Sentenza 24 aprile 2003
Massime • 1
La decisione adottata dalla Corte d'appello in camera di consiglio, per essere stato il processo di primo grado celebrato con rito abbreviato, non va resa pubblica mediante la lettura del dispositivo in udienza, perché il giudizio di appello si svolge nelle forme previste dall'art. 599 cod. proc. pen., e cioè con la riserva della decisione, che viene pubblicata successivamente mediante deposito della sentenza in cancelleria.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/04/2003, n. 22786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22786 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 24/04/2003
1. Dott. SIRENA Pietro - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - N. 688
3. Dott. BESSON Michele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 18599/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AO GI;
AO PP;
avverso la sentenza 06/02/2002 della corte d'appello di Napoli;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Antonio Morgigni;
udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Dott. Elisabetta Cesqui, che ha chiesto il rigetto del ricorso di PE AO e l'inammissibilità di quello di IN AO;
udito il difensore avv. G. Aricò, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 15 giugno 2001 il g.i.p. di Napoli ha condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione e lire tre milioni di multa IN AO ed alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione e quattro milioni di multa PE AO CA, ritenuti colpevoli dei reati di cui agli artt. 110, 628 (capo e) e 110, 605 e 61 n. 2 cod. pen. in Melito 1^ dicembre 2000.
Il 6 febbraio 2002 la corte d'appello di Napoli ha riformato la sentenza ed a IN AO ha applicato, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, la pena di due anni e quattro mesi di reclusione ed un milione di multa, mentre ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti di PE AO. Ricorrono gli imputati.
PE AO deduce due motivi.
Con il primo assume l'abnormità del provvedimento impugnato ed il conseguente suo annullamento.
Nella specie sarebbero stati violati gli artt. 545, 605 e 127 cod. proc. pen., poiché la corte territoriale, all'esito della discussione del 6 febbraio 2001, si è riservata la decisione ed ha depositato il dispositivo l'undici febbraio successivo e la motivazione il ventuno febbraio.
Rileva che, in caso di procedimento camerale atipico ex 443 e 599 cod. proc. pen., l'art. 605 prevede la pronunzia di una sentenza che,
ai sensi dell'art. 598 è pubblicata solo mediante lettura del dispositivo, che segue immediatamente alla deliberazione, la quale non può subire alcuna sospensione ex art. 525 cod. proc. pen.. Afferma che la corte napoletana nella specie ha pubblicato la sentenza con le forme dell'ordinanza, così emettendo un provvedimento che non è più atto tipico.
Con il secondo motivo si duole della violazione degli artt. 350, 351 e 199 cod. proc. pen., manifesto travisamento del fatto ed erronea interpretazione delle disposizioni indicate e dell'art. 355 cod. proc. pen.: dal testo della sentenza impugnata risulterebbe che l'affermazione della responsabilità è stata fondata non nel rinvenimento all'interno della sua abitazione di parte della mercè rubata ma sulle dichiarazioni rese dal fratello SA, interrogato dalla polizia giudiziaria senza essere stato previamente avvertito della facoltà d'astenersi. Sul tema la corte ha precisato che all'epoca l'imputato non era iscritto nel registro degli indagati e non era stato neppure denunziato. In contrario rileva che in data 2 dicembre, allorquando furono verbalizzate le dichiarazioni di SA, la polizia giudiziaria aveva già provveduto al fermo di IN. Aggiunge che il rito abbreviato - richiesto dall'odierno ricorrente - non consente l'utilizzazione degli atti assunti in spregio di un espresso divieto.
