Sentenza 28 ottobre 1999
Massime • 7
Nel caso in cui il procuratore generale presso la corte di cassazione e l'imputato concordino sull'accoglimento in tutto o in parte dei motivi di ricorso (ex art. 599, commi 4 e 5, cod. proc. pen.), con rinuncia agli altri eventuali motivi, la Corte di cassazione deve valutare che il caso sottoposto al proprio esame rientri tra quelli temporalmente previsti dall'art. 3 della legge 19 gennaio 1999 n. 14; che la richiesta sia stata presentata nei termini di cui al quarto comma dell' art. 585 cod. proc. pen.; che la parte ricorrente abbia rinunciato a tutti i motivi di gravame ad esclusione di quello relativo alla determinazione della pena; che le parti abbiano concordato la misura della stessa e che la pena indicata non risulti illegale. Peraltro entro il termine di cui al quarto comma dell' art. 585 cod. proc. pen. non solo deve essere presentata la richiesta, ma deve essere stipulato l'accordo tra le parti processuali.
Il patteggiamento di cui all'art. 599, commi 4 e 5, cod. proc. pen., novellato con la legge 19 gennaio 1999 n. 14, ha natura giuridica di negozio essenzialmente bilaterale, perché richiede il consenso delle due parti principali del processo o in punto di pena o anche in punto di responsabilità. Dal carattere bilaterale del negozio processuale discende che esso è unilateralmente irrevocabile, e cioè non può essere risolto da una sola parte dopo che sia perfezionato con il consenso dell'altra. In materia, infatti, non possono che applicarsi i criteri stabiliti per il contratto dagli artt. 1326 e 1328 cod. civ., da intendersi come criteri generali per ogni negozio bilaterale. Per conseguenza la revoca intervenuta dopo il perfezionamento dell'accordo processuale è invalida ed inefficace. Inoltre la irrevocabilità dell'accordo discende dalla irrevocabilità della rinuncia ai motivi dell'impugnazione. La rinuncia è infatti un negozio processuale di tipo abdicativo e recettizio, che cagiona l'estinzione dell'impugnazione nel momento stesso in cui essa perviene all'autorità giudiziaria competente. Infine la richiesta consensuale delle parti e la connessa rinuncia ai motivi di impugnazione perdono efficacia (solo) quando il giudice non accoglie la richiesta e decide in modo difforme dall'accordo.
In ordine all'istituto transitorio del patteggiamento della pena nel giudizio di cassazione va affermato il potere dovere della corte di valutare non soltanto la legittimità, ma anche la congruità della pena consensualmente quantificata dalle parti. Infatti l'art. 3 della legge 19 gennaio 1999 n. 14 ha voluto garantire, con disposizione transitoria, una parità di trattamento tra chi poteva avvalersi del nuovo istituto in grado di appello e chi invece ne sarebbe rimasto escluso solo perché il giudizio d'appello era già concluso. A tal fine il legislatore ha esteso transitoriamente al giudizio di cassazione la possibilità delle parti di avvalersi dell'istituto, conferendo al giudice di legittimità lo stesso potere del giudice di appello.
Sia l'invito ad esibire previsto dall'art. 335 cod proc. pen del 1930 per evitare la perquisizione personale, sia la richiesta di consegna prevista dall'art. 248 cod. proc. pen 1988 allo stesso scopo di evitare la perquisizione personale o locale, proprio nella misura in cui possono provocare un "sequestro consensuale" ed evitare un sequestro coattivo, devono esser preventivamente autorizzati, se rivolti contro un parlamentare. Nonostante la denominazione di richieste di esibizione e consegna o qualsiasi altra denominazione possibile, come quella usata in passato di "sequestro consensuale", si tratta, almeno ai fini della inviolabilità parlamentare di cui all'art. 68, comma 2 e 3, Cost., di perquisizioni domiciliari e sequestri che devono esser preventivamente autorizzati dalla Camera di appartenenza.
Dopo la novella costituzionale intervenuta con legge costituzionale 29 ottobre 1993 n. 3, che ha modificato il testo originario dell' art. 68 Cost., non può più sostenersi in via generale che, sopraggiunta l'elezione parlamentare di un imputato sottoposto a un processo penale ancora in corso, l'art. 68 Cost. imponga la sospensione del processo stesso (al fine di chiedere e ottenere l'autorizzazione a procedere). Infatti la novella ha abolito l'autorizzazione al procedimento penale, conservando solo l'autorizzazione a specifici provvedimenti penali, già previsti (perquisizioni personali e domiciliari, arresti o altre privazioni della libertà personale) oppure introdotti con la novella costituzionale (intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, sequestri di corrispondenza).
Sopraggiunta l'elezione parlamentare dell'imputato nel corso di un procedimento penale, non è più possibile emettere o eseguire provvedimenti di arresto o altri provvedimenti cautelari limitativi della libertà personale del neoeletto, senza previa autorizzazione della camera di appartenenza; parimenti non è possibile emettere o eseguire provvedimenti di perquisizione e sequestro, senza la stessa previa autorizzazione. Tuttavia i provvedimenti di perquisizione o sequestro emessi ed eseguiti prima della elezione parlamentare (prima della proclamazione del neoeletto) restano efficaci e utilizzabili, anche se non preceduti dall'autorizzazione (giuridicamente impossibile) della Camera di appartenenza.
All'istituto del patteggiamento in appello di cui all'art. 599 cod. proc. pen (ed all'istituto provvisorio del patteggiamento in cassazione di cui all'art. 3 della legge 19 gennaio 1999 n. 14) non è estensibile la disposizione di favore stabilita dall'art. 445 cod. proc. pen. per il patteggiamento in primo grado di cui agli artt.444 e seg. cod. proc. pen., secondo cui la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti non comporta la applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca. Infatti l'esclusione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza è strettamente connessa al carattere di premialità attribuito dal legislatore al patteggiamento di cui all'art. 444, come contropartita alla economia processuale che la scelta delle parti consente. Al patteggiamento in secondo grado non è collegato alcun profilo premiale: ne' la riduzione sino ad un terzo della pena principale, ne' la esclusione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, ne' l'estinzione del reato se entro i termini previsti l'imputato non ne commette un altro. Mancando la "eadem ratio" tra i due istituti non è possibile estendere a questo i benefici previsti a favore dell'imputato per il patteggiamento in primo grado. Tutto al più nel patteggiamento di secondo grado le parti possono concordare la determinazione non solo della pena principale, ma anche di quelle accessorie, purché sempre entro i limiti edittali previsti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/1999, n. 13484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13484 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Renato ACQUARONE Presidente del 28.10.1999
Dott. CE ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere N. 3599
Dott. Alfredo TERESI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Alfredo Maria LOMBARDI Consigliere N. 30239/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) L'TR LO, nato a [...] l'[...],
2) LU ST CE, nato a [...] il [...], avverso la sentenza resa il 19.2.1998 dalla corte di appello di Torino. Vista la sentenza denunciata e i ricorsi,
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmine Di Zenzo, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso di LU AN e rettificarsi la pena nei confronti di DETR,
Uditi i difensori dell'imputato DETR, avvocati Oreste Dominioni e Giuseppe De Luca che hanno insistito nei motivi di ricorso, Osserva:
Svolgimento del processo
1- LO DETR e CE LU AN venivano rinviati a giudizio davanti al tribunale di Torino per rispondere in concorso tra loro, e con altri giudicati separatamente, di numerosi reati di frode fiscale, commessi dal luglio 1988 al marzo 1994, e il DETR anche del reato di cui all'art. 2624 cod. civ.. In particolare, DETR, quale amministratore delegato della s.p.a. IA 80 Concessionaria Pubblicità (di seguito semplicemente IA), e LU AN, quale direttore responsabile dell'ufficio amministrativo della stessa società, erano imputati:
- del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p. e all'art. 4, comma 1, n. 5 (e succ. lett. d) legge 516/1982, perché, in concorso tra loro e con il direttore generale GI Paolo LL, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere imposte dirette e/o i.v.a. ovvero al fine di consentire a terzi l'evasione tributaria o l'indebito rimborso fiscale, avevano utilizzato fatture relative a operazioni in tutto o in parte inesistenti, o recanti l'indicazione dei corrispettivi in misura superiore a quella reale, emesse da alcune società controllate da TT CA (Publinautica s.r.l., Mare Sport 90 s.r.l., D.M.S - Diesel Motor Sport s.r.l., ES-Immagine & Comunicazione di Fiammetta Leoni & C. s.a.s.) e da GI DI (MGP Racing Team s.r.l., G.P.A. - Gruppo Pubblicitari Associati s.p.a., ZU Service Italia s.r.l., U & A - United & Associati s.p.a.),
- del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p. e all'art. 4, comma 1, lett. d) legge 516/1982, perché, in concorso tra loro e coi predetti LL e DI, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere imposte dirette e/o i.v.a. ovvero al fine di consentire a terzi l'evasione tributaria o l'indebito rimborso fiscale, avevano emesso fatture della s.r.l. MGP Racing Team nei confronti delle società estere SP e Publieurope, recanti l'indicazione dei corrispettivi nella misura di 70% superiore al reale.
