Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2012, n. 31065
CASS
Sentenza 10 maggio 2012

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Massime2

Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., deve aversi riguardo, in caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, all'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen. per il concorso di circostanze della stessa specie. Infatti, anche la nuova formulazione dell'art. 157 non prevede alcuna riserva circa l'affermata influenza delle circostanze ad effetto speciale sui termini di prescrizione per il caso che ne sia contestata più d'una, salvo il necessario coordinamento con la previsione dell'art. 63 comma quarto, cod. pen., nel senso della limitazione dell'aumento di pena, a nulla rilevando, data l'autonomia della disciplina della prescrizione, la facoltatività dell'ulteriore aumento di pena una volta applicato quella per la circostanza più grave, o, nel caso di pari gravità, per una delle circostanze ad effetto speciale.

In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ex art. 603, comma secondo, cod. proc. pen., il giudice di appello è tenuto a disporre la rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, salvo il limite costituito da richieste di prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti; diversamente nell'ipotesi contemplata dall'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., la rinnovazione è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell'ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività. (Nella specie si trattava dell'acquisizione di un supporto audio-video, costituente prova nuova perché acquisito dopo la sentenza di primo grado).

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  • 1Corte di cassazione
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    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado del 30 novembre 2012 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato Massimiliano C. in relazione ai reati di cui all'art. 648 c.p., per avere acquistato o comunque ricevuto, al fine di procurarsi profitto, in data successiva e prossima al 16 novembre 2005, un assegno tratto su conto corrente bancario provento di furto commesso in danno di Renato F., legale rappresentante della Romainvest s.r.l. di Roma, con il riconoscimento della recidiva specifica infraquinquennale (capo d'imputazione 2); e, in data antecedente e prossima al 31 gennaio 2006, un carnet di assegni …

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  • 2Alle Sezioni unite la questione se violi il divieto di reformatio in
    Gioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. È stata fissata per l'udienza del 18 aprile 2013 la discussione di un ricorso nel quale si è posta la questione - che ne ha giustificato la rimessione ex art. 618 c.p.p. alle Sezioni unite - se ricorra un caso di violazione del divieto di reformatio in peius nella decisione del giudice di appello che, impugnante il solo imputato, dopo aver escluso una circostanza aggravante, ribadisca il giudizio di equivalenza tra le residue circostanze, confermando la pena irrogata in primo grado. Nel caso di specie, dopo una condanna, all'esito di giudizio abbreviato, di un imputato di traffico di stupefacenti aggravato dalla recidiva e dall'ingente quantità, la Corte d'appello, accolto un motivo …

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  • 3Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 14 ottobre 2022

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  • 4Le Sezioni Unite Cirelli su recidiva temperata e prescrizione
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2022

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  • 5Limite all'aumento di pena per effetto della recidiva
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 agosto 2022

    Indice Le questioni La soluzione adottata dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Le questioni La Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione – in relazione ad un ricorso in cui, in particolare, il ricorrente si doleva, con il terzo motivo, che, nella fattispecie in esame, avrebbe dovuto trovare applicazione la disposizione del comma 6 dell'art. 99 c.p., con la conseguenza che per il computo del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p., si sarebbe dovuto tenere conto solo dell'aumento di pena in concreto operato per la recidiva nei riguardi dell'imputato, e che, in ragione degli atti interruttivi, non si sarebbe dovuto tenere conto dell'ulteriore aumento di cui al …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2012, n. 31065
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31065
Data del deposito : 10 maggio 2012

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