Sentenza 9 ottobre 2008
Massime • 1
La violazione dell'obbligo, da parte della polizia giudiziaria, di avvisare l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel corso di un sequestro integra una nullità a regime intermedio che può essere fatta valere anche in sede di riesame.
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- 1. Fermo reale e diritto di difesa: una partita apertaHervé Belluta · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La sentenza che qui si segnala prende in esame il delicato tema della praticabilità di qualche margine di difesa in occasione del sequestro preventivo operato dalla polizia giudiziaria. Come noto, all'ordinaria cautela reale preventiva, disposta dal giudice su richiesta del pubblico ministero (art. 321 comma 1 c.p.p.), la legge n. 12 del 14 gennaio 1991 ha affiancato, per i casi di urgenza durante le indagini preliminari, prima dell'intervento dell'organo d'accusa, il sequestro preventivo eseguito dagli ufficiali di polizia giudiziaria, conosciuto con lo pseudonimo di "fermo reale" (art. 321 comma 3-bis c.p.p.)[1]. Una simile misura, pensata appunto per fronteggiare casi eccezionali …
Leggi di più… - 2. Natura e disciplina del sequestro probatorio e preventivo. In particolare, il sequestro “d’urgenza”.Garzone Francesco Paolo · https://www.diritto.it/ · 12 aprile 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/10/2008, n. 44538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44538 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 09/10/2008
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 1316
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 024790/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FA GI N. IL 02/05/1962;
avverso ORDINANZA del 25/02/2008 TRIB. LIBERTÀ di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Monetti Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Il Pubblico Ministero di Bari convalidava il sequestro eseguito dalla Polizia Giudiziaria in data 24 gennaio 2008 di un manifesto manoscritto contenente frasi ingiuriose dirette al sindaco di Turi affisso sulla porta di casa e, quindi, sulla pubblica via, di FA IO.
Il Tribunale del riesame di Bari, con provvedimento emesso in data 25 febbraio 2008, dopo avere rigettato una eccezione di nullità del sequestro per omesso avviso all'indagato della facoltà di nominare un difensore, ed avere ritenuto sussistenti sia il fumus commissi delicti che le necessità probatorie, respingeva l'istanza dell'FA.
Con il ricorso per cassazione FA IO deduceva la nullità del provvedimento di sequestro per violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p. in relazione agli artt. 182 e 185 c.p.p. per omesso avviso all'indagato della facoltà di nominare un difensore. Il motivo posto a sostegno del ricorso proposto da FA IO è fondato.
In effetti il Tribunale ha ritenuto che effettivamente l'avviso di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p. non fosse stato dato all'indagato, ma ha sostenuto che, trattandosi di una nullità a regime intermedio, si era verificata la sanatoria non essendo stata dedotta la nullità tempestivamente. La tesi è infondata.
Si deve convenire che quella di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p. sia una nullità a regime intermedio, come ripetutamente stabilito dalla Corte di Cassazione (vedi Cass. Sez. 4^ penale 25 settembre 2003 - 7 novembre 2003, n. 42715, CED 227303), e che sia ravvisabile anche per le ipotesi di sequestro (così Cass., Sez. 3^ penale, 27 aprile 2005 - 30 maggio 2005, n. 20168, CED 232244). Essa, pertanto, deve essere eccepita immediatamente dopo il compimento dell'atto; secondo il più recente orientamento della giurisprudenza tale nullità può essere fatta valere anche con le richiesta di riesame (vedi Cass., Sez. 3^ penale, 12 luglio 2005 - 14 settembre 2005, n. 33517, CED 233164; e Cass. Sez. 3^ penale, 25 ottobre 2005 - 21 marzo 2006, n. 9360. CED 234041). Ciò è tanto più vero nel caso di specie dal momento che dopo il sequestro non venne compiuto alcun atto di indagine e che la nullità venne eccepita con una memoria depositata al Pubblico Ministero che doveva procedere alla convalida il giorno dopo il disposto sequestro. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Bari per un nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari per un nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 ottobre 2008. Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2008