Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/2001, n. 7482
CASS
Sentenza 4 giugno 2001

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Massime1

Il termine per la notifica dell'ordine d'integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ. è perentorio e, se non osservato, determina l'inammissibilità del ricorso rilevabile anche d'ufficio, senza che possano assumere rilievo, al fine di escludere tale effetto, le ragioni che hanno determinato l'inosservanza del termine, tranne che nell'ipotesi in cui appositi provvedimenti legislativi siano intervenuti per disciplinare determinate situazioni d'impedimento o per accordare opportune proroghe.

Commentario1

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    Redazione · https://www.diritto.it/ · 15 luglio 2019

    2. Il caso sottoposto all'esame delle Sezioni Unite La controversia che ha originato la rimessione de quo aveva ad oggetto l'accertamento nei confronti di più soggetti della simulazione per interposizione fittizia di atti di trasferimento di immobili e la conseguente condanna di alcuni dei convenuti alla restituzione del denaro incassato per la vendita dei suddetti immobili. Sin dal primo grado di giudizio taluni convenuti erano rimasti contumaci, e fra essi il soggetto di cui qui ci si interessa. Il giudice di primo grado accoglieva le domande dell'attore e avverso la sentenza di primo grado proponevano appello alcuni convenuti, i quali mancavano però di notificare l'atto di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/2001, n. 7482
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7482
Data del deposito : 4 giugno 2001

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