Sentenza 13 marzo 2008
Massime • 1
L'omesso avviso a uno dei due difensori di fiducia dell'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello integra una nullità a regime intermedio che, in quanto tale, è soggetta a sanatoria, se non dedotta nelle forme e nei tempi stabiliti dalla legge.
Commentario • 1
- 1. Citazione in giudizio dell'imputato a PEC sbagliata nullità insanabile (Cass. 4652/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 novembre 2019
L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza ad uno dei due difensori dell'imputato determina una nullità di ordine generale a regime intermedio: la nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia della data fissata per il giudizio (nella specie, di appello), deve essere eccepita a opera dell'altro difensore, o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma 2, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma 2, dello stesso codice. Iin tema di notificazione della citazione dell'imputato, ricorre la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. quando la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2008, n. 17307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17307 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 13/03/2008
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 472
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 001582/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MA FA N. IL 12/11/1961;
avverso SENTENZA del 27/06/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE E., che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione;
Udito il difensore avv. Rapalo che si è associato alla richiesta del PG.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12 giugno 2006 la Corte d'appello di Napoli, sezione settima, respinta con ordinanza del 27 giugno 2006 l'eccezione di nullità del decreto di citazione per il giudizio d'appello, confermava la decisione del Tribunale di Napoli del 12 febbraio 2005 che aveva dichiarato TA EL e ST CI responsabili del reato di cui agli artt. 110, 678, 679 c.p. per avere, in concorso fra loro, senza licenza dell'autorità o, comunque, senza le prescritte cautele, detenuto, tenuto in deposito, venduto materiale esplodenti ovvero sostanze destinate alla composizione e alla fabbricazione di esse, omettendone la denuncia all'autorità competente, e, previa concessione delle circostanze attenuanti generi che dichiarate equivalenti alla recidiva contestata, condannava TA alla pena di mesi tre di arresto ed Euro centocinquanta di ammenda e ST alla pena di mesi due di arresto ed Euro cento di ammenda;
concedeva la sospensione condizionale al solo ST.
2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione TA, il quale lamenta:
a) violazione di legge per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza d'appello al codifensore avv. Rapalo;
b) violazione di legge per essere stata apposta in calce alla sentenza di secondo grado una data antecedente a quella della decisione adottata con conseguente lesione del principio di imparzialità del giudice.
OSSERVA IN DIRITTO
1. Con riferimento al primo motivo di doglianza occorre premettere che, quando, come nel caso in esame, è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la Corte di cassazione è "giudice anche del fatto" e per risolvere la relativa questione può - e talora deve necessariamente - accedere all'esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Cass., Sez. Un. 31 ottobre 2001,
Policastro, rv. 220092).
Dall'analisi degli atti risulta che la notifica dell'udienza del 27 giugno 2006, relativa al giudizio d'appello (la cui rinnovazione veniva disposta all'udienza del 28 aprile 2006, nella quale, presente l'avv. Pedicini, la posizione di TA era stata stralciata per omessa, rituale notifica) è stata regolarmente effettuata all'imputato e all'avv. Pedicini.
Alla predetta udienza, compiute le formalità relative alla costituzione delle parti e dopo che era stata dichiarata la contumacia dell'imputato, l'avv. Pedicini dichiarava di volere aderire all'astensione dalle udienze proclamata per quel giorno dagli organismi rappresentativi dell'avvocatura.
Il Tribunale, preso atto di ciò, disponeva la sospensione dei termini di prescrizione.
L'avv. Pedicini, all'esito della predetta ordinanza, dichiarava di revocare l'adesione all'astensione dalle udienze ed eccepiva l'omessa notifica al codifensore, avv. Rapalo dell'avviso di fissazione dell'udienza relativa al giudizio d'appello.
Tanto premesso in fatto, il Collegio osserva che l'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato del decreto di citazione per il giudizio d'appello costituisce una nullità a regime intermedio, in quanto tale soggetta a sanatoria, qualora non dedotta nelle forme e nei tempi stabiliti dalla legge (Cass., Sez. Un., 1^ ottobre 1991, De Luca;
Cass., Sez. 1^, 14 aprile 1999, Vokrri, rv. 213711; Cass., Sez. 6^, 22 giugno 2001, PG in proc. Bonaffini, rv. 221209; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2004, rv. 230224). Nel caso di specie, l'eccezione è stata dedotta tardivamente (art.180 c.p.p.), in quanto proposta dopo l'accertamento della costituzione delle parti e la dichiarazione di apertura del dibattimento.
2. Priva di pregio appare la seconda censura.
È, indubbio, secondo quanto risulta dal dispositivo di cui è stata data lettura all'esito del dibattimento, che la decisione è stata adottata il 27 giugno 2006 e che l'erronea indicazione della data apposta in calce alla motivazione della sentenza costituisce un mero errore materiale, che non comporta una modifica sostanziale o una sostituzione della decisione già assunta, cui si può ovviare con la procedura prevista dall'art. 130 c.p.p. al fine di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale, intangibile contenuto (Cass., Sez. Un. 18 maggio 1994, Armati). Deve essere, quindi, disposta la correzione della data in calce a detta sentenza, nel senso che, ove si legge 12 giugno 2006, si deve leggere 27 giugno 2006.
3. Peraltro, avuto riguardo alla natura del reato contestato e ritenuto in sentenza, all'epoca della sua consumazione, ai tempi normativamente fissati per la prescrizione, all'assenza di cause interruttive, la sentenza deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Dispone la correzione della data in calce a detta sentenza, nel senso che, ove si legge 12 giugno 2006, si deve leggere 27 giugno 2006. Si annoti sull'originale dell'atto.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 13 marzo 2008. Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2008