Inoltre DETR, nella predetta qualità, era imputato. - del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p. e all'art. 4, comma 1, n. 7 (e succ. lett. f) legge 516/1982, perché, in concorso col LL, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte dirette, aveva indicato nella dichiarazione annuale dei redditi spese o altri componenti negativi di reddito in misura diversa da quella effettiva, utilizzando le fatture emesse dalle predette società facenti capo a CA e ad DI;
- del reato di cui all'art. 2624 c.c. perché aveva contratto un prestito di lire 500.000.000 dalla IN s.p.a., società controllante la IA nella quale ricopriva altresì la carica di dirigente (in Milano il 18.10.1993).
Il Tribunale di Torino, con sentenza del 13.11.1996, dichiarava entrambi gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti (assolvendo DETR dalle simulazioni di componenti negativi dei redditi per gli anni 1988 e 1989) e, concesse a entrambi le attenuanti generiche, condannava DETR alla pena complessiva di tre anni di reclusione e lire 8.000.000 di multa, e LU AN a quella di un anno e tre mesi di reclusione e lire 4.500.000 di multa, oltre alle pene accessorie di legge. Il tribunale inoltre concedeva a LU AN i doppi benefici.
2 - Proponeva appello il procuratore della Repubblica presso il tribunale, lamentando la concessione delle generiche e la insufficienza della pena nei confronti di DETR. Proponevano appello anche gli imputati, chiedendo l'assoluzione, instando per la rinnovazione parziale del dibattimento e sollevando questione di costituzionalità dell'art. 210, comma quarto, c.p.p.. La corte di appello di Torino, con sentenza del 19.2.1998, assolveva gli imputati solo da uno degli episodi di frode fiscale ascritti (l'utilizzazione di una sovrafatturazione dell'anno 1991), escludeva le attenuanti generiche per DETR, e rideterminava in tre anni e venticinque giorni di reclusione e lire 8.085.000 di multa la pena inflitta a DETR, e un anno e ventisette giorni di reclusione e lire 4.487.500 di multa la pena irrogata a LU AN, confermando nel resto la sentenza appellata.
Inoltre la corte torinese dichiarava manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 210 c.p.p. e 6 legge 267/1967, sollevata dalla difesa in relazione al l'art. 24 Cost.. Occorre sottolineare che, accogliendo parzialmente le istanze difensive per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, la corte disponeva la citazione come imputati di reato connesso di TT CA, IT NI, IO BE, AR GL, AL ALGL, LE RA e LL ON. Tutte le persone citate o manifestavano per iscritto la intenzione di avvalersi della facoltà di non rispondere o comparivano per dichiarare di avvalersi della stessa facoltà; mentre il CA non veniva citato perché irreperibile. Sentito il difensore del CA, il quale riferì in sostanza che il suo cliente si era allontanato dall'Italia e che il giorno precedente gli aveva lasciato un messaggio in segreteria telefonica per assicurargli che si sarebbe messo in contatto con lui in futuro, la corte, ritenuta la impossibilità di citare il CA, ordinava di procedersi oltre, acquisendo inoltre le dichiarazioni già rese in sede preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 5. legge 265/1997. Nel merito la corte, richiamando in più punti la sentenza di primo grado, accertava in sintesi quanto segue.
Dal luglio 1988 al marzo 1994 IA aveva utilizzato fatture totalmente o parzialmente false emesse da società controllate da TT CA e da società controllate da GI DI. Queste fatture erano di tre tipi:
a) fatture emesse in relazione a sponsorizzazioni di motoscafi off - shore partecipanti a competizioni nazionali e internazionali. Secondo una prassi costante nel settore, gli sponsor emettevano fattura per un importo superiore a quello che intendevano corrispondere e ottenevano in cambio un ritorno "in nero" della differenza (in genere il 70% dell'importo della fattura);
b) fatture emesse in relazione a inesistenti diritti di negoziazione a favore di agenzie di pubblicità. Secondo una prassi abitualmente seguita nel settore, le agenzie di pubblicità che mettevano in contatto i clienti con IA percepivano un diritto o una commissione di agenzia, ma se nel corso dell'anno superavano una certa soglia di fatturato era loro riconosciuta una ulteriore provvigione, c.d. over commission. La IA corrispondeva l'over commission anche se la agenzia non aveva superato la soglia stabilita, pattuendone il rientro in nero;
c) fatture emesse quale corrispettivo di prestazioni d'opera inesistenti: una emessa dalla ES per attività di consulenza pubblicitaria, altre due emesse dalla ZU per ricerche di mercato. Più esattamente la IA progettò e mise in opera una strategia di sovrafatturazioni, soprattutto nel campo della sponsorizzazioni motonautiche, allo scopo di conseguire rilevanti ritorni economici "in nero", utilizzati per contributi finanziari riservati a favore di propri dirigenti (LL, DETR, Pilera) e di promotori esterni (GI, direttore (della società farmaceutica Zambeletti, che fece convogliare verso IA gran parte degli investimenti pubblicitari della stessa Zambeletti). In genere era IA a utilizzare le fatture emesse da società compiacenti;
in un determinato periodo (1992 e 1993) furono due società collegate estere, SP e Publieurope, a utilizzare le sovrafatturazioni, emesse dalla stessa IA: e ciò in considerazione del periodo di scarsa liquidità sofferto dalla IA e di floridità finanziaria goduta invece dalle collegate straniere.
I giudici di merito ritenevano del tutto inattendibile la versione fornita dal direttore generale LL, che tendeva ad accollare a se stesso la esclusiva responsabilità della pluriennale strategia fraudolenta, e sulla base di una serie di prove storiche e logiche accertavano la corresponsabilità anzitutto dell'amministratore delegato DETR e in secondo luogo del responsabile amministrativo LU AN.
3 - Avverso la sentenza d'appello proponeva ricorso il DETR sia personalmente, sia col ministero dei suoi difensori, presentando anche motivi nuovi.
L'imputato e i suoi difensori, avv. prof. Oreste Dominioni e avv. prof. Metello Scaparone, con motivi molto articolati e diffusi deducevano:
3.1 - mancanza e manifesta illogicità di motivazione, mancata assunzione di una prova decisiva ed erronea applicazione della legge penale sostanziale in ordine alla affermata responsabilità di DETR per i vari reati di frode fiscale;
3.2 - erronea applicazione della legge penale sostanziale e mancanza di motivazione in ordine al reato di cui all'art. 2624 c.c.;
3.3 - illegittimità costituzionale dell'art. 210, comma 4, c.p.p. per violazione degli artt. 3, 24 comma 2, e 76 Cost., nella parte in cui consente agli imputati in procedimento connesso di avvalersi della facoltà di non rispondere, sottraendosi così all'esame nel contraddittorio delle parti;
3.4 - violazione di legge penale sostanziale e mancanza di motivazione laddove la sentenza impugnata, riformando sul punto quella del tribunale, ha negato la concessione delle attenuanti generiche e tuttavia ha ridotto la pena base.
