamento di CC, ma ha, al contrario, affermato tale responsabilità sul presupposto di avere dimostrato che costoro avevano impartito tramite il fedele luogotenente IN AN, capo del gruppo di fuoco del mandamento, l'ordine di uccidere.
Nè, infine, la posizione del ricorrente FI VI può essere distinta da quella del fratello SE, in quanto come riferito dal OL e confermato dal SC, da Di FI UE, da DR IO, dal US TO, dal RR ET, i VI erano indicati e conosciuti come "i picciotti" senza distinzione di ruoli, salvo per una maggiore visibilità del SE, ed entrambi erano ritenuti i capi indistinti del mandamento.
Nè, infine, sussiste la mancanza o illogicità della motivazione in relazione alla esclusione di altre piste alternative o all'uso di un'arma diversa da quella utilizzata normalmente dalla mafia, avendo anche su tali punti la corte territoriale fornito una motivazione non manifestamente illogica (sul primo punto è sufficiente richiamare le pagine 173 e seguenti della sentenza appellata che forniscono una motivazione logica e dettagliata, anche sulle ragioni per le quali venne utilizzata una calibro 7,65 e venne sottratto il borsello, la corte ha ampiamente motivato precisando che voleva simularsi un omicidio per rapina per allontanare i sospetti e confondere le indagini).
Manifestamente infondati sono anche i motivi con i quali si contesta il ruolo attribuito ai ricorrenti nell'ambito dell'associazione, risultano la loro posizione di vertice da tutte le carte processuali. Deve, pertanto ritenersi assorbito anche il motivo con il quale si sostiene la incompatibilità della religiosità del ricorrente AN SE con gli omicidi e la partecipazione alla associazione mafiosa, punto in ordine al quale, peraltro, ha fornito ampia e logica giustificazione la sentenza impugnata. 3.5. È immune da vizi logici anche il rigetto della richiesta di concessione delle attenuanti generiche avanzata da VI FI e da OL SA.
Il richiamo, infatti, alla personalità altamente criminale degli imputati ed al contesto in cui è maturato l'omicidio, la posizione di vertice del VI forniscono una congrua motivazione al rigetto della richiesta, anche nei confronti del OL, il cui comportamento collaborativo, già valutato ai fini della determinazione della pena, non è stato ritenuto, con decisione insindacabile in questa sede di legittimità, meritevole di ulteriore considerazione attesa la "inaudita gravità" dei delitti da lui commessi nel corso della sua carriera criminale.
I ricorsi debbono, pertanto, essere rigettati.
4. I ricorrenti debbono essere condannati al pagamento in solido delle spese del procedimento.
Gli stessi debbono altresì essere condannati in solido alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Provincia Regionale di Palermo che liquida in complessive lire 3.520.000, di cui lire 3.500.000 di onorari.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Condanna, altresì, i ricorrenti al pagamento in solido alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Provincia Regionale di Palermo che liquida in complessive lire 3.520.000, di cui lire 3.500.000 di onorari.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2002