CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2026, n. 19953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19953 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Civitavecchia del 22/9/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA DAOlio, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 22.9.2025, il G.i.p. del Tribunale di Civitavecchia, accogliendo, in funzione di giudice dell’esecuzione, una richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena riconosciuta a XXXXXXXXXXXXX con sentenza del 18.7.2019, ha contestualmente provveduto sulla richiesta incidentale del condannato di applicazione della disciplina nella continuazione ai reati giudicati con tre sentenze di condanna irrevocabili. L'istanza di XXXX è stata accolta parzialmente, in relazione ai fatti giudicati con due sentenze di condanna del Tribunale di Roma per reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto relative a episodi omogenei in materia di sostanze stupefacenti, commessi nel medesimo contesto territoriale e a distanza di cinque mesi l'uno dall'altro (il 17.7.2019 e il 19.12.2019). Penale Sent. Sez. 1 Num. 19953 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: VALIANTE PAOLO Data Udienza: 10/03/2026 Viceversa, il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza relativamente al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 di cui alla terza sentenza, in quanto commesso il 5.8.2020 a distanza di oltre un anno dal primo reato e di circa otto mesi dal secondo reato, osservando che lo iato temporale risulta assai più significativo perché collocato nel pieno della contingenza epidemiologica da Covid-19, che, confinando di fatto la popolazione nelle mura domestiche, ha interrotto anche la programmazione criminosa del condannato. Il giudice ha ritenuto che non potesse essere valorizzata nemmeno la tossicodipendenza ai fini dell’applicazione della disciplina di cui all'art. 671 cod. proc. pen., in quanto il ricorrente ha prodotto soltanto una certificazione del Ser.d. in data 2.5.2025, nella quale si attesta una positività alla cannabis a partire dal 12.12.2024 e, quindi, a cinque anni di distanza dai fatti per i quali XXXX è stato condannato. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di XXXXXXXXXXXXX, articolando un unico motivo, con cui deduce vizio di motivazione illogica e contraddittoria in relazione al mancato riconoscimento della continuazione. Il ricorso censura che, sotto il profilo della distanza cronologica tra i reati, l’ordinanza non spiega perché si possa ritenere la continuazione tra due fatti (il primo e il secondo) commessi a distanza di cinque mesi e non anche tra due fatti (il secondo e il terzo) commessi a distanza di sette mesi e mezzo. Sotto il secondo profilo dell’interruzione del disegno criminoso in occasione del Covid, poi, si tratta di motivo privo di pregio perché indipendente dalla volontà di XXXX. In ogni caso, il giudice dell’esecuzione non ha considerato che anche la terza condotta riguardava, come le prime due, un’attività di piccolo spaccio in Roma a Tor Bella Monaca, con le medesime modalità. 3. Con requisitoria scritta trasmessa il 19.2.2026, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, rilevando che non vi sia idonea motivazione circa il fatto che uno iato di sette mesi e sedici giorni non sia indice di medesimezza del disegno criminoso e che non sia stata scrutinata dal giudice dell’esecuzione la sussistenza di altri elementi in favore del condannato, quali la medesimezza della condotta, anche sotto il profilo territoriale, e le ulteriori modalità dell’azione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1 La censura di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione mossa con il ricorso si fonda essenzialmente sul fatto che la distanza cronologica, ritenuta non ostativa al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i primi due reati, sia stata, invece, valutata, benché solo di poco superiore, come impeditiva rispetto alla unificazione anche del terzo reato ai primi due commessi da XXXX. A questo proposito, deve considerarsi che, perché via sia contraddittorietà logica all’interno del medesimo provvedimento, occorre che le premesse di fatto a cui conseguono conclusioni diverse in punto di diritto siano invece uguali. Non si tratta, a rigore, del caso di specie, perché i primi due reati ai quali è stata applicata la continuazione sono stati commessi a distanza di cinque mesi e due giorni l’uno dall’altro, laddove il terzo reato, tenuto fuori dal riconoscimento della medesimezza del disegno criminoso, è stato commesso a distanza di un anno e diciannove giorni dal primo e di sette mesi e diciassette giorni dal secondo. L’intervallo temporale, dunque, è maggiore in una misura che, sebbene non particolarmente cospicua, non è tuttavia priva di rilievo in termini quantitativi. 