Cass. pen., sez. V, sentenza 18/01/2011, n. 15042
CASS
Sentenza 18 gennaio 2011

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Nel giudizio di rinvio le nuove prove (nella specie concernenti elementi emersi a seguito della attività integrativa di indagine del P.M.), non possono considerarsi veicolate secondo il meccanismo di cui all'art. 586, comma quarto, cod. proc. pen. (deposito di motivi nuovi) ma ai sensi dell'art. 627, comma secondo, che non costituisce norma derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., ben potendo il giudice di appello, in sede di rinvio, procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, anche d'ufficio.

Non sussiste la violazione del diritto di difesa qualora la documentazione relativa alla attività integrativa di indagine di cui all'art. 430 , comma primo, cod. proc. pen., sia depositata dal P.M. (nella specie il Procuratore Generale), anziché presso la propria segreteria, nella Cancelleria del giudice competente (nella specie la Corte di Assise d'appello quale giudice di rinvio), in quanto il deposito, ancorché irrituale ex art. 430, comma secondo, cod. proc. pen., non impedisce alle parti private di avere notizia delle indagini e di prendere visione delle stesse.

Commentario1

  • 1Eccesso di velocità: strumenti per l'accertamento e loro taratura periodica
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 18/01/2011, n. 15042
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15042
Data del deposito : 18 gennaio 2011

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