Sentenza 9 ottobre 2012
Massime • 3
In tema di chiamata di correo, quando le dichiarazioni accusatorie siano plurime e sussista il dubbio di artificiose consonanze, al giudice è fatto obbligo di verificare non soltanto se la convergenza non sia l'esito di collusione o di concerto calunnioso, ma anche se non sia il frutto di condizionamenti o reciproche influenze, dovendo egli valutare la sussistenza di fenomeni di allineamento delle indicazioni più recenti rispetto a quelle raccolte per prime.
Ai fini dell'applicabilità della diminuente prevista dall'art. 116, secondo comma, cod. pen., è necessaria la diversità tra reato commesso e reato voluto da taluno dei concorrenti, apprezzata, alla luce delle modalità del fatto, con valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, che identifichi la coincidenza tra reato voluto e reato commesso dalle modalità del fatto e dalla partecipazione del concorrente alle varie fasi dell'azione delittuosa.
In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, il concorrente risponde dell'aggravante prevista dall'art. 630, terzo comma, cod. pen., anche se non abbia direttamente partecipato alla causazione del decesso dell'ostaggio, quando abbia accettato il rischio dell'evento morte del medesimo come eziologicamente determinato dal prevedibile sviluppo dell'azione criminosa. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza impugnata che ha ravvisato il dolo eventuale in capo agli autori di un sequestro di un minorenne dettato da un intento vendicativo nei confronti del padre, collaboratore di giustizia, e finalizzato ad ottenere la ritrattazione da parte di quest'ultimo delle dichiarazioni accusatorie rese in merito alla strage di Capaci e ad altre azioni di "Cosa nostra", sebbene la morte del sequestrato fosse avvenuta a distanza di molto tempo dal rapimento).
Commentari • 2
- 1. Il concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.): una breve casistica giurisprudenzialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2021
Scopo di questo scritto è quello di procedere ad una disamina di come in sede giurisprudenziale, sia di legittimità, che di merito, sono ravvisate ipotesi di concorso di persone nel reato, secondo quanto previsto dall'art. 110 cod. pen.. Per tale scopo, verrà fatta prima una sintetica analisi di cosa prevede questo articolo, per poi richiamare siffatti casi, in primo luogo in relazione ai reati stabiliti dal codice penale e, in secondo luogo, a proposito degli illeciti penali contemplati nelle leggi speciali. Indice L'art. 110 c.p.: cosa prevede questa norma giuridica e come deve essere interpretata Le ipotesi di concorso per i reati previsti nel codice penale Le ipotesi di concorso per …
Leggi di più… - 2. Estradizione: conta il fatto, non la qualificazione giuridica (Cass. 51915/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 gennaio 2020
Il controllo di legalità riguardante la cosiddetta "doppia incriminabilità" ha la funzione per lo Stato richiesto di accertare che l'azione giudiziaria, che giustifica la consegna della persona ricercata e quindi la collaborazione richiesta a tal fine, sia "riconoscibile" anche in base al suo ordinamento: la ragione di tale clausola va ricercata nel rapporto estradizionale nel rispetto del principio di sovranità e di reciprocità e non nel principio di legalità di cui all'art. 7 CEDU in quanto l'arresto e la consegna, azioni in cui si traduce l'esecuzione di tale forma di collaborazione, non hanno carattere "punitivo". La verifica della sussistenza della suddetta condizione non deve …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2012, n. 4157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4157 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 09/10/2012
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 1400
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 12617/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.B. N. IL (SO) , L.N.C. N. IL (SO) ,
CA.CR. N. IL (SO) ;
avverso la sentenza n. 30/2010 CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO, del 19/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Alfredo Pompeo VIOLA, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito, per le parti civili, l'Avv. CHIARENZA Emilio, in sostituzione dell'avv. Monica GENOVESE, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
Udito il difensore Avv. VIANELLO ACCORRETTI Valerio, per C.B. , che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19 ottobre - 19 dicembre 2011 la Corte d'assise d'appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa il 30 marzo 2010 dal G.u.p. presso il Tribunale di Palermo, che all'esito del relativo giudizio abbreviato condannava C.B. , L.N.C. e Ca.Cr. , applicata la diminuente del rito, alla pena di anni trenta di reclusione ed al pagamento delle spese processuali, oltre al risarcimento dei danni e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva in favore delle costituite parti civili, dichiarandoli colpevoli del reato di cui all'art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, art. 630 c.p., commi 1 e 3, con l'aggravante di cui al
D.L. n. 152 del 1991, art. 7 per avere, assieme ad altre persone separatamente giudicate, sequestrato D.M.G. , di anni tredici, allo scopo di conseguire l'ingiusto profitto di indurre il padre, D.M.M.S. , a ritrattare le dichiarazioni rese e ad interrompere quelle che forniva, quale collaboratore di giustizia, alle Procure della Repubblica di Palermo e Caltanissetta, e nel corso dei relativi dibattimenti, in merito alla "strage di XXXXXX" e ad altri gravissimi reati riconducibili all'associazione mafiosa denominata "cosa nostra", cagionandone infine la morte per strangolamento, a decorrere dal sequestro, avvenuto in (SO) e proseguito in altre località, sino all'omicidio in territorio di (SO) .
1.1. Nella su indicata pronuncia la Corte distrettuale ha richiamato il compendio probatorio già vagliato dal Giudice di prime cure, precisando, in via preliminare, come l'oggetto del procedimento inerisca alla sola prima fase del sequestro, mentre per le fasi successive ha fatto riferimento a quanto già accertato nell'ambito di altri procedimenti penali, ormai definiti con sentenze passate in giudicato e valutate ex art. 238-bis c.p.p., i cui epiloghi decisori hanno consentito di appurare che il minore D.M.G. è
stato sequestrato il (SO) al fine di indurre il padre, D.M.M.S. , a ritrattare le dichiarazioni rese all'Autorità giudiziaria in ordine alla cd. "strage di XXXXXX" ed ai componenti il cd. "mandamento" di (SO) , e che lo stesso è stato ucciso - e poi disciolto nell'acido - il (SO) per decisione dei vertici dell'organizzazione denominata "cosa nostra". Il D.M.M.S. , infatti, non solo aveva ammesso la propria responsabilità in ordine all'attentato di XXXXXX, dove avevano perso la vita i Giudici G..F. e M.F. , assieme agli
Agenti della scorta, ma aveva anche indicato i nomi degli esponenti di maggior spicco dell'organizzazione, ed in particolare del su menzionato "mandamento", che avevano fatto parte del relativo gruppo omicida.
