Sentenza 19 maggio 1999
Massime • 1
Il principio di irretroattività della legge penale, sancito dagli artt. 2 cod. pen. e 25, comma secondo, Cost., è operante nei riguardi delle norme incriminatrici e non anche rispetto alle misure di sicurezza, sicché la confisca può essere disposta anche in riferimento a reati commessi nel tempo in cui non era legislativamente prevista ovvero era diversamente disciplinata quanto a tipo, qualità e durata. (Fattispecie nella quale, in sede di patteggiamento, il giudice aveva rigettato la richiesta del P.M. di confisca delle autovetture usate per commettere il reato di agevolazione dell'ingresso clandestino in Italia di cittadini extracomunitari e la S.C., investita di ricorso sul punto, ha ritenuto legittima la statuizione sulla base del diritto vigente all'epoca del fatto, pur disponendo, poi, direttamente essa stessa la misura di sicurezza, in forza del sopravvenuto art. 2 del decreto legislativo n. 113 del 1999, contemplante espressamente la confisca del mezzo di trasporto "anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/1999, n. 3717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3717 |
| Data del deposito : | 19 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. MACRÌ GIOVANNI Presidente del 19.05.1999
1.Dott. ROSSI BRUNO Consigliere SENTENZA
2.Dott. GIORDANO UMBERTO " N. 3717
3.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N. 03276/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) Procuratore Generale della Repubblica presso Corte di Appello di TRIESTEnei confronti di
MUSLIU BAJRAM N.IL 02.01.1970
avverso sentenza del 20.10.1998 TRIBUNALE di TRIESTE sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI lette le conclusioni del P.G. Dr. G. Palombarini che ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Con sentenza del 20.10.1998, il Tribunale di Trieste applicava, sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Musliu Bajram la pena di un anno e sette mesi di reclusione e di lire 8.000.000 di multa per il reato di cui agli artt. 110 c.p., 10, comma 3 della 1. 6.3.1998, n. 40, per avere compiuto attività dirette a favorire l'ingresso clandestino in Italia di cittadini extracomunitari: con la decisione veniva respinta la richiesta del P.M. di confisca delle autovetture usate per commettere il reato. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste proponeva ricorso per cassazione denunciando erronea applicazione della legge penale in relazione alla omessa applicazione della misura di sicurezza patrimoniale degli automezzi sequestrati, resa obbligatoria dal quarto comma dell'art. 10 della l. n. 40 del 1998. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Va posto in risalto che il tribunale ha disatteso la richiesta di confisca degli automezzi usati per favorire l'ingresso clandestino di extracomunitari, rilevando che la misura di sicurezza patrimoniale prevista dal quarto comma dell'art. 10 della l. n. 40/98, pur essendo obbligatoria, non può essere applicata con la sentenza ex art. 444 c.p.p., dato che un simile provvedimento è possibile soltanto nei casi di confisca indicati nell'art. 240, comma 2 c.p. ovvero quando sia consentito, con riferimento espresso al patteggiamento, dalle norme che regolano forme speciali di confisca obbligatoria. La ratio decidendi della sentenza impugnata ha dato esatta applicazione ad un principio enunciato nella giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., 15 dicembre 1992, Bissoli) ed è rispondente al tenore della disciplina vigente all'epoca della pronuncia del tribunale, dato che ne' l'art. 10, comma 4 della l. n.40/98 ne' l'art. 12, comma 4 del testo unico, approvato con d. lgs.25.7.1998, n. 286, prevedevano la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per l'ipotesi di sentenza di applicazione di pena concordata.
Tuttavia, deve sottolinearsi che, in pendenza del giudizio di legittimità, è entrato in vigore il d. lgs. 13.4.1999, n. 113, il cui art. 2 ha sostituito il quarto comma dell'art. 12 del citato testo unico disponendo che la confisca del mezzo di trasporto è disposta "anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti".
Ciò posto, occorre stabilire se, nell'esame del ricorso proposto dal P.M., debba tenersi conto dello ius superveniens che ha reso obbligatoria la confisca anche in caso di patteggiamento della pena ex art. 444 c.p.p.. La soluzione deve essere affermativa. L'art. 200 c.p. dispone che "le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione" (comma 1) e che "se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione" (comma 2). Secondo l'uniforme giurisprudenza di questa Corte, il principio di irretroattività della legge penale, sancito dagli artt. 2 c.p. e 25, comma 2 Cost., è operante nei riguardi delle norme incriminatrici e non anche rispetto alle misure di sicurezza, sicché la confisca può essere disposta anche in riferimento a reati commessi nel tempo in cui non era legislativamente prevista ovvero era diversamente disciplinata quanto a tipo, qualità e durata (Cass., Sez. II, 3 ottobre 1996, Sibilia;
Cass., Sez. VI, 17 novembre 1995, Borino Marchese;
Cass., Sez. VI, 29 settembre 1995, Trischitta). L'esattezza di tale indirizzo risulta palese quando si considera il differente contenuto dell'art. 25 Cost., il cui secondo comma prescrive, riguardo alle norme incriminatrici, i principi di legalità e di irretroattività ("nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso"), mentre il terzo comma stabilisce, per le misure di sicurezza, soltanto il principio di legalità ("nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge").
I precedenti risultati interpretativi trovano piena conferma nella giurisprudenza della Corte costituzionale, nella quale è stato precisato che, nei confronti delle misure di sicurezza, non può propriamente parlarsi di retroattività "attesa la correlazione di tali misure alla pericolosità, che è situazione, per sua natura attuale" (sent. 30 gennaio 1974, n. 19) e che non contrasta con il principio della riserva di legge, sancito dal terzo comma dell'art.25 Cost., la disposizione dell'art. 200 c.p., che, stabilendo l'operatività della normativa vigente al tempo dell'applicazione o, se diversa, al tempo dell'esecuzione di dette misure, privilegia la prevalenza delle disposizioni che via via l'ordinamento riconoscerà più idonee ad una efficace lotta contro il pericolo criminale (sent. 29 maggio 1968, n. 53). Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla omessa confisca, prevista dall'art. 2 del d.lgs. 13.4.1999, n. 113: avendo natura obbligatoria e conseguendo ope legis dall'applicazione della pena concordata, la confisca deve essere direttamente disposta da questa Corte.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca, che dispone.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1999