Sentenza 31 marzo 2005
Massime • 1
Ai fini della determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare, nel caso concorrano più circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o circostanze ad effetto speciale, si deve tener conto, ai sensi dell'art. 63, comma quarto, cod.pen., della pena stabilita per la circostanza più grave e dell'aumento complessivo di un terzo per tutte le altre circostanze globalmente considerate, le quali mantengono peraltro la natura di circostanze ad effetto speciale.(Nella specie si trattava di estorsione aggravata ed ulteriormente aggravata ai sensi dell'art. 7 L. n. 203 del 1992).
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- 1. Alle Sezioni unite la questione relativa al computo dei terminiLina Matarrese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza qui pubblicata approda alle Sezioni unite della Corte Suprema una dibattuta questione in materia di misure cautelari: "se ai fini della determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari e, di conseguenza, dei relativi termini di durata, si debba tenere conto - ai sensi dell'art. 63, comma 4, c.p. - in caso di concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale[1], non solo della pena stabilita per la circostanza più grave ma anche dell'aumento complessivo di un terzo per tutte le altre circostanze globalmente considerate". La discussione del citato ricorso è prevista per l'udienza del 27 novembre 2014. In breve, nel caso di specie, …
Leggi di più… - 2. Ancora sul computo dei termini di custodia cautelare: si rinnovano i dubbi sulla "condanna anticipata"Accesso limitatoAlfredo Montagna · https://www.altalex.com/ · 28 agosto 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/03/2005, n. 19841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19841 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 31/03/2005
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 1392
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 047568/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO EB N. IL 10/08/1969;
avverso ORDINANZA del 14/09/2004 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FABBRI GIANVITTORE;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Galasso: rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 14-9-2004 il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell'art. 310 c.p.p., confermava l'ordinanza con la quale la Corte di Appello di Napoli aveva rigettato l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare proposta da AN EB.
Il tribunale sosteneva che i termini non erano decorsi, dovendosi tenere conto (ai fini della determinazione della pena ai sensi dell'art. 278 c.p.p.), di tutte le circostanze aggravanti ad effetto speciale, con conseguente aumento, non facoltativo, di un terzo sulla pena determinata per la più grave delle predette circostanze, ai sensi dell'art. 63 comma 4 c.p.p.. Avverso la predetta ordinanza ricorre il AN, tramite i suoi difensori, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 63 c.p., 278 e 303 c.p.p.. Il ricorrente sostiene, richiamandosi ad un arresto di questa Corte, che poiché ai sensi dell'art. 63 comma 4 c.p. in caso di concorso di aggravanti speciali si deve fissare la pena per la prima aggravante e poi è possibile, ma non obbligatorio, un aumento fino a un terzo, le aggravanti speciali ulteriori rispetto alla prima non sono più ad effetto speciale ma diventano aggravanti comuni, con la conseguenza che di esse non si deve tenere conto in forza dell'art. 278 c.p.p.. Pertanto, poiché la fattispecie concreta riguarda un'ipotesi di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629 cpv. e ulteriormente aggravata ai sensi dell'art. 7 L. 203/1992, il termine di custodia cautelare per la fase del giudizio di primo grado era di un anno e non di un anno e sei mesi ed era scaduto.
Conseguentemente chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la scarcerazione "ora per allora", in base all'insegnamento di questa Corte (Sez. Un., n. 25350 del 24-4-200, Fiorenti, rv. 221657). MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
È vero che questa Corte ha avuto occasione di affermare che in caso di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, o per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, ai fini di cui all'art. 278 c.p.p. deve tenersi conto, in relazione all'art. 63 comma 4 c.p., soltanto della pena derivante dall'applicazione della più grave di dette circostanze (Sez. 1^, n. 1301 del 27-2-1996, P.M. in proc. Nicastro, rv. 204179);
tuttavia il predetto insegnamento deve considerarsi superato, avendo questa Corte ripetutamente affermato, sia prima sia dopo l'arresto citato, che nella situazione descritta si deve aggiungere, alla pena determinata per l'applicazione della circostanza aggravante più grave, l'ulteriore aumento complessivo di un terzo per tutte le altre circostanze, globalmente considerate (Sez. 6^, n. 1240 del 13-3-1997, Casile, rv. 208098; Sez. 1^, n. 2314 del 9-4-1996, Sanfilippo, rv. 205339; Sez. 1^, n. 2125 del 2-4-1996, Mendola, rv. 204404; Sez. 1^, 291 del 22-1-1992, Brusca, rv. 189498). Tale indirizzo ha trovato autorevole conferma da parte delle Sezioni Unite, le quali hanno anche precisato che le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena diversa da quella ordinaria del reato e quelle ad effetto speciale mantengono la loro natura, anche se concorrendo con altra circostanza aggravante della stessa natura non possono comportare un aumento superiore ad un terzo, ai sensi dell'at. 63 comma 4 c.p. (Sez. Un., n. 16 dell'8-4-1998, Vitrano e altro, rv.
210709). Ne consegue che l'estorsione per la quale ricorrano due o più delle predette aggravanti rientra tra i reati per i quali è prevista una pena superiore ai venti anni di reclusione, di talché il termine previsto per la fase del giudizio è di un anno e sei mesi (Sez. 2^, n. 2036 del 9-5-1996, P.M. in proc. Argenti, rv. 206308) e pertanto non era scaduto, come affermato dalla ordinanza impugnata, non contestata sul punto dal ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2005