Sentenza 20 dicembre 2011
Massime • 1
La desistenza dall'azione delittuosa può ritenersi volontaria quando la determinazione del soggetto agente sia stata libera e non coartata, ossia quando la prosecuzione dell'azione non sia impedita da fattori esterni che ne renderebbero estremamente improbabile il compimento. (Fattispecie in cui la S.C. ha censurato la sentenza del giudice di merito che aveva escluso la desistenza nella condotta dell'imputato, liberamente allontanatosi da un'abitazione rurale dopo averne forzato la porta d'ingresso, rovistando al suo interno e mettendo tutto a soqquadro, senza peraltro asportare nulla).
Commentari • 3
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 14 marzo 2016, iscritta al n. 128 del registro ordinanze 2016, la Commissione tributaria provinciale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione. La norma censurata prevede che «[n]el periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi …
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Integra il reato di tentato furto frugare i bagagli in uno scale aeroportuale. L'omessa prospettazione da parte dell'imputato di una ricostruzione alternativa plausibile dai fatti in addebito, pur non potendo essere valutata come prova a carico, può costituire un argomento di supporto logico della assenza di ipotesi suscettibili di minare il giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio già espresso sulla base delle prove acquisite. Le versioni alternative fornite dall'imputato rispetto ad una logica prospettazione della ricostruzione del quadro probatorio contenuta nella motivazione del provvedimento impugnato devono avere una loro validità argomentativa e non appartenere …
Leggi di più… - 3. Cassazione Penale: la segnalazione del delitto può non essere pentimento operosoFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 20 agosto 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2011, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 20/12/2011
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - rel. Consigliere - N. 1903
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 37684/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DEL GIUDICE ANTONIO N. IL 18/10/1941;
avverso la sentenza n. 1613/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 04/06/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Riello Luigi che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Del Giudice Antonio ricorre per cassazione contro la sentenza in data 4/6/2010, con la quale la Corte di Appello di Palermo ha confermato la decisione in data 21/11/2008 del Tribunale di Trapani, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di tentato furto aggravato in appartamento, ex artt. 110 - 56 - 624 bis - art. 625 c.p., n. 2 e condannato alla pena di giustizia.
Il predetto aveva fatto da palo al figlio, introdottosi in una abitazione, previa forzatura della finestra, e ne era uscito, dopo avere rovistato all'interno, senza asportare alcunché. A sostegno della richiesta di annullamento dell'impugnata decisione il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della norma penale in riferimento all'art. 56 c.p., comma 3, e sostiene che l'imputato avrebbe dovuto essere mandato assolto per desistenza volontaria, avendo arrestato la sua condotta prima del compimento dell'azione esecutiva, interrotta da motivi di ordine pratico, legati alla circostanza del mancato rinvenimento di beni da asportare, per cui o si versava nell'ipotesi del reato impossibile ex art. 49 c.p., comma 2, ovvero doveva ritenersi che l'agente non abbia voluto, pur potendolo fare, impossessarsi di beni di cui valeva la pena asportare.
Il ricorso è fondato sia pure nei limiti e con le precisazioni, che seguono.
La giurisprudenza di questa corte, che qui pienamente si condivide, ha chiarito che, perché possa essere ritenuta sussistente la causa di non punibilità prevista dall'art. 56 c.p., comma 3 è necessario che la volontà di desistere si sia formata per motivi di una qualsiasi natura, anche pratici, pur se si prescinde da quelli ideologici o dall'autentico pentimento, ma in maniera del tutto libera, non quando i motivi di desistenza prevalgano su quelli di persistenza nell'iter criminoso a cagione di fattori esterni, che coartino la volontà del reo, la quale in -tal modo è viziata nella sua formazione (Cass. Sez. 2^ 29/9-28/10/2009 n. 41484 Rv.245233;
Sez. 4^ 24/6-20/8/2010 n. 32145 Rv.248183; Sez. 1^ 21/3-27/6/1989 n. 8864 Rv. 181644). Nel caso in esame non è condivisibile la decisione del giudice di merito, che nella condotta dell'imputato, che si era allontanato dall'abitazione, dopo averne forzato la porta di ingresso e rovistato all'interno di essa e messo tutto a soqquadro, senza avere asportato nulla, pur correttamente escludendo l'ipotesi del reato impossibile, non ha ravvisato comunque l'esimente della desistenza volontaria. Non ha valutato la corte di merito che tra le tante cose presenti, che potevano essere asportate, pur se di scarso valore, trattandosi di una abitazione rurale, l'imputato ha preferito non persistere nel suo proposito criminoso e di non asportare niente, determinandosi liberamente a tale scelta senza che intervenissero fattori esterni, a nulla rilevando che tale volontà si sia formata per l'assenza di oggetti di suo gradimento.
Non corrisponde ai criteri della logica e alle regole del diritto punire colui, che abbandona volontariamente il proposito criminoso e di conseguenza nella specie anche il corresponsabile dell'azione criminosa, attuale ricorrente.
Va da sè che negli atti già compiuti è ravvisabile l'ipotesi del reato di concorso in violazione di domicilio aggravata, procedibile di ufficio, onde qualificata la condotta criminosa ex art. 110 - art.614 c.p., comma 4, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo, che nel demandato nuovo giudizio proceda a carico dell'imputato in ordine a tale ipotesi di reato.
P.Q.M.
Qualificato il fatto come violazione di domicilio aggravata dall'art. 614 c.p., comma 4, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di - Palermo. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2012