Sentenza 10 maggio 2012
Massime • 2
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., deve aversi riguardo, in caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, all'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen. per il concorso di circostanze della stessa specie. Infatti, anche la nuova formulazione dell'art. 157 non prevede alcuna riserva circa l'affermata influenza delle circostanze ad effetto speciale sui termini di prescrizione per il caso che ne sia contestata più d'una, salvo il necessario coordinamento con la previsione dell'art. 63 comma quarto, cod. pen., nel senso della limitazione dell'aumento di pena, a nulla rilevando, data l'autonomia della disciplina della prescrizione, la facoltatività dell'ulteriore aumento di pena una volta applicato quella per la circostanza più grave, o, nel caso di pari gravità, per una delle circostanze ad effetto speciale.
In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ex art. 603, comma secondo, cod. proc. pen., il giudice di appello è tenuto a disporre la rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, salvo il limite costituito da richieste di prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti; diversamente nell'ipotesi contemplata dall'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., la rinnovazione è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell'ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività. (Nella specie si trattava dell'acquisizione di un supporto audio-video, costituente prova nuova perché acquisito dopo la sentenza di primo grado).
Commentari • 7
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado del 30 novembre 2012 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato Massimiliano C. in relazione ai reati di cui all'art. 648 c.p., per avere acquistato o comunque ricevuto, al fine di procurarsi profitto, in data successiva e prossima al 16 novembre 2005, un assegno tratto su conto corrente bancario provento di furto commesso in danno di Renato F., legale rappresentante della Romainvest s.r.l. di Roma, con il riconoscimento della recidiva specifica infraquinquennale (capo d'imputazione 2); e, in data antecedente e prossima al 31 gennaio 2006, un carnet di assegni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2012, n. 31065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31065 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 10/05/2012
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 1160
Dott. IASILLO Adriano - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 46573/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avvocati IO Aricò e VI Gennaro, quali difensori di Lo AN ME (n. il 23/05/1932); dagli Avvocati Giancarlo Pittelli e VI Gennaro, quali difensori di Lo AN NO (n. il 27/06/1963); dagli Avvocati Francesco Lojacono e VI Gennaro, quali difensori di BA VI (n. il 14/04/1952);
dall'Avvocato Antonino Crudo, quale difensore di CH PA (n. il 16/08/1963); dall'avvocato Francesco Lojacono, quale difensore di NZ IO (n. il 18/11/1962) e dall'Avvocato Anselmo Torchia, quale difensore di RU GO (n. il 13/04/1975);
avverso la sentenza della Corte d'appeLO di Catanzaro, 2^ sezione penale, in data 12/04/2011 e - con esclusione degli imputati CH, NZ e RU - anche contro l'ordinanza della stessa Corte di appeLO emessa in data 30/11/2010;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Adriano IasiLO;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Oscar Cedrangolo, il quale ha concluso chiedendo: il rigetto dei ricorsi di Lo AN ME, Lo AN NO e BA VI;
l'inammissibilità dei ricorsi di CH PA, NZ IO e RU GO;
Udito il difensore della P.C. - Avvocata Giovanna Fronte - che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori degli imputati - Avvocati Francesco Lojacono, VI Gennaro, IO Aricò - che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 04/04/2007, il Tribunale di Vibo Valentia dichiarò Lo AN ME, Lo AN NO, BA VI, CH PA, NZ IO e RU GO responsabili dei reati loro ascritti e cioè di usura tutti tranne il BA, il primo anche di estorsione consumata e tentata aggravate, il terzo solo di estorsione tentata aggravata e li condannò: Lo AN ME - unificati i reati, di cui ai capi 1, 2, e 3, ex art. 81 c.p. - alla pena di anni 8 di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa;
Lo AN NO - capo 4 - alla pena di anni 5 di reclusione ed Euro 7.000,00 di multa;
BA VI - capo 1 - alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed Euro 700,00 di multa;
CH PA - capo 7 - alla pena di anni 3 di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa;
NZ IO - unificati i reati, di cui ai capi 9 e 12, ex art. 81 c.p. ed esclusa l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7 - alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa aggiunta in continuazione alla sentenza deLO stesso Tribunale del 03/08/2006 passata in giudicato;
RU GO - capo 11 - alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 600,00 di multa.
Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame. La Corte d'appeLO di Catanzaro, con sentenza dell'11/07/2008, in riforma dell'impugnata sentenza riconosciute le attenuanti generiche prevalenti per RU GO ed equivalenti per Lo AN ME, Lo AN NO e CH PA rideterminò la pena nel seguente modo: Lo AN ME anni 7 e mesi 5 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa;
Lo AN NO anni 2 di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa;
BA VI anni 4 di reclusione ed Euro 600,00 di multa;
CH PA anni 2 di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa;
NZ IO anni 1 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa aggiunta in continuazione alla sentenza deLO stesso Tribunale del 03/08/2006 passata in giudicato;
RU GO anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa (pena sospesa).
Tutti gli imputati ricorsero per Cassazione. Questa Suprema Corte, con sentenza della 6^ Sezione penale del 09/06/2010 n. 29638, annullò - per vizio motivazionale - la sentenza impugnata e rinviò ad altra Sezione della Corte di appeLO di Catanzaro. La 2^ Sezione della Corte di AppeLO di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio, in data 12/04/2011 in riforma della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del 04/04/2007 dichiarò il non doversi procedere nei confronti di NZ IO in ordine al reato di cui al capo 12 della rubrica perché estinto per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, rideterminò la pena in continuazione alla sentenza deLO stesso Tribunale del 03/08/2006 passata in giudicato in quella di mesi 6 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa. Riconosciute le attenuanti generiche prevalenti per RU GO ed equivalenti per Lo AN ME, Lo AN NO e CH PA rideterminò la pena nel seguente modo: Lo AN ME anni 7 e mesi 5 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa;
Lo AN NO anni 2 di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa;
BA VI anni 4 di reclusione ed Euro 600,00 di multa;
CH PA anni 2 di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa;
RU GO anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa (pena sospesa). Avverso la predetta sentenza ricorrono per Cassazione i difensori degli imputati.
Gli Avvocati IO Aricò e VI Gennaro, quali difensori di Lo AN ME, deducono: 1) la nullità dell'ordinanza emessa dalla Corte di AppeLO in data 30.11.2010 con la quale veniva disposta l'acquisizione di un supporto audio video su richiesta del P.G. e della P.C.; sul punto la difesa dell'imputato eccepisce che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è avvenuta in violazione di quanto prescritto dall'art. 603 c.p.p.; 2) per quanto riguarda la tentata estorsione (capo 1) la difesa eccepisce la nullità della sentenza impugnata perché omette, come la sentenza cassata, di risolvere un punto fondamentale "per l'iter logico del ragionamento:
chi fosse l'effettivo destinatario dell'ordigno e le ragioni" (e cioè se il destinatario fosse il EL o il facoltoso proprietario del magazzino locato al EL). Mancata risoluzione che assume grande rilevanza in forza di quanto sostenuto dalla Corte territoriale circa il lasso temporale - due anni circa - tra la coLOcazione dell'ordigno e la richiesta estorsiva. La difesa del ricorrente evidenzia, poi, una serie di circostanze (ad esempio:
visita alla P.C. di giornalisti;
il contatto della P.C. con il sottosegretario al Ministero degli Interni;
ricovero in ospedale della P.C.) che si fondano solo sulle dichiarazioni della P.C. senza alcun accertamento se le stesse si siano effettivamente verificate;
3) sempre per quanto riguarda il capo 1 la difesa del ricorrente evidenzia la nullità della sentenza che esclude la desistenza dell'imputato, confondendo la necessaria volontarietà della desistenza con la non richiesta spontaneità della stessa. La difesa rileva, inoltre, che la Corte territoriale utilizza per il diniego della desistenza le stesse circostanze - di cui al motivo n.