PE AO ha presentato anche un secondo ricorso redatto da un diverso difensore. Evidenzia illogicità e carenza della motivazione. Ricorda che: egli fu arrestato in base alle accuse del fratello tossicodipendente;
il rapinato riconobbe soltanto uno degli accusati;
a casa sua si rinvennero soltanto pochissimi oggetti provenienti dalla rapina, raccolti presso un cassonetto da sua moglie. Lamenta altresì l'illogicità dell'argomentazione, secondo cui l'accusa di suo fratello sarebbe "accettabile", pur in assenza di riscontri ed in mancanza dell'avvertimento della facoltà d'astenersi. IN AO ricorre, sostenendo l'illogicità della motivazione, in quanto la pena poteva essere ulteriormente contenuta, dichiarando prevalenti le circostanze attenuanti generiche. Con altro motivo rappresenta la carenza di ogni considerazione su oggettive concessioni che potevano essere accordate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di PE AO è infondato.
Sul tema prospettato con il primo motivo di ricorso, va innanzi tutto evidenziato che l'ardita tesi prospettata dal difensore del ricorrente non risulta mai precedentemente rappresentata. Le soluzioni del quesito giuridico sono state diverse e qui di seguito vengono esposte, dando atto dell'esistenza di un contrasto di giurisprudenza, invero superato.
La tesi della nullità (e non dell'abnormità) è stata in passato seguita dalla quarta sezione con la sentenza n. 0 3219 del 06/04/1993 ud. 28/01/1993 rv. 198441 imp. Guccio, rimasta, però, del tutto isolata.
In quell'occasione fu affermato che, qualora la corte di appello provveda in Camera di consiglio ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen. per essere stato il processo in primo grado celebrato con il rito abbreviato e, anziché dare lettura del dispositivo in udienza, si riservi la decisione e successivamente depositi la sentenza, questa è da considerarsi nulla, a norma dell'art. 546, ultimo comma, cod. proc. pen.. Secondo tale interpretazione, la corte d'appello dovrebbe decidere in Camera di consiglio senza soluzione di continuità e dare lettura pubblicamente del dispositivo adottato, in virtù del disposto dell'art. 545 cod. proc. pen.; diversamente la sentenza rimarrebbe priva del dispositivo, non rilevando quello in calce alla sentenza depositata con la relativa motivazione, in quanto quest'ultimo, di per sè, non avrebbe valore, dovendo essere in tutto conforme a quello letto e pubblicato in udienza.
Parzialmente in linea con questa interpretazione è il filone giurisprudenziale - espresso dalla sesta sezione con le sentenze 10288 del 12/10/1995 ud. 29/09/1995 rv. 202722 imp. Marchese e 02888 del 17/03/1995 ud. 01/02/1995 rv. 201080 rie. p.m. in proc. Bellavia - secondo cui la sentenza dovrebbe essere pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza e non mediante deposito in cancelleria. Con le dette pronunzie la corte non è, peraltro pervenuta alla medesima conclusione della citata sentenza n. 3219 del 1993, poiché ha ritenuto che il deposito successivo del dispositivo, non determina alcuna nullità ne' di ordine generale, ne' assoluta, ne' relativa. Con la sentenza n. 09984 del 08/11/1993 ud. 23/06/1993 rv. 196173 imp. Bernardi la medesima sezione ha sostanzialmente confermato tale soluzione, ritenendo che in tale ultimo caso sussista un'irregolarità non sanzionata da nullità, perché non prevista dagli artt. 525 e 545 cod. proc. pen.. A quest'indirizzo si è adeguato di recente la prima sezione con la sentenza n. 0 2596 del 20/01/2003 ud. 22/11/2002 ric. Chiasso. Secondo un altro indirizzo intermedio, ma parimenti isolato, accolto dalla sezione quinta con la sentenza n. 0 5694 del 03/02/1997 c.c. 20/12/1996 rv. 208195 ric. Agresti, qualora l'imputato ed il suo difensore siano presenti, il giudice può dare lettura del dispositivo subito dopo l'udienza oppure riservare la comunicazione della decisione al deposito del dispositivo medesimo. Reputa il collegio di non potere seguire l'orientamento recentemente formulato dalla prima sezione di questa corte e di doversi, invece, adeguare all'interpretazione assolutamente maggioritaria secondo cui questa sentenza non va resa pubblica mediante la lettura immediata del dispositivo in udienza, perché il giudizio di appello si svolge nelle forme previste dall'art. 599 cod. proc. pen., e cioè con la riserva della decisione, che viene pubblicata successivamente mediante deposito in cancelleria. L'art. 598, infatti, prevede che "in grado di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di primo grado, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti".