DETR, inoltre, sottoscriveva personalmente, un altro ricorso, in cui deduceva:
3.5 - violazione dell'ari 191 c.p.p. in relazione all'art. 68 Cost., giacché il giudizio di responsabilità era fondato su verbali di perquisizioni locali e personali e di sequestri di corrispondenza e di documentazione, illegittimamente acquisiti e utilizzati contro un deputato del parlamento italiano, quale era lo stesso DETR dal 26.5.1996;
3.6 - nullità della sentenza impugnata per mancata notifica alla società IA 80, quale parte offesa. Al riguardo il ricorrente sosteneva che la IA era indubbiamente parte offesa, sia perché in ordine alle false fatturazioni ebbe a subire gli accertamenti ai fini IRPEF e ILOR, sia perché era stata sottoposta a procedimento ex art. 2409 c.c. su richiesta del pubblico ministero;
e precisava che esso ricorrente aveva interesse concreto a eccepire la nullità, giacché dalla inerzia della IA la corte di merito aveva tratto argomentazione fondamentale per accertare la responsabilità dell'imputato;
3.7 - violazione degli artt. 210 e 513 c.p.p., giacché la corte di merito ha fondato il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni rese da imputati in procedimenti connessi, che si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, anche dopo che erano stati citati per la rinnovazione del dibattimento in appello secondo la disciplina transitoria di cui alla legge 297/1997, ovvero - per il CA - dopo che non era stato citato per lo stesso dibattimento rinnovato perché non reperito e tuttavia facilmente reperibile;
3.8 - travisamento dei fatti e manifesta illogicità di motivazione in punto di responsabilità;
3.9 - infine violazione dell'art. 129 c.p.p. perché la corte di appello aveva omesso di dichiarare d'ufficio estinti per amnistia i reati tributari relativi agli anni 1988, 1989 e 1990, essendo state presentate dichiarazioni integrative ai sensi della legge 413/1991. Gli avvocato Oreste Dominioni e Metello Scaparone, inoltre, depositavano motivi nuovi, che ribadivano le censure del loro assistito. In particolare deducevano:
3. 10 - inutilizzabilità delle dichiarazione rese dagli imputati ex art. 210 c.p.p., alla luce della sentenza 361/1998 della Corte costituzionale (applicabile alla fattispecie), la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. dell'art. 513, comma 2, ultimo periodo, c.p.p. nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta di rispondere sui fatti oggetto delle sue dichiarazioni, in mancanza del consenso delle parti alla lettura, si applichi il meccanismo delle contestazioni di cui all'art. 500, commi 2 bis e 4, c.p.p.. Invero - secondo i difensori - i predetti imputati in procedimento connesso a) avevano espresso tutti (salvo LE RA) la volotità di avvalersi della facoltà di non rispondere, senza comparire - come necessario - davanti al giudice del dibattimento;
b) il CA non era stato neppure ricitato in appello, e inoltre per nessuno era stata esperita una delle misure di cui al combinato disposto dell'art. 513 comma 2 c.p.p. e dell'art. 6, comma 5, legge 267/1997 (accompagnamento coattivo etc.); c) tuttavia le dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari erano state acquisite e utilizzate ai fini del giudizio di responsabilità senza che fosse esperito ed esperibile il meccanismo garantistico delle contestazioni in contraddittorio delle parti di cui ai predetti commi 2 bis e 4 dell'art. 500 c.p.p.;
3.11 - nullità della sentenza per aver utilizzato atti assunti in violazione dell'art. 68 Cost.. I difensori sostengono che i giudici di merito hanno fondato il giudizio di responsabilità (anche) su elementi di prova documentale, illegittimamente acquisiti attraverso perquisizioni domiciliari e sequestri (anche se denominati richiesta di esibizione e consegna) compiuti in violazione della garanzia parlamentare: e ciò anche se il DETR è stato proclamato membro del parlamento italiano solo in una data (26.5.1996) successiva a quella in cui furono eseguite le perquisizioni e i sequestri. Si tratta per conseguenza di prove acquisite in violazione di divieti stabiliti dalla legge, che per l'art. 191 c.p.p. sono colpite da inutilizzabilità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo;
3.12 - erronea applicazione della legge penale e mancanza e manifesta illogicità di motivazione in ordine al reato di cui all'art. 2624 c.c.. In sostanza sostengono i difensori che il prestito di cui al capo di imputazione intercorse tra la IN e DETR, allora semplice dipendente della società, sicché non era ravvisabile il reato contestato, a nulla rilevando che il DETR ricoprisse la carica di amministratore delegato nella società IA;
3.13 - erronea applicazione della legge penale sostanziale e mancanza di motivazione in ordine ai reati di frode fiscale. Si sostiene che l'ammontare degli illeciti fiscali era irrilevante (0.00 3% del bilancio di IA), sicché non poteva ravvisarsi la frode fiscale. Detta rilevanza doveva essere verificata dalla corte di merito, ma non fu verificata, sia al fine del giudizio di responsabilità, sia almeno in ordine alle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena;
3.14 - estinzione per amnistia dei reati di frode fiscale limitatamente agli anni 1988, 1989 e 1990. I difensori rappresentano che la IA s.p.a. in data 30.6.1992 ha presentato istanza di condono ex legge 413/1991 mediante dichiarazione integrativa ai fini Irpeg e Ilor per gli anni dal 1982 al 1990, e ai fini I.v.a. dal 1986 al 1990.
4 - Anche LU AN proponeva ricorso, col ministero dei suoi difensori, avvocati Edda Grandossi e Metello Scaparone. 4.1 - Col primo motivo denunciava violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e inutilizzabilità (artt. 159/1 c.p.p., 169/4 c.p.p., 513/2 c.p.p. nuovo testo, nonché art. 6, commi 3 e 5 legge 7.8.1997 n. 267, e infine artt. 191 e 526 c.p.p.). Sostiene che la sua condanna per le false fatturazioni intervenute tra IA e le società di TT CA è stata fondata sulla chiamata in correità formulata da quest'ultimo nel corso delle indagini preliminari;
che il CA, coimputato in procedimento connesso definito con sentenza irrevocabile applicativa di pena patteggiata, non era comparso a dibattimento per essere esaminato in contraddittorio;
che la corte di appello, dopo averlo citato a comparire su richiesta degli imputati, l'aveva ritenuto irreperibile perché risultante all'estero, senza disporre nuove ricerche ai sensi del quarto comma dell'art. 169 c.p.p. e del primo comma dell'art. 159 c.p.p.; che pertanto le dichiarazioni del CA erano inutilizzabili e il giudizio di responsabilità dell'imputato era nullo perché formulato in violazione del suo diritto al contraddittorio.
4.2 - Col secondo motivo, sempre in relazione ai reati di utilizzazione delle false fatture emesse dalle società del CA, il ricorrente sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 197 lett. a), 210, 513, comma 2 (nuovo testo) del cod. proc. pen. e dell'art. 6, commi 3 e 5, della legge 267/1997. Argomenta in sostanza: a) che la normativa citata consente al coimputato in procedimento connesso, che ha rilasciato nella fase preprocessuale dichiarazioni accusatorie contra alios, di sottrarsi agli obblighi del testimone e quindi di non comparire a dibattimento per essere esaminato in contraddittorio;
b) che la conseguente utilizzabilità delle sue dichiarazioni viola il diritto di difesa dell'accusato, sancito dall'art. 24, secondo comma, Cost.; c) che il diritto al silenzio del coimputato non può configurarsi dopo che egli è stato colpito da sentenza definitiva emessa in seguito al patteggiamento della pena, nemmeno - come ha sostenuto la sentenza impugnata - in considerazione dei suoi interessi civilistici, giacché comunque l'interesse civilistico del dichiarante non può prevalere, sul piano costituzionale, con il diritto alla difesa del chiamato in reità.
4.3 - Col terzo motivo il ricorrente deduceva violazione della norma incriminatrice in relazione ai reati di emissione di sovrafatturazioni a carico delle società estere SP e Publieurope, commessi in concorso con GI DI. Sostiene che il dolo specifico di evasione fiscale, richiesto dall'art. 4 della legge 516/1982, non può ritenersi integrato quando le sovrafatturazioni tendono a realizzare una evasione o un indebito rimborso di tributi in danno di stati esteri (nella specie Spagna e Gran Bretagna).
4.4 - Col quarto e ultimo motivo, il ricorrente deduceva difetto di motivazione e violazione di norme processuali in relazione a tutti i reati contestati a suo carico.
Sostiene che le chiamate in correità di CA e di DI non possono fornirsi reciproco riscontro perché attengono a fatti diversi, e che gli altri riscontri esterni valorizzati dai giudici di merito non assurgono a dignità indiziante o probatoria. 4.5 - Con memoria difensiva ritualmente depositata, infine, LU AN articolava un motivo nuovo di ricorso. Rileva che nelle more del giudizio è intervenuta la nota sentenza n. 361/1998 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 513, comma 2, c.p.p. nella parte in cui non prevedeva che le dichiarazioni rese da un coimputato in processo connesso siano acquisite nel dibattimento a carico del chiamato in reità ai sensi dell'art. 500, commi 2 bis e 4, c.p.p..
In applicazione di detta sentenza costituzionale, il ricorrente chiede che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio ad altra sezione della corte territoriale, affinché questa provveda ad acquisire ex art. 500 c.p.p. le dichiarazioni dei seguenti soggetti di cui all'art. 210 c.p.p.: TT CA, AR GI, IT NI, IO BE, RD ALGL, LE RA e LL ON.
5 - Per la discussione dei ricorsi veniva fissata l'udienza pubblica del 9.3.1999.