2 - il cui effettivo verificarsi non è provato;
4) per l'estorsione di cui al capo 2 la difesa del ricorrente richiama quanto già esposto per il capo n. 1, sottolineando solo che la P.C. giustifica la sua omessa denuncia dei fatti estorsivi per la paura di AM e non per paura del Lo AN (che non è coimputato insieme al AM). Evidenzia che la giurisprudenza di questa Corte citata dal giudice di merito non si attaglia al caso di specie;
5) tutte le censure sopra svolte sono utilizzate dalla difesa di ricorrente per denunciare la nullità della sentenza per quanto riguarda la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. La difesa sottolinea, altresì, che lo stesso EL afferma (fogli 71 e 72 ud. 15.12.2005) di non sapere se vi fu mai un qualche intervento di Lo AN a sua protezione;
6) la difesa del ricorrente denuncia la nullità della sentenza per quanto riguarda la ritenuta responsabilità del Lo AN ME per il reato di usura che si fonda solo sulle contraddittorie dichiarazioni della P.C. in assenza di riscontri bancari;
censura anche la ritenuta sussistenza dell'aggravante deLO stato di bisogno;
7) denuncia una reformatio in peius della pena inflitta in primo grado - in assenza di un'impugnazione del P.M. - che la Corte di appeLO, ha effettuato con un aumento eccessivo per l'aggravante della L. n. 203 del 1991, art.7, che di fatto ha vanificato la concessione delle attenuanti generiche.
La difesa del ricorrente conclude, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
Gli Avvocati Giancarlo Pittelli e VI Gennaro, quali difensori di Lo AN NO con ricorso del 26.10.2011 deducono: 1) la prescrizione del reato. Evidenziano in proposito che la pena applicabile al reato di usura è quella da 1 a 6 di reclusione (la pena prevista per tale reato prima della riforma del 2005) e che il termine di decorrenza è il gennaio 2003. La difesa dell'imputato rileva, poi, che il giudice di merito non ha computato le aggravanti visto che dopo aver ritenuto l'equivalenza tra queste e le concesse attenuanti generiche ha poi operato una riduzione di un terzo sulla pena base individuata;
di fatto ha quindi ritenuto la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate;
2) la difesa del ricorrente denuncia la nullità della sentenza per quanto riguarda la ritenuta responsabilità dell'imputato che si fonda solo sulle contraddittorie dichiarazioni della P.C. in assenza di riscontri bancari;
censura anche la ritenuta sussistenza dell'aggravante deLO stato di bisogno. Sottolinea, infine, che il contenuto del supporto audio video riporta conversazioni dell'ottobre 1999, mentre il reato di usura contestato si ritiene commesso dall'anno 2000 al gennaio 2003.
La difesa del ricorrente conclude, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
Gli Avvocati Giancarlo Pittelli e VI Gennaro, quali difensori di Lo AN NO con altro ricorso del 28.10.2011 deducono: 1) la nullità dell'ordinanza emessa dalla Corte di AppeLO in data 30.11.2010 con la quale veniva disposta l'acquisizione di un supporto audio video su richiesta del P.G. e della P.C. con motivazioni identiche a quelle esposte per Lo AN ME;
in tale motivo si evidenzia, in più, solo che l'episodio oggetto del video è relativo all'anno 1999 mentre la contestazione per l'imputato riguarda fatti commessi dal 2000 al 2003 (si veda anche motivo n. 2 del primo ricorso); 2) anche in questo secondo motivo la difesa del ricorrente evidenzia la nullità della sentenza di condanna che si basa solo sulle contraddittorie dichiarazioni della P.C.; 3) la difesa del ricorrente deduce la nullità della sentenza per l'omessa motivazione in ordine al diniego di ritenere le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti.
La difesa del ricorrente insiste, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
Gli Avvocati Francesco Lojacono e VI Gennaro, quali difensori di BA VI deducono nei motivi 1, 2, 3 e 4 le identiche doglianze presenti nei motivi 1, 2, 3 e 5 del ricorso di Lo AN ME al quale si fa rinvio. Nel motivo n. 7 (che dovrebbe essere per consecutio il n. 5) la difesa del ricorrente si lamenta per la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti e alla determinazione della pena che è stata confermata.
La difesa del ricorrente conclude, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
L'Avvocato Antonino Crudo, quale difensore di CH PA deduce: 1) nullità della sentenza per mancanza, iLOgicità e contraddittorietà della motivazione e per mancata assunzione di una prova decisiva. In particolare rileva come a fronte delle errate dichiarazioni della P.C. EL che affermava di aver consegnato somme a titolo di pagamento degli interessi usurari alla moglie dell'imputato, questi avesse esibito copia della sentenza di separazione (avvenuta in anni precedenti a quelli per cui è causa) e avesse chiesto di sentire - prima ex art. 507, e poi ex art. 603 c.p.p. - come teste l'ex moglie, ma tali richieste erano state disattese. La Corte di appeLO in sede di rinvio - a seguito dell'annullamento anche su tali punti - riascoltava la P.C. sulla prova nuova (supporto audio video); la P.C. in tale sede riferiva che la donna alla quale aveva consegnato il danaro lui la riteneva la moglie del CH per come la trattava e che ha, poi, saputo essere la sua convivente. Sulla base di tali dichiarazioni il CH aveva chiesto di sentire come teste l'unica donna che nel periodo in questione lavorava con lui nel bar che era sua nipote e non era la sua convivente. Sul punto la Corte di appeLO non ha disposto l'audizione ne' ha dato alcuna motivazione del diniego. La difesa del ricorrente evidenzia, altresì, che la sua condanna si basa solo sulle contraddittorie dichiarazioni della P.C. senza che sussista alcun riscontro;
2) la difesa del ricorrente eccepisce che nel caso di specie non si può ravvisare la sussistenza dell'aggravante deLO stato di bisogno.
La difesa del ricorrente conclude, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
L'avvocato Francesco Lojacono, quale difensore di NZ IO deduce la violazione di legge in ordine alla vantazione della testimonianza della P.C. EL. infatti, proprio perché questi si è costituito P.C. e ha chiesto di essere ammesso al fondo di solidarietà previsto per le vittime di usura ed estorsione, ha sicuramente un interesse che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema richiede una valutazione sull'attendibilità più rigorosa. Valutazione che doveva essere ancor più attenta anche per le contraddizioni nel narrato della P.C.; orbene secondo la difesa del ricorrente tutto ciò non si è verificato. Quindi si è proceduto alla condanna dell'imputato solo sulla base delle dichiarazioni della P.C. senza che vi fossero riscontri. A tal proposito denuncia il travisamento della prova che riguarda le dichiarazioni del teste M.LO. DO (escussione 17.02.2006 e 23.03.2006) che, contrariamente a quanto affermato nell'impugnata sentenza non ha mai accertato alcun assegno che comprovi quanto sostenuto dal EL. La difesa del ricorrente rileva, infine, che le sigle apposte dalla P.C. sulle matrici degli assegni in assenza di accertamenti bancari che riconducano al NZ tali assegni non costituiscono ne' prova ne' riscontro delle dichiarazioni del EL.
