Sentenza 4 giugno 2001
Massime • 1
Il termine per la notifica dell'ordine d'integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ. è perentorio e, se non osservato, determina l'inammissibilità del ricorso rilevabile anche d'ufficio, senza che possano assumere rilievo, al fine di escludere tale effetto, le ragioni che hanno determinato l'inosservanza del termine, tranne che nell'ipotesi in cui appositi provvedimenti legislativi siano intervenuti per disciplinare determinate situazioni d'impedimento o per accordare opportune proroghe.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/2001, n. 7482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7482 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO IANNOTTA - Presidente -
Dott. ROSARIO DE JIULIO - rel. Consigliere -
Dott. MATTEO IACUBINO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MA HA, MA OT, elettivamente domiciliati in ROMA VIA A GRAMSCI 36, presso lo studio dell'avvocato CALÒ MAURIZIO, che li difende unitamente all'avvocato DRAGOGNA SERGIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INTERESSENZA OCHSENALP INTERESSENTSCHAF, in persona del suo Presidente pro tempore VEIDER ALOIS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANISPERNA 104, presso lo studio dell'avvocato PROSPERI ETTORE, che lo difende unitamente all'avvocato POBITZER HAOJORG, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
MA HA, AN EF, KA RE, MA UI, AN KE KN, MA AS, MA TH;
- intimati -
avverso la sentenza n. 95/97 della Corte d'Appello di TRENTO Sezione distaccata di BOLZANO, depositata il 19/09/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/00 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato CALÒ Maurizio difensore del ricorrente che ha chiesto, preliminarmente il rinvio a nuovo ruolo, in subordine l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato PROSPERI Ettore difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ex art. 331 cpv c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 28.11.1990 la "Ochsenalp - Interessentschaft" - Karneid - Welschnofen conveniva dinanzi al Tribunale di Bolzano i signori HA, EF, ED, LU, RA e TT NN chiedendo che venisse accertata l'usucapione in proprio favore, della proprietà dei fondi p.ed. 513 e 518 nonché delle p.f. 3868 e 3870 in P.T. 194/11 C.C. Nova Levante, di comproprietà per la quota complessiva di 114/350, dei convenuti;
deducendo di essere comproprietaria dei detti fondi per 236/350, e che nel 1953, il dante causa dei convenuti, tale NN IO, aveva venduto ad essa attrice, la sua quota di 114/350; che la relativa scrittura era stata però perdutà che esistevano però delle quietanze (dell'8.3.1953 per lire 1.000.000; del 7.4.1953 per lire 200.000; del 7.5.1953 per lire 900.000) di avere da allora utilizzato e goduto, tramite i propri consociati, i fondi in questione e di avere pagato le imposte per i detti fondi anche per la parte di comproprietà dei convenuti. Si costituivano i convenuti NN HA e TT e deducevano che il loro dante causa, nel 1953 (allora proprietario esclusivo dei fondi in questione) aveva venduto all'attrice la quota di 236/350 dei fondi stessi (vendita alla quale si riferiscono le quietanze cui si richiama controparte) e aveva trattenuto per sè la quota di 114/350 in quanto già da allora si prospettava l'opportunità per il de cuius di far costruire sulla quota residuale di sua proprietà una sciovia;
che, poco tempo dopo, era stato realizzato lo skilift "Frommer Alm - Tschager Joch" con la "fattiva collaborazione del defunto NN IO;
che l'attrice era titolare di una mera servitù di pascolo sulla p.f. 3868 e difatti la stessa si limitava ad esercitare il pascolo durante i mesi di luglio e agosto su questa parte del compendio immobiliare di proprietà dei convenuti;
che mancava quindi il requisito della continuità del possesso ai fini dell'acquisto per usucapione;
che ad ogni modo il convenuto NN HA, ad ogni stagione estiva, si recava sui terreni de quo, per falciare l'erba; che la società che gestiva l'impianto di sciovia sui terreni suddetti versava annualmente sia all'interessenza, che ai convenuti l'indennizzo per l'uso alla prima concesso;
che nella specie sarebbe applicabile l'art. 1164 c.c., in quanto l'attrice esercitava sui detti fondi la servitù di pascolo estrinsecantesi in una modalità di possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui, con la conseguenza che l'attrice non poteva usucapire la proprietà della cosa, se il titolo del suo possesso non era mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario;
che nella specie, detta interversione non sarebbe mai avvenuta. I convenuti NN HA e TT concludevano, quindi, per il rigetto delle domande attoree.
Con sentenza del 24.2.1995 il Tribunale di Bolzano rigettava la domanda dell'attrice.
Avverso tale sentenza proponeva impugnazione la società Ochsenalf. La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 14.5/19.9.1997 accoglieva l'appello e dichiarava che i soci della Ochsenalf avevano usucapito, in proporzione delle relative quote a ciascuno di essi spettanti, la proprietà della quota di 114/350 degli immobili pp.ed. 513 e 518 e pp.ff. 3868 e 3870 in P.T. 194/11 C.C. Nova Levante attualmente intavolati a favore di NN IO.
Avverso la sentenza della corte d'appello ricorrono per cassazione NN HA ed TT con due motivi di gravame. Resiste con controricorso l'Interessenza Ochsenalf. I ricorrenti hanno presentato memoria illustrativa.
All'udienza del 17.3.2000 la Corte di Cassazione disponeva l'integrazione del contraddittorio, ordinando che a cura dei ricorrenti ed entro il termine perentorio di 90 gg. dalla data dell'udienza il ricorso introduttivo fosse notificato a NN EF, ED, LU, HI, ST e LR nata Ksall, che sia pure contumaci avevano partecipato al giudizio di merito, essendo litisconsorti necessari, nonché a NN HA, il quale, anche se menzionato come ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, non aveva rilasciato procura all'avv. Sergio Dragogna. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente osservarsi che i ricorrenti non hanno notificato entro il termine perentorio di 90 giorni il ricorso introduttivo a tutti i litisconsorti necessari. All'udienza del 9.10.2000 i ricorrenti non hanno potuto dare la prova dell'avvenuta notifica. È giurisprudenza di questa Corte che il termine per la notificazione dell'ordine di integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., è perentorio e non può essere prorogato neppure per accordo delle parti;
che l'inadempimento, anche solo parziale, dell'ordine di integrazione, nel termine fissato dal giudice, determina, ai sensi dell'art. 331, 2^ comma, C.P.C. il 1^ inammissibilità dell'impugnazione, rilevabile anche di ufficio, senza che detta inammissibilità possa trovare limitazioni o deroghe in relazione alle ragioni determinanti l'inosservanza del termine assegnato - come ha fatto il ricorrente in sede del giudizio di cassazione -, tranne che appositi provvedimenti legislativi siano intervenuti per disciplinare particolari situazioni di impedimento e per accordare opportune proroghe (cfr. Cass. sentt. n. 8952/1990; n. 3733/1988; n. 3781/1986; n. 5572/1996). Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
spese compensate. Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2001