Sulla base della ricostruzione dei temi storico-fattuali della regiudicanda e delle conseguenti valutazioni operate dai Giudici del merito, il sequestro del bambino - deliberato nel corso di una riunione tenutasi a (SO) dopo le stragi del XXXX, cui presero parte B.G. , Me.De.Ma. , G.G. e
Ba.Le. - costituì non solo una forma di vendetta per le dichiarazioni rese dal D.M. , ma anche uno strumento di pressione esercitato nei suoi confronti affinché interrompesse l'intrapreso percorso collaborativo e ritrattasse le proprie accuse, nell'ambito di un programma strategico che si prefiggeva come obiettivo quello di colpire i collaboratori di giustizia, punendoli direttamente (con la loro eliminazione o il personale discredito) ovvero indirettamente, attraverso le persone a loro affettivamente vicine. La gestione del sequestro venne affidata al G. , che a differenza del B. disponeva di un luogo sicuro ove custodire il minore. Una settimana prima del sequestro - avvenuto presso un maneggio della famiglia V. , frequentato dal piccolo D.M. - il G. stesso convocò un incontro cui presero parte alcune persone - Gr.Sa. , S.G. , L.N.C. ,
Gi.Fr. , g.l. e Ca.Cr. -
informandole della necessità di sequestrare il minore. Della fase esecutiva del sequestro, inoltre, venne dato incarico a NG NI, che attribuì i relativi compiti a ciascuna delle su menzionate persone, decidendo in particolare che il Ca. , all'epoca addetto alla latitanza del G. , dovesse assumere informazioni riguardo alle abitudini del D.M. - il quale era solito frequentare il maneggio dei V. - e ne dovesse controllare gli spostamenti. Nel pomeriggio del (SO) , avvertiti dal Ca. che il bambino si trovava presso il maneggio, un gruppo di uomini travestiti da agenti di Polizia e muniti di armi e falsi contrassegni si mosse a bordo di due autovetture (una delle quali dotata di lampeggiante) dal magazzino del m. - ove le stesse erano custodite - per recarsi presso il maneggio e prelevare quindi il D.M. , che nella circostanza, peraltro, venne ingannato facendogli credere di trovarsi a disposizione delle forze dell'ordine, per essere poi condotto dal padre.
Il giudizio di penale responsabilità nei confronti dei predetti imputati è stato dai Giudici di merito formulato, in particolare, sulla base di un compendio probatorio costituito dai risultati di varie sentenze definitive utilizzate a norma dell'art. 238-bis c.p.p., nonché dal complesso delle dichiarazioni rese dai collaboranti B.G. , Gr.Sa. , Va.Ci. e S.G.
.
Al riguardo, le emergenze probatorie, concordemente vagliate all'esito dei giudizi di primo e dì secondo grado, hanno consentito dì accertare la partecipazione a vario titolo dei predetti imputati alla realizzazione del reato loro addebitato: a) il C. , poiché, manifestatasi all'improvviso la difficoltà di trovare un luogo ove custodire il minore subito dopo il sequestro, aiutò il B. in quel frangente, offrendo la disponibilità di un magazzino nei pressi di XXXXXXX e recandosi con lui a (SO) per prendere il bambino e portarlo, prima, da (SO) e, poi, sino al (SO) per la consegna ad D.C.A. ed al gruppo degli agrigentini;
b) il L.N. , poiché, dopo aver preso parte all'incontro in cui il G. comunicò il programmato rapimento, partecipò al prelievo del minore presso il maneggio e condusse una delle due autovetture (la "Fiat Uno", utilizzata come mezzo di "copertura") nel tragitto verso (SO) ; c) il Ca. , poiché, anch'egli presente all'incontro in cui il G. comunicò il progetto del sequestro, studiò i movimenti del minore e diede il segnale di avvio alla successiva operazione posta in essere dal gruppo (composto dallo S. , dal Gr. , dal L.N. , dal g. e dal Gi. ), recandosi assieme agli altri presso il maneggio, guidando una delle due autovetture (la "Fiat Croma", sulla quale era stato fatto salire il minore) e facendo da tramite fra il B. ed il gruppo che in seguito doveva ricevere il bambino a XXXXXXX.
2. Avverso la su menzionata sentenza della Corte d'assise d'appello di Palermo hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dei predetti imputati, rispettivamente deducendo i motivi di doglianza qui di seguito partitamente illustrati.
3. Nel ricorso proposto da Cr..Ca. vengono formulate, in particolare, le seguenti censure:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 3 e art. 530 c.p.p., comma 2, non avendo la Corte territoriale offerto congrua motivazione circa la serie di significative discrasie esposte nell'atto di appello ed emerse dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in ordine alla posizione processuale del ricorrente:
a-1) in particolare, secondo la versione resa dal Gr.Sa. , il Ca. era l'unico del gruppo dei sequestratori a conoscere fisicamente il piccolo D.M. , ma non sarebbe sceso dall'auto, per aiutarli a prelevare fisicamente la vittima, in quanto lo stesso Gr. e S.G. fecero ingresso nel maneggio, ove individuarono per esclusione, fra due ragazzini, il D.M. (del quale non conoscevano l'aspetto fisico), avendo constatato che il coetaneo era il figlio di tale T..V. ; inconciliabile con tale versione, tuttavia, risulterebbe quella resa sullo stesso punto dallo S. , il quale ha riferito che, una volta entrati nel maneggio, per individuare il D.M. gridarono per diverse volte il suo cognome, fin quando lo stesso non si fece avanti;
a-2) ulteriore interferenza logico-fattuale nel racconto dei collaboratori di giustizia sarebbe rappresentata dalle indicazioni rese dal Gr. e dallo S. circa il luogo ove il D.M.
sarebbe stato tenuto prigioniero subito dopo il sequestro: entrambi hanno riferito, infatti, che il bambino fu portato in un magazzino sito in (SO) , preso in affitto da Be.Sa. , e che il
Gr. vi effettuò una ricognizione, assieme agli Ufficiali di P.G., individuando di persona due magazzini, uno dei quali sarebbe stato nella disponibilità del IG e luogo della prima prigionia del D.M. ; tale specifica individuazione dei luoghi, tuttavia, è stata smentita dalle dichiarazioni dei rispettivi proprietari dei due immobili dal propalante riconosciuti, i quali hanno escluso di aver dato in affitto quegli immobili al Be. ;
a-3) altre discrasie, non valutate dalla Corte di merito, sarebbero rappresentate dal raffronto tra le dichiarazioni del Gr. e dello S. riguardo al luogo ove il D.M. sarebbe stato condotto dopo la prima prigionia in (SO) (mentre il primo ha fatto riferimento ad un villino di proprietà di tale Ve.Gi. , il secondo ha invece riferito di un magazzino a (SO) , che era un deposito della Gaggia) e dalla distanza temporale, non ampia, intercorsa tra il fatto di reato in contestazione - conclusosi nel gennaio 1996 - e l'inizio della collaborazione da parte del B. (avvenuta nel maggio 1996, pochi mesi dopo il fatto) e del Gr. (avvenuta nel giugno 1997);
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed c), in relazione agli artt. 192 c.p.p., comma 3 e art. 605 c.p., non essendo emersa dagli atti la prova certa che il sequestro sia stato perpetrato a scopo di estorsione, con la conseguenza che la Corte territoriale avrebbe dovuto riqualificare il fatto sussumendolo nell'ipotesi di cui all'art. 605 c.p., e non in quella più grave delineata dall'art. 630 c.p., comma 3: a prescindere dal fatto che la notizia del sequestro non fu di certo pubblicizzata dagli autori del fatto e la diffusione della notizia ad opera dei mass media non era uno sviluppo dagli stessi previsto, l'eventuale ritrattazione da parte del D.M.M.S. sarebbe rimasta comunque priva di effetti per gli accusati, in quanto l'art. 500 c.p.p., comma 4, nella sua formulazione già vigente al momento del sequestro, prevedeva l'inutilizzabilità probatoria nel dibattimento delle dichiarazioni accusatorie inizialmente rese al P.M. da soggetto sottoposto a "violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga o deponga il falso"; lo scopo del sequestro, pertanto, non poteva consistere nell'estorsione nei confronti del padre del D.M. , affinché ritrattasse le proprie accuse, in quanto tale ritrattazione non avrebbe sortito alcun vantaggio processuale per le persone da lui chiamate in correità; peraltro, anche sotto il profilo del merito, la congettura secondo cui lo scopo dei sequestratori era quello di indurre il D.M. alla ritrattazione sarebbe destituita di fondamento sulla base delle stesse dichiarazioni del B.G. , quale assoluto protagonista, sul piano deliberativo ed organizzativo, della vicenda in contestazione;
c) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all'art. 630 c.p., comma 3, avendo la Corte d'assise d'appello SO di motivare, nei confronti del ricorrente, sull'elemento sintomatico dell'insussistenza dell'aggravante dell'evento morte del soggetto sequestrato in conseguenza del suo rapimento, rappresentato dal netto divario temporale tra la data del sequestro e quella dell'uccisione della vittima, tenendo altresì conto del fatto che la condotta del Ca. si esaurì qualche giorno dopo il sequestro del D.M. , avvenuto il (SO) , con la definitiva uscita di scena dell'imputato; inoltre, la decisione di uccidere il predetto fu assunta esclusivamente dal B. , che fu pure l'esecutore materiale dell'omicidio, in epoca successiva al sequestro e al termine della condotta posta in essere dal Ca. e dagli altri componenti il gruppo che allo stesso avrebbero fatto capo, ed il cui solo compito era quello dì prelevare il bambino al maneggio e portarlo a (SO) , escludendosi ogni tipo di responsabilità per il successivo omicidio;
c-1) a tale riguardo, inoltre, la Corte di merito avrebbe SO di motivare sul rilievo per cui, in base alla versione del collaborante Ch.Vi. , mentre il B.E. , in un primo momento, gli aveva detto che la decisione se uccidere o meno il bambino dipendeva solo dal B.G. , in un secondo momento gli aveva raccontato che il piccolo D.M. aveva riconosciuto sia lui che il fratello G. , ciò che rendeva pressoché impossibile la scelta di lasciarlo vivo;
d) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p., avendo la Corte distrettuale svalutato il profilo della scarsa intensità del dolo in capo all'imputato, rispetto alla prevedibilità in concreto dell'evento morte dell'ostaggio, ciò che avrebbe dovuto indurre i Giudici di merito al riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, essendone invece derivata una pena eccessiva in conseguenza di un'interpretazione non obiettiva dei criteri di cui all'art. 133 c.p.. 4. Il difensore di C..L.N. ha proposto ricorso per cassazione nell'interesse del proprio assistito, deducendo, a sua volta, i seguenti motivi di doglianza:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per violazione di legge e difetto di motivazione, essendo stata la partecipazione del L.N. alla fase iniziale del sequestro desunta dalle dichiarazioni accusatorie rese da Gr. e S. , entrambe prive sia della necessaria attendibilità intrinseca, sia di riscontri individualizzanti adeguati: pur essendo il Gr. presente nell'autovettura utilizzata per il sequestro, non ricordava chi, tra i soggetti da lui indicati come partecipi - ossia, Ca.Cr. , S.G. , Gi.Fr. , g.l. ed egli stesso - si trovasse seduto, accanto a lui, nel sedile posteriore dell'auto; le dichiarazioni rese dallo S. in merito alla presenza del L.N. nella macchina di copertura al momento del sequestro, inoltre, non avrebbero potuto costituire valido riscontro alle propalazioni del Gr. , stante la sua recente determinazione a collaborare - che avrebbe dovuto imporre particolare cautela nella valutazione della sua credibilità soggettiva - ed avuto riguardo al fatto che le sue dichiarazioni erano prive dei requisiti della tempestività e della spontaneità, in quanto rese a distanza di quindici anni dai fatti narrati e dopo dieci anni da quelle rese dal Gr. , avendone peraltro conosciuto il contenuto a accusatorio a suo carico;
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all'art. 630, commi 2 e 3, c.p., avendo la Corte di merito SO di verificare se il ricorrente abbia potuto rappresentarsi, allorquando ha posto in essere l'iniziale condotta volta a privare la libertà personale del D.M. , l'evento morte dell'ostaggio, accettandone il relativo rischio: l'aver pretermesso la valutazione di alcuni elementi significativi a favore del ricorrente (focus e tempus commissi delicti assolutamente autonomi rispetto alle medesime coordinate dell'evento morte) avrebbe condotto la Corte ad attribuire a titolo di responsabilità oggettiva la morte dell'ostaggio, poiché la volontà dell'imputato, sulla base di quanto processualmente emerso, sarebbe stata orientata solo a privare della libertà personale il sequestrato, nonché a predisporre alcune accortezze utilizzate dai sequestratori all'atto del prelevamento del bambino dal maneggio (ossia, il volto coperto per evitare di essere riconosciuti); al riguardo, pertanto, la condotta posta in essere avrebbe potuto farsi rientrare nell'alveo applicativo dell'art. 630 c.p., comma 2, che attiene ai casi in cui il verificarsi dell'evento morte quale conseguenza del sequestro non sia previsto e voluto dal soggetto, ma sia comunque da quell'atto derivante.
5. Infine, il difensore di C.B. ha proposto ricorso per cassazione nell'interesse del proprio assistito, formulando le seguenti censure:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e lett. e), in relazione all'art. 630 c.p., artt. 192 e 530 c.p.p., essendosi la Corte di merito adagiata sulle argomentazioni del Giudice di primo grado, cui avrebbe operato un integrale rinvio, senza che le due decisioni, tuttavia, abbiano utilizzato criteri omogenei di valutazione, o apparati logico-argomentativi uniformi. Le dichiarazioni rese dai collaboratori B.G. , Va.Ci. e S.G. in ordine all'eventuale coinvolgimento del ricorrente, inoltre, avrebbero determinato un elemento probatorio con riscontro circolare, poiché essi, anziché indicare l'eventuale condotta o frazione di essa addebitabile al C. , si sarebbero limitati pedissequamente a riferire della sua presenza sui luoghi del delitto, senza specificare il ruolo che lo stesso avrebbe svolto. Le dichiarazioni del Va. e dello S. , peraltro, essendo successive a quelle del B. , in quanto rese, rispettivamente, dal 2005 e dal 2008, sarebbero prive di alcun carattere di novità e ripetitive di quelle del predetto collaboratore, ormai da anni pubblicate sulla stampa, stante il rilievo dell'azione criminosa, e contenute anche in molteplici sentenze che hanno definito precedenti spezzoni del procedimento. Le versioni rese dai predetti collaboratori, inoltre, non sarebbero tra loro conciliabili, e dalla loro lettura non solo non potrebbe ritenersi formata alcuna convergenza, ma risulterebbe anche dimostrato che il C. non era presente ai fatti per cui è processo, non era coinvolto in alcuna decisione e non aveva in concreto svolto alcuna frazione di condotta:
a-1) elementi di contrasto emergerebbero, infatti, sulle persone presenti all'incontro avvenuto presso il (SO) per prelevare il bambino e portarlo dove convenuto, in quanto B. avrebbe affermato che il piccolo D.M. sarebbe stato consegnato a lui, mentre lo S. avrebbe dichiarato di averlo consegnato al C. e che B. non era presente;
a-2) le dichiarazioni di S. , peraltro, entrerebbero in contrasto anche con quelle del Gr. , secondo il quale il C. non sarebbe stato presente all'incontro in cui il piccolo sarebbe stato consegnato al B. , ed anzi non sarebbe stato mai coinvolto in alcun modo nel sequestro;
a-3) non vi sarebbe convergenza di dichiarazioni tra quelle rese dal B. e dal Va. in ordine alla presenza del C. in (SO)
, poiché mentre il Va. afferma che il B. nel corso di quell'incontro ebbe a presentargli il C. , con il quale si sarebbe intrattenuto a parlare per parecchio tempo, il B. nulla riferisce al riguardo, ne' egli farebbe alcun riferimento alla presenza del Va. quella notte;
