Sentenza 22 settembre 1998
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, il sequestro preventivo (art. 321 cod. proc. pen.) e la successiva confisca ex art. 12 sexies D.Lgs. 8.6.1992 n. 306, non sono subordinati all'accertamento di un nesso eziologico tra reati e beni, dal momento che il legislatore opera una presunzione di illecita accumulazione, senza distinguere se detti beni siano o meno derivanti dal reato per il quale è stata inflitta condanna. Sicché la norma in esame costituisce una deroga, in ragione della specialità, a quella dettata dall'art. 240 cod. pen., e il nesso di pertinenzialità è peculiare e più lato, perché è stabilito tra il bene e l'attività delittuosa facente capo ad un soggetto e non tra il bene e uno specifico fatto delittuoso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/1998, n. 5111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5111 |
| Data del deposito : | 22 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Franco Marrone Presidente del 22/9/1998
1. Dott. F. Providenti Consigliere SENTENZA
2. " N. Cicchetti " N. 5111
3. " G. Sica " REGISTRO GENERALE
4. " A. Amato " N. 4691/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IO IN
avverso l'ord.za 10.12.97 trib. Roma
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Amato udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. G. Viglietta che ha concluso per l'ann.to s.r.
udito il difensore Avv. G. Aricò
Motivi della decisione
Nei confronti di IO IN, raggiunto da ordinanza custodiale per i reati di cui agli art. 416bis, 648, 648bis cp, art.73 d.p.R.n. 309/90, veniva adottato sequestro preventivo dei beni ex art. 12 sexies d.l.n. 306/92.
In sede di riesame il tribunale confermava la misura. Ricorre il difensore, che denuncia la nullità del provvedimento del gip, siccome privo della descrizione dei fatti addebitati e del nesso pertinenziale tra questi e le res oggetto del vincolo. La misura cautelare (e la successiva confisca) non possono che riguardare beni riferibili all'attività delittuosa del soggetto in costanza di svolgimento, ossia rapportata alla contestazione. Nel caso di specie, per contro, i beni sequestrati sono stati acquistati entro il 1992, mentre il reato associativo ed ai reati- fine risultano commessi a far data dal 1996.
Il ricorso è infondato.
Quando il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge (com'è previsto dall'art. 325 cpp in materia di misure cautelari reali), non possono essere dedotte come motivo a sostegno del medesimo la "mancanza" o la "manifesta illogicità" della motivazione, spedificamente previste come vizi di motivazione dall'art. 606, I^ c., lett. e) cpp (cass. sez. I, 2.12.97, n. 6360, Icicli;
sez. II, 16.1.98, n. 3808, Baisi). D'altro canto la pretesa mancanza di motivazione non sussiste, poiché la cautela reale trova la sua premessa nella inequivoca formulazione del provvedimento custodiale.
Quanto all'ulteriore e più incisiva doglianza, il sequestro preventivo e la successiva confisca ex art. 12 sexies d.l.cit., non sono subordinati all'accertamento di un nesso eziologico tra reati e beni, dal momento che il legislatore opera una presunzione di illecita accumulazione, senza distinguere se detti beni siano o meno derivanti dal reato per il quale è stata inflitta condanna. Sicché la norma in esame costituisce una deroga, in ragione della specialità, a quella dettata dall'art. 240 cp. Il nesso di pertinenzialità, dunque, si atteggia in maniera peculiare e più lata, in quanto viene a stabilirsi fra il bene e l'attività delittuosa facente capo al soggetto, anziché fra il bene ed uno specifico fatto delittuoso.
In sostanza, il legislatore, in riferimento ai soggetti condannati per certi reati e limitatamente a beni di valore sproporzionato al reddito dichiarato o alla attività economica esercitata, ha creato una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, trasferendo sul soggetto che ha la titolarità o la disponibilità del bene "l'onere di giustificare la provenienza, con la allegazione di elementi che, pur senza avere la valenza probatoria civilistica in tema di diritti reali, possessori e obbligazionionari, siano idonei a vincere tale presunzione" (cass. Sez. VI, 28.5.96, Berti). A siffatto onere non risulta avere adempiuto il ricorrente nella sede di merito, onde il ricorso va rigettato con le conseguenze di legge.
P T M
Rigetta il ricorso proposto avverso l'Impugnata ordinanza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 22 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 1998