Peraltro, ai sensi della recente legge 19.1.1999 n. 14 (art. 3), in data 16.2.1999 l'avvocato Giuseppe De Luca, munito di procura speciale, ha depositato per conto di LO DETR rituale istanza per il c.d. patteggiamento della pena, indicata in due anni e tre mesi di reclusione e lire 6.000.000 di multa, rinunciando contestualmente a tutti i motivi di ricorso presentati diversi da quelli in punto di pena e di circostanze attenuanti generiche. Il procuratore generale in sede, in data 20.2.1999, esprimeva il suo consenso alla determinazione della pena nella misura indicata dall'imputato.
Con atto depositato in cancelleria in data 1.3.1999 entrambi i difensori di DETR, avvocati Giuseppe De Luca e Oreste Dominioni, dichiaravano di aderire all'astensione dalle udienze penali proclamata dall'Unione delle Camere Penali e chiedevano il rinvio del processo.
Inoltre, in data 8.3.1999, LU AN depositava ritualmente in cancelleria, tramite incaricato, rinuncia al ricorso da lui presentato.
All'udienza del 9.3.1999, la corte, preso atto che l'astensione dalle udienze era stata revocata solo a partire dal 10 c.m., accogliendo l'istanza dei predetti difensori, rinviava il processo a nuovo ruolo.
6 - Veniva fissata nuova udienza pubblica per il 28.10.1999. In data 12.10.1999 LO DETR ha depositato personalmente dichiarazione con cui revocava la sua precedente richiesta di applicazione della pena ex art. 3 legge 14/1999, chiedendo la decisione nel merito del ricorso. Chiedeva inoltre che questa corte, nell'ipotesi che non ritenesse revocabile il c.d. patteggiamento della pena, rinviasse il processo al fine di consentire declaratoria di continuazione con altri reati per i quali era in corso un patteggiamento di pena con la procura della Repubblica presso il tribunale di Milano.
Nella stessa data il DETR ha presentato "nuovi" motivi di ricorso, sottoscritti personalmente.
6.1 - Col primo insiste sulla violazione dell'art. 513 c.p.p., giacché la sentenza impugnata ha fondato il giudizio di colpevolezza solo su dichiarazioni rese da imputati di reato connesso che, in sede rinnovazione in appello della istruzione dibattimentale, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere.
6.2 - Col secondo motivo aggiunto, il ricorrente deduce inosservanza dell'art. 129 c.p.p., giacché la corte torinese aveva omesso di dichiarare l'estinzione del reato [evidentemente tributario: n.d.r.] relativamente agli anni 1988, 1989 e 1990, perché estinto per l'amnistia di cui alla legge 413/1991. 6.3 - Col terzo motivo, l'imputato fa presente che l'art. 6 della legge 25.6.1999 n. 205 ha previsto l'abolizione del principio c.d. di ultrattività delle norme penali tributarie, e che l'art. 9 della stessa legge ha delegato il Governo a emanare una nuova disciplina dei reati tributari: sicché rischierebbe di essere condannato per fatti non più preveduti come reato. Chiede quindi un rinvio del processo.
6.4 - Col quarto e ultimo motivo, DETR insiste sulla circostanza già dedotta che la sentenza impugnata si fonda su atti inutilizzabili, perché acquisiti in violazione dell'art. 68 Cost., e cioè senza la previa autorizzazione della Camera dei deputati di cui il medesimo fa parte. Aggiunge inoltre che nelle more del processo egli ha acquistato una ulteriore immunità parlamentare, essendo stato eletto al Parlamento Europeo in data 8.7.1999. Per conseguenza, il presente processo deve essere sospeso sino a quando il Parlamento Europeo non revochi l'immunità parlamentare che attualmente l'assiste.
Motivi della decisione
7 - Con ordinanza pubblicata in udienza, il collegio ha innanzi tutto disattesa l'istanza di rinvio presentata dal ricorrente DETR. Quanto al rinvio richiesto per la pendenza di altro processo, nel quale sarebbe in corso una trattativa col pubblico ministero per patteggiare la pena ai sensi dell'art 444 c.p.p., va infatti osservato che nessuna documentazione è stata prodotta al riguardo, nè relativamente alla pendenza del processo, ne' relativamente alla trattativa per il patteggiamento della pena. In secondo luogo, la richiesta declaratoria di continuazione tra i reati di cui al presente processo e quelli del processo pendente davanti al tribunale di Milano presuppone condizioni processuali attualmente inesistenti:
e cioè o la pendenza dei processi nello stesso grado davanti allo stesso giudice, oppure il passaggio in giudicato della sentenza relativa al presente processo. In terzo e ultimo luogo, ove dette condizioni fossero realizzate, la richiesta continuazione tra i reati presupporrebbe la risoluzione del patto sulla pena già stipulato nel presente processo, che è ormai giuridicamente preclusa per le ragioni di cui appresso.
Quanto al rinvio chiesto per la prospettata riforma del diritto penale tributario, di cui alla legge delega 25.6.1999 n. 209, (a parte la considerazione che allo stato non è dato prevedere con esattezza come il futuro decreto legislativo disciplinerà i fatti di frode fiscale contestati agli imputati) esso è inammissibile in via di principio, giacché il sistema di pluralismo istituzionale vigente non consente che i tempi della giurisdizione siano condizionati dai tempi della legislazione ferenda, peraltro notoriamente non brevi.
8 - Principale thema decidendum diventa quindi l'applicazione o meno della pena patteggiata tra DETR e il pubblico ministero presso questa corte.
Com'è noto - in base al regime transitorio di cui all'art. 3 della legge 19.1.1999 n. 14 - nei procedimenti in cui è stata pronunciata sentenza d'appello prima della entrata in vigore della stessa legge (cioè prima del 31.1.1999), se contro la sentenza è pendente ricorso o esso è presentato successivamente alla predetta data, il procuratore generale presso la corte di cassazione e l'imputato possono concordare sull'accoglimento in tutto o in parte dei motivi di ricorso, con rinuncia agli altri eventuali motivi, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 599 c.p.p., sempre che detta facoltà sia esercitata entro il termine di cui all'art. 585, comma 4, c.p.p., e cioè fino a quindici giorni prima dell'udienza fissata per la decisione del ricorso. Se i motivi di ricorso non rinunciati comportano una nuova determinazione della pena, le parti indicano al giudice la pena sulla quale sono d'accordo.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di statuire che la corte di cassazione deve valutare "che il caso sottoposto al proprio esame rientri tra quelli temporalmente previsti dall'art. 3 della legge 14/1999; che la richiesta sia stata tempestivamente presentata nei termini di cui al quarto comma dell'art. 585 c.p.p.; che la parte ricorrente abbia rinunciato a tutti i motivi di gravame ad esclusione di quello relativo alla determinazione della pena;
che le parti abbiano concordato la misura della stessa e che la pena indicata non risulti illegale" (Cass. Sez. I, n. 0 6300 del 19.5.1999, ud. 13.4.1999, Palumbo, rv. 213456). Questo collegio non può che condividere tale pronuncia, con la sola precisazione che entro il termine di cui al quarto comma dell'art 585 c.p.p. non solo deve essere presentata la richiesta della parte ricorrente, ma deve essere già stipulato l'accordo tra le parti processuali, considerato l'inequivoco tenore letterate della norma dell'art. 3 (secondo cui entro il predetto termine le parti "possono esercitare la facoltà prevista dai commi 4 e 5 dell'art. 599 c.p.p. con riferimento ai motivi di ricorso", possono cioè concordare sull'accoglimento totale o parziale dei motivi di impugnazione, con rinuncia agli altri eventuali motivi).