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e lett. e), in relazione all'art. 192 c.p.p., art. 630 c.p., comma 2, artt. 605, 378 e 379 c.p., non risultando dagli atti alcun elemento che possa far ritenere la presenza in capo al ricorrente della consapevolezza o della prevedibilità dell'evento omicidiario, profilo, questo, sul quale entrambi i Giudici di merito non avrebbero svolto le dovute verifiche, laddove in questa prospettiva deporrebbero una serie di circostanze di fatto, rappresentate dalle precauzioni per non farsi riconoscere, dalla mancanza di interesse personale nel fine del sequestro - dato che il padre del piccolo non aveva mai reso alcuna dichiarazione accusatoria nei confronti del C. - dalle diverse finalità dell'azione del ricorrente da quelle dei sequestratori e, soprattutto, dalla stessa ammissione del B. sul fatto che egli scongiurava la morte dell'ostaggio, dando assicurazione, a tutti coloro che lo avrebbero favorito nella sua attività, che non gli sarebbe stato fatto alcun male;
ne', peraltro, sarebbe stata provata la consapevolezza di alcun proposito estorsivo nella condotta del C. , priva di alcun interesse, diretto o indiretto, all'estorsione da altri perpetrata, con la conseguente insussistenza dell'ipotesi speciale di reato prevista dall'art. 630 c.p. e la riqualificazione del fatto sotto la diversa cornice giuridica di cui agli artt. 605, o 378 c.p., ovvero art. 379 c.p.;
c) violazione dell'art. 606 c.p., lett. b) e lett. e), in relazione all'art. 192 c.p.p., del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e art. 112 c.p., comma 1, n. 1, non risultando in alcun modo provato che l'imputato abbia posto in essere la contestata condotta al fine di agevolare l'associazione denominata "Cosa Nostra", ne' potendosi ritenere configurabile la su citata circostanza aggravante di cui all'art. 112 c.p., ascrivibile alla condotta dell'agente non in funzione dell'intera compagine delittuosa e del progredire dell'azione permanente, ma in ragione della conoscenza che ha del fatto il singolo imputato;
d) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e lett. e, in relazione all'art. 116 c.p., comma 2, risultando evidente dagli atti processuali che l'evento avrebbe dovuto ricondursi in capo all'agente inconsapevole, ai sensi della su citata disposizione, atteso che la partecipazione del ricorrente si sarebbe limitata esclusivamente alla messa a disposizione di un immobile;
e) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e lett. e), in relazione agli artt. 62-bis e 69 c.p., avendo la Corte territoriale SO di verificare se nel caso concreto vi fossero elementi di giudizio favorevoli alla concessione delle attenuanti generiche, poiché a voler ammettere che il C. si fosse prestato alla realizzazione della contestata condotta, egli l'avrebbe fatto partecipando ad una sua piccolissima frazione, per giunta a sequestro già iniziato e senza prevedere in alcun modo le conseguenze ultime del delitto, tra l'altro escluse sino all'ultimo dallo stesso B. ;
f) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e lett. e), in relazione all'art. 133 c.p., in quanto la Corte di merito avrebbe dovuto irrogare una pena di minore entità, tenendo conto del concreto fatto storico oggetto dì contestazione, del comportamento processuale del ricorrente, della sua personalità e dei criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p.;
g) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e lett. e), con riferimento al riconoscimento, in capo al ricorrente, dell'obbligo di risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, mancando la prova della sussistenza di alcun danno ricollegabile alla sua condotta, essendo questa sganciata dal rapporto di causalità rispetto alla determinazione, da lui non conosciuta ne' conoscibile, cui sono giunte altre persone.
6. Con memoria pervenuta il 21 settembre 2012 il difensore delle parti civili ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, in quanto proposti per motivi manifestamente infondati, e ne ha chiesto in subordine il rigetto, essendo l'impugnata pronuncia fondata su argomentazioni logiche, congrue ed immuni da ogni censura, soddisfacendo in toto l'obbligo di motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità espresso a carico degli odierni imputati. CONSIDERATO IN DIRITTO
7. I ricorsi sono infondati e vanno conseguentemente rigettati per le ragioni di seguito illustrate.
8. Sul piano generale, ed al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte d'assise d'appello, occorre preliminarmente ribadire che siffatta decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la decisione di primo grado, dal momento che l'iter motivazionale di entrambe si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, dep. 11/04/2008, Rv. 239735). Nel caso portato alla cognizione di questa Corte, in particolare, ci si trova dinanzi a due pronunce, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, avuto riguardo al fatto che l'impugnata pronunzia ha comunque offerto una congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di tutti gli odierni ricorrenti, puntualmente replicando alle deduzioni ed ai rilievi svolti dalle difese. Discende da tale evenienza, secondo la linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può essere invalidato da prospettazioni di tipo alternativo, che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto storico- fattuale in cui la condotta delittuosa si è in concreto esplicata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, dep. 23/06/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507). Nel giudizio di legittimità, peraltro, non è deducibile il travisamento del fatto, rimanendo preclusa alla Corte di Cassazione la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, dep. 26/06/2012, Rv. 253099). Solo una palese, e non controvertibile, difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto può risultare, pertanto, censurabile in questa Sede, quale vizio di travisamento della prova (Sez. 3, n. 37756 del 07/07/2011, dep. 19/10/2011, Rv. 251467).
9. Nel caso di specie, l'adeguatezza, nel senso or ora Indicato, dell'iter motivazionale dell'impugnata sentenza non è stata validamente censurata dai ricorrenti, limitatisi, di contro, a riproporre, per lo più, una serie di obiezioni già esaustiva mente disattese dai Giudici di merito, ed a formulare critiche sulle valutazioni espresse in ordine al materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione, prospettandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, in questa Sede evidentemente non assoggetta bile ad alcun tipo di verifica, per quanto sopra evidenziato. A tale riguardo, nelle due pronunzie or ora citate - che, peraltro, si integrano vicendevolmente in relazione a tutte le posizioni processuali - i Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione delle regole fissate dall'art. 192 c.p.p., prendendo analiticamente in esame tutte le risultanze processuali, sottoponendo quindi ad un rigoroso vaglio critico le dichiarazioni rese dai collaboranti e fornendo, infine, una diffusa ed esauriente motivazione in ordine all'attendibilità e veridicità delle medesime, non mancando, peraltro, di dar conto di tutte le osservazioni al riguardo formulate dalle difese, cui hanno offerto ampia e motivata risposta. Il tessuto motivazionale della sentenza in esame, dunque, non presenta affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua del consolidato insegnamento giurisprudenziale da questa Corte elaborato, potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (anche nella sua nuova formulazione), nel quale sostanzialmente si risolvono le censure dai ricorrenti articolate.
