Cass. pen., sez. I, sentenza 07/12/2001, n. 17804
CASS
Sentenza 7 dicembre 2001

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Nel caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del giudice collegiale, le dichiarazioni acquisite nella precedente fase dibattimentale possono essere utilizzate per la decisione, mediante la semplice lettura, a condizione che vi sia il consenso delle parti, consenso che non deve essere espresso necessariamente in modo formale, ma che può risultare anche da comportamenti concreti (nella specie, le parti, dopo aver richiesto la rinnovazione del dibattimento, non avevano eccepito nulla quando il collegio aveva disposto la riassunzione delle prove per mezzo della lettura delle dichiarazioni rese in precedenza).

La dichiarazione accusatoria "de relato", resa da un collaboratore di Giustizia, può integrare la prova della colpevolezza solo se è sorretta da adeguati riscontri estrinseci che - a differenza di quanto è richiesto per la chiamata in correità - devono riguardare specificatamente il fatto che forma oggetto dell'accusa e la persona dell'incolpato, in quanto il minore tasso di affidabilità di una dichiarazione resa su accadimenti non direttamente percepiti dal dichiarante rende necessaria l'individualizzazione del riscontro.

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    Maria Elena Bagnato · https://www.altalex.com/ · 26 maggio 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/12/2001, n. 17804
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17804
Data del deposito : 7 dicembre 2001

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