Peraltro, occorre sottolineare a questo punto che, in ordine all'istituto generale del patteggiamento della pena in grado d'appello, il giudice dell'appello ha anche un potere di controllo sulla congruità della pena pattuita (cfr. per tutte Cass. Sez. I, n. 00 868 del 27.1.1996, ud. 6.12.1995, Ladini, rv. 203675). E bisogna aggiungere che in tal caso la valutazione di congruità va compiuta in relazione a tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p.; e non soltanto in relazione al fine rieducativo della pena di cui all'art.27, comma 3, Cost., solo rispetto al quale ha un potere di controllo il giudice chiamato ad applicare la pena pattuita ex artt. 444-448 c.p.p., a seguito della sentenza n. 313/1990 della Corte
costituzionale. Orbene, in ordine all'istituto transitorio del patteggiamento della pena nel giudizio di cassazione, la citata sentenza Palumbo aggiunge che non è invece consentita alla corte di cassazione alcuna valutazione sulla congruità della pena indicata dalle parti, posto che tale valutazione è istituzionalmente riservata al giudice di merito e sottratta al giudice di legittimità. Di contrario avviso è altra sentenza, secondo cui "anche la corte di cassazione ha il potere-dovere di valutare non soltanto la legittimità, ma anche la congruità della pena consensualmente quantificata dalle parti" (Cass. Sez. III, n. 0 7290 del 9.6.1999, ud. 20.4.1999, Calvano, rv. 213734). Ad avviso del collegio, la prima tesi è infondata, perché dimentica che l'art. 3 della legge 14/1999 ha voluto garantire, con disposizione transitoria, una parità di trattamento tra chi poteva avvalersi del nuovo istituto in grado di appello e chi invece ne sarebbe rimasto escluso solo perché il giudizio d'appello era già concluso. A tal fine il legislatore ha esteso transitoriamente al giudizio di cassazione la possibilità delle parti di avvalersi dell'istituto, conferendo consapevolmente al giudice di legittimità lo stesso potere del giudice di appello (v. lavori parlamentari, puntualmente citati nella sentenza Calvano). Una diversa interpretazione, del resto, si esporrebbe al sospetto di incostituzionalità, giacché sarebbe irragionevole che la corte d'appello e non anche la corte di cassazione avesse il potere di valutare la congruità della pena concordata tra le parti, esponendo queste a una disparità di trattamento dipendente soltanto da quella diversità temporale della vicenda processuale, che la norma transitoria intendeva espressamente neutralizzare. 8.1 - Alla luce di questi principi deve essere pertanto valutato il patteggiamento di pena stipulato nella presente fattispecie tra il ricorrente DETR e il pubblico ministero.
Come già esposto in narrativa, si rileva che: a) alla entrata in vigore della legge 14/1999 (31.1.1999) era già pendente il ricorso contro la sentenza 19.2.1998 della corte di appello di Torino;
b) il ricorrente DETR, in data 16.2.1999, ha presentato istanza per ridurre la misura della pena, inflittagli con la sentenza impugnata, a due anni e tre mesi di reclusione e a lire 6.000.000 di multa, rinunciando contestualmente a tutti i motivi di ricorso diversi da quelli relativi al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio;
c) il sostituto procuratore generale ha prestato il suo consenso con atto del 20.2.1999, e quindi almeno quindici giorni prima dell'udienza del 9.3.1999. Ricorrono perciò tutte le condizioni e i requisiti temporali prescritti dalla legge per la valida ed efficace stipulazione del patteggiamento della pena, sul quale questo giudice deve quindi esercitare il controllo di congruità.
Al riguardo deve valutarsi anzitutto la indubbia gravità del reato continuato di frode fiscale addebitato al DETR, desumibile sia dall'intensità del dolo (connessa alla ritenuta continuazione), sia dalla rilevante entità del c.d. danno criminale (utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti per un importo complessivo di circa 5.500.000.000 di lire, con sovrafatturazione quasi sempre pari al 70% dell'importo reale;
simulazione di componenti negativi del reddito per oltre 3.000.000.000 di lire;
emissione di fatture per operazioni inesistenti per oltre 4.000.000.000 di lire). Peraltro non può non tenersi conto della incensuratezza dell'imputato. Sicché - ad avviso del collegio - può ritenersi congrua una pena come quella pattuita di due anni e tre mesi di reclusione e lire 6.000.000 di multa, che è intermedia tra il minimo e il massimo della pena edittale (da sei mesi a cinque anni di reclusione, da cinque a dieci milioni di multa).
9 - In collegio accoglie quindi la richiesta concordata tra le parti ai sensi dell'art. 3 della legge 14/1999. La circostanza processuale che la discussione del ricorso sia stata fissata in udienza pubblica, anziché in camera di consiglio, non è di ostacolo a siffatto accoglimento;
e tanto meno è sintomo di rigetto della richiesta, come opina incidentalmente la memoria 12.10.1999 di DETR.
È vero infatti che, a mente del suddetto art.3, la corte di cassazione provvede in camera di consiglio sulla richiesta concordata, applicando la pena indicata dalle parti;
e se ritiene di non poterla accogliere, fissa la discussione del ricorso in udienza pubblica. Ma nel caso di specie la pubblica udienza è stata fissata dal presidente della sezione ai sensi dell'art. 610, comma 3, c.p.p. e non dal collegio ai sensi del predetto art. 3.
Orbene, la scelta (amministrativa) del rito, che spetta al presidente della sezione ex art. 610, comma 3, c.p.p., non può sostituire la decisione (giurisdizionale) di merito, che è demandata al collegio attraverso apposito e motivato provvedimento.
10 - Va a questo punto affrontata la questione della revoca del c.d. patteggiamento, introdotta con la memoria DETR in data 12.12.1999, e sviluppata dai suoi difensori nella discussione orale. Conviene in proposito preliminarmente precisare la natura giuridica del patteggiamento di cui all'art. 599, commi 4 e 5, c.p.p., novellato con la legge 19.1.1999 n. 14, anche in rapporto all'applicazione di pena su richiesta delle parti di cui agli artt.444-448 c.p.p.. Si tratta di due istituti generalmente accomunati nella categoria del negozio processuale, ma con una differenza fondamentale: che solo il primo è un negozio essenzialmente bilaterale, perché richiede il consenso delle due parti principali del processo (imputato e pubblico ministero) o in punto di pena o anche in punto di responsabilità (dopo la novella della legge 14/1999); mentre il secondo può essere anche un negozio unilaterale,
quando il pubblico ministero non presti il suo consenso alla pena richiesta dall'imputato e il giudice del dibattimento, ritenendo ingiustificato il dissenso del p.m., applichi ugualmente la pena richiesta (art. 448, comma 1, c.p.p.: in tal caso infatti il negozio unilaterale dell'imputato produce ugualmente l'effetto premiale di riduzione della pena di cui all'art. 444, comma 1, c.p.p., nonché gli altri effetti premiali di cui all'art. 445 c.p.p.). Dal carattere bilaterale del negozio processuale di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 599 c.p.p., discende che esso è unilateralmente irrevocabile, e cioè non può essere risolto da una sola parte dopo che si è perfezionato col consenso dell'altra (per un'applicazione dello stesso principio nei casi in cui si è perfezionato il patteggiamento della pena ex art. 444 c.p.p., cfr. Cass. Sez. III, n. 0 3495 del 14.12.1991, c.c. 8.11.1991, Faticanti, rv. 188722; Cass. Sez. III, n. 63 del 12.6.1992, c.c. 27.4.1992, P.M. in proc. Roberto, rv. 190603; Cass. Sez. II, n. 0 2845 del 29.4.1997, c.c. 17.4.1997, Ferraro, rv. 207828). Si potrebbe semmai discutere se, prima della pronuncia del giudice, l'accordo possa essere consensualmente modificato o revocato coi consenso di entrambe le parti. Ma non v'è dubbio che esso non può essere vanificato dalla volontà unilaterale dell'imputato o del pubblico ministero. In materia, infatti, non possono che applicarsi i criteri stabiliti per il contratto dagli artt. 1326 e 1328 cod.civ., da intendersi come criteri generali per ogni negozio bilaterale. A questa stregua, la proposta di una parte può essere revocata solo sino a quando il negozio bilaterale non sia concluso (art. 1328 c.c.); e il negozio è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (art. 1326 c.c.). Nella concreta fattispecie, il DETR ha avuto conoscenza dell'accettazione del pubblico ministero (tramite il suo procuratore speciale avvocato De Luca) all'udienza del 9.3.1999. Comunque, egli ha mostrato di essere personalmente a conoscenza della medesima accettazione già alla data del 12.10.1999 (quando ha depositato la predetta dichiarazione di revoca), posto che nella stessa dichiarazione parlava esplicitamente di "accordo intervenuto con il procuratore generale". Per conseguenza, la sua revoca è intervenuta dopo il perfezionamento dell'accordo processuale, e come tale è invalida e inefficace.