Si è appena osservato, infatti, che gli elementi addotti dai ricorrenti sono già stati tutti correttamente vagliati nei giudizi di merito. Inoltre, il quadro delle sequenze argomentative delineate dalla Corte territoriale si mostra fondato su adeguate basi logiche e su un ragionamento probatorio congruamente strutturato, laddove le censure dai ricorrenti enucleate si sono limitate, sostanzialmente, a dedurre ipotesi di segno contrario e ad insistere sulla maggior fondatezza di ricostruzioni alternative dei fatti. È noto, tuttavia, che non può costituire vizio deducibile in sede di legittimità la mera prospettazione di una diversa (e per il ricorrente più adeguata) valutazione delle risultanze processuali, essendo il relativo sindacato giurisdizionale rigorosamente circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti esaminati dalla decisione impugnata.
In particolare, le numerose dichiarazioni accusatorie provenienti inizialmente dai collaboranti B. e Gr. (nel 1997) e,
successivamente, dagli altri collaboranti Va.Ci. (nel 2002) e S.G. (nel 2008), sono state sottoposte ad un'attenta e rigorosa valutazione da parte dei Giudici di merito, che hanno specificamente indicato i criteri posti alla base dei rispettivi giudizi di credibilità soggettiva e di intrinseca attendibilità (assenza di rapporti di inimicizia verso gli imputati, conoscenza diretta dei fatti per la personale partecipazione alla loro commissione, spontaneità, coerenza, completezza e specificità delle relative dichiarazioni, ricchezza di particolari nelle modalità e nei riferimenti descrittivi, ecc.); esaustivamente argomentando sulle ragioni individuate a sostegno dei correlativi apprezzamenti, avuto riguardo, altresì, al contenuto etero ed auto-accusatorio delle medesime dichiarazioni, che hanno portato alla pronuncia di condanne con l'irrogazione di sanzioni particolarmente severe per fatti dei quali essi non erano neanche sospettati.
Nel suo percorso motivazionale, peraltro, l'impugnata pronuncia, saldandosi con le conformi valutazioni già espresse nel giudizio di primo grado, ha posto adeguatamente in rilievo il complesso degli elementi storico-fattuali da cui ha tratto un giudizio di sostanziale convergenza delle chiamate di correità in ordine allo specifico fatto materiale oggetto del narrato (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 16/02/2006, Rv. 233085).
È noto che, in tema di chiamata di correo, ove le dichiarazioni accusatorie siano plurime e venga prospettato il dubbio di artificiose consonanze, al giudice è fatto obbligo di verificare non soltanto se la convergenza non sia l'esito di collusione o concerto calunnioso, ma anche se la stessa non sia il frutto di condizionamenti o reciproche influenze, pur senza alcuna preordinata malafede, dovendo egli procedere, pertanto, con particolare severità e scrupolo al giudizio di attendibilità intrinseca, escludendo reciproche interferenze e fenomeni di allineamento delle indicazioni più recenti rispetto a quelle raccolte per prime (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 16/02/2006, Rv. 233084; Sez. 4, n. 35569 del 16/04/2003, dep. 16/09/2003, Rv. 228299). Al riguardo, inoltre, non può trascurarsi di rilevare che gli elementi di riscontro possono consistere, secondo il consolidato indirizzo da questa Suprema Corte delineato, in qualunque dato probatorio lato sensu inteso, sia rappresentativo che logico, purché idoneo a rendere verosimile il contenuto della dichiarazione del chiamante (Sez. 1, n. 16792 del 09/04/2010, dep. 03/05/2010, Rv, 246948). La chiamata in correità o in reità, infatti, non può di per sè sola costituire prova piena della responsabilità e necessita pertanto di riscontri, che possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, alla duplice condizione rappresentata dal fatto che esso risulti indipendente - potendo quindi risolversi anche in altre chiamate in correità, purché totalmente autonome - e che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato (ex multis, v. Sez. 1, n. 1263 del 20/10/2006, dep. 18/01/2007, Rv. 235800; Sez. 5, n. 31442 del 28/06/2006, dep. 21/09/2006, Rv. 235212;
Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004, dep. 16/02/2005, Rv. 231301), fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dal dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, dep. 31/03/2008, Rv. 239744; Sez. 2, n. 3616 del 17/12/1999, dep. 20/03/2000, Rv. 215558). Facendo corretta applicazione del quadro di principii or ora illustrati, e più volte ribaditi nell'insegnamento giurisprudenziale da questa Suprema Corte elaborato, deve rilevarsi come l'impugnata pronuncia vi si sia fedelmente attenuta ed abbia ritenuto prive di fondamento le deduzioni difensive incentrate sulla "circolante" delle dichiarazioni dei collaboratori, ponendo correttamente in evidenza il rilievo per cui, nel caso di specie, gli stessi non assumevano le vesti del chiamante de relato, avendo personalmente partecipato alla realizzazione dell'azione delittuosa e disponendo, pertanto, di una piena e diretta conoscenza dei fatti oggetto della regiudicanda. La Corte territoriale, inoltre, non ha ritenuto sminuita la congruità dei relativi riscontri probatori per il solo fatto che le narrazioni si sono dispiegate a distanza di molti anni fra loro e nel corso di un rilevante arco temporale, ma ha correttamente valorizzato, anche sotto tale profilo, i dati inerenti alla piena compatibilità tra le medesime, alla conoscibilità dei fatti da parte dei diversi dichiaranti ed al contenuto descrittivo di modalità operative della prima fase del sequestro sostanzialmente conciliabili tra loro e direttamente rispondenti ai fini indicati dai vertici dell'associazione criminale, con particolare riferimento agli incontri avvenuti a (SO) con il G. , all'organizzazione del sequestro per indurre il padre di D.M.G. a ritrattare, all'identità dei componenti il gruppo esecutivo ed alla disposizione sulle autovetture, al camuffamento con le divise ed il lampeggiante, alla segnalazione pervenuta dal Ca. , al prelevamento presso il maneggio con il mendace intento di condurre il piccolo dal padre ed, infine, ai diversi spostamenti successivamente verificatisi verso (SO) , sino al (SO) .
Parimenti congrue e linearmente esposte devono ritenersi le sequenze argomentative attraverso cui si dispiega l'iter motivazionale dell'impugnata pronuncia, laddove essa prende in esame le questioni relative all'impossibilità di individuazione dei compartecipi per la precauzione del travisamento, individuandone logicamente le ragioni nell'esigenza di evitare il riconoscimento tra gruppi di diversa provenienza, ovvero articola i passaggi in cui mostra di non ritenere illogica la difficoltà - ricordata sia dal B. che dal Gr. - derivante dalla mancata predisposizione del luogo ove condurre nell'immediatezza il sequestrato, dovendo occuparsi dell'esecuzione del relativo programma criminoso il G. , il quale, però, si trovava assente da XXXXXXX nel momento in cui agli esecutori si prospettò l'opportunità per agire.
Nella medesima prospettiva, inoltre, il percorso decisorio seguito Dell'impugnata pronunzia ha esaustivamente illustrato le ragioni per cui non possono dirsi rilevanti: a) l'SO riferimento al C. da parte del Gr. , risultando questi partecipe solo della fase del prelevamento presso il maneggio, laddove il primo ebbe notizia del progetto allorquando si trovava in compagnia del B. in (SO) , attivandosi solo da quel momento per l'esecuzione del programma criminoso;
b) il mancato accesso al maneggio da parte del Ca. , in quanto conosciuto dal piccolo D.M. , e la cui presenza risultava, pertanto, incompatibile con l'allestimento della finta operazione di Polizia;
c) l'omessa menzione del Va. da parte dei B. tra le persone presenti a (SO) , avendo, il primo, reso dichiarazioni anteriormente al secondo, e risultando ben compatibile, la sua precisazione della consegna del piccolo D.M. a persone che non conosceva, con il ricordo, da parte del Va. , della presentazione, avvenuta proprio in quella circostanza, con il B. , quale "capo mandamento" di (SO) .