La difesa del ricorrente conclude, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
L'Avvocato Anselmo Torchia, quale difensore di RU GO, deduce che in mancanza di una prova certa sulla sussistenza di rapporti economici illeciti tra l'imputato e la P.C. e sul tasso di interessi praticato, il RU doveva essere assolto. La difesa del ricorrente rileva che i giudici di merito hanno fondato la loro motivazione su circostanze non "di sicura verificazione storico - naturale", ma su circostanze ritenute accadute verosimilmente, oppure supposte o intuite. Contesta, infine, la ritenuta sussistenza deLO stato di bisogno, visto che il EL - al momento dei presunti prestiti usurari - "non versava in condizioni di effettiva mancanza di mezzi idonei a sopperire ad esigenze primarie".
La difesa del ricorrente conclude, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
La difesa di Lo AN NO, in data 07/05/2012, deposita delle note con le quali insiste nella richiesta di riconoscimento della prescrizione, rilevando che la legge da applicare - perché più favorevole all'imputato - è quella antecedente alla riforma apportata all'istituto della prescrizione dalla L. n. 251 del 2005. Infatti essendo state concesse le attenuanti generiche, prevalenti sulle contestate aggravanti, la pena massima di anni 6, prevista - all'epoca in cui fu commesso il reato - per il delitto di usura, con la riduzione di un terzo ex art. 62 bis c.p., - riduzione di cui si tiene conto per la legge precedente alla riforma - sarebbe di anni 4 e quindi il reato si prescriverebbe in anni 7 e mesi 6.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È necessario, preliminarmente e sinteticamente, ricordare il contenuto della sentenza della sesta Sezione di questa Corte del 09.06.2010 - con la quale è stata annullata con rinvio la sentenza della Corte di appeLO di Catanzaro dell'11/07/2008 - per verificare se i vizi motivazionali che - secondo i ricorrenti - inficerebbero anche l'impugnata sentenza, si risolvano in una violazione di quanto previsto dall'art. 627, III comma, del cod. proc. penale. Orbene nella sentenza della sesta sezione, di cui sopra, si dedica molto spazio all'individuazione delle peculiarità del giudizio di appeLO -assoluta pienezza della cognizione, suo ambito limitato ai punti della decisione devoluti con motivi specifici - e della motivazione della sentenza di appeLO. Dopo di che questa Corte evidenzia sinteticamente le censure e le richieste dell'appellante che non avrebbero trovato una risposta nella sentenza, poi, annullata con rinvio. La stessa sentenza di questa Suprema Corte conclude affermando che "il punto non è che tali censure, le singole richieste, appaiano necessariamente fondate: ma su di esse la Corte avrebbe dovuto argomentare specificamente". Pertanto a fronte delle doglianze oggi riproposte, questo Collegio deve verificare se la Corte di appeLO di Catanzaro ha argomentato specificamente sulle censure e le richieste degli appellanti e se gli argomenti non siano manifestamente iLOgici o contraddittori. La risposta è sicuramente positiva. Infatti, la sentenza impugnata della Corte di appeLO di Catanzaro del 12/04/2011 - come sarà dettagliatamente evidenziato di seguito - ha pienamente assolto a quanto prescritto da questa Suprema Corte fornendo una motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria su ogni doglianza degli imputati.
Tanto premesso, si deve rilevare che i motivi dei ricorsi aventi per oggetto la denunciata nullità dell'ordinanza emessa dalla Corte di AppeLO, in data 30.11.2010 - con la quale veniva disposta l'acquisizione di un supporto audio video su richiesta del P.G. e della P.C. -, sono infondati e vanno quindi rigettati. Si deve, in primo luogo, sottolineare che i poteri di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale del Giudice di appeLO in sede di rinvio, sono sostanzialmente uguali a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata (art. 627 c.p.p., comma 11). In tal senso deve ritenersi, dunque, consentito che le parti possano sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria del giudice di secondo grado, ex art. 507 c.p.p., e del tutto corretto che quest'ultimo possa procedere, ritenutane la necessità, a tale integrazione probatoria. Nel caso, poi, che si tratti di prova nuova o sopravvenuta dopo il giudizio di primo grado, il giudice dell'appeLO ne deve valutare la mera utilità (Sez. 3, Sentenza n. 230 del 09/11/2006 Ud. - dep. 10/01/2007 - Rv. 235809), ovvero la possibilità della sua esclusione solo se superflua o irrilevante (così Sez. 5, Sentenza n. 552 del 13/03/2003 Ud. - dep. 12/01/2004 - Rv. 227022; Sez. 1, Sentenza n. 43473 del 14/10/2010 Ud. - dep. 09/12/2010 - Rv. 248980).
In secondo luogo si deve evidenziare che la Corte di appeLO ha disposto l'acquisizione del supporto audio video - prova nuova perché acquisita dopo la sentenza di primo grado - ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 2, e non del comma 1, del suddetto articolo. Quindi sono errate tutte le considerazioni svolte dai ricorrenti con riferimento al comma primo e quarto del suddetto art.603 c.p.p.. In proposito questa Suprema Corte ha più volte affermato che è legittima la decisione con la quale il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ex art. 603 c.p.p., comma 2, su richiesta, addirittura, della parte non appellante, in quanto trattandosi di nuove prove sopravvenute o scoperte successivamente al giudizio di primo grado, alla richiesta di rinnovazione è legittimata ciascuna delle parti, ivi compresa quella non appellante, la quale può avere interesse, attraverso l'espletamento della prova, a rafforzare la validità della precedente pronuncia favorevole, sempre che non si tratti di prova vietata dalla legge o manifestamente superflua o irrilevante (Sez. 5, Sentenza n. 41306 del 15/10/2008 Ud. - dep. 05/11/2008 - Rv. 241601). Inoltre, in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, mentre nell'ipotesi di cui al primo comma la rinnovazione è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell'ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività, diversamente, nell'ipotesi del secondo comma, il giudice è tenuto a disporre la rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, ma con il limite costituito dalle ipotesi di richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti. (Sez. 3, Sentenza n. 8382 del 22/01/2008 Ud. - dep. 25/02/2008 - Rv. 239341; Sez. 1, Sentenza n. 39663 del 07/10/2010 Ud. - dep. 10/11/2010 - Rv. 248437). Nel giudizio di appeLO la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel caso di nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado non soggiace alla regola della deduzione almeno 15 giorni prima dell'udienza, prescritta dall'art. 585 c.p.p., comma 5, trattandosi di deduzione non suscettibile - diversamente dal caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale previsto dall'art. 603 primo comma - di alcuna preclusione di carattere temporale relativamente a prove la cui ammissibilità deve essere valutata solo in quanto non "manifestamente superflue o irrilevanti" a norma dell'art. 495 comma 1, appositamente richiamato dall'art. 603 c.p.p., comma 2, (Sez. 4, Sentenza n. 37285 del 01/10/2002 Ud. - dep.
17/11/2002 - Rv. 222543).
Nel giudizio di rinvio le nuove prove, non possono considerarsi veicolate secondo il meccanismo di cui all'art. 585 c.p.p., comma 4, (deposito di motivi nuovi) ma ai sensi dell'art. 627, comma 2, che non costituisce norma derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 603 c.p.p., comma 3, ben potendo il giudice di appeLO, in sede di rinvio, procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, anche d'ufficio (Sez. 5, Sentenza n. 15042 del 18/01/2011 Ud. - dep. 13/04/2011 - Rv. 250166). È evidente, alla luce di quanto sopra esposto, che nel caso di prove nuove ammesse dal Giudice di secondo grado - ex art. 603 c.p.p., comma 2 o 3, - non vi è alcun contrasto con quanto previsto dall'art. 597 c.p.p.; infatti è la natura stessa della prova di cui si discute a giustificare tale previsione legislativa. Ciò è ancor più evidente nei giudizio di rinvio dopo l'annullamento, in quanto tutte le parti hanno diritto - si veda l'art. 627 c.p.p., comma 2, - di richiedere ai Giudice (che la dispone) la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione delle prove rilevanti per la decisione anche a seguito dei motivi di annullamento posti in evidenza dal Giudice di legittimità.