10.1 - Ma ci sono altre ragioni per cui il patteggiamento in appello, di cui al quarto comma dell'art. 599 c.p.p., deve ritenersi unilateralmente irrevocabile. La prima è che esso, quando - come nella specie - non investe tutti i motivi di impugnazione, deve accompagnarsi alla contestuale rinuncia agli altri motivi. In tali casi, la irrevocabilità dell'accordo discende propriamente dalla irrevocabilità della rinuncia ai motivi dell'impugnazione. La rinuncia è infatti un negozio processuale di tipo abdicativo e recettizio, che cagiona l'estinzione dell'impugnazione nel momento stesso in cui essa perviene all'autorità giudiziaria competente: si ritiene per conseguenza che la revoca della rinuncia in tanto è possibile in quanto il termine per impugnare non sia ancora perento. Nella fattispecie di causa, la revoca dell'accordo sulla pena e della contestuale rinuncia agli altri motivi di ricorso è intervenuta quando erano già trascorsi i termini per impugnare la sentenza della corte di appello di Torino emessa il 19.2.1998. La seconda ragione è che, per espressa disposizione del quinto comma dell'art. 599 e del secondo comma dell'art. 602 c.p.p., la richiesta consensuale delle parti e la connessa rinuncia ai motivi di impugnazione perdono efficacia (solo) quando il giudice non accoglie la richiesta e decide in modo difforme dall'accordo. Si tratta dell'unica disposizione normativa che prevede una sostanziale revoca automatica dell'accordo (la perdita della sua efficacia): il che sembra appunto presupporre l'impossibilità della revoca in ogni altro caso.
11 - Intervenuto tra. le parti il patteggiamento irrevocabile, peraltro, il giudice non deve limitarsi a valutarne la legittimità e congruità. Nel patteggiamento sulla pena di cui all'art. 444 c.p.p., è la stessa norma codicistica a far salvo il potere-dovere del giudice di controllare l'applicabilità di una delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p.. Quest'ultima norma, però, proprio per la sua specificità, non è direttamente applicabile al diverso istituto del patteggiamento in appello di cui all'art. 599, comma 4, c.p.p., nonché all'istituto transitorio del patteggiamento davanti alla corte di cassazione ex art. 3 legge 19.1.1999 n. 14. Al riguardo, peraltro, soccorrono i principi generali desumibili dal sistema processuale vigente. Secondo questi principi, il patteggiamento tra le parti in punto di pena o in punto di responsabilità, con contestuale rinuncia a tutti gli altri motivi di impugnazione, di cui all'art. 4 dell'art. 599, riduce l'effetto devolutivo dell'impugnazione ai motivi residui non rinunciati;
ma, sin tanto che il rapporto processuale non si è esaurito con la formazione del giudicato, non intacca il potere - dovere del giudice di decidere su tutte le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, come quelle riguardanti la competenza funzionale e per materia (art. 21, comma 1, c.p.p.), le formule di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p., le nullità assolute (art. 179 c.p.p.), l'inutilizzabilità delle prove assunte in violazione di divieti legislativi (art. 191, comma 2, c.p.p.) (la giurisprudenza è costante al riguardo: v. ex pluribus
Cass. Sez. VI, n. 00 480 del 20.1.1992, ud. 21.11.1991, Santinelli, rv. 188950; Cass. Sez. I, n. 00 868 del 27.1.1996, ud. 6.12.1995, Ladini, rv. 203674;, Cass. Sez. III, n. 0 1346 del 5.2.1998, ud. 19.11.1997, Tomasello, rv. 209817; contra tuttavia Cass. Sez. I, n. 0 6081 del 19.1.1996, c.c. 27.11.1995, Cresta, rv. 203918, che ritiene preclusa l'applicabilità delle formule di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p.). Per quanto riguarda il patteggiamento davanti alla corte di cassazione, questa conclusione è confermata dalla disposizione generale contenuta nel secondo comma dell'art. 609 c.p.p., secondo cui la corte di cassazione, in deroga all'effetto devolutivo del ricorso, decide anche le questione rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo. Per quanto riguarda il patteggiamento in appello, l'art. 597 c.p.p. non contiene una disposizione analoga;
ma la stessa conclusione è imposta dalle norme succitate che statuiscono la rilevabilità d'ufficio delle questioni in ogni stato e grado del procedimento (artt. 21/1, 129/1, 179, 191, 591/4 c.p.p.). Nel caso di specie, quindi, nonostante il patteggiamento, vanno esaminate, appunto perché rilevabili d'ufficio, le seguenti questioni: a) la questione sollevata (v. sopra n. 3.11) e poi riproposta (v. sopra n. 6.4) in ordine alla utilizzabilità delle perquisizioni e dei sequestri, asseritamente acquisiti in violazione delle garanzie parlamentari che assistono attualmente DETR (rilevabile d'ufficio ex art. 191, comma 2, c.p.p.); b) la questione sollevata (n.3.9) e riproposta (n. 6.2) in ordine alla immediata declaratoria di amnistia per le frodi fiscali relative agli anni 1988, 1989 e 1990 (rilevabile d'ufficio ex art. 129 c.p.p.). 11.1 - Relativamente alla prima questione, va anzitutto osservato che, per quanto riguarda la giurisdizione italiana, nessuna estensione contenutistica delle prerogative parlamentari può derivare dalla circostanza che il DETR, oltre alla carica di membro della Camera dei deputati, rivesta attualmente anche la carica di membro del Parlamento europeo, giacché nella soggetta materia la normativa europea non fa che rinviare alle legislazioni nazionali, limitandosi a equiparare lo status dei parlamentari europei a quello dei parlamentari nelle assemblee nazionali.
Infatti, il Trattato 8.4.1965, che ha istituito un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee (c.d. Trattato di fusione), reso esecutivo in Italia con legge 3.5.1966 n. 437, contiene in allegato un Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, il quale, nell'art. 10, stabilisce che i membri del Parlamento europeo, per la durata delle sue sessioni, beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro Paese, salvo il caso di flagrante delitto, e salvo il potere del parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri. Pur trattandosi di una norma di natura internazionale, questa disposizione non fa che estendere ai parlamentari europei prerogative eguali a quelle previste per i parlamentari nazionali dalle legislazioni dei loro paesi. Quando poi una stessa persona fisica rivesta contemporaneamente la doppia carica parlamentare (europea e nazionale), la sua prerogativa funzionale non cambia di contenuto;
soltanto è garantita da entrambi gli organismi rappresentativi (nazionale ed europeo). In secondo luogo, non è inopportuno sottolineare che la questione de qua è stata eccepita dal DETR e dai suoi difensori solo in sede di ricorso per cassazione, nonostante che DETR fosse già proclamato membro della Camera dei deputati in data antecedente (26.5.1996) alla sentenza di primo grado (emessa dal tribunale di Torino il 13.11.1996). L'elezione al Parlamento europeo, invece, è stata proclamata solo l'8.7.1999, dopo il deposito dei motivi originari del ricorso in cassazione. Tanto premesso, il collegio - conformemente alla tesi dei difensori - ritiene che non possa revocarsi in dubbio la natura giuridica degli atti procedimentali con i quali sono stati acquisiti molti documenti utilizzati nel giudizio di responsabilità. Nonostante la denominazione di "richieste di esibizione e consegna" o qualsiasi altra denominazione possibile, come quella usata in passato di "sequestro consensuale", si tratta, almeno al fini della inviolabilità parlamentare di cui all'art. 68, comma 2 e 3, Cost., di perquisizioni domiciliari e sequestri che, se eseguiti contro un membro del Parlamento, devono essere preventivamente autorizzati dalla Camera di appartenenza. In altri termini, sia l'invito ad esibire previsto dall'art. 335 c.p.p. 1930 per evitare la perquisizione personale, sia la richiesta di consegna prevista dall'art. 248 c.p.p. 1988 allo stesso scopo di evitare la perquisizione personale o locale, proprio nella misura in cui possono provocare un "sequestro consensuale" ed evitare un sequestro coattivo, devono essere preventivamente autorizzati, se rivolti contro un parlamentare. Com'è noto, infatti, la immunità parlamentare tutela la funzione e non la persona fisica che ne è titolare, sicché è sottratta al potere dispositivo di quest'ultima. Solo che, nel caso concreto, (come ammettono gli stessi difensori) questi sequestri (formali o sostanziali) furono tutti disposti ed eseguiti quando DETR non era ancora assistito dalla prerogativa parlamentare. Per conseguenza, nessuna preventiva autorizzazione poteva o doveva essere richiesta dal pubblico ministero che procedeva alla ricerca delle prove. Contro questa conclusione, i difensori richiamano la giurisprudenza e la dottrina elaborate durante la vigenza del testo originario dell'art. 68 Cost., argomentando in sostanza nel modo seguente: a) l'autorizzazione all'arresto del parlamentare ha natura autonoma rispetto all'autorizzazione a procedere;
b) l'art. 68 Cost., che impone l'autorizzazione per l'arresto, "opera anche nel caso in cui lo status di parlamentare sopraggiunga allorché il processo già si trovi in uno stadio avanzato", sicché, sopraggiunta l'elezione, non c'è altra soluzione che la sospensione del processo e la remissione degli atti al pubblico ministero, per chiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza;
c) quello che vale per l'autorizzazione all'arresto, vale anche per l'autorizzazione alla perquisizione e al sequestro, giacché ciò che conta è la tutela dell'attuale status di parlamentare.
