Sentenza 12 maggio 2009
Massime • 1
Non è causa di nullità, ex art. 178 comma primo lett. b) cod. proc. pen., l'allontanamento momentaneo del pubblico ministero mentre è in corso la discussione del difensore nell'udienza preliminare, atteso che l'obbligo di partecipazione al procedimento, dovendo essere valutato in ordine all'"an" e non al "quomodo", non implica la necessità della costante presenza del pubblico ministero durante l'udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2009, n. 23814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23814 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 12/05/2009
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI RI Stefania - Consigliere - N. 467
Dott. BONITO NC M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 8553/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HE NI, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza pronunziata in data 21.11.2008 dalla Corte d'assise d'appello di Catania;
parti civili: ZZ EL, ZZ TA, ZZ IZ, nonché CE NA, ZZ EL e TA NN RI, quest'ultima in proprio e quale genitore dei minori ZZ NA e TA ON RM;
Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI TOMASSI M. Stefania;
Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avvocato Spitaleri Massimiliano, che ha illustrato il ricorso chiedendone l'accoglimento. FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'assise d'appello di Catania confermava la sentenza 13.7.2007 della Corte d'assise della medesima città nella parte in cui aveva dichiarato HE NI responsabile dell'omicidio di ZZ IA, commesso il 1.6.2005 sparando al suo indirizzo più colpi d'arma da fuoco, e delle connesse violazioni alla legge armi;
escludeva tuttavia l'aggravante della premeditazione e riconosceva la HE le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle residue aggravanti (motivi futili per l'omicidio e nesso teleologico per la detenzione e porto della pistola), rideterminando così la pena in venticinque anni di reclusione, pene accessorie come per legge;
confermava nel resto, e in particolare quanto alla condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, e al rimborso delle spese in favore della parti civili, la sentenza impugnata.
1.1. Illustrate minuziosamente le acquisizioni probatorie, la Corte d'assise d'appello respingeva le eccezioni procedurali reiterate dalla difesa e, nel merito, rilevava che la prova della colpevolezza del HE riposava su molteplici e convergenti elementi di prova:
i dati telefonici e i tabulati acquisiti e le conversazioni telefoniche intercettate (per una coincidenza il HE era sottoposto ad intercettazione nelle ore precedente il fatto nell'ambito di altro procedimento e i risultati di quelle operazioni erano stati acquisiti nel procedimento in esame) che avevano consentito di ricostruire accuratamente l'ora dell'omicidio e gli spostamenti dell'imputato nonché la sua richiesta di un'arma a AP NC (poi ottenuta da tale Cavallaro Alfio, separatamente giudicato e condannato) e la sua intenzione di usarla sul cugino di ZZ IA, detto "Lavati ì manu", e cioè per l'appunto su ZZ IA;
le dichiarazioni dei testimoni oculari TO CH, CE IL, OV RU e TO salvatore che avevano descritto l'abbigliamento (cappotto nero lungo e berretto nero) uguale a quello usato dal HE e il TO altresì l'autovettura dello sparatore (una Y10 bianca), uguale alla Y10 guidata quella sera dall'imputato (la vettura, intestata a IA PI e in uso alla sua ex moglie EN IS, era stata lasciata al HE da RE NZ MA ed era stata ripetutamente richiesta indietro per telefono al HE quella stessa notte dalla EN); le dichiarazioni degli amici dell'imputato, RE NZ MA, NN RI RO e EN IS, e della sua convivente TA NN RI, confortate da quelle di RE ZO (padre di MA) sugli spostamenti e su i contatti intrattenuti;
le dichiarazioni degli agenti operanti e dell'ispettore Di Geronimo sulla imprecisione del server della Questura e dei Carabinieri nella registrazione degli orari e gli accertamenti tecnici e peritali eseguiti.
1.2. Osservava dunque che, sulla base di tali elementi, poteva considerarsi acclarato che l'imputato, dopo una serie di contatti telefonici, aveva dato appuntamento alla vittima;
s'era messo in contatto telefonico con AP NC chiedendogli di procurargli una pistola e rivelandogli l'intenzione di eliminare il cugino di ZZ IA;
con la Y1O della EN s'era fatto accompagnare dal RE a prendere la pistola (in località Lineri, da Alfio Cavallaro); s'era tenuto in contatto con il ZZ durante il tragitto e aveva fissato con lui l'incontro immediato;
era, secondo quanto riferito dal RE, in stato di sovraeccitazione e di ebbrezza alcolica, sicché il RE, impaurito, era sceso dall'auto.