È infondata anche l'eccezione con la quale si denuncia la violazione di quanto previsto dall'articolo 18 del Reg. per l'esecuzione del codice di procedura penale. Si deve, infatti, rilevare che questa Suprema Corte ha affermato più volte il principio che son sussiste la violazione del diritto di difesa qualora la documentazione relativa alla attività integrativa di indagine di cui all'art. 430 c.p.p., comma 1, sia depositata dal P.M. (nella specie il Procuratore
Generale), anziché presso la propria segreteria, nella Cancelleria del giudice competente (nella specie la Corte di appeLO quale giudice di rinvio), in quanto il deposito, ancorché irrituale ex art. 430 c.p.p., comma 2, non impedisce alle parti private - come si è verificato nel caso di specie - di avere notizia delle indagini e di prendere visione delle stesse (si veda: Sez. 5, Sentenza n. 15042 del 18/01/2011 Ud. - dep. 13/04/2011 - Rv. 250165). Si deve, comunque, osservare che nel caso di specie non si è effettuata un'attività integrativa di indagine, ma si è semplicemente acquisito un documento (sulla natura di prova documentale di una registrazione audio visiva si veda, tra le tante, Sez. 6, Sentenza n. 31342 del 16/03/2011 Ud. - dep. 05/08/2011 - Rv. 250534). Documento acquisito (dalla P.C. e trasmesso al P.M.) quando era già in corso il giudizio di appeLO in sede di rinvio e regolarmente depositato unitamente alla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'acquisizione deLO stesso. Sul punto si deve rilevare che tutte le parti hanno preso visione - nell'udienza del 30.11.2010 quando si è, poi, deciso con ordinanza la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - degli atti che supportavano la richiesta di ammissione del documento audio visivo;
è evidente che il contenuto della registrazione audio visiva si poteva conoscere solo attraverso strumenti tecnici che, però, correttamente il Giudice di merito ha demandato ad un perito proprio per garantire la massima genuinità dell'acquisizione. Quindi, non vi è stata alcuna acquisizione al "buio", come sostenuto dai ricorrenti. Infatti, dal testo dell'istanza di rinnovazione, si sapeva che il supporto conteneva immagini e conversazioni della P.C. e degli imputati;
e che l'acquisizione di tali immagini e conversazioni potevano essere rilevanti per la decisione. La Corte di appeLO ha, poi, disposto una perizia - fornendo, quindi, la massima tutela al diritto di difesa di tutte le parti - per accertare la genuinità della registrazione audio video e l'epoca dell'esecuzione della medesima, nonché per procedere alla trascrizione dei dialoghi;
ed ha, poi, proceduto all'acquisizione dell'elaborato peritale e all'esame, nel contraddittorio di tutte le parti, della P.C. EL anche sulle specifiche modalità di rinvenimento. È evidente che se le parti avessero avuto dubbi sull'epoca di rinvenimento (nel luglio 2010) e sulle modalità di rinvenimento del supporto di cui sopra (da parte del curatore fallimentare che aveva trovato tale supporto audio video nei locali della ditta del EL) avrebbero dovuto evidenziarle in tale sede e avrebbero dovuto chiedere alla Corte di AppeLO di sentire il curatore fallimentare (che, tra l'altro, è un Pubblico Ufficiale) per la conferma di quanto riferito dal EL, e non dolersene in modo generico e apodittico in questa sede di legittimità. Niente di tutto questo è stato fatto;
è quindi evidente che non vi è stata alcuna violazione del diritto di difesa. Da ciò discende l'infondatezza delle doglianze, sul punto, proposte con i ricorsi.
Anche le censure relative alla motivazione dell'ordinanza del 30.11.2010 sono infondate. Infatti, bisogna ricordare che, con riferimento a questioni processuali, ogni censura in ordine alla motivazione è priva di senso. Invero, a fronte di siffatte questioni, ciò che rileva è esclusivamente la legittimità o meno della soluzione adottata dal giudice, rimanendo indifferenti le argomentazioni al proposito svolte dal medesimo. Dunque non sono denunciabili in cassazione i vizi della motivazione nelle questioni di diritto affrontate dal giudice di merito, aLOrquando sia corretta la soluzione sotto il profilo strettamente giuridico, poiché l'interesse all'impugnazione nasce solo dall'errata soluzione della suddetta questione (Sez. 5, Sentenza n. 4173 del 22/02/1994 Ud. - dep. 13/04/1994 - Rv. 197993). Invero il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo queLO attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od iLOgicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza (Sez. 2, Sentenza n. 19696 del 20/05/2010 Ud. - dep. 25/05/2010 - Rv. 247123). Invero, il vizio di motivazione della sentenza è configurabile soltanto con riguardo a elementi di fatto che il giudice abbia trascurato o di cui abbia dato una valutazione iLOgica o contraddittoria, e non con riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti. Queste ultime, infatti, o sono fondate (e aLOra il fatto che il giudice le abbia disattese - motivatamente o meno - da luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge), o sono infondate, e aLOra che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronunzia (Sez. 1, Sentenza n. 4931 del 17/12/1991 Cc. - dep. 17/01/1992 - Rv. 188913). E dunque ciò che rileva - in tali frangenti - non è verificare se il giudice abbia compiutamente motivato, ma se lo stesso abbia correttamente deciso, vale a dire, nel caso in esame, se ricorresse (e, in effetti, ricorre) il requisito previsto dal comma secondo dell'art. 603 c.p.p.. Ma la decisione della Corte di appeLO si rivela corretta se anche si volesse considerare la sussistenza del requisito della necessità/indispensabilità. Ebbene la necessità della rinnovazione dibattimentale in appeLO è valutazione che, in sede di legittimità, non può che operarsi sulla base della trama argomentativa esibita dal giudice di merito;
se la prova acquisita attraverso tale rinnovazione ha assunto natura decisiva (nel senso che, in sua assenza, altra sarebbe stata, con ogni probabilità, la conclusione processuale), si deve ritenere che essa avesse il carattere della indispensabilità. Ora, posto che, a seguito della sentenza di annullamento con rinvio deliberata dalla sesta sezione di questa Corte per vizi motivazionali, riguardanti anche la credibilità delle dichiarazioni della P.C. e l'assenza di riscontri alle sue dichiarazioni (censure riproposte, tra l'altro, nei ricorsi di cui ci stiamo occupando) è evidente che, a fronte della notizia del rinvenimento di un supporto audio video (e proprio per questo, si ripete, acquisito ex art. 603 c.p.p., comma 2, che, come detto, impone al giudice la rinnovazione nei limiti dell'art. 495 c.p.p., comma 1) che avrebbe potuto - come realmente è accaduto - fornire un'ulteriore conferma sull'attendibilità del teste, tale prova doveva considerarsi rilevante per la decisione (si veda: Sez. 5, Sentenza n. 15042 del 18/01/2011 Ud. - dep. 13/04/2011 - Rv. 250165). Anche la doglianza relativa alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per escutere la donna (della quale aveva parlato la P.C.) che lavorava nel negozio di CH PA è infondata. Infatti, la Corte di appeLO all'udienza del 29/03/2011 quando viene riproposta dall'imputato la richiesta di escutere la moglie filia, dalla quale si era separato, riserva la decisione all'esito dell'escussione della P.C. EL sulle specifiche modalità di rinvenimento del video e sui pagamenti effettuati ad una donna nel Bar del CH. La richiesta di cui sopra era stata effettuata in primo grado ex art. 507 c.p.p., e respinta;