Questa argomentazione, però, non è pertinente ne' fondata. Anzitutto trascura una circostanza che è molto significativa per l'interpretazione dell'istituto vigente: la legge costituzionale 29.10.1993 n. 3, modificando il testo originario dell'art. 68 Cost.,
ha abolito l'autorizzazione al "procedimento" penale, conservando solo l'autorizzazione a specifici "provvedimenti" penali, già previsti (perquisizioni personali e domiciliari, arresti o altre privazioni della libertà personale) oppure introdotti con la novella costituzionale (intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, sequestri di corrispondenza). È già evidente - a questo punto - che dopo la novella costituzionale non può più sostenersi in via generale che, sopraggiunta l'elezione parlamentare di un imputato sottoposto a un processo penale ancora in corso, l'art. 68 Cost. imponga la sospensione del processo stesso (al fine di chiedere e ottenere l'autorizzazione a procedere). In secondo luogo, l'argomentazione difensiva, così come articolata, nell'equiparare all'arresto la perquisizione e il sequestro, finisce per occultare indebitamente la diversa applicazione temporale dell'istituto nei vari casi ipotizzati: in altri termini, trascura di considerare che nell'ipotesi considerata l'esecuzione dell'arresto deve essere autorizzata proprio perché il parlamentare è attualmente in carica;
mentre il sequestro non deve essere autorizzato solo perché eseguito quando il parlamentare non era in carica. Invero, sopraggiunta l'elezione parlamentare dell'imputato nel corso di un procedimento penale, anche in base al nuovo testo dell'art. 68 Cost., non è più possibile emettere o eseguire provvedimenti di arresto o altri provvedimenti cautelari limitativi della libertà personale del neoeletto, senza previa autorizzazione della Camera di appartenenza;
parimenti, non è possibile emettere o eseguire provvedimenti di perquisizione o sequestro, senza la stessa previa autorizzazione. Tuttavia i provvedimenti di perquisizione e sequestro emessi ed eseguiti prima della elezione parlamentare (prima della proclamazione del neoeletto) restano efficaci e utilizzabili, anche se non preceduti dall'autorizzazione (giuridicamente impossibile) della Camera di appartenenza (allora propriamente inesistente). Nelle prime due ipotesi, al momento in cui va rispettata la garanzia parlamentare, l'imputato è già nell'esercizio della funzione parlamentare, sicché va previamente autorizzato sia l'arresto sia il sequestro. Mentre nella terza ipotesi, in cui la garanzia parlamentare non è applicabile, egli non è ancora titolare della funzione tutelata.
Si spiega così perché la tesi qui accolta non pregiudichi affatto la ratio dell'istituto costituzionale, il quale è volto a tutelare la integrità e indipendenza della funzione parlamentare, consentendo al rappresentante del corpo elettorale di svolgere liberamente il suo mandato, al riparo da provvedimenti che limitano la sua libertà personale, o la inviolabilità del suo domicilio e della sua corrispondenza. È evidente che in tanto è possibile un attentato alla integrità e indipendenza della funzione parlamentare, in quanto questa funzione sia in atto, cioè se e in quanto il parlamentare sia in carica. Per conseguenza l'autorità giudiziaria deve rispettare la prerogativa parlamentare solo quando la funzione parlamentare è in corso.
Ed è per questa ragione che non può invocarsi in questa materia la distinzione tra acquisizione e utilizzazione dei mezzi di prova, sostenendo che ai fini della prerogativa parlamentare deve aversi riguardo al momento dell'utilizzazione e non a quello dell'acquisizione, sicché il giudice non può utilizzare i mezzi di prova contro un imputato parlamentare se tali mezzi sono stati ricercati e acquisiti senza autorizzazione della Camera prima che fosse proclamata l'elezione in Parlamento dell'imputato stesso. Per disattendere questa tesi, pure accennata dalla difesa, basta infatti considerare che la limitazione della libertà del parlamentare imputato o indagato si verifica al momento della ricerca e acquisizione dei mezzi di prova (con la perquisizione e il sequestro), e non al momento della utilizzazione degli stessi ai fini del giudizio di responsabilità. Ulteriore e indiretta conferma della tesi qui accolta è data dalla novella costituzionale n. 3/1993, che ha abolito la necessità dell'autorizzazione parlamentare per dare esecuzione a sentenza irrevocabile di condanna limitativa della libertà personale: se ne deduce che, a maggior ragione, non è necessaria l'autorizzazione parlamentare per la semplice utilizzazione giurisdizionale dei mezzi probatori su cui si fonda il giudizio di responsabilità e la relativa condanna a pena detentiva. 11.2 - In ordine alla seconda questione, non v'è dubbio che anche il giudice di legittimità, ai sensi dell'art. 129, comma 1, c.p.p., deve dichiarare estinto il reato per amnistia, quando ne ricorrano le condizioni, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Ma ciò soltanto nei casi in cui la causa estintiva risulti già provata, e non debba invece essere accertata con atti istruttori e con giudizi di fatto, che sono istituzionalmente preclusi alla corte di cassazione. Nel caso di specie, però, nonostante che le dichiarazioni integrative ai fini Irpeg, Ilor e Iva siano state presentate dalla società IA sin dal 30.6.1992, la relativa eccezione, con la documentazione a sostegno, è stata presentata solo in sede di ricorso (v. sopra nn. 3.9, 3.14 e 6.2). Per conseguenza, secondo la giurisprudenza costante di questa corte, essendo relativa a fatti e documenti perfezionati prima della sentenza oggetto del ricorso, essa non è più ammessa in sede di legittimità ed è sottratta alla cognizione di questa corte. In altri termini, non sono più proponibili nel giudizio di cassazione questioni che erano già deducibili nei precedenti gradi di merito, ma non sono state dedotte (cfr. in relazione all'art. 609, comma 2, c.p.p. Cass. Sez. III, n. 0 8433 dell'8.9.1993, ud. 16.6.1993, Nait, rv. 194663; Cass. Sez. I, n. 0 8276 del 22.7.1995, ud. 2.2.1995, Amato ed altri, rv. 202462). Tuttavia - per completezza - conviene osservare che, anche ad un esame sommario delle dichiarazioni integrative prodotte in questa sede, non risultano realizzate le condizioni richieste dall'art. 52 della legge 30.12.1991 n. 413 per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti, e quindi per l'applicazione dell'amnistia ai reati tributari ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 20.1.1992 n. 23: infatti per la emissione della fatture per operazioni inesistenti contestate agli imputati non risultano corrisposte per intero le imposte, e per la utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti non risultano eliminati gli effetti delle indebite detrazioni. Sicché è lecito presumere che le dichiarazioni integrative della IA non siano state dedotte davanti ai giudici di merito solo perché non riguardavano i rapporti tributari pendenti che afferivano alla frodi fiscali contestate nel presente processo.
12 - La rinuncia di DETR a tutti i motivi di ricorso non attinenti alla pena (come detto non revocabile, e quindi invalidamente revocata) preclude l'esame di tutte le altre censure, posto che esse non sono rilevabili d'ufficio e restano pertanto travolte dall'autonomo esercizio del potere dispositivo della parte interessata..
Più precisamente, resta precluso l'esame delle censure sollevate (v. n. 3.10) e riproposte (n. 6.1) in ordine alla utilizzazione delle dichiarazioni rese da imputati in procedimenti connessi, avvenuta in violazione degli artt. 513 (novellato) e 210 c.p.p., così come risultanti dopo la nota sentenza 361/1998 della Corte costituzionale. Si tratta infatti di una disciplina espressamente affidata al potere dispositivo delle parti processuali (terzo comma dell'art. 513 c.p.p.), sicché non può essere rilevata d'ufficio dopo che il ricorrente ha rinunciato (in modo irrevocabile) alla relativa doglianza. Detto in altri termini, in questo caso non è in giuoco l'inutilizzabilità di prove acquisite in violazione di divieti legislativi di cui all'art. 191 c.p.p., come tale rilevabile d'ufficio: piuttosto è in giuoco l'utilizzabilità di prove acquisite in deroga a regole lasciate alla libera disposizione delle parti.
Per conseguenza resta anche preclusa la questione di legittimità costituzionale originariamente sollevata (v. n. 3.3) in ordine all'art. 210 c.p.p., nella parte in cui consente [anche dopo, si noti, la sentenza n. 361/1998 della Corte Costituzionale] agli imputati in procedimento connesso di avvalersi della facoltà di non rispondere, sottraendosi così all'esame nel contraddittorio delle parti. Si tratta ormai di questione irrilevante, dal momento che è preclusa la rivalutazione dell'applicabilità delle norme sospettate. Parimenti restano preclusi i motivi dedotti per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 2624 c.c. e dei reati di frode fiscale (v. rispettivamente nn.