Risultava inoltre che pochi minuti dopo essere stato contattato dal HE che gli preannunzia il suo arrivo, ZZ era stato attinto da alcuni colpi di pistola esplosi da un uomo sceso da un'Autobianchi Y1O e vestito con una sorta di cappotto nero, lungo fin sotto alle ginocchia, con il capo coperto da un cappellino nero con visiera, esattamente come il HE. I suoi amici avevano dichiarato che, rientrato in casa a notte fonda, il HE portava di nuovo gli indumenti che indossava prima di mettere il cappotto e il cappello (nel frattempo spariti), s'era lavato e aveva chiesto dell'acquaragia e all'interno dell'autovettura usata dal HE erano state trovate tracce, pur minime, di polvere da sparo. Il tabulato Vodafone relativo alla telefonata effettuata dal teste CH al 113 dimostrava infine che erroneamente la Questura l'aveva registrata all'ora 1.12,03, risultando invece avvenuta all'ora 1,13,59, e che l'omicidio era dunque avvenuto proprio contestualmente al presumibile arrivo di HE sul luogo dell'appuntamento.
Le prospettazioni difensive apparivano di contro smentite dai dati acquisiti o erano irrilevanti.
2. Ricorre l'imputato a mezzo del difensore, avvocato Massimiliano Spitaleri, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata reiterando le questioni procedurali e le prospettazioni che sostiene erroneamente respinte.
In particolare:
2.1. con il primo motivo denunzia violazione di legge, per il rigetto della eccezione di nullità dell'udienza preliminare e degli atti tutti conseguenti a causa della omessa notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, che assieme alla richiesta di rinvio a giudizio andava notificato all'imputato, giacché, si assume, la relata concernente la notificazione del separato atto (nel corso del motivo si parla però della notifica della richiesta di rinvio a giudizio) era assolutamente in bianco;
e lamenta che la Corte avrebbe eluso ogni motivazione sul punto;
2.2. con il secondo motivo denunzia violazione di legge per il rigetto della eccezione di nullità dell'udienza preliminare e degli atti tutti conseguenti a causa dell'indebito allontanamento, in violazione dell'art. 420 c.p., comma 1, del Pubblico ministero dall'udienza durante la discussione del difensore, assumendo la inconferenza della massima giurisprudenziale citata dalla Corte, che si riferiva ai procedimenti camerali diversi da quello in esame;
ed evidenziando altresì la lesione del diritto di difesa conseguente alla impossibilità, per tale ragione, del difensore di comunicare al Pubblico ministero la richiesta di incidente probatorio e del Giudice dell'udienza preliminare di deliberare in proposito;
2.3. con il terzo motivo rinnova la eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di RE NZ Emanule, perché assunte in violazione dell'art. 63 c.p.p., assumendo che la sanzione prevista da tale norma pacificamente concerne anche le dichiarazioni etero accusatorie e insistendo sul rilievo che la condotta descritta dal dichiarante rappresentava una evidente ipotesi di concorso nella detenzione e nel porto illegale dell'arma, avendo lo stesso offerto, per sua ammissione, un contributo rilevate al trasporto della pistola della quale aveva parlato;
2.4. con il quarto motivo lamenta la mancata assunzione di prova d'alibi decisiva, ovverosia l'acquisizione del tabulato Telecom sulla utenza 112 che assume indispensabile per accertare l'ora esatta della chiamata anonima che aveva denunziato ai Carabinieri la presenza di un omicidio, registrata da questi come avvenuta all'ora 1,12, e sulla base della quale l'imputato poteva essere scagionato perché se all'ora 1,10.33 la vittima era ancora viva perché "aveva effettuato un tentativo di telefonata al HE", e comunque aveva terminato di parlare al telefono con il ricorrente all'ora 1,08.49, mentre alle 1,12 era morta, era impossibile che il HE avesse potuto raggiungerlo, dal luogo nel quale si trovava, il tragitto sino al luogo dell'omicidio non potendo essere percorso in un tempo inferiore a 3 minuti e 45 secondi (3 minuti e 59 secondi secondo la perizia disposta dalla Corte d'assise);
2.5. da ultimo, riservando "nuovi motivi di gravame", osserva che:
- andava "espunta dalla sentenza ogni riferimento allo accertamento della presunta autovettura utilizzata dal killer e ravvisata nell'autobianchi Y10 della EN" perché nessun teste aveva confermato ciò e la testimonianza del TO sul punto era frutto di mera deduzione;
- "una trattazione specifica avrebbero meritato le telefonate" del 31 maggio e del 1 giugno 2005, emergendo dalle stesse che era stato il ZZ a porre in essere "condotte prevaricazione ed intimidatorie nei confronti del HE", che meritava pertanto le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante della provocazione (si citano alcune parole dette dal HE prima di morire). DIRITTO
1. Osserva il Collegio che le censure ripropongono, per la gran parte pressoché testualmente, i motivi d'appello. E sia alle questioni di diritto che alle osservazioni sul merito, la sentenza impugnata ha già risposto con esattezza e grande dovizia di argomenti.
