Sentenza 15 ottobre 2008
Massime • 1
È legittima la decisione con cui il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ex art. 603, comma secondo, cod. proc. pen., su richiesta della parte non appellante, in quanto trattandosi di nuove prove sopravvenute o scoperte successivamente al giudizio di primo grado, alla richiesta di rinnovazione è legittimata ciascuna delle parti, ivi compresa quella non appellante, la quale può avere interesse, attraverso l'espletamento della prova, a rafforzare la validità della precedente pronuncia favorevole, sempre che non si tratti di prova vietata dalla legge o manifestamente superflua o irrilevante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/2008, n. 41306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41306 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 15/10/2008
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - N. 3718
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 020481/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RE IO, N. IL 03/06/1969;
avverso SENTENZA del 16/10/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI AR, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 21 maggio 2004 il tribunale di AP dichiarava EN CE OR e AR RE colpevoli di tentato omicidio ai danni di US ES (capo a), detenzione e porto illegali di arma comune da sparo (capo b) e esplosioni pericolose (capo c).
La responsabilità degli imputati era ritenuta provata sulla base delle dichiarazioni rese, nell'immediatezza dei fatti, dapprima alla p.g. e poi al p.m., da ES - che forniva una dettagliata descrizione degli autori del fatto criminoso - confortate dal riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa e non inficiate dalla successiva ritrattazione dibattimentale, ascrivibile alle minacce patite, nonché dall'esito positivo degli accertamenti tecnici che avevano consentito di rilevare sulla mano sinistra di AR RE tre particelle, costituenti di per se prova certa del fatto che questi avesse utilizzato armi da fuoco.
Nel corso del giudizio di secondo grado, a seguito della riapertura dell'istruzione dibattimentale, venivano assunte le dichiarazioni del collaboratore di giustizia AR AN, asseritamente presente in casa di AR RE al momento in cui era partita la spedizione punitiva
contro
ES e a conoscenza delle modalità del suo ferimento per averle apprese dagli stessi autori del fatto, indicati rispettivamente in QU ES, conducente del motorino utilizzato per l'agguato, e AR RE, esecutore materiale del ferimento. AN M. escludeva qualsiasi coinvolgimento nell'episodio delittuoso di OR.
Il 21 giugno 2005 la Corte d'appello di AP (Sez. 5) assolveva ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p. il OR da tutti i reati ascrittigli e il RE dal tentato omicidio, per non aver commesso i fatti, mantenendo ferma la statuizione di responsabilità del secondo per i reati sub b) e c).
Ma la decisione, impugnata dal P.G. con riferimento all'assoluzione di AR RE dal delitto di tentato omicidio, veniva annullata con rinvio dalla Prima sezione di questa Corte (sentenza 20 settembre 2006), che riscontrava in essa vizi di violazione dei canoni di valutazione probatoria e di mancanza e di illogicità della motivazione in punto di credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca del racconto del dichiarante AN M., di affidabilità dei riscontri esterni di carattere generico, di omessa valutazione in ordine al lasso di tempo intercorso tra il tentato omicidio e l'effettuazione dei prelievi tecnici, operati dalla p.g. ai sensi dell'art. 354 c.p.p.. All'esito del giudizio di rinvio, la corte d'appello napoletana (Sez. 2) ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla posizione di AR RE.
Il quale ricorre ora per cassazione proponendo due motivi di impugnazione.
Con il primo deduce violazione ex art. 606 c.p.p., lett. d) ed e) in relazione all'art. 603 c.p.p., commi 1, 2 e 3, art. 585 c.p.p., comma 4, artt. 190, 191 e 192 c.p.p., per avere il giudice di rinvio omesso di motivare sulle eccezioni: a) di nullità dell'ordinanza 24 marzo 05 con la quale la 5^ sez. della corte di appello aveva accolto la richiesta di rinnovazione dell'istruzione avanzata dal P.G. d'udienza per l'esame del AN M.; b) di conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese da detto collaboratore di giustizia. Con il secondo motivo deduce violazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p., per avere il giudice di rinvio fondato il giudizio di colpevolezza nei confronti di esso ricorrente sulla scorta delle dichiarazioni accusatorie del AN M., soggetto intrinsecamente ed estrinsecamente inattendibile, omettendo di indicare le ragioni per le quali, pur in assenza di riscontri individualizzanti, pur avendo dato atto della "confusione nella quale... il collaboratore è incorso", e pur apparendo il propalato del collaborante "in contrasto" con quanto dichiarato dalla parte lesa, ha ritenuto di poter confermare la sentenza di condanna emessa dal giudice di primo grado.
Il ricorso non merita accoglimento.
Quanto al primo motivo, risponde a verità che il giudice a quo non abbia fornito risposta alle eccezioni sub a) e b), ribadite dalla difesa in sede di discussione del gravame.