2 Ciò posto, la valutazione della adeguatezza della motivazione dell’ordinanza impugnata deve pur sempre muovere dal rilievo che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, [...], D’Andrea, Rv. 275222 - 01). E’ principio altrettanto consolidato, poi, quello secondo cui, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato nella fase di esecuzione, non è sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez. 1, n. 35806 del 20/4/2016, D'Amico, Rv. 267580 – 01; Sez. 5, n. 21326 del 6/5/2010, [...], Rv. 247356 - 01). In questa prospettiva, l’apprezzamento della rilevanza sfavorevole del diverso dato cronologico, da parte del giudice dell’esecuzione, non può essere considerato viziato da manifesta illogicità, perché relativo a un reato come la cessione di sostanze stupefacenti, la dedizione al quale è generalmente indice di abituale ricorso al crimine come stile di vita e sistema stabile di autosostentamento. La mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 39222 del 26/2/2014, [...], Rv. 260896 - 01). L'identità del disegno criminoso, infatti, non si identifica con il programma di vita 3 delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, i quali, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni esistenziali (Sez. 1, n. 15955 dell’8/1/2016. P.M. in proc. Eloumari, Rv. 266615 – 01). In questo quadro, allora, la enfatizzazione, nell’ordinanza impugnata, della maggiore distanza di tempo intercorsa rispetto al terzo reato risponde adeguatamente al principio per cui la continuazione non coincide con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato, sicché tale intervallo cronologico vale a introdurre una significativa soluzione di continuità tra episodi delittuosi, che esclude la loro riconducibilità ad un’unica deliberazione iniziale. 3. L’ordinanza impugnata ritiene, poi, di avvalorare questa affermazione con il riferimento al fatto che dentro lo iato temporale che separa il terzo reato dai primi due episodi si colloca il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19. È vero che le parziali restrizioni alla libertà di movimento collegate al c.d. lockdown non valgono di per sé a escludere la possibilità che un soggetto (a maggior ragione se poco aduso al rispetto delle regole) riuscisse a permanere nella condizione di eseguire un programma unitario dei delitti. Tuttavia, si tratta di argomentazione idonea a supportare in via logica il diniego del riconoscimento della continuazione, essendo indubbio che quello del Covid-19 rileva come periodo di tempo che – certamente caratterizzato da una più limitata possibilità di circolazione, che come tale condizionava sia l’approvvigionamento che la cessione delle sostanze stupefacenti – ha rappresentato in concreto un elemento di inibizione o comunque di difficoltà per l’attuazione di disegni criminosi eventualmente predisposti in precedenza. Sotto questo profilo, quanto più si voglia estendere – come propugna il ricorrente – l’arco temporale da prendere in considerazione, tanto più si deve essere in grado di escludere che intervengano medio tempore situazioni suscettibili di integrare una divergenza essenziale rispetto ad un programma di massima, che, proprio perché proiettato su tempi lunghi o addirittura indeterminati, è concepito solo nelle sue linee basilari. Di conseguenza, il mutamento significativo delle condizioni generali in presenza delle quali era semmai stato concepito un programma criminoso solo tendenzialmente unitario è idoneo a dare ingresso all’eventualità che i reati successivi ai primi siano in realtà il frutto di determinazione solo estemporanea e occasionale, imposta dalla contingente evoluzione di una situazione provvisoria. L’argomentazione, quindi, concorre, se non altro, a suffragare la valutazione di parziale insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della continuazione tra tre reati commessi in un arco di tempo superiore ad un anno, cui è pervenuto il giudice dell’esecuzione con motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, che il 4 ricorso non arriva a inficiare decisivamente. 4. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Si deve disporre, inoltre, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 10/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA DAOlio, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 22.9.2025, il G.i.p. del Tribunale di Civitavecchia, accogliendo, in funzione di giudice dell’esecuzione, una richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena riconosciuta a XXXXXXXXXXXXX con sentenza del 18.7.2019, ha contestualmente provveduto sulla richiesta incidentale del condannato di applicazione della disciplina nella continuazione ai reati giudicati con tre sentenze di condanna irrevocabili. L'istanza di XXXX è stata accolta parzialmente, in relazione ai fatti giudicati con due sentenze di condanna del Tribunale di Roma per reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto relative a episodi omogenei in materia di sostanze stupefacenti, commessi nel medesimo contesto territoriale e a distanza di cinque mesi l'uno dall'altro (il 17.7.2019 e il 19.12.2019). Penale Sent. Sez. 1 Num. 19953 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: VALIANTE PAOLO Data Udienza: 10/03/2026 Viceversa, il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza relativamente al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 di cui alla terza sentenza, in quanto commesso il 5.8.2020 a distanza di oltre un anno dal primo reato e di circa otto mesi dal secondo reato, osservando che lo iato temporale risulta assai più significativo perché collocato nel pieno della contingenza epidemiologica da Covid-19, che, confinando di fatto la popolazione nelle mura domestiche, ha interrotto anche la programmazione criminosa del condannato. Il giudice ha ritenuto che non potesse essere valorizzata nemmeno la tossicodipendenza ai fini dell’applicazione della disciplina di cui all'art. 671 cod. proc. pen., in quanto il ricorrente ha prodotto soltanto una certificazione del Ser.d. in data 2.5.2025, nella quale si attesta una positività alla cannabis a partire dal 12.12.2024 e, quindi, a cinque anni di distanza dai fatti per i quali XXXX è stato condannato. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di XXXXXXXXXXXXX, articolando un unico motivo, con cui deduce vizio di motivazione illogica e contraddittoria in relazione al mancato riconoscimento della continuazione. Il ricorso censura che, sotto il profilo della distanza cronologica tra i reati, l’ordinanza non spiega perché si possa ritenere la continuazione tra due fatti (il primo e il secondo) commessi a distanza di cinque mesi e non anche tra due fatti (il secondo e il terzo) commessi a distanza di sette mesi e mezzo. Sotto il secondo profilo dell’interruzione del disegno criminoso in occasione del Covid, poi, si tratta di motivo privo di pregio perché indipendente dalla volontà di XXXX. In ogni caso, il giudice dell’esecuzione non ha considerato che anche la terza condotta riguardava, come le prime due, un’attività di piccolo spaccio in Roma a Tor Bella Monaca, con le medesime modalità. 3. Con requisitoria scritta trasmessa il 19.2.2026, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, rilevando che non vi sia idonea motivazione circa il fatto che uno iato di sette mesi e sedici giorni non sia indice di medesimezza del disegno criminoso e che non sia stata scrutinata dal giudice dell’esecuzione la sussistenza di altri elementi in favore del condannato, quali la medesimezza della condotta, anche sotto il profilo territoriale, e le ulteriori modalità dell’azione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1 La censura di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione mossa con il ricorso si fonda essenzialmente sul fatto che la distanza cronologica, ritenuta non ostativa al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i primi due reati, sia stata, invece, valutata, benché solo di poco superiore, come impeditiva rispetto alla unificazione anche del terzo reato ai primi due commessi da XXXX. A questo proposito, deve considerarsi che, perché via sia contraddittorietà logica all’interno del medesimo provvedimento, occorre che le premesse di fatto a cui conseguono conclusioni diverse in punto di diritto siano invece uguali. Non si tratta, a rigore, del caso di specie, perché i primi due reati ai quali è stata applicata la continuazione sono stati commessi a distanza di cinque mesi e due giorni l’uno dall’altro, laddove il terzo reato, tenuto fuori dal riconoscimento della medesimezza del disegno criminoso, è stato commesso a distanza di un anno e diciannove giorni dal primo e di sette mesi e diciassette giorni dal secondo. L’intervallo temporale, dunque, è maggiore in una misura che, sebbene non particolarmente cospicua, non è tuttavia priva di rilievo in termini quantitativi. 