Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/10/2002, n. 37285
CASS
Sentenza 1 ottobre 2002

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Nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel caso di nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado non soggiace alla regola della deduzione almeno 15 giorni prima dell'udienza, prescritta dall'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen., trattandosi di deduzione non suscettibile - diversamente dal caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale previsto dall'art. 603 primo comma - di alcuna preclusione di carattere temporale relativamente a prove la cui ammissibilità deve essere valutata solo in quanto "manifestamente superflue o irrilevanti" a norma dell'art. 495 comma 1, appositamente richiamato dall'art. 603 comma 2 cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/10/2002, n. 37285
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37285
    Data del deposito : 1 ottobre 2002

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