Infatti, l'art. 599 disciplina le "decisioni in Camera di consiglio", rispetto alle quali l'art. 128 cod. proc. pen. dispone che i "provvedimenti del giudice sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione".
La norma de qua si riferisce poi, non soltanto alle ordinanze, ma anche alle sentenze di Camera di consiglio, poiché il termine "provvedimento" è comprensivo di ogni tipo di decisione deliberata in Camera di consiglio e non si riferisce alle sole ordinanze, come sembra opinare la prima sezione.
Ne deriva che questa è l'ordinaria modalità di deposito. Tale conclusione non esclude che il giudice possa dare immediata lettura del dispositivo con deposito contestuale dello stesso. In tal senso sono le seguenti sentenze di questa corte:
sez. 1 sent. 10162 del 21/10/1997 (ud. 21/10/1997) rv. 208739 imp. Torsello;
sez. 4 sent. 00 241 del 13/03/1996 (cc. 26/01/1996) rv. 205201 imp. Bellini;
sez. 3 ord. 0 1874 del 15/10/1993 (cc. 14/09/1993) rv. 195217 imp. Latino;
sez. 6 sent. 0 7152 del 22/07/1993 (ud. 24/05/1993) rv. 194610 imp. Mercuri sez. 5 sent. 0 6508 del 03/07/1993 (ud. 03/05/1993) rv. 194306 imp. Iellamo;
sez. 6 sent. 0 3005 del 26/03/1993 (ud. 24/11/1992) rv. 193601 imp. Mladossich;
sez. 2 sent. 0 1223 del 06/02/1993 (cc. 23/10/1992) rv. 193018 imp. Ambra sez. 6 sent. 0 8231 del 22/07/1992 (ud. 05/06/1992) rv. 191424 imp. Paladini sez. 6 sent. 0 7524 del 26/06/1992 (ud. 21/05/1992) rv. 190914 imp. Biava;
sez. 1 sent. 0 5433 del 09/05/1992 (ud. 20/03/1992) rv. 190309 imp. Contrino;
sez. 6 sent. 0 6580 del 13/06/1991 (ud. 14/01/1991) rv. 187425 imp. Lanfranchi;
Ne consegue che, nel caso in esame, essendo il procedimento applicato conforme a quello stabilito dal codice di rito, non solo non è configurabile la pretesa abnormità ma neppure nullità o irregolarità.
Il secondo motivo (riprodotto anche nell'altro ricorso di diverso difensore) parimenti non può essere accolto.
Nessun'illogicità manifesta (aspetto, quest'ultimo, neppure dedotto) o carenza della motivazione sussistono. Le dichiarazioni accusatorie del fratello SA, infatti, sono state congruamente valutate proprio alla luce degli altri elementi quali:
- il rinvenimento, nella stanza da letto del ricorrente, di oggetti costituenti parte del compendio della rapina (attesa la ritenuta inconsistenza della tesi difensiva sul punto:
casuale recupero da parte della moglie);
- il preciso riferimento cronologico sull'orario del fatto;
- l'utilizzazione dell'auto di proprietà di IN AO;
la presenza di PE AO sull'auto predetta.
Infine corretta (sul tema i due ricorsi sono sostanzialmente identici) è la motivazione sull'utilizzabilità della menzionata dichiarazione accusatoria.
