Sentenza 1 ottobre 2002
Massime • 1
Nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel caso di nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado non soggiace alla regola della deduzione almeno 15 giorni prima dell'udienza, prescritta dall'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen., trattandosi di deduzione non suscettibile - diversamente dal caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale previsto dall'art. 603 primo comma - di alcuna preclusione di carattere temporale relativamente a prove la cui ammissibilità deve essere valutata solo in quanto "manifestamente superflue o irrilevanti" a norma dell'art. 495 comma 1, appositamente richiamato dall'art. 603 comma 2 cod. proc. pen..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/10/2002, n. 37285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37285 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 01/10/2002
1. Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere - N. 1082
3. Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 018162/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NZ AR N. IL 13/07/1940;
avverso SENTENZA del 05/03/2002 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Cons. Dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per il rigetto del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
IC RL ricorre per la cassazione della sentenza in data 5.3.2002 della Corte di Appello di Napoli (in sede di rinvio) con la quale è stata dichiarata prescritta la contravvenzione di cui agli artt. 17, 1 co., e 20 l. 64/1974 ed stata rideterminata la pena inflitta per le restanti violazioni in materia urbanistica (art. 20 lett. b) l. 47/85; artt. 1, 2 e 13 l. 1086/1971; art. 1, co. 4, l.1086/1971). Lamenta la nullità della sentenza per la mancata acquisizione della documentazione relativa al procedimento amministrativo in corso, sopravvenuta alla sentenza di primo grado e la violazione di legge sulla mancata applicazione della prescrizione anche agli altri reati contestati.
Quest'ultimo motivo risulta, allo stato, infondato atteso che la prescrizione è stata correttamente calcolata dalla Corte di appello con riferimento alla data dell'accertamento del reato, dal momento che, secondo quanto dal predetto giudice di merito accertato, all'epoca del sequestro il manufatto non era stato ancora ultimato. È stato dunque applicato il criterio costantemente richiamato da questa Corte, da ultimo con sentenza delle Sezioni Unite 27.2.2002 n. 17178, Cavallaro rv. 221399). Risulta invece fondato l'altro motivo di ricorso.
La Corte di appello di Milano ha infatti rigettato la richiesta di rinnovazione del dibattimento sulla base della tardività della medesima, avendo riscontrato la mancanza di una espressa richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nei motivi di appello. Ma ciò è in contrasto con la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel caso di nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado (come nel caso di specie, dove si chiedeva di acquisire documentazione formatasi in epoca posteriore alla sentenza di primo grado) non soggiace alla regola della deduzione almeno 15 giorni prima dell'udienza, prescritta dall'art. 585, co. 4, cpp, trattandosi di deduzione all'evidenza non suscettibile diversamente dal caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale previsto dall'art. 603 comma 1 - di alcuna preclusione di carattere temporale relativamente a prove la cui ammissibilità deve essere valutata solo in quanto "manifestamente superflue o irrilevanti" a norma dell'art. 495 comma 1, appositamente richiamato dall'art. 603 comma 2 cpp (Cass. Sez. 6^ 21.12.93 n. 27193, Saponaro rv. 198244; Sez. 5^ 3.3.94 n. 5690, PM in proc. Coscia rv. 198862;
Sez. 5^ 17.12.99 n. 1075, La vista rv. 215772). Si impone dunque l'annullamento della impugnata sentenza con rinvio al giudice di appello che provvederà ad una nuova valutazione della prova richiesta secondo i principi sopra menzionati.
P.Q.M.
La Corte:
- annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2002