Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/1999, n. 13484
CASS
Sentenza 28 ottobre 1999

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Nel caso in cui il procuratore generale presso la corte di cassazione e l'imputato concordino sull'accoglimento in tutto o in parte dei motivi di ricorso (ex art. 599, commi 4 e 5, cod. proc. pen.), con rinuncia agli altri eventuali motivi, la Corte di cassazione deve valutare che il caso sottoposto al proprio esame rientri tra quelli temporalmente previsti dall'art. 3 della legge 19 gennaio 1999 n. 14; che la richiesta sia stata presentata nei termini di cui al quarto comma dell' art. 585 cod. proc. pen.; che la parte ricorrente abbia rinunciato a tutti i motivi di gravame ad esclusione di quello relativo alla determinazione della pena; che le parti abbiano concordato la misura della stessa e che la pena indicata non risulti illegale. Peraltro entro il termine di cui al quarto comma dell' art. 585 cod. proc. pen. non solo deve essere presentata la richiesta, ma deve essere stipulato l'accordo tra le parti processuali.

Il patteggiamento di cui all'art. 599, commi 4 e 5, cod. proc. pen., novellato con la legge 19 gennaio 1999 n. 14, ha natura giuridica di negozio essenzialmente bilaterale, perché richiede il consenso delle due parti principali del processo o in punto di pena o anche in punto di responsabilità. Dal carattere bilaterale del negozio processuale discende che esso è unilateralmente irrevocabile, e cioè non può essere risolto da una sola parte dopo che sia perfezionato con il consenso dell'altra. In materia, infatti, non possono che applicarsi i criteri stabiliti per il contratto dagli artt. 1326 e 1328 cod. civ., da intendersi come criteri generali per ogni negozio bilaterale. Per conseguenza la revoca intervenuta dopo il perfezionamento dell'accordo processuale è invalida ed inefficace. Inoltre la irrevocabilità dell'accordo discende dalla irrevocabilità della rinuncia ai motivi dell'impugnazione. La rinuncia è infatti un negozio processuale di tipo abdicativo e recettizio, che cagiona l'estinzione dell'impugnazione nel momento stesso in cui essa perviene all'autorità giudiziaria competente. Infine la richiesta consensuale delle parti e la connessa rinuncia ai motivi di impugnazione perdono efficacia (solo) quando il giudice non accoglie la richiesta e decide in modo difforme dall'accordo.

In ordine all'istituto transitorio del patteggiamento della pena nel giudizio di cassazione va affermato il potere dovere della corte di valutare non soltanto la legittimità, ma anche la congruità della pena consensualmente quantificata dalle parti. Infatti l'art. 3 della legge 19 gennaio 1999 n. 14 ha voluto garantire, con disposizione transitoria, una parità di trattamento tra chi poteva avvalersi del nuovo istituto in grado di appello e chi invece ne sarebbe rimasto escluso solo perché il giudizio d'appello era già concluso. A tal fine il legislatore ha esteso transitoriamente al giudizio di cassazione la possibilità delle parti di avvalersi dell'istituto, conferendo al giudice di legittimità lo stesso potere del giudice di appello.

Sia l'invito ad esibire previsto dall'art. 335 cod proc. pen del 1930 per evitare la perquisizione personale, sia la richiesta di consegna prevista dall'art. 248 cod. proc. pen 1988 allo stesso scopo di evitare la perquisizione personale o locale, proprio nella misura in cui possono provocare un "sequestro consensuale" ed evitare un sequestro coattivo, devono esser preventivamente autorizzati, se rivolti contro un parlamentare. Nonostante la denominazione di richieste di esibizione e consegna o qualsiasi altra denominazione possibile, come quella usata in passato di "sequestro consensuale", si tratta, almeno ai fini della inviolabilità parlamentare di cui all'art. 68, comma 2 e 3, Cost., di perquisizioni domiciliari e sequestri che devono esser preventivamente autorizzati dalla Camera di appartenenza.

Dopo la novella costituzionale intervenuta con legge costituzionale 29 ottobre 1993 n. 3, che ha modificato il testo originario dell' art. 68 Cost., non può più sostenersi in via generale che, sopraggiunta l'elezione parlamentare di un imputato sottoposto a un processo penale ancora in corso, l'art. 68 Cost. imponga la sospensione del processo stesso (al fine di chiedere e ottenere l'autorizzazione a procedere). Infatti la novella ha abolito l'autorizzazione al procedimento penale, conservando solo l'autorizzazione a specifici provvedimenti penali, già previsti (perquisizioni personali e domiciliari, arresti o altre privazioni della libertà personale) oppure introdotti con la novella costituzionale (intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, sequestri di corrispondenza).

Sopraggiunta l'elezione parlamentare dell'imputato nel corso di un procedimento penale, non è più possibile emettere o eseguire provvedimenti di arresto o altri provvedimenti cautelari limitativi della libertà personale del neoeletto, senza previa autorizzazione della camera di appartenenza; parimenti non è possibile emettere o eseguire provvedimenti di perquisizione e sequestro, senza la stessa previa autorizzazione. Tuttavia i provvedimenti di perquisizione o sequestro emessi ed eseguiti prima della elezione parlamentare (prima della proclamazione del neoeletto) restano efficaci e utilizzabili, anche se non preceduti dall'autorizzazione (giuridicamente impossibile) della Camera di appartenenza.

All'istituto del patteggiamento in appello di cui all'art. 599 cod. proc. pen (ed all'istituto provvisorio del patteggiamento in cassazione di cui all'art. 3 della legge 19 gennaio 1999 n. 14) non è estensibile la disposizione di favore stabilita dall'art. 445 cod. proc. pen. per il patteggiamento in primo grado di cui agli artt.444 e seg. cod. proc. pen., secondo cui la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti non comporta la applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca. Infatti l'esclusione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza è strettamente connessa al carattere di premialità attribuito dal legislatore al patteggiamento di cui all'art. 444, come contropartita alla economia processuale che la scelta delle parti consente. Al patteggiamento in secondo grado non è collegato alcun profilo premiale: ne' la riduzione sino ad un terzo della pena principale, ne' la esclusione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, ne' l'estinzione del reato se entro i termini previsti l'imputato non ne commette un altro. Mancando la "eadem ratio" tra i due istituti non è possibile estendere a questo i benefici previsti a favore dell'imputato per il patteggiamento in primo grado. Tutto al più nel patteggiamento di secondo grado le parti possono concordare la determinazione non solo della pena principale, ma anche di quelle accessorie, purché sempre entro i limiti edittali previsti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/1999, n. 13484
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13484
    Data del deposito : 28 ottobre 1999

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