2. In particolare, in relazione al primo motivo (violazione dell'art.419 c.p.p. per omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare) la Corte d'assise d'appello ha osservato che entrambi gli atti dovevano ritenersi in realtà contestualmente notificati al HE.
E contrariamente a quanto si assume in ricorso (ma la censura sembra in realtà rivolta alla sentenza di primo grado, perché ripete il motivo d'appello) la sentenza impugnata ha ampiamente giustificato tale affermazione rilevando:
- che la richiesta di rinvio a giudizio e l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, cinque pagine in tutto, erano stati trasmessi assieme dalla cancelleria del Giudice dell'udienza preliminare alla Polizia giudiziaria, erano stati nello stesso modo restituiti per telefax dalla Direzione del Carcere, numerati progressivamente (pagine da 1 a 5);
- che nel primo foglio era indicato oggetto e riferimento "detenuto HE NI"; "richiesta di rinvio a giudizio + avviso di fissazione dell'udienza preliminare 01/06/2006", con attestazione del Direttore della Casa circondariale: "Con a tergo la retata di notifica, si restituisce l'allegato provvedimento relativo al detenuto indicato in oggetto, tanto si comunica all'indirizzo per conoscenza, assicurando di averlo debitamente notificato all'interessato mediante consegna a mani proprie. Il provvedimento in originale seguirà via posta raccomandata";
- che in calce all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (foglio 2) era apposto il timbro della relata di notifica completato con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui era avvenuta ("19 maggio 2006 - ore 17,10") e l'attestazione della consegna di copia a mani dell'interessato stesso, firmata dal pubblico ufficiale notificatore;
che in calce alla richiesta di rinvio a giudizio (fogli 3 - 4 - 5 -) stava altro timbro di relata, anch'esso completato dalla indicazione del giorno e dell'ora dell'avvenuta notificazione ("19 maggio 2006 - ore 17.10") e dall'attestazione della consegna "a mani proprie", firmata dal notificatore, nonché dal HE;
- che il fatto che solamente alla seconda relata seguisse anche la firma del HE costituiva argomento della difesa per sostenere che al detenuto sarebbe stata notificata solo la richiesta di rinvio a giudizio e non anche l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, ma il rilievo appariva privo di fondamento giacché ex art. 168 c.p.p., comma 1, non è richiesta, nella consegna a mani proprie, che l'atto sia firmato dal destinatario, occorrendo ed essendo sufficiente la sottoscrizione del pubblico ufficiale che attesta l'avvenuta consegna.