la richiesta era stata proposta al fine di dimostrare che la P.C. EL aveva mentito quando aveva affermato di avere, in alcune occasioni, pagato il suo debito usurario nelle mani della moglie dell'imputato - che lavorava all'interno del bar deLO stesso CH - perché in quell'epoca i coniugi CH erano già separati e, ovviamente, la moglie non lavorava più nel bar del marito. Il EL, nel corso del suo nuovo esame, conferma di aver effettuato dei pagamenti (in contanti e relativi al suo debito usurario nei confronti del CH) ad una donna (che descrive dettagliatamente) che si occupava della gestione del bar del CH e che egli credeva fosse la moglie dell'imputato; aggiunge che successivamente aveva appreso che non si trattava della moglie del CH (che si era separata dal marito). Alla luce di quanto dichiarato dalla P.C. (che di fatto ha confermato di aver effettuato dei pagamenti nella mani di una donna che lavorava nel bar, circostanza - dell'effettiva presenza di una donna - ammessa anche dal ricorrente che precisa trattarsi della nipote che lo aiutava nella conduzione del bar) la Corte di appeLO scioglie la riserva respingendo la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e la difesa nulla osserva in proposito. Orbene si è sopra evidenziata la diversità della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale prevista dall'art. 603 c.p.p., comma 1, (nella quale rientra la rinnovazione di cui ora ci occupiamo) e quella di cui al secondo comma deLO stesso art. 603 c.p.p. (prove sopravvenute) e la diversa valutazione che deve compiere la Corte di appeLO per decidere sui due tipi di istanza che hanno oggetti diversi. Si deve, aLOra, osservare che la difesa del ricorrente non ha fornito, a questa Corte di Cassazione, alcuna indicazione dei motivi per i quali la prova esclusa con l'ordinanza di cui sopra a suo giudizio, avrebbe potuto ribaltare o comunque modificare la decisione impugnata. Questa precisazione era necessaria perché è chiaro che la censura di cui sopra non è fine a se stessa (e se lo fosse sarebbe inammissibile) ed ha come scopo queLO di evidenziare che l'illegittima esclusione della prova ha inciso negativamente sulla decisione di ritenere l'imputato responsabile del reato di cui sopra e quindi sottolineare la necessità di espletamento della suddetta prova con rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Sul punto questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio - condiviso dal Collegio - che atteso il carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appeLO, il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere detta rinnovazione in tanto può essere censurato in sede di legittimità in quanto risulti dimostrata, indipendentemente dall'esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata (si veda in proposito l'incensurabile motivazione sul punto contenuta nelle pagine 42 e 43 dell'impugnata sentenza), la oggettiva necessità dell'adempimento in questione e, quindi, l'erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di "decidere aLO stato degli atti", come previsto dall'art. 603, comma 1, del codice di procedura penale. Ciò significa che deve dimostrarsi l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste iLOgicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o da altri atti specificamente indicati (come previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appeLO. (Si vedano: Sez. 1, Sentenza n. 9151 del 28/06/1999 Ud. - dep. 16/07/1999 - Rv. 213923; Sez. 5, Sentenza n. 12443 del 20/01/2005 Ud. - dep. 04/04/2005 - Rv. 231682). Nulla di tutto ciò è stato evidenziato nel ricorso del CH, la cui doglianza sul punto va, pertanto, rigettata.
Infondate sono anche le doglianze relative alle dichiarazioni dei testi - ufficiali di Polizia Giudiziaria - che hanno effettuato, tra l'altro, accertamenti su numerosi assegni compilati dalla P.C. e utilizzati per pagare i debiti usurari. Infatti, i ricorrenti con tali doglianze criticano genericamente il contenuto delle dichiarazioni degli ufficiali di P.G. che entrambi i giudici di merito riportano, invece, neLO stesso modo (in buona sostanza si denuncia genericamente un travisamento della prova). Questa Suprema Corte ha più volte affermato che, in forza del principio dell'autosufficienza, il ricorso per Cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta iLOgicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può - come nel caso di specie - limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 45036 del 02/12/2010 Ud. - dep. 22/12/2010 - Rv. 249035). Nulla di quanto sopra è stato fatto dai ricorrenti le cui doglianze sul punto vanno, pertanto, rigettate. Le doglianze relative alla sussistenza, per il reato di usura, dell'aggravante deLO stato di bisogno sono infondate. Infatti la Corte di appeLO - con motivazione incensurabile - ha evidenziato che il EL è stato costretto a contrarre prestiti a tasso usurario dalla necessità di salvare fa propria attività economica dalla decozione;
salvataggio non riuscito dato che il EL è, poi, fallito. Il contenuto del supporto audio video di cui sopra conferma appieno quanto sostenuto - in relazione alla grave difficoltà economica del EL - dalla stessa P.C. e ritenuto dai giudici di merito: è, infatti, proprio un imputato (Lo AN NO) a darne atto (si vedano le pagg. 22 e 23 dell'impugnata sentenza). In proposito, la Corte territoriale ha anche evidenziato principi di questa Suprema Corte - condivisi dal Collegio - ai quali appare opportuno aggiungere che in tema di usura, lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assiLO che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza ne' la causa di esso, ne' l'utilizzazione del prestito usurario (Sez. 2, Sentenza n. 43713 del 11/11/2010 Ud. - dep. 10/12/2010 - Rv. 248974). Inoltre, lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in stato di bisogno possa contrarre il prestito a condizioni talmente inique e onerose (Sez. 2, Sentenza n. 20868 del 30/04/2009 Ud. - dep. 18/05/2009 - Rv. 244884). Anche tale doglianza va, pertanto, rigettata.