Nè, del resto, può assumere alcun rilievo, ai fini della corretta valutazione della chiamata in correità secondo i canoni logici tracciati dalla disposizione di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3, la presenza di marginali discrepanze colte su particolari non significativi, e comunque non ritenuti decisivi (ad es., la collocazione del L.N. sull'autovettura utilizzata quale "copertura", il tipo di espediente cui si fece ricorso per individuare la vittima del sequestro presso il maneggio, ovvero l'incertezza ravvisata nel titolo di disponibilità di uno dei magazzini ove temporaneamente transitò l'ostaggio, prima di esser custodito nella stessa giornata presso il magazzino di XXXXXXX), all'interno di narrazioni connotate da una struttura estremamente complessa, raccolte anche a diversi anni di distanza dai fatti menzionati, riassuntive di numerosi altri episodi delittuosi, ma sostanzialmente coincidenti nella descrizione della causale, dei tempi e dei tratti fondamentali delle modalità operative dell'azione delittuosa. Anche sotto tali profili, dunque, l'impugnata pronuncia si è pienamente uniformata al quadro di principii da tempo elaborati da questa Suprema Corte, secondo cui in tema di prova dei delitti maturati nell'ambito di un'organizzazione criminale di tipo mafioso, la presenza di eventuali smagliature o discrasie nelle dichiarazioni accusatorie rese da persone comprese tra quelle indicate nei commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., rilevabili sia all'interno di tali dichiarazioni, sia nel confronto tra esse, non implica, di per sè, il venir meno della loro sostanziale affidabilità, quando, come nel caso di specie, ne risulti dimostrata, sulla base di un'adeguata motivazione, la complessiva convergenza nei rispettivi nuclei fondamentali, apparendo, per contro, del tutto fisiologiche in presenza di deposizioni vertenti sugli stessi accadimenti e provenienti da soggetti diversi, pur se a vario titolo coinvolti nell'azione delittuosa (Sez. 1, n. 6992 del 30/01/1992, dep. 16/06/1992, Rv. 190656; Sez. 6, n. 6422 del 18/02/1994, dep. 01/06/1994, Rv. 197854; Sez. 6, n. 3089 del 21/05/1998, dep. 08/03/1999, Rv. 213568; Sez. 6, n. 17248 del 02/02/2004, dep. 14/04/2004, Rv. 228659; Sez. 1, n. 42990 del 18/09/2008, dep. 18/11/2008, Rv. 241821; Sez. 6, n. 6425 del 18/12/2009, dep. 17/02/2010, Rv. 246528; Sez. 2, n. 25795 del 19/06/2012, dep. 04/07/2012, Rv. 253418). Infondate, conclusivamente, devono ritenersi, sulla base delle considerazioni or ora esposte, le censure dai ricorrenti articolate nei motivi dagli stessi proposti e rispettivamente illustrati, supra, nei parr. 3, lett. a), 4, lett. a) e 5, lett. a).
10. Seguendo l'ordine logico della trattazione, occorre esaminare ora l'ulteriore gruppo di censure attinenti alla configurabilità della contestata ipotesi delittuosa di cui all'art. 630 c.p., commi 1 e 3, presentando le stesse un rilievo comune alle posizioni processuali di tutti i ricorrenti, ed involgendo, per loro natura, questioni problematiche fondamentali nell'ambito del presente procedimento v., supra, i motivi di doglianza paratamente illustrati nei parr, 3, lett. b) e lett. e), 4, lett. b) e 5, lett. b) e lett. d).
Anche sotto tali profili, invero, l'impugnata pronuncia ha fatto buon governo della legge penale, riposando su un apparato argomentativo che, in stretta aderenza alle emergenze probatorie, da conto, secondo schemi espositivi del tutto congrui ed esenti da vizi logici ictu oculi percepibili, delle ragioni che giustificano l'epilogo decisorio cui essa perviene, rispondendo puntualmente ai rilievi dalle difese formulati.
Nel richiamare le conformi valutazioni al riguardo già espresse dal Giudice di prime cure, la Corte d'assise d'appello ha posto in risalto come l'exitus letale, verificatosi circa due anni dopo la consegna del D.M. in località Ponte Cinque Archi, costituisse una soluzione ampiamente prevedibile per tutti coloro che, a vario titolo, presero parte all'azione criminosa, sia nella fase iniziale che in quelle successive. A siffatta conclusione la Corte distrettuale è motivatamente pervenuta non solo in ragione della fondata possibilità che taluno dei partecipanti all'azione venisse riconosciuto dalla vittima, peraltro di giovane età e, dunque, di difficile gestione, ma anche per la considerazione che già in altre occasioni (ad es. nei casi Bu. e L.B. ) i propositi di vendetta mostrati verso i collaboratori di giustizia avevano condotto ad esiti analoghi, per coloro che non avessero tenuto i comportamenti richiesti.
Entro tale prospettiva, inoltre, l'iter motivazionale dell'impugnata pronuncia ha posto in evidenza come la decisione del sequestro fosse stata adottata dai vertici dell'associazione proprio con l'intento di dare un più forte segnale dissuasivo (per la prima volta, infatti, veniva coinvolto un minore, dell'età di soli tredici anni) a coloro che avessero già intrapreso un percorso collaborativo con le autorità giudiziarie, e, soprattutto, avessero in animo di farlo, esponendo in tal modo a gravi pericoli di sanzione penale tutti gli aderenti al sodalizio, ed in particolare coloro che vi svolgevano funzioni direttive. Proprio siffatto atteggiamento volitivo emerge con chiarezza dalle insistenze per una immediata soluzione di tipo omicidiario della vicenda, manifestate da parte di Ba. , G. e Me.De. nei confronti del B. , che invece continuava a sperare di ottenere l'effetto di una ritrattazione del padre del D.M. , assumendo la decisione finale dopo la notizia della condanna alla pena dell'ergastolo comminatogli per l'omicidio di Ig..Sa. . Espone al riguardo la Corte territoriale che lo stesso B. , tuttavia, ammise che era "una su un milione" la possibilità che il piccolo D.M. venisse rilasciato, e che anche altro collaborante (Gi..Fe. ) ebbe ad affermare che, in caso di problemi, egli sarebbe stato ucciso. Alla qualificazione del sequestro come vendetta verso il D.M. ha fatto, altresì, riferimento Vi..Ch. , mentre Vi..Si. nelle sue dichiarazioni ha precisato che, secondo gli accordi iniziali, il minore sarebbe stato rilasciato in caso di ritrattazione, altrimenti sarebbe stato ucciso. La morte dell'ostaggio, pertanto, più che apparire dettata da un'autonoma decisione presa dal B. a seguito della notizia della condanna inflittagli per l'omicidio Sa. , è stata ritenuta oggetto di una deliberazione criminosa sin dall'inizio assunta, mentre la risoluzione finale scaturì in coincidenza di una notizia che rappresentò solo l'ultima, concreta motivazione per dar corso ad una decisione già adottata.