Sul punto può dunque solo aggiungersi che non è vero che uno dei due atti sia stato restituiti con "una relazione negativa di notificazione", come si sostiene in ricorso, apparendo l'esatto contrario. E deve ripetersi che la relata di notificazione è atto pubblico fidefacente e che è principio consolidato che l'attestazione dell'ufficiale notificatore istituisce: (a) una presunzione, legale, di verità dell'attività attestata come personalmente compiuta dal Pubblico ufficiale, e perciò, nel caso che qui interessa, dell'avvenuta consegna all'interessato di entrambi gli atti;
(b) un presunzione, seppure iuris tantum, in ordine all'implicita indicazione della sussistenza delle condizioni che legittimavano la consegna alla persona nelle cui mani era avvenuta (quanto a ricognizione di capacità e identità). Sicché, per validamente contestare anche solo la minore di dette presunzioni, sarebbe spettato al soggetto cui l'atto si dava per consegnato per lo meno dichiarare, assumendosene personalmente tutte le responsabilità, che quanto attestato non corrispondeva a verità e dimostrare quindi la falsità del documento pubblico rappresentato dalla relata.
Restano così superate, in radice, le ulteriori considerazioni che il motivo avrebbe meritato, giacché con esso ancora una volta si fa confusione tra omessa notificazione del solo avviso di fissazione dell'udienza (oggetto formalmente di censura nel ricorso) e omessa notificazione della sola richiesta di rinvio a giudizio (oggetto del motivo d'appello e alla quale si ritorna nell'illustrazione del motivo del ricorso) e dunque si deduce, in realtà, non la mancata notificazione degli atti introduttivi (la "omissione" della notificazione ex art. 419 c.p.p., comma 1) bensì la incompletezza della stessa, senza mai allegare una effettiva mancanza di conoscenza da parte dell'imputato (assistito da difensore di fiducia). Con la conseguenza che, anche ad ammettere che una incompletezza vi fosse stata, essa non avrebbe potuto dare luogo a nullità assoluta e insanabile ex art. 179 c.p.p., che ricorre "soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato"; mentre la sola violazione delle regole sulle modalità di esecuzione della notificazione alla quale non consegua una effettiva mancanza di conoscenza è soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 180 c.p.p. e suscettibile della sanatoria di cui agli artt. 183 e 184 c.p.p. (Cass., S.U., 27.10.2004, Palumbo, m. 229539; Sez. U, Sentenza n. 19602 del 27.3.2008, Micciullo). E con la conseguenza ancora ulteriore che - avendo il motivo d'appello riguardo solo alla omessa notifica della richiesta di rinvio a giudizio, sulla ritualità della quale lo stesso difensore aveva ammesso, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata a pag. 14, che non v'erano dubbi - la eccezione relativa alla irritualità della notifica del solo avviso di fissazione, avanzata in sede di discussione" - non poteva essere esaminata d'ufficio.
3. Quanto al secondo motivo, concernente l'allontanamento del Pubblico ministero durante la discussione del difensore in udienza preliminare, esattamente la Corte d'assise d'appello ha ritenuto che l'obbligo del Pubblico ministero di partecipazione al procedimento non implichi la costante presenza dello stesso durante l'udienza e che non è sanzionato da nullità l'allontanamento di una parte durante lo svolgimento della discussione dell'altra. Non v'è dubbio infatti che "partecipazione" al procedimento sia concetto giuridico proprio, assolutamente diverso da "presenza" costante e che da questa prescinde: e solo alla prima (alla partecipazione, in senso tecnico) si riferiscono l'art. 420 c.p.p., comma 1, e art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b). Sicché il volontario e non necessitato momentaneo allontanamento di una delle parti, pubbliche o private, durante lo svolgimento del dibattimento o la discussione delle altre è atteggiamento deontologicamente forse poco consono all'Ufficio ricoperto, ma non produce alcuna nullità; nello stesso modo in cui nessuna nullità produce l'allontanamento del difensore durante la discussione del Pubblico ministero o delle altre parti (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, non massimata sul punto).
Nè rileva che il Pubblico ministero in tal modo non potesse esprimersi su alcune richieste della difesa, poiché il suo dovere di partecipazione e la sua facoltà di interlocuzione deve essere valutato in ordine "all'an e non al quomodo" (Sez. 3, n. 5498 del 02/12/2008, Isola) e perciò, per lui come per ogni altra parte e ai fini della decisione, quello che rileva è che sia messo in condizioni di esprimere il proprio parere su ogni questione, non come e se lo abbia espresso (Sez. 2, n. 6916 del 17/01/1996, Campanale;
Sez. 1, n. 954 del 23/02/1994, Montalbano).