3.12 e 3.13, non riproposti dopo il patteggiamento). 13 - Per concludere sul punto, in base alle argomentazioni sopra esposte, a carico di DETR va applicata la pena principale concordata col pubblico ministero, rettificando in tal senso la pena irrogata con la sentenza impugnata, ai sensi del secondo comma dell'art. 619 c.p.p. (espressamente richiamato dall'art. 3 della legge 14/1999).
Va precisato d'ufficio che la pena così concordata e applicata è solo quella principale, mentre restano intatte le pene accessorie irrogate dai giudici di merito ai sensi dell'art. 6 della legge 516/1982: in particolare, per DETR, l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente la commissione tributaria;
l'interdizione per due anni dai pubblici uffici di cui all'art. 28 c.p. e dalle funzioni di assistenza e rappresentanza in materia tributaria;
l'interdizione per due anni dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo di tre anni;
l'esclusione dalla borsa per due anni, se agente di cambio o commissionariodi borsa;
la pubblicazione della sentenza per una sola volta sul "Sole 24 Ore" e sul "Corriere della Sera".
Infatti, all'istituto del patteggiamento in appello di cui all'art.599 c.p.p. (e all'istituto transitorio del patteggiamento in cassazione di cui all'art. 3 della legge 14/1999) non è estensibile la disposizione di favore stabilita dall'art. 445 c.p.p. per il patteggiamento in primo grado di cui agli artt. 444 e ss. c.p.p., secondo cui la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti non comporta l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca. Come ha espressamente chiarito la Relazione ministeriale al nuovo codice di procedura penale, l'esclusione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza è strettamente connessa al carattere di premialità attribuito dal legislatore al patteggiamento di cui all'art. 444 c.p.p., come contropartita alla economia processuale che la scelta delle parti (esperibile sino all'apertura del dibattimento in primo grado) consente. Sotto questo profilo, il patteggiamento in secondo grado è istituto ben diverso, al quale non è collegato alcun profilo premiale: ne' la riduzione sino a un terzo della pena principale, ne' la esclusione delle pene accessorie o delle misure di sicurezza, ne' l'estinzione del reato se entro i termini previsti l'imputato non ne commette un altro (tutti effetti premiali previsti dagli artt. 444 e 445 c.p.p. per il patteggiamento in primo grado). Mancando l'eadem ratio tra i due istituti, quindi, e non esistendo al riguardo una norma specifica per il patteggiamento in secondo grado, non è possibile estendere a questo i benefici previsti a favore dell'imputato per il patteggiamento in primo grado. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è assolutamente costante (cfr. Cass. Sez. VI, n. 0 9928 del 14.9.1994, ud. 1.6.1994, Esposito, rv. 199095;
Cass. Sez. V. n. 00978 del 27.1.1994, ud. 13.12.1993, Zanicotti e altro, rv. 197061; Cass. Sez. I, n. 13279 del 10.10.1990, ud. 25.6.1990, Barbato, rv. 185492; Cass. Sez. VI del 20.7.1995, c.c. 3.5.1995, D'Amato, rv. 202218; Cass. Sez. III, n. 4178 del 7.4.1998, ud. 29.1.1998, D'Arienzo, rv. 210505; Cass. Sez. I, n. 0 7269 dell'8.6.1999, ud. 12.4.1999, Motti, rv. 213710). Del resto, sarebbe giuridicamente assurdo, che - senza una specifica norma - il consenso intervenuto tra le parti in ordine alla quantificazione della pena principale comportasse la esclusione di pene accessorie che conseguono obbligatoriamente alla condanna per determinati delitti, così come previsto dall'art. 6 della legge 516/1982. Tutt'al più nel patteggiamento di secondo grado le parti possono concordare la determinazione non solo della pena principale, ma anche di quelle accessorie, purché sempre entro i limiti edittali previsti. Insomma, una volta che hanno rinunciato ai motivi dedotti in punto di responsabilità, le parti possono patteggiare sul quantum, ma non già sull'an della pena.
13.1 - Come già accennato, fra le pene accessorie irrogate all'onorevole DETR è compresa anche l'interdizione (temporanea) dai pubblici uffici, che per effetto dell'art. 6 legge 516/1982 consegue a ogni condanna per un delitto tributario previsto dalla stessa legge, anche se con una pena principale inferiore ai tre anni di reclusione (che è il requisito minimo richiesto in via generale dall'art. 29 c.p. per l'applicabdità della stessa pena accessoria). Orbene, poiché ai sensi dell'art. 28 c.p. l'interdizione dai pubblici uffici comporta anche la perdita dell'eleggibilità parlamentare, si potrebbe obiettare che la condanna alle suddette pene accessorie costituirebbe un inammissibile vulnus all'art. 66 Cost., il quale riserva a ciascuna Camera il potere di giudicare sulle cause di ineleggibilità, originaria o sopravvenuta, dei suoi componenti, cioè la c.d. autocrinia in tema di verifica dei poteri (un accenno a questo argomento, anche se per altro scopo difensivo, è contenuto a pag. 20 dei motivi nuovi sottoscritti dai difensori). Ma a ben vedere l'obiezione non ha pregio, giacché l'esclusivo diritto delle Camere alla c.d. verifica dei poteri, a garanzia di indipendenza delle funzioni parlamentari, non può a sua volta vanificare l'autonomo esercizio della funzione giurisdizionale. Nello spirito del pluralismo istituzionale che caratterizza il sistema democratico, gli organi giurisdizionali hanno il potere-dovere di emettere i provvedimenti imposti dalla legge, anche se questi configurano una causa di decadenza per parlamentari in carico, mentre gli organi parlamentari conservano il potere di verificare l'insorgere delle cause di ineleggibilità, anche se di origine giurisdizionale.
In ordine agli analoghi precedenti esaminati dalla dottrina (il caso di un deputato della quarta legislatura repubblicana, cancellato dalle liste elettorali per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento;
il caso del ministro SS, condannato per corruzione dalla Corte Costituzionale nel c.d. processo Lockheed, con conseguente interdizione dai pubblici uffici e perdita dell'elettorato attivo) non si è mai revocata in dubbio la legittimità e validità della pronuncia giurisdizionale;
ma si è solo discusso del rapporto tra le prerogative della giurisdizione e quelle del Parlamento, della necessità o meno dell'intervento della Camera di appartenenza dopo la sentenza della Corte costituzionale che pronunciò direttamente la decadenza dell'ex ministro dall'ufficio parlamentare (ex art. 15 legge cost. 11.3.1953 n. 1), del carattere dichiarativo o costitutivo della pronuncia di decadenza emessa dalla stessa Camera ex art. 66 Cost.. In altri termini, la prerogativa costituzionale del Parlamento di cui all'art. 66 Cost. non condiziona il potere-dovere del giudice di irrogare, in sede di cognizione, pene (accessorie) che comportino decadenza (perpetua o temporanea) dall'ufficio parlamentare. Ma semmai, in sede di esecuzione, pone al pubblico ministero competente il problema di attivare la Camera di appartenenza del parlamentare ai sensi dell'art. 662 c.p.p.. Anche se - si può notare di passaggio - il nuovo testo dell'art. 68 Cost., che ha abolito l'autorizzazione parlamentare per eseguire una pena detentiva, sembra modificare in linea di principio la natura del rapporto tra sentenze definitive del potere giurisdizionale e prerogative del potere parlamentare. Allo stesso modo, per le considerazioni sopra esposte, in ordine alla decadenza temporanea dell'on. DETR dal Parlamento europeo, il pubblico ministero competente per l'esecuzione dovrà attivare la presidenza dello stesso Parlamento.
14 - Resta infine la posizione di LU AN.
Il suo ricorso è inammissibile per l'intervenuta rinunzia. A carico del ricorrente, consegue per legge il pagamento delle spese processuali e la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p., che si determina equitativamente come in dispositivo in considerazione del contenuto del ricorso e del comportamento processuale del ricorrente.
P.Q.M.
la corte, rettificando la impugnata sentenza nei confronti di LO DETR, applica a carico del medesimo la pena principale della reclusione di due anni e tre mesi e della multa di lire 6.000.000. Rigetta nel resto il ricorso di DETR. Dichiara inammissibile il ricorso di CE LU AN, che condanna al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di lire 500.000 a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 1999