Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/2003, n. 31754
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Sentenza 27 maggio 2003

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In tema di pubblicazione della sentenza, la semplice <> della contestualità della motivazione non seguita dalla lettura della stessa esclude la possibilità di messa in moto del termine previsto dall'art. 585 cod. proc. pen. per l'impugnazione, occorrendo a tal fine, a norma dell'art. 545, comma 2 cod. proc. pen., almeno una esposizione riassuntiva della motivazione stessa, così da porre l'imputato nella condizione di fare una prima sommaria valutazione sulle proprie convenienze (fattispecie nella quale la sentenza camerale pronunciata in primo grado a seguito di giudizio abbreviato recava la dicitura <<pronunciato e pubblicato mediante lettura del disposizione e della motivazione>> mentre dal verbale di udienza risultava che il giudice, dopo la lettura del dispositivo, aveva comunicato alle parti presenti che le motivazioni erano contestuali).

Nel caso di sentenze camerali pronunciate in primo grado o in grado di appello a seguito di giudizio abbreviato, il giudice, oltre a riservare la comunicazione della decisione e depositarla insieme alla motivazione nel termine previsto, ha facoltà, qualora l'imputato ed il suo difensore siano presenti, di dare lettura del dispositivo subito dopo l'udienza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/2003, n. 31754
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31754
    Data del deposito : 27 maggio 2003

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