Ma all'omissione non può attribuirsi alcuna efficace incidenza. Valgano le seguenti considerazioni.
È inconferente il richiamo, rinnovato in questa sede, all'art. 603 c.p.p., comma 1: stante la condanna dell'imputato pronunciata in primo grado, e la conseguente carenza di interesse all'impugnazione da parte della accusa, non è concepibile che questa dovesse appellare sia pure al solo fine di invocare la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'ascolto del collaboratore di giustizia.
Tale rinnovazione è stata invece disposta ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 2. E, diversamente dal dedotto, ritualmente: sia perché, in tema di nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, alla richiesta di rinnovazione è legittimata ciascuna delle parti, e quindi anche la parte non appellante, la quale può avere interesse, attraverso l'espletamento della prova, a vedere rafforzata la validità della ad essa favorevole pronuncia precedente;
sia perché, nella specie, per un verso non si verteva in materia di prova legata alla legge, per l'altro la prova non poteva essere ritenuta manifestamente superflua o irrilevante, dal momento che, come del pari correttamente esplicita la ordinanza ammissiva, si trattava della dichiarazione di un soggetto a conoscenza dei fatti di causa per conoscenza avutane proprio dai presunti autori degli stessi.
Vanno disattese anche le censure esposte con il secondo motivo di impugnazione.
Nessun rilievo critico ha fatto seguito all'indicazione del collaboratore AN M. quale "soggetto intrinsecamente ed estrinsecamente inattendibile", tema al quale il giudice di rinvio, in forza di quanto espressamente demandatogli dalla sentenza di annullamento, ha dedicato ampio spazio (pg. 3 della sentenza), con coerente e articolato ragionamento, di cui non corre qui obbligo di riportare i singoli passaggi motivazionali, in quanto, come detto, del tutto ignorati in ricorso.
Le deduzioni esplicitate, invece, si incentrano essenzialmente sull'addebito di mancato e inadeguato apprezzamento del contrasto, in ordine al ruolo svolto dall'imputato nella vicenda, tra le dichiarazioni del AN M., che indica nel RE lo sparatore e nell'ES il conducente del motociclo, e quelle rese dal ES, che ascrive al RE la conduzione del veicolo e al complice la esplosione dei colpi.
Ma non tengono esse nel debito conto la motivazione esibita sul punto dall'impugnato provvedimento,che da spiegazione delle divergenze richiamando l'excursus di una accusa (quella proveniente dal ES), dapprima timida, poi coraggiosa e poi intimidita, per avere la persona offesa, in un primo momento, evitato di fare il nome di colui che "ben conosceva e, successivamente, allorquando lo ha fatto, evitato di riferirne il ruolo di maggiore responsabilità, e valorizzando il movente dell'azione criminosa (un regolamento di conti rispetto ad un affronto fatto dal ES a RE Carmine, fratello dell'imputato) per inferirne che doveva essere proprio quest'ultimo ad incaricarsi della eliminazione della vittima. Sono, com'è evidente, argomentazioni plausibili e convincenti, siccome prive di cadute sul versante della logica, e quindi non soggette al sindacato di legittimità.
Come pure ragionevole si palesa l'ulteriore censurata argomentazione, secondo cui non è apparso alla corte di merito di decisiva importanza l'effettivo ruolo svolto dall'imputato, stante la convergenza del narrato del AN e del ES in ordine alla sua sicura presenza sul luogo dell'agguato.
L'ultimo rilievo difensivo concerne il racconto del AN M. nella parte in cui questi riferisce che, al ritorno in casa dal mal riuscito agguato, il RE si sarebbe rivolto all'ES dicendogli "Io ti ho portato fino e vicino al morto e tu non gli hai sparato in testa" (il che dimostrerebbe che non fu il RE a sparare). Rileva il ricorrente che alla domanda del Presidente "AR lo diceva? ", il collaborante ha risposto "QU" e deduce che anche questa "confusione" non è stata adeguatamente valutata dai giudici del merito, pur avendone questi dato atto nel corpo motivazionale. Se non che la deduzione non coglie nel segno, giacché la corte territoriale ha efficacemente replicato osservando che dall'attento esame del verbale di udienza del 10 giugno 2005 (fg. 2) si evince che le domande di precisazione fatte dal Presidente non consentono di ritenere che esattamente il AN si sia riferito al RE e non all'ES come autore della frase su riportata: ed è singolare che il ricorso non riporti il dialogo fra il Presidente e il collaborante seguito alla risposta "QU" da quest'ultimo fornita.
Sicché anche sul punto da ultimo esaminato si è in presenza di un apprezzamento della cui valenza non può discutersi in questa sede. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2008