Le doglianze relative alla sussistenza dei delitti di cui ai capi 1 (tentativo di estorsione aggravato a carico di Lo AN ME e BA VI) e 2 (estorsione aggravata a carico del solo Lo AN ME) sono infondate. Infatti, la Corte di appeLO con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria evidenzia tutte le ragioni per le quali ritiene provata la responsabilità dei predetti imputati ed affronta, correttamente, tutte le questioni sollevate dagli appellanti risolvendole logicamente e in linea con i principi di diritto più volte fissati da questa Suprema Corte (si veda in proposito la motivazione da pag. 5 a 18). In particolare la Corte di appeLO spiega perché il EL - teste che, per quanto si dirà più dettagliatamente in seguito, è stato, correttamente, ritenuto sincero e credibile - ritenesse di essere l'effettivo destinatario dell'attentato (anche perché prima del rinvenimento dell'ordigno esplosivo aveva subito molti furti e danneggiamenti) e come di conseguenza dopo aver effettuato la denuncia - e aver constatato che le indagini non avevano prodotto alcun risultato e la P.G. sembrava non molto interessata - si sia rivolto a colui che credeva essere il capo della malavita Vibonese e cioè Lo AN ME, conosciuto dalla P.C. perché frequentava il suo negozio (insieme al BA VI e anche con uno degli esponenti della "Famiglia" CU di Limbadi) e si approfittava della sua "reputazione" e del timore che incuteva al EL per prelevare merce dal negozio della P.C. senza pagarla. Inoltre, il Giudice di merito chiarisce perché il EL - il quale constata che dopo l'intervento del Lo AN non è più successo nulla e quindi ritiene di aver ottenuto la "protezione" richiesta (ovviamente non ha alcuna rilevanza se, poi, il Lo AN si sia o meno attivato in tal senso) - diventi facile preda delle richieste estorsive del Lo AN e del suo complice BA. La Corte territoriale fornisce una spiegazione incensurabile anche sull'irrilevanza del lasso temporale - due anni circa - tra la coLOcazione dell'ordigno e la richiesta estorsiva e sull'irrilevanza che non vi sia la prova che la bomba sia stata lasciata avanti al negozio dagli imputati: infatti la richiesta estorsiva non viene avanzata in relazione all'aver posto l'ordigno avanti al negozio della P.C., ma in relazione all'intervento e alla protezione offerta. La Corte di appeLO ben evidenzia, poi, perché non sia necessario alcun accertamento sull'effettiva verificazione di una serie di circostanze (quali ad esempio: visita alla P.C. di giornalisti;
il contatto della P.C. con il sottosegretario al Ministero degli Interni;
ricovero in ospedale della P.C.) riferite dalla P.C. EL;
tra l'altro anche perché, come detto, è stato ritenuto perfettamente credibile. La Corte territoriale motiva in modo incensurabile perché esclude la desistenza degli imputati per il reato sub n. 1, perché sia ravvisabile il reato sub n. 2 e sussista l'aggravante di cui all'art.7 L. 203/1991, anche con richiami di pertinenti e consolidati principi di diritto di questa Suprema Corte di Cassazione ai quali sembra opportuno aggiungere che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre ad essere palese ed esplicita, può essere manifestata anche in maniera implicita ed indiretta, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera (Sez. 2, Sentenza n. 19724 del 20/05/2010 Cc. - dep. 25/05/2010 - Rv. 247117). La desistenza dall'azione delittuosa può ritenersi volontaria quando la prosecuzione non sia impedita da fattori esterni che renderebbero estremamente improbabile il successo di essa, e la scelta di desistere sia, pertanto, operata liberamente. E alle pagine 7 e 13 la Corte di appeLO evidenzia, correttamente, come il soprassedere degli imputati alla richiesta estorsiva (che comunque aveva avuto già successo in quanto la P.C. dopo le minacce degli imputati - "è necessario fare un regalino a quelle persone che avevano messo la bomba" pag.
6 - aveva consegnato al BA una busta contenente 500.000 lire che questi, in modo sprezzante, gli gettava addosso perché la somma di danaro era irrisoria) sia collegata alle visite al negozio della P.C. di alcuni giornalisti il giorno precedente alla presunta desistenza volontaria e al conseguente timore degli stessi imputati che il EL avesse presentato una denuncia contro di loro: "professore finiamo tutto perché voi avete la bocca larga, non vogliamo niente" (Sez. 4, Sentenza n. 32145 del 24/06/2010 Ud. - dep. 20/08/2010 - Rv. 248183;
Sez. 6, Sentenza n. 203 del 20/12/2011 Ud. - dep. 10/01/2012 - Rv. 251571). Si deve ricordare, poi, che in tema di estorsione, integra l'aggravante dell'uso del metodo mafioso (art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991) la condotta di colui che prospetti l'utilizzo delle somme estorte per aiutare le famiglie di taluni carcerati;
ne' rileva, a tal fine, la circostanza che l'esistenza dell'organizzazione criminale non sia espressa nel contesto delle richieste estorsive, in quanto il mezzo di coartazione della volontà facente ricorso al vincolo mafioso, e alla connessa condizione di assoggettamento, può esprimersi in forma indiretta, o anche per implicito (Sez. 5, Sentenza n. 3101 del 06/10/2010 Ud. - dep. 28/01/2011 - Rv. 249080). Per di più, la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203, è integrata dall'approfittamento delle condizioni di cui all'art. 416 bis cod. pen. e la modalità mafiosa della condotta prescinde dall'appartenenza mafiosa del suo autore, che configura la diversa aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3 cod. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 510 del 07/12/2011 Ud. - dep. 12/01/2012 - Rv. 251769). Infine, per la configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Sez. 1, Sentenza n. 5881 del 04/11/2011 Ud. - dep. 15/02/2012 - Rv. 251830). Anche tali doglianze vanno, pertanto, rigettate.
La doglianza di Lo AN ME relativa alla pena è fondata e va, pertanto, accolta. Infatti, il Tribunale di Vibo Valentia pur non escludendo l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, di fatto, nella determinazione della pena, non l'ha applicata come emerge dal conteggio specificato a pagina 35 della sentenza di primo grado: P.B. per il reato più grave (queLO di cui al capo n. 2 e cioè l'estorsione consumata) anni 6 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.000 di multa;
pena aumentata ad anni 7 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa per il reato di cui al capo n. 1; pena aumentata alla pena finale di anni 8 di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa per il reato di cui al capo n.
3. Poiché la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia non è stata impugnata dal P.M., l'erronea mancata applicazione del predetto articolo 7 non poteva essere sanata dal giudice di secondo grado. La Corte di appeLO di Catanzaro, invece, nella sentenza impugnata applica la predetta aggravante dell'art. 7 L. 203/91 affermando, apoditticamente, che il Tribunale di Vibo Valentia pur avendo escluso la concessione delle attenuanti generiche ne avrebbe implicitamente tenuto conto, così come avrebbe implicitamente tenuto conto anche dell'aggravante di cui alla L. n.203 del 1991, art. 7, (pag. 25 dell'impugnata sentenza). Poiché dal conteggio effettuato dal giudice di primo grado - sopra evidenziato - non si ricava assolutamente che il Tribunale abbia tenuto conto implicitamente dell'aggravante di cui sopra (nè delle attenuanti generiche, esplicitamente negate come si legge a pagina 35 della sentenza di primo grado) è evidente che l'aver, invece, la Corte di appeLO conteggiato tale aggravante viola il principio del divieto di "reformatio in peius". In proposito questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio - condiviso dal Collegio - che in caso di appeLO presentato dal solo imputato, il divieto di "reformatio in peius" riguarda ogni componente che concorre alla determinazione della pena complessiva e pertanto il giudice d'appeLO non può valutare in modo più grave una di tali componenti o addirittura tener conto di una componente non conteggiata dal primo giudice, ancorché la pena complessiva irrogata risulti comunque inferiore a quella applicata nel precedente grado di giudizio (si veda ad esempio: Sez. 4, Sentenza n. 37980 del 03/06/2008 Ud. - dep. 03/10/2008 - Rv. 241216). Pertanto si deve annullare la sentenza impugnata nei confronti di Lo AN ME limitatamente alla pena inflitta che determina - ex art. 620 lettera l c.p.p. - in complessivi anni 5 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa (pena base, individuata dalla Corte di appeLO di Catanzaro, anni 6 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa;
ridotta ex art. 62 bis ad anni 4 di reclusione ed Euro 700,00 di multa;
aumento, ex art. 81 c.p., complessivamente determinato dalla Corte d'AppeLO - per i reati di cui ai capi 1 e 3 - in mesi 16 di reclusione ed Euro 500,00 di multa).
