Sentenza 27 maggio 2003
Massime • 2
In tema di pubblicazione della sentenza, la semplice <
Nel caso di sentenze camerali pronunciate in primo grado o in grado di appello a seguito di giudizio abbreviato, il giudice, oltre a riservare la comunicazione della decisione e depositarla insieme alla motivazione nel termine previsto, ha facoltà, qualora l'imputato ed il suo difensore siano presenti, di dare lettura del dispositivo subito dopo l'udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/2003, n. 31754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31754 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Renato Acquarone Presidente
1. Dott. Raffaele Leonasi Consigliere
2. Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere
3. Dott. Francesco Serpico Consigliere
4. Dott. Nicola Milo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
WA MA alias JA MA;
avverso la sentenza del 25/1/2002 della Corte d'Appello di Genova;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Leonasi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. De Sandro che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1. Con sentenza del 26/1/2001 resa in esito a giudizio abbreviato, il GUP presso il Tribunale di Genova dichiarò l'imputato qui ricorrente colpevole del reato di concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione ed altro, condannandolo a pena di legge.
2. La Corte genovese dichiarò inammissibile l'appello dell'imputato, ritenendolo tardivo rispetto ai quindici giorni stabiliti dalla legge per il caso di lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in presenza dell'imputato.
3. Quest'ultimo propone ricorso, osservando che mentre l'intestazione della sentenza reca la dicitura "... pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della motivazione ...", il verbale di udienza attesta: "A questo punto il GUP dà lettura del dispositivo della sentenza nei confronti di tutti gli imputati comunicando a tutti i presenti che le motivazioni sono contestuali": di qui - a parere del ricorrente - il mancato avvio del termine per l'impugnazione e l'erroneità della pronunzia della Corte distrettuale.
4. Non c'è dubbio - rileva questa Suprema Corte - che il contenuto inequivocabile del verbale di udienza debba prevalere sul tenore a stampa del documento-sentenza (ed è - si nota solo incidentalmente - neppure pensabile che il giudice, al termine dell'udienza, abbia dato lettura di un testo di sentenza poderoso e riguardante numerosi imputati e addebiti): di qui l'assoluta inutilità della pubblica indicazione riguardante la motivazione.
5. È principio ormai da tempo acquisito nella giurisprudenza di questa Corte - a partire almeno da SS.UU n. 16/1992, Cicero - che in tema di giudizio abbreviato il rinvio operato dall'art. 442, I comma agli artt. 529 e segg. cod. proc. pen. comprenda anche gli articoli del capo terzo ("atti successivi alla deliberazione") del titolo II e in particolare l'art. 544 al quale a sua volta fa riferimento l'art. 585 nel disciplinare i termini di impugnazione: di conseguenza anche le sentenze emesse in esito a giudizio abbreviato seguono, per la decorrenza di tali termini, i diversi momenti specificati nelle lettere b), c) e d) del comma 2 dell'art. 585 cit., con le cadenze di durata stabilite nel comma 1 in rapporto al tempo impiegato dal giudice per la redazione della sentenza. 6. È pure noto che il giudice, in esito a giudizio celebrato con rito abbreviato e qualora siano presenti imputato e difensore, ha due possibilità: dare lettura del dispositivo subito dopo l'udienza (come avviene per i giudizi ordinari) ovvero riservare (art. 128 cod. proc. pen.) la comunicazione della decisione e depositarla insieme alla motivazione nel previsto termine (cfr. sez. V, 20/12/1996, Agresti, RV. 208195). La prima alternativa è quella che si attaglia al caso in esame, essendo pacifico che il dispositivo sia stato letto in udienza, mentre è da ritenere che la semplice "comunicazione" della contestualità della motivazione escluda la possibilità di messa in moto del termine breve (quindici giorni) per la impugnazione: a tal fine occorre per legge (art. 545, comma 2 cod. proc. pen.) almeno una "esposizione riassuntiva" della motivazione stessa, così ponendosi l'imputato nella condizione di fare una prima sommaria valutazione delle proprie convenienze.
7. La Corte territoriale ha dunque certamente errato nel ritenere che già dal 26 gennaio 2001, giorno di lettura del dispositivo e di (separato) deposito della sentenza, potesse decorrere il termine breve per l'impugnazione. Fatta questa precisazione, risulta per altro verso evidente che, essendo avvenuto il deposito entro il quindicesimo giorno, dalla scadenza di questo termine prendeva avvio (per i principi richiamati sub 5) il termine di trenta giorni per la proposizione dell'appello da parte dell'imputato presente: termine che quindi, partendo dal 10 febbraio, andava a scadere il 12 marzo, con la conseguenza che era comunque tardivo l'appello proposto il 10 aprile successivo.
8. Alla declaratoria di inammissibilità segue ex art. 616 cod. proc. pen. condanna ad equa sanzione di euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 LUGLIO 2003.