Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2012, n. 4157
CASS
Sentenza 9 ottobre 2012

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In tema di chiamata di correo, quando le dichiarazioni accusatorie siano plurime e sussista il dubbio di artificiose consonanze, al giudice è fatto obbligo di verificare non soltanto se la convergenza non sia l'esito di collusione o di concerto calunnioso, ma anche se non sia il frutto di condizionamenti o reciproche influenze, dovendo egli valutare la sussistenza di fenomeni di allineamento delle indicazioni più recenti rispetto a quelle raccolte per prime.

Ai fini dell'applicabilità della diminuente prevista dall'art. 116, secondo comma, cod. pen., è necessaria la diversità tra reato commesso e reato voluto da taluno dei concorrenti, apprezzata, alla luce delle modalità del fatto, con valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, che identifichi la coincidenza tra reato voluto e reato commesso dalle modalità del fatto e dalla partecipazione del concorrente alle varie fasi dell'azione delittuosa.

In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, il concorrente risponde dell'aggravante prevista dall'art. 630, terzo comma, cod. pen., anche se non abbia direttamente partecipato alla causazione del decesso dell'ostaggio, quando abbia accettato il rischio dell'evento morte del medesimo come eziologicamente determinato dal prevedibile sviluppo dell'azione criminosa. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza impugnata che ha ravvisato il dolo eventuale in capo agli autori di un sequestro di un minorenne dettato da un intento vendicativo nei confronti del padre, collaboratore di giustizia, e finalizzato ad ottenere la ritrattazione da parte di quest'ultimo delle dichiarazioni accusatorie rese in merito alla strage di Capaci e ad altre azioni di "Cosa nostra", sebbene la morte del sequestrato fosse avvenuta a distanza di molto tempo dal rapimento).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2012, n. 4157
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4157
Data del deposito : 9 ottobre 2012

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