4. Anche con riferimento al terzo motivo la sentenza impugnata ha già ampiamente e plausibilmente risposto, osservando come - atteso il contesto, il pericolo corso, la circostanza che appena gli era stato possibile secondo canoni di umana esigibilità il RE aveva abbandonato l'autovettura e il HE - non esistevano invero le condizioni per ritenere indiziabile di concorso nel porto illegale dell'arma il RE, le cui dichiarazioni si assume sarebbero inutilizzabili ex art. 63 c.p.p., comma 2. Priva di fondamento, e contraria anzi ai principi che scaturiscono direttamente dall'art. 27 Cost. in forza della funzione, servente all'accertamento della responsabilità, del processo, è quindi la tesi con particolare insistenza sostenuta durante la discussione orale (secondo cui l'acquisizione della qualità di indagato dovrebbe prescindere dalla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Corretta e risolutiva è per altro l'osservazione della sentenza impugnata che comunque, potendo gli elementi assertivamente auto indizianti scaturire al più da quanto narrato in relazione agli accadimenti successivi al momento in cui il HE era tornato con una pistola ponendola sul cruscotto della macchina, il regime applicabile sarebbe stato semmai quello dell'art. 63 c.p.p., comma 1, che pone il divieto di utilizzazione esclusivamente contro la persona ritualmente assunta ab initio come testimone.
5. Manifestamente infondate e concernenti valutazioni di merito ineccepibilmente motivate sono le doglianze articolate nel secondo motivo, sulla pretesa prova d'alibi negata.
Va innanzitutto rilevato che la richiesta di acquisizione dei tabulati telefonici della Telecom per verificare l'ora precisa in cui era giunta ai Carabinieri (al numero d'emergenza 112) la telefonata anonima che segnalava l'omicidio non risultava articolata nei motivi d'appello. La richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ritualmente avanzata sul punto concerneva solo una perizia sul "rilievo cronometrico di percorrenza a bordo di una Y10 Autobianchi 1000 cc fire, con partenza da via Domenico Cimarosa e con arrivo a piazza Chiesa madre, transitando per via San Piero Clarenza", respinta, come si dirà, sulla base della imprecisione dei dati assunti a presupposto, relativi all'orario delle telefonate ricevute da Polizia e Carabinieri immediatamente dopo l'omicidio, rispetto alla telefonata fatta dalla vittima al HE e terminata all'ora 1,08.46, quando questo (secondo le dichiarazioni del RE e il tracciato delle celle agganciate) si trovava in località Muscalucia, in prossimità della casa della madre, e dunque all'intervallo temporale compatibile con lo spostamento da tale luogo e quello dell'omicidio.
La doglianza in quanto riferita all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), è dunque inammissibile. Essa va per altro esaminata sotto l'aspetto della congruità della motivazione, ma in relazione a tale aspetto appare manifestamente infondata.
La Corte d'assise d'appello - dopo avere ricordato, in premessa, quanto alle telefonate pervenute alle forze dell'ordine, che il 112 aveva registrato all'ora 1,12 la telefonata di un anonimo che aveva segnalato la presenza di una persona in terra, invitato a rivolgersi al 113; che il 113 aveva quindi ricevuto una prima telefonata registrata all'ora 1,12.03, proveniente da persona quindi identificata in CH TO, e una seconda, registrata all'ora 1,13.53 - osservava che la richiesta e le prospettazioni difensive potevano considerarsi superate dalla acquisizione del tabulato Vodafone relativo all'utenza del teste CH che confortava quanto dichiarato dall'assistente di Polizia Di Geronimo. Questo aveva difatti chiarito, producendo relazione tecnica acquisita all'esito del suo esame e solo genericamente contestata in ricorso, che il sistema di registrazione delle telefonate ricevute dai centralini delle Questure, similmente a quello dei Carabinieri, non era allineato in automatico con l'orologio mondiale, ma sottoposto ad attività di settaggio manuale e controllato settimanalmente;
cali di tensione o momentanee interruzioni del servizio potevano produrre perciò discrasie di secondi o via via di minuti. Era stata così accolta la sollecitazione difensiva di acquisizione dei tabulati della Vodofane, fondata sul rilievo che sia il ZZ che l'CH (ed anche il HE) si servivano dello stesso gestore, e tanto avrebbe permesso di appurare definitivamente il lasso temporale intercorso tra l'ultima telefonata del primo e la chiamata del secondo al 113. E dai tabulati Vodafone era risultato che la telefonata dell'CH al 113 non era avvenuta all'ora 1,12.03, bensì all'ora 1,13.59, cioè quasi due minuti dopo rispetto a quanto appariva dal server della Questura. Sicché l'intervallo di 5 minuti e 13 secondi (decurtati del tempo verosimilmente impiegato dall'CH per telefonare al 113) appariva più che compatibile con il percorso che il HE avrebbe dovuto compiere per raggiungere da Massalucia il ZZ.