2 Ciò posto, la valutazione della adeguatezza della motivazione dell’ordinanza impugnata deve pur sempre muovere dal rilievo che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, [...], D’Andrea, Rv. 275222 - 01). E’ principio altrettanto consolidato, poi, quello secondo cui, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato nella fase di esecuzione, non è sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez. 1, n. 35806 del 20/4/2016, D'Amico, Rv. 267580 – 01; Sez. 5, n. 21326 del 6/5/2010, [...], Rv. 247356 - 01). In questa prospettiva, l’apprezzamento della rilevanza sfavorevole del diverso dato cronologico, da parte del giudice dell’esecuzione, non può essere considerato viziato da manifesta illogicità, perché relativo a un reato come la cessione di sostanze stupefacenti, la dedizione al quale è generalmente indice di abituale ricorso al crimine come stile di vita e sistema stabile di autosostentamento. La mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 39222 del 26/2/2014, [...], Rv. 260896 - 01). L'identità del disegno criminoso, infatti, non si identifica con il programma di vita 3 delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, i quali, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni esistenziali (Sez. 1, n. 15955 dell’8/1/2016. P.M. in proc. Eloumari, Rv. 266615 – 01). In questo quadro, allora, la enfatizzazione, nell’ordinanza impugnata, della maggiore distanza di tempo intercorsa rispetto al terzo reato risponde adeguatamente al principio per cui la continuazione non coincide con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato, sicché tale intervallo cronologico vale a introdurre una significativa soluzione di continuità tra episodi delittuosi, che esclude la loro riconducibilità ad un’unica deliberazione iniziale. 3. L’ordinanza impugnata ritiene, poi, di avvalorare questa affermazione con il riferimento al fatto che dentro lo iato temporale che separa il terzo reato dai primi due episodi si colloca il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19. È vero che le parziali restrizioni alla libertà di movimento collegate al c.d. lockdown non valgono di per sé a escludere la possibilità che un soggetto (a maggior ragione se poco aduso al rispetto delle regole) riuscisse a permanere nella condizione di eseguire un programma unitario dei delitti. Tuttavia, si tratta di argomentazione idonea a supportare in via logica il diniego del riconoscimento della continuazione, essendo indubbio che quello del Covid-19 rileva come periodo di tempo che – certamente caratterizzato da una più limitata possibilità di circolazione, che come tale condizionava sia l’approvvigionamento che la cessione delle sostanze stupefacenti – ha rappresentato in concreto un elemento di inibizione o comunque di difficoltà per l’attuazione di disegni criminosi eventualmente predisposti in precedenza. Sotto questo profilo, quanto più si voglia estendere – come propugna il ricorrente – l’arco temporale da prendere in considerazione, tanto più si deve essere in grado di escludere che intervengano medio tempore situazioni suscettibili di integrare una divergenza essenziale rispetto ad un programma di massima, che, proprio perché proiettato su tempi lunghi o addirittura indeterminati, è concepito solo nelle sue linee basilari. Di conseguenza, il mutamento significativo delle condizioni generali in presenza delle quali era semmai stato concepito un programma criminoso solo tendenzialmente unitario è idoneo a dare ingresso all’eventualità che i reati successivi ai primi siano in realtà il frutto di determinazione solo estemporanea e occasionale, imposta dalla contingente evoluzione di una situazione provvisoria. L’argomentazione, quindi, concorre, se non altro, a suffragare la valutazione di parziale insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della continuazione tra tre reati commessi in un arco di tempo superiore ad un anno, cui è pervenuto il giudice dell’esecuzione con motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, che il 4 ricorso non arriva a inficiare decisivamente. 4. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Si deve disporre, inoltre, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 10/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5