Il collegio ha verificato gli atti sulla dedotta questione processuale ed ha accertato che i fatti emergenti dalla relazione della polizia giudiziaria si succedono nel seguente modo:
- Manco denuncia la rapina subita, descrive gli autori ed indica il tipo di vettura;
la polizia si reca a casa di IN e trova SA a bordo del veicolo innanzi indicato e lo stesso IG pronto ad allontanarsi;
invita i due a recarsi in ufficio, ove SA rende le dichiarazioni in contestazione;
viene eseguita una perquisizione nel domicilio del terzo fratello (odierno ricorrente), ove viene rinvenuta mercè rapinata. Sotto il profilo cronologico, poi, la prospettazione del giudice territoriale è fondata: al momento in cui SA rende le sue dichiarazioni il fratello IN non è ancora indagato, anche volendo seguire la tesi sostanzialista e prescindendo dall'iscrizione nell'apposito registro. La stessa formalizzazione della denunzia - avverte la corte napoletana è avvenuta nei suoi confronti dopo le dichiarazioni di SA.
Va, comunque, rilevato l'equivoco da cui sorge il secondo motivo di ricorso.
L'art. 199 cod. proc. pen. prevede espressamente la sanzione processuale della nullità relativa, nel caso in cui il prossimo congiunto non sia stato avvisato della facoltà di astenersi. Nella specie è stato seguito il rito abbreviato, con la conseguente utilizzabilità di tutti gli atti d'indagine (anche nulli) contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, ad esclusione di quelli acquisiti in modo patologico contro un espresso divieto legislativo (sez. u. sent. n. 000 16 del 30/06/2000 ud. 21/06/2000 ric. Tammaro). Nella specie, l'art. 199 citato disciplina l'istituto, statuendo la nullità relativa e non l'inutilizzabilità.
Ne deriva che, comunque, attesa la specialità del rito ed il carattere di nullità relativa (art. 199 comma 2 cod. proc. pen.) delle dichiarazioni rese (a prescindere dalle precisazioni innanzi evidenziate) dal prossimo congiunto in assenza dell'avviso della facoltà d'astenersi, queste ultime erano utilizzabili. V'è, anzi, da rilevare che secondo il più recente orientamento di questa corte (sez. 1 sent. 24222 del 24/06/2002 ud. 04/06/2002 rv. 221891 imp. Arici) nel corso delle indagini preliminari non è dovuto ai prossimi congiunti di persona, che non abbia ancora assunto la qualità di indagato, l'avvertimento della facoltà di astenersi dal deporre previsto, a pena di nullità, dall'art. 199, comma 2, cod. proc. pen.. Il ricorso di IN AO è inammissibile.
Va osservato, al riguardo, che l'esito della procedura camerale prevista dall'art. 599 comma quarto, nuovo cod. proc. pen. - e, cioè, la conclusione del concordato intervenuto fra le parti sui motivi di appello - quale espressione dell'ampio potere dispositivo concesso alle parti dal nuovo rito preclude la riproduzione nel giudizio di Cassazione di tutte le questioni d'ordine sostanziale e processuale - su cui legittimamente è intervenuta rinuncia, fatte salve le eccezioni riguardanti pregresse nullità assolute e rilevabili in ogni stato e grado del giudizio ovvero invalidità, di ogni tipo, afferenti alla stessa procedura camerale di cui al succitato art. 599 comma quarto nuovo cod. proc. pen.. (ex plurimis sez. 1 sent. 0 1586 del 15/02/1995 ud. 07/12/1994 rv. 200254 imp. Benvenuto).
La questione sollevata con riferimento alla mancata declaratoria di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche non è, pertanto, proponibile, perché concerne proprio il contenuto della richiesta concordata tra le parti.
Analoga è la soluzione per gli altri benefici, invocati, inoltre, in modo privo di specificità.
Alla condanna consegue l'obbligo del pagamento in solido delle spese del procedimento da parte dei due ricorrenti e d'IN AO anche al versamento di euro mille e duecento alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso di AO IN;
rigetta quello di AO PE;
condanna entrambi in solido al pagamento delle spese del procedimento e AO IN anche al versamento di euro 1.200,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2003