La doglianza di Lo AN NO relativa alla prescrizione è infondata. Infatti, la prescrizione del reato di usura di cui al capo n. 4 si prescrive in 15 anni sia applicando la nuova normativa sulla prescrizione sia applicando quella vecchia. Invero, nonostante l'errore compiuto dalla Corte di appeLO (che ha ritenuto l'equivalenza delle concesse attenuanti generiche con le aggravanti contestate - pag 33 - ed ha poi applicato la riduzione di pena ex art. 62 bis c.p., come se tali attenuanti fossero prevalenti - pag 34 -) la pena massima per il reato di cui sopra non è quella di 4 anni, come indicato dal ricorrente nella sua memoria. Infatti, secondo la legge antecedente alla riforma, apportata all'istituto della prescrizione dalla L. n. 251 del 2005, la riduzione di pena per un'attenuante deve essere - ex art. 157 c.p. - quella minima. Nel caso di specie effettuando la diminuzione minima di un giorno, della pena di 6 anni, per le concesse attenuanti generiche la pena massima per il reato di usura è di anni 5, mesi 11 e giorni 29; pertanto il reato - ex art. 157, n. 3 previgente - si prescrive in 10 anni e per effetto delle interruzioni della prescrizione, il reato si prescrive in 15 anni. In base alla nuova legge il reato si prescrive sempre in 15 anni e non in anni 11 e mesi 3, come erroneamente indicato dalla Corte di appeLO (che ha applicato, per determinare la prescrizione, solo una delle due aggravanti ad effetto speciale contestate;
lo stesso errore la Corte di appeLO lo ha commesso nei confronti di NZ IO per il capo 12 dichiarato prescritto;
errore che non può essere eliminato non avendo effettuato il ricorso il P.G.). Infatti, l'attuale art. 157 c.p., commi 2 e 3, stabilisce che si tiene conto delle aggravanti ad effetto speciale nell'aumento massimo e non si tiene conto del giudizio di comparazione ex art. 69 cod. penale. Pertanto poiché la pena prevista per il suddetto reato all'epoca della sua commissione era di anni 6 si deve effettuare l'aumento della metà per l'aggravante ad effetto speciale (è previsto, infatti, un aumento di pena da un terzo alla metà) di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n.
3. e pertanto si ha una pena di 9 anni al quale deve aggiungersi l'aumento di un terzo - ex art. 63 c.p., comma 4, - per effetto della seconda aggravante ad effetto speciale -
quella di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 4, - e quindi si arriva ad una pena di anni 12.
Ai 12 anni deve, infine, aggiungersi un quarto (pari ad anni 3) per effetto delle interruzioni della prescrizione e si arriva quindi sempre ad una prescrizione di 15 anni. La Corte di appeLO ha indicato come termine di prescrizione quella di anni 11 e mesi 3 (quindi la prescrizione in ogni caso non si è ancora verificata) perché nel suo conteggio, come già detto, ha applicato una sola aggravante ad effetto speciale. Questa Suprema Corte ha, invece, affermato il principio che ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, all'aumento di pena così come determinato in forza dell'art. 63 c.p., comma 4. L'art.157 c.p., infatti, anche nella nuova formulazione, non prevede alcuna riserva circa l'affermata influenza delle aggravanti ad effetto speciale sui termini di prescrizione per il caso che ne siano contestate più d'una, salvo il necessaria coordinamento con la previsione dell'art. 63 c.p., n. 4 nel senso della limitazione dell'aumento di pena, a nulla rilevando, poi, data l'autonomia della disciplina della prescrizione, nemmeno la facoltatività dell'ulteriore aumento di pena una volta applicato queLO per la circostanza più grave, o, nel caso di pari gravità, per una delle circostanze ad effetto speciale. Ciò era stato affermato nel vigore della previgente disciplina dei termini prescrizionali (Sez. 4, Sentenza n. 27748 del 10/05/2007 Ud. - dep. 13/07/2007 - Rv. 236834) in relazione all'uso delle armi e all'impiego del travisamento nel corso di una rapina;
la Corte dopo avere precisato che si tratta di condotte che si diversificano reciprocamente per il contenuto, configurando così distinte circostanze aggravanti, aveva ulteriormente rilevato che esse devono essere autonomamente considerate ai fini della prescrizione, il cui calcolo deve dunque essere effettuato applicando la disciplina generale dettata nell'art.63 c.p., comma 4, per il concorso di circostanze della stessa specie.
D'altra parte, dopo alcuni contrari arresti, si è ormai consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, l'indirizzo secondo cui le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena diversa da quella ordinaria del reato e quelle ad effetto speciale mantengono la loro natura anche se, concorrendo con altra circostanza analoga, non possono comportare un aumento superiore ad un terzo, ai sensi dell'art. 63 c.p., comma 4 (Sez. U, Sentenza n. 16 del 08/04/1998 Cc. - dep. 11/06/1998 - Rv. 210709; si veda, inoltre, per una completa rassegna dei precedenti, Sez. 1, Sentenza n. 19841 del 31/03/2005 Cc. - dep. 25/05/2005 - Rv. 233262). Tali principi rimangono pienamente applicabili anche nel vigore della nuova disciplina della prescrizione, ed anzi appaiono anche più coerenti con il nuovo regime normativo, che ha, astrattamente, riguardo alla pena edittale massima prevista per ciascun reato, esclusa la considerazione del trattamento punitivo concreto (si veda, invece, l'art. 157 c.p.p., comma 3, nella precedente formulazione e cioè l'incidenza del giudizio di comparazione, ex art. 69 del c.p., sulla prescrizione. Si veda ad es.: Sez. 2, Sentenza n. 33871 del 02/07/2010 Ud. - dep. 17/09/2010 - Rv. 248130). Si osserva, infine, che il termine di decorrenza per la prescrizione - indicato anche dal ricorrente - è il primo gennaio del 2003. Infatti, la riforma del reato di usura del 1996, ha introdotto una speciale regola in tema di decorrenza della prescrizione;
l'art. 644 ter c.p., stabilisce, invero, che "la prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale" (statuizione questa che è in linea aLO schema giuridico dell'usura - nel caso, come queLO di specie, di effettiva dazione di interessi e non di sola promessa - intesa, appunto, quale delitto a consumazione prolungata o - come sostiene autorevole dottrina - a condotta frazionata;
si veda Sez. F, Sentenza n. 32362 del 19/08/2010 Ud. - dep. 26/08/2010-Rv. 248142). Il resto dei ricorsi (che sostanzialmente hanno per oggetto le doglianze dei ricorrenti relative alle condanne per i vari reati di usura e alle doglianze non ancora trattate) è inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.
Infatti, nel momento del controLO di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4^ sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).