Collocate entro tale prospettiva, dunque, trovano piena e adeguata spiegazione, alla luce delle sequenze argomentative al riguardo delineate dai Giudici di merito, le remore inizialmente opposte dal B. alla richiesta di una immediata soluzione avanzata da Me.De. , Ba. e G. , in quanto ricollegabili alla speranza di una ritrattazione che il primo continuava a coltivare, sia per evitare la pronuncia della condanna legata alla su indicata vicenda processuale, sia per cercare di indurre gli inquirenti, in quel determinato momento storico, ossia all'indomani dei fatti verificatisi negli anni 1992 - 1993, a nutrire qualche perplessità sulla valenza probatoria del contenuto delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia.
Per le medesime ragioni dianzi illustrate, ed, in specie, muovendo dalla considerazione dell'ampio raggio assegnato alla direzione finalistica dell'azione criminosa, è stata motivatamente esclusa dalla Corte distrettuale la rilevanza delle deduzioni difensive in ordine alla pretesa inefficacia di un'eventuale ritrattazione del D.M. a seguito delle modifiche normative intervenute sulla disciplina delle contestazioni dibattimentali.
Sulla base della su delineata impostazione ricostruttiva, inoltre, l'impugnata pronuncia ha posto in evidenza che gli imputati, tutti affiliati all'associazione criminale dai cui vertici proveniva l'ordine di procedere, accettarono il rischio legato al verificarsi dell'evento-morte dell'ostaggio, causalmente determinato dal prevedibile sviluppo di un'azione criminosa finalisticamente orientata, poiché condizionata ad un ben preciso comportamento che il padre della persona sequestrata avrebbe dovuto assumere, e dettata da un originario intento vendicativo la cui ratio ed i cui obiettivi erano da tutti ben conosciuti ed accettati. Le probabili conseguenze di quell'intento, non ricollegabili al sequestro da fattori imprevedibili ed eccezionali, risultavano ben chiare a tutti coloro che vi presero parte, quale concreta rappresentazione dell'inevitabile sviluppo causale di una condotta a vario titolo realizzata da ciascuno dei compartecipi, ma subordinata ad un unico scopo e rivelatrice, nelle sue note modali, di un atteggiamento volitivo consapevole della probabilità del successivo verificarsi dell'exitus letale, quanto meno sotto la forma del dolo eventuale. È noto, infatti, che il dolo eventuale è costituito da una realtà psicologica in cui si ha consapevolezza che l'evento, non direttamente voluto, ha la probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione, nonché dell'accettazione volontaristica di tale rischio, che potrà, di conseguenza, essere graduata a seconda di quanto maggiore o minore l'agente consideri la probabilità di verificazione dell'evento. La prevedibilità concreta dell'evento implica la previsione del rischio del suo verificarsi, e l'accettazione della serie causale che comporta detto rischio equivale ad accettazione del rischio medesimo (v., da ultimo, Sez. 1, n. 267 del 14/12/2011, dep. 11/01/2012, Rv. 252046). Nel caso di specie, invero, gli stessi tratti caratterizzanti l'orientamento finalistico dell'azione - peraltro protrattasi, senza soluzione di continuità, per un lunghissimo arco temporale, e in danno dì un minore - apparivano tali da non escludere il realizzarsi dell'evento omicidiario, la cui probabilità di verificazione fu dunque consapevolmente e volontariamente accettata dagli agenti. In relazione ai profili storico-fattuali poco sopra illustrati, inoltre, l'approfondito vaglio delle emergenze probatorie ha portato la Corte territoriale ad escludere, con congrua ed esaustiva motivazione, la presenza di dati o elementi da cui dedurre che l'evento non sia stato dai ricorrenti accettato e voluto, o che il rischio del suo verificarsi sia stato da essi ignorato per colpa, ovvero, infine, che gli stessi abbiano in qualche modo manifestato una volontà contraria alla sua realizzazione, siccome orientata ad interromperne efficacemente la serie causale, malgrado la consapevolezza che il padre del D.M. , trascorso ormai un rilevante lasso temporale dal sequestro, non avesse ritrattato le sue dichiarazioni e che l'ostaggio, pertanto, divenisse giorno dopo giorno una merce di scambio inutile.
Ciascuno dei concorrenti, infatti, risulta aver fornito un significativo contributo causale al dispiegarsi della condotta nelle sue diverse fasi realizzative. Al riguardo, infatti, dalla ricostruzione storico-fattuale dai Giudici di merito operata emerge, segnatamente: a) che il C. , legato da uno stretto rapporto con il B. e gli altri vertici del sodalizio, non solo mise a disposizione un suo locale per ovviare alle insorte difficoltà logistiche, ma prestò la sua opera anche per la prosecuzione dell'iter criminoso fino alla consegna dell'ostaggio a (SO) ; b) che il L.N. partecipò all'esecuzione della prima fase del programma delittuoso, ed in particolare al prelevamento del minore presso il maneggio ed alla sua provvisoria sistemazione presso il magazzino di (SO) ; c) che il Ca. , all'epoca addetto alla latitanza del G. , era presente alla sua comunicazione del programma criminoso a quanti erano stati incaricati di realizzarlo, svolgendo il compito di seguire i movimenti del minore in modo da cogliere il momento più opportuno per dare il via all'azione, rappresentando al B. le incertezze sui successivi sviluppi, stante l'assenza del G. - individuato quale punto di riferimento di un'operazione che doveva avvenire in un'area territoriale di sua "competenza" - ed infine prendendo parte al trasferimento dell'ostaggio nel magazzino di XXXXXXX, ove il piccolo D.M. venne anche legato.
11. Corretta deve ritenersi, dunque, la soluzione adottata dall'impugnata pronunzia, uniformatasi al tradizionale insegnamento giurisprudenziale da questa Suprema Corte elaborato, secondo cui qualora venga cagionata da uno dei concorrenti nel delitto di sequestro di persona la morte del sequestrato, rispondono di essa anche gli altri concorrenti che non hanno partecipato alla causazione del decesso, in quanto la morte del sequestrato costituisce una conseguenza prevedibile della condotta inerente alla privazione della libertà di una persona inerme, la cui dignità e le cui condizioni di vita sono già mercificate (Sez. 2, n. 4768 del 08/03/1989, dep. 05/04/1989, Rv. 180940; Sez. 2, n. 9549 del 21/05/1985, dep. 22/10/1985, Rv. 170799; v., inoltre, Sez. 1, n. 1515 del 17/12/1984, dep. 12/02/1985, Rv. 167881).
Linea interpretativa, quella or ora illustrata, che la S.C. ha da tempo tracciato proprio in relazione all'ipotesi prevista dall'art.630 c.p., comma 3, individuandone la naturale sistemazione dogmatica all'interno della figura del reato complesso (Sez. Un., n, 25 del 13/10/1984, dep. 21/11/1984, Rv. 166809; Sez. 1, n. 2437 del 06/11/1984, dep. 14/12/1984, Rv. 167045; Sez. 2, n. 9084 del 05/04/1990, dep. 22/06/1990, Rv. 184691), poiché l'omicidio volontario costituisce una circostanza aggravante del sequestro quale reato-base (Sez. 2, n. 10652 del 17/05/1983, dep. 10/12/1983, Rv. 161656; Sez. 2, n. 12164 del 01/07/1988, dep. 18/09/1989, Rv. 182065) e da luogo, pertanto, ad un'unica fattispecie sottoposta alla disciplina prevista dall'art. 84 cod. pen.. La morte del sequestrato, infatti, quale evento voluto od accettato dall'autore del sequestro, che, di per sè, integrerebbe il delitto di omicidio volontario, è tuttavia assunta e configurata, nell'espressa disposizione legislativa di cui all'art. 630 c.p., comma 3, quale elemento costitutivo della fattispecie delittuosa ivi prevista. Escludendosi la punibilità del fatto anche ai sensi dell'art. 575 cod. pen., l'unica norma applicabile è quella contenuta nell'art. 630 c.p., comma 3, che contempla sia il fatto specifico ed esclusivo del sequestro di persona a scopo estorsivo, in ciò differenziandosi la sua tipicità dal modello generale delineato dall'art. 605 cod. pen., sia l'ulteriore elemento della volontaria uccisione della persona sequestrata.