Del tutto adeguata è conclusivamente l'osservazione della Corte d'assise d'appello secondo cui la sollecitazione difensiva (avanzata "in extremis dopo le risultanze del tabulato CH", precisa la sentenza impugnata) aveva riguardo a elemento di prova non necessario ai fini del decidere, essendo stato accertato che l'apparecchiatura dei Carabinieri era soggetta agli stessi difetti e imprecisioni di quella della Questura e concerneva comunque una telefonata, registrata ad orario da ritenere meramente orientativo, proveniente da soggetto non identificato, il cui esatto tenore non poteva neppure ritenersi rilevante.
Impertinente è di contro il riferimento della difesa al tentativo di chiamata effettuato all'ora 1,10.33 da ZZ al HE, che s'è ritenuto dimostrativo del fatto che a quell'ora il primo fosse ancora in vita ma non indicativo del luogo dove si trovasse in quel momento il secondo.
Risolutivi sono per altro i rilievi della sentenza impugnata sulla assoluta convergenza dei molti, gravi e univoci ulteriori elementi di prova acquisiti e l'osservazione che appariva assolutamente "irragionevole ipotizzare che, mentre HE maturava il suo proposito omicidiario e poneva in opera una complessa attività per portare ad esecuzione il suo piano dimostrata dalle conversazioni intercettate oltre che dalle dichiarazioni testimoniali un altro soggetto, vestito come lui, a bordo di un'autovettura identica a quella da lui condotta, stranamente al corrente del luogo in cui sarebbe stato possibile reperire il ZZ, fosse giunto sul posto ed avesse attuato, con un tempismo eccezionale, proprio in concomitanza con l'ora in cui sarebbe dovuto arrivare il HE, l'omicidio da lui programmato".
6. Generiche, concernenti aspetti marginali a fronte del complesso degli elementi acquisiti, e ampiamente già esaminate, sono le deduzioni sviluppate nell'ambito dell'ultimo motivo, incapaci di incidere sulla ricostruzione della vicenda e sulla valutazione di gravità e univocità delle prove contenuta nella sentenza impugnata. In particolare, la valenza e l'inequivoco significato della descrizione dell'auto sulla quale era fuggito lo sparatore fornita dal teste TO (che aveva dichiarato d'avere visto il portellone posteriore dell'auto, che corrispondeva a quello, inconfondibile, delle Y10) erano già stati ampiamente evidenziati dalla sentenza di primo grado e correttamente la Corte d'assise d'appello ha rimarcato che, a fronte di tutti gli altri elementi accertati, un dubbio sarebbe potuto sorgere semmai se la descrizione dell'auto vista dai testi fosse stata incompatibile con la vettura in uso al HE, non già per l'ipotesi di corrispondenza solo parziale.
La doglianza sulla provocazione è assolutamente generica;
la impossibilità di ricondurre la richiesta di restituzione di denaro avanzata dal ZZ al HE alla provocazione, sulla scorta di quanto risultava dalle conversazioni intercettate, è ampiamente motivata nella sentenza impugnata (p. 33 - 35) ed giuridicamente e logicamente corretta;
la disamina critica delle telefonate del 31.5 e del 1.6.2005, sollecitata con l'appello è stata compiuta dalla sentenza impugnata a pagine 34 e 35 e non è oggetto di rilievi specifici.
Le circostanze attenuanti generiche sono state infine già riconosciute dalla Corte d'assise d'appello (la reiterazione della doglianza si spiega con la pedissequa ripetizione dei motivi d'appello).
7. Conclusivamente, il ricorso appare sotto ogni aspetto inammissibile e all'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2009