Inoltre, il resto dei ricorsi (che sostanzialmente hanno per oggetto le doglianze dei ricorrenti relative alle condanne per i vari reati di usura e alle doglianze non ancora trattate) è inammissibile anche per violazione dell'art. 591, lett. c) in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze (sono le stesse affrontate dalla Corte di appeLO) sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell'atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Infatti il Giudice di merito ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, evidenziato tutte le ragioni per le quali ritiene la responsabilità dei ricorrenti per i delitti di usura aggravati di cui sopra (ad esempio: dichiarazioni della P.C. EL, riscontrate, tra l'altro, dagli elementi probatori di cui appresso;
dichiarazioni e accertamenti della P.G.; dichiarazioni testi;
esito intercettazioni - si veda ad es.: pag. 46 -;
accertamenti bancari;
valutazioni delle matrici degli assegni nel possesso della P.C.; mancanza di giustificazione degli imputati che non hanno saputo indicare alcuna causa lecita per la ricezione di assegni da parte del EL;
contenuto del supporto audio video). La Corte di appeLO - richiamando anche le motivazioni del Tribunale - ha correttamente rilevato le ragioni che fanno ritenere perfettamente credibile la P.C. EL che è teste e non chiamante in correità; pertanto non sono certo necessari, per le sue dichiarazioni, i riscontri esterni richiesti dall'art. 192 c.p.p., comma 3, riscontri che nel caso di specie, comunque, ci sono. Infatti
è necessario solo accertare - come è stato correttamente fatto nella sentenza impugnata - la credibilità della stessa P.C. (si veda, fra le tante, Sez. 4, Sentenza n. 30422 del 21/06/2005 Ud. - dep. 10/08/2005 - Rv. 232018). La Corte di appeLO ha, inoltre, ben valutato e giustificato la non influenza - su quanto sopra - delle denunziate "contraddizioni" della Parte Civile (in realtà, come evidenziato dal giudice di merito, si tratta di lievi imprecisioni e dimenticanze dovute all'età della P.C. e al lungo tempo trascorso tra i fatti e l'audizione deLO stesso EL, per le quali la P.C. ha, comunque, fornito adeguata giustificazione). Per quanto sopra è evidente che gli imputati potevano essere condannati sulla base delle sole dichiarazioni della P.C., ma, come si è già detto, la Corte di appeLO ha indicato, per ogni singolo imputato, anche i riscontri che confermano la credibilità del teste EL. Molto rilevante è la trascrizione del contenuto del supporto audio video (Lo AN NO è all'interno del negozio del EL e conversa con lui) dalla quale la Corte di appeLO ricava, correttamente, la piena conferma della credibilità del EL stesso. Da tale conversazione emerge che la P.C. in difficoltà economica deve pagare somme di danaro a titolo di interessi a vari soggetti (tra cui anche a Lo AN ME) e che erano stati presi da parte del Lo AN impegni con "malavitosi di notevole caratura criminale" ("gruppi mafiosi di San GO d'Ippona, di San Costantino Calabro", come li identifica la Corte di appeLO - pag. 22 - riferendosi al "Montone di TI e alle persone di San GO e di San Costantino" di cui alla trascrizione della conversazione a pag. 23). È chiara la manifesta infondatezza delle doglianze che evidenziano la scarsa importanza della registrazione perché il coLOquio si sarebbe svolto nell'ottobre del 1999, mentre per il Lo AN NO - ad esempio - si contesta l'usura dall'anno 2000. Infatti, innanzi tutto non si deve dimenticare che al Lo AN ME (che il figlio NO indica espressamente come una delle persone alle quali la P.C. deve pagare somme di danaro per prestiti) si contesta l'usura a partire dal 1999. Inoltre, ciò che rileva è che dalle parole del Lo AN NO emerge: la grave difficoltà economica nella quale versa il EL, così come questi aveva sempre affermato prima del rinvenimento del supporto audio video;
che il Lo AN ME è "creditore" della P.C.; che per sollecitare i pagamenti interviene Lo AN NO che pochi mesi dopo diventerà anch'egli "creditore" del EL;
che il Lo AN NO si adopera per trovare altri "finanziatori" per la P.C. (si veda ad esempio pag. 41 impugnata sentenza). Manifestamente infondate sono anche le doglianze relative al fatto che i giudici di merito hanno creduto alla P.C. quando indicava il nome del beneficiario degli assegni sulla base di annotazioni che egli stesso aveva apposto sulle matrici degli stessi assegni. Infatti, la Corte di appeLO a pag. 48, ad esempio, evidenzia che l'imputato RU ha riconosciuto, in sede di interrogatorio, di aver ricevuto dal EL un assegno di Euro 3.620,00 (in restituzione di un servizio fotografico pagato alla P.C. ma da questi non eseguito). Ebbene sulla matrice di questo assegno vi sono le stesse annotazioni apposte sugli altri assegni che la P.C. dice di aver dato al RU e da questi incassati. La Corte di appeLO ha, quindi, correttamente valutato tutto quanto sopra esposto ed ha ritenuto - con motivazione incensurabile - la piena credibilità del teste EL. A fronte di ciò i ricorrenti contrappongono solo contestazioni in fatto, che non tengono conto delle argomentazioni della Corte di appeLO.
In proposito questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 - dep. 11.10.2004 - rv 230634). Manifestamente infondata è la doglianza di Lo AN NO per il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti sulle contestate aggravanti. Infatti la Corte territoriale esamina correttamente i vari elementi fissati dall'art. 133 del c.p., per giustificare la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti. Questa suprema Corte ha più volte affermato, in proposito, che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.) e/o per il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 c.p., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (nel caso di specie i precedenti penali, seppur di limitata gravità; si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691). Si deve comunque rilevare che - come già detto aLOrché si è presa in considerazione la richiesta di prescrizione - la Corte di appeLO pur avendo ritenuto l'equivalenza tra le attenuanti generiche e le contestate aggravanti ha, poi, ridotto la pena di un terzo - ex art. 62 bis c.p. - come se avesse riconosciuto la prevalenza delle suddette attenuanti (si vedano le pagine 33 e 34 impugnata sentenza). È quindi evidente l'inammissibilità della doglianza, anche per l'assoluta mancanza di interesse dell'imputato sul punto.
Manifestamente infondata è la doglianza di BA VI per il diniego delle attenuanti generiche. Infatti la Corte territoriale valuta correttamente i vari elementi fissati dall'art. 133 c.p., per la concessione delle attenuanti generiche. Questa suprema Corte ha più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (nel caso di specie i gravi ed allarmanti precedenti penali;
si veda sul punto ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691). Inoltre, sempre secondo i principi di questa Corte - condivisi dal Collegio - ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo. Ad esempio in un caso posto all'attenzione di questa Suprema Corte - che ha considerato corretta la relativa motivazione - il giudice di merito aveva ritenuto che non potessero concedersi le attenuanti generiche in relazione alla gravità del fatto e ai precedenti penali (Si veda Sez. 1, Sentenza n. 3772 del 11/01/1994 Ud. - dep. 31/03/1994 - Rv. 196880). Manifestamente infondata è, infine, la doglianza relativa alla misura della pena determinata dalla Corte di appeLO di Catanzaro. Infatti il Giudice di merito applica al BA la stessa pena individuata nella sentenza di appeLO annullata (anni 4 di reclusione e Euro 600,00 di multa); con tale sentenza era stata diminuita la pena inflitta in primo grado di mesi 6 di reclusione ed Euro 100,00 di multa. Il giudice di appeLO afferma di confermare la riduzione della pena (irrogata dal Tribunale) e di allinearsi alla pena individuata nella sentenza annullata perche non riformabile in peius (si veda pagine 26 e 27 dell'impugnata sentenza). Dal che si evince chiaramente che per "i gravi e allarmanti precedenti penali suLO stesso gravanti che denotano professionalità nel reato" la Corte avrebbe ritenuto congrua una pena più alta che ha ritenuto, però, di non poter irrogare per il divieto di reformatio in peius. Questa Suprema Corte ha in proposito affermato che nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali (come è nel caso di specie dato che si tratta di una tentata estorsione aggravata dalla L. n. 203 del 1991, art. 7), il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125 c.p., comma 3, anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (principio, questo, ancor più valido nel caso di specie essendo comunque stata accolta la richiesta di riduzione della pena).
Come si è già sopra evidenziato si deve, quindi, annullare la sentenza impugnata nei confronti di Lo AN ME limitatamente alla pena inflitta che si determina in complessivi anni 5 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa;
si rigetta nel resto il ricorso di Lo AN ME. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, gli imputati Lo AN NO, BA VI, CH PA, NZ IO e RU GO devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento. Tutti i ricorrenti devono essere condannati alla rifusione, in favore della P.C. EL AE VI TR, delle spese di questo grado di giudizio liquidate in complessivi Euro 2.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Lo AN ME limitatamente alla pena inflitta che determina in complessivi anni 5 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso del Lo AN ME. Rigetta i ricorsi di Lo AN NO, BA VI, BA VI, CH PA, NZ IO e RU GO che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna tutti i ricorrenti alla rifusione in favore della P.C. EL AE VI TR delle spese sostenute per questo grado di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali. Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 10 maggio 2012. Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2012