Priva di fondamento deve ritenersi, dunque, la censura incentrata sulla configurazione della diversa fattispecie delittuosa descritta nell'art. 630 cod. pen., comma 2 concepita dal legislatore quale fattispecie aggravata dall'evento, applicabile soltanto nelle ipotesi in cui la morte del sequestrato avvenga in conseguenza del fatto di sequestro di persona, ma senza esser stata volontariamente cagionata, come risulta evidente anche dalle cadenze normative, che testualmente pongono a carico del sequestratore la morte del sequestrato "comunque" sia derivata, "quale conseguenza non voluta dal reo". Il comma 2 della disposizione or ora citata prevede, dunque, un ventaglio dì imputazioni che presenta come suo limite estremo quella a titolo oggettivo, e che comprende senz'altro quella soggettiva per colpa, anche con previsione, come induce a ritenere il riferimento al rapporto di causalità psichica, laddove il legislatore, come si è visto, precisa che la morte deve derivare dal sequestro quale conseguenza dal reo "non voluta", rimanendo in tal guisa esclusa solo l'imputazione a titolo di dolo, in tutte le sue possibili forme, in quanto contemplata, giustappunto, nel successivo comma terzo della disposizione, che incrimina la condotta che "cagiona la morte del sequestrato".
Nell'ipotesi prevista dall'art. 630 cod. pen., comma 3 infatti, l'evento morte deve essere voluto dal soggetto agente quale possibile epilogo di un episodio di sequestro attuato con finalità estorsiva:
previsione e volizione della morte del soggetto sequestrato si accompagnano ovvero si inseriscono in una pregressa condotta di sequestro estorsivo, che, pur continuando ad essere la condotta portante, giunge ad avere quale suo evento terminale la volontaria soppressione del sequestrato e non la sua liberazione. Ne discende che, indipendentemente dal motivo per cui si realizza, l'evento morte deve in ogni caso ricadere nel cono proiettivo della volontà dolosa, sia pure nella sua forma indiretta, situandosi tale modello di imputazione della responsabilità in una posizione evidentemente incompatibile con la natura e gli effetti della responsabilità che caratterizza il prodursi dell'evento ulteriore nelle diverse figure delittuose da quest'ultimo aggravate.
Parimenti infondata, altresì, deve ritenersi la censura prospettata v., supra, il par. 5, lett. d) in ordine al diniego dell'invocata diminuente di cui all'art. 116 c.p., comma 2, per la cui applicabilità è necessario che sussista, innanzitutto, il presupposto di una diversità tra reato commesso e reato voluto da taluno dei concorrenti, sicché non ricorre tale condizione qualora il Giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in questa Sede, identifichi una sostanziale coincidenza tra reato voluto e reato commesso, avuto riguardo alle modalità del fatto e alle forme di partecipazione del concorrente alle varie fasi dell'azione delittuosa (Sez. 2, n. 8771 del 27/03/1987, dep. 28/07/1987, Rv. 176465; Sez. 1, n. 5178 del 16/01/1985, dep. 27/05/1985, Rv. 169428). Nel caso di specie, come si è osservato poc'anzi, l'impugnata decisione ha puntualmente replicato all'obiezione difensiva, ritenendo l'evento-morte del tutto prevedibile per i vari compartecipi del sequestro, ed escludendo, proprio in relazione all'ipotesi dell'art. 116 cod. pen., la valenza del nesso psichico tra la volizione del meno grave reato e la causazione dell'evento letale da altro concorrente cagionato, in quanto i soggetti attivi ben avevano potuto rappresentarsi lo sviluppo della loro azione criminosa.
Anche sotto tale profilo, dunque, la Corte distrettuale ha fatto buon governo del quadro di principii da tempo delineato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la configurazione del concorso cd. "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen. è soggetta, tra l'altro, alla condizione negativa che l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, che il reato più grave non sia stato già considerato come possibile conseguenza, ulteriore o diversa, della condotta criminosa concordata (ex multis, Sez. 6, n. 6214 del 05/12/2011, dep. 16/02/2012, Rv. 252405; Sez. 6, n. 20667 del 12/02/2008, dep. 22/05/2008, Rv. 240060). 12. Inammissibili devono ritenersi le censure dal C. sollevate in merito alla mancata esclusione delle circostanze aggravanti di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e art. 112 c.p., comma 1, n. 1, v., supra, il par. 5, lett. e), siccome basate sulla reiterazione di argomenti già esaminati e disattesi, con congrua ed esaustiva motivazione, dai Giudici di primo e secondo grado, che hanno puntualmente replicato alle obiezioni difensive osservando come, con riferimento alla sola fase della consegna in località (SO) , abbiano partecipato, oltre al ricorrente, almeno altre cinque persone, ed altresì rilevando, con riferimento all'altro degli elementi circostanziali oggetto di doglianza - per la cui configurabilità, come è noto, si prescinde dall'appartenenza dell'agente al sodalizio mafioso (Sez. 1, n. 43663 del 18/10/2007, dep. 23/11/2007, Rv. 238419) - che solo il presupposto della contestuale contestazione - nel caso di specie, evidentemente, non ravvisabile - della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 416- bis c.p. ne avrebbe potuto determinare in concreto l'assorbimento,
sì da evitare il rischio di una duplicazione dei trattamento sanzionatorio. Assorbito, di contro, deve ritenersi l'ultimo motivo di doglianza dal predetto ricorrente enunciato a sostegno della sua impugnazione (vv supra, il par. 5, lett. g), avuto riguardo al complesso delle considerazioni precedentemente esposte, il cui contenuto ne impone il sostanziale superamento.
13. Parimenti inammissibili, infine, devono ritenersi le residue doglianze dai ricorrenti prospettate nei relativi ricorsi v., supra, i parr. 3, lett. d) e 5, lett. c), e) ed f) in ordine alle modalità di determinazione del trattamento sanzionatolo irrogato ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, ivi censurandosi un potere discrezionale il cui esercizio è stato oggetto di attenta ponderazione e congrua motivazione da parte della Corte territoriale, che ha specificamente illustrato i relativi criteri di dosimetria della pena, confermando le ragioni poste alla base delle determinazioni sanzionatorie del Giudice di prime cure ed in tal guisa esprimendo, al riguardo, la piena giustificazione di un apprezzamento di merito come tale non assoggettabile a sindacato in questa Sede, muovendosi le correlative deduzioni difensive, peraltro solo genericamente formulate, nella mera prospettiva di accreditare una diversa ed alternativa valutazione di merito.
14. Conclusivamente, sulla base delle su esposte considerazioni, i ricorsi devono essere rigettati, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p., unitamente alle correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili, la cui liquidazione viene globalmente operata secondo quanto in dispositivo meglio enunciato.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna altresì i ricorrenti in solido a rimborsare alle parti civili c.F. e D.M.N. le spese di questo grado che liquida in complessivi Euro 7.500,00 (settemilacinquecento), oltre IVA e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2013