Sentenza 11 novembre 2010
Massime • 1
In tema di usura, lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l'utilizzazione del prestito usurario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2010, n. 43713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43713 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 11/11/2010
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNA Domenico - Consigliere - N. 3464
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 17203/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT LU nato il *12/04/1966*;
avverso la sentenza del 14/12/2009 della Corte di Appello di Torino;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Guglielmo Passacantando che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv.to Porcaro Roberto che ha concluso per l'accoglimento.
FATTO
p.
1. Con sentenza del 14/12/2009, la Corte di Appello di Torino, pur riducendo la pena, confermava la sentenza pronunciata in data 22/1/2009 dal g.u.p. del Tribunale della medesima città nella parte in cui aveva ritenuto NT IG responsabile dei delitti di usura aggravata ai danni di EN AS e LE RA e di usura ai danni di CR IO e DU GO. p.
2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputato, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 644 c.p. per avere la Corte territoriale ritenuto la sussistenza dell'aggravante dello stato di bisogno nei confronti di EN\ e LE\, pur in assenza di concreti elementi probatori. In realtà, il prestito richiesto dalla coppia non era dovuto ad esigenze primarie di vita ma per avviare un'attività commerciale che "per nessuna ragione dev'essere considerata "modesta" come ritenuto dalla Corte" atteso che "la decisione di avviare un'attività commerciale presuppone l'esistenza di una situazione economica stabile e tale stabilità non può coesistere con la stato di bisogno che, in ogni caso, non va individuato nell'aspirazione di migliorare la propria condizione di vita attraverso l'inizio di nuove intraprese economiche". Inoltre, la Corte territoriale non aveva considerato che lo stato di bisogno si identificava in una situazione che elimina e limita la volontà del soggetto passivo il quale si determina a contrattare in condizioni di inferiorità psichica che vizia il consenso. Infine la Corte non aveva confutato "specificamente e adeguatamente i più rilevanti argomenti posti a fondamento dell'impugnazione" nella parte in cui dagli atti emergeva che i coniugi EN\ - \RA non erano stati in grado di chiarire uniformemente le ragioni fondanti le richieste dei prestiti;
2. ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE nella parte in cui la Corte aveva ritenuto la sussistenza del reato di usura anche nei confronti del U\ nonostante costui avesse escluso di avere pagato interessi sulla somma ricevuta in prestito;
3. violazione dell'art. 133 c.p. per non avere la Corte contenuto la pena nel minimo edittale anche in considerazione del comportamento successivo tenuto da esso ricorrente che aveva raggiunto con le vittime un accordo transattivo e del fatto che era incensurato. DIRITTO
3. VIOLAZIONE dell'art. 644 c.p. (motivo sub 1): la Corte territoriale ha motivato la sussistenza dell'aggravante nei seguenti termini: "quello che deve essere precisato è che sicuramente nei confronti del EN AS vi fu che TE approfittò dello stato di bisogno: infatti la coppia di stranieri, già portatrice dei problemi propri di chi è costretto a emigrare dal proprio paese per sopravvivere, versava in precarie condizioni economiche, perché i due erano in attesa di ricongiungere il figlio che stava ancora in *Perù* ed erano in attesa di un secondo figlio;
per quanto conducessero una vita dignitosa, lo stipendio da operaio del EN\ non costituiva un reddito sufficiente a coprire anche eventuali spese per un viaggio per rientrare in patria resosi necessario da un lutto. È notorio che l'ultimo arresto giurisprudenziale consente di desumere lo stato di bisogno anche solo dalla situazione che elimina o comunque limita la volontà del soggetto passivo, tanto da indurlo a contrattare in condizioni di inferiorità psichica che vizino il consenso (cfr. Cass. 13.11.2008, n. 45152). In ogni caso, nella presente fattispecie è dato apprezzare oltre che i costi molto pesanti del prestito, significativi di una condizione di limitazione della libertà, anche una situazione di oggettiva difficoltà ad affrontare le spese quotidiane;
il prestito richiesto per intraprendere un'attività di vendita di prodotti Herbalife segna proprio la difficoltà a iniziare una modesta attività commerciale, per la mancanza di un piccolo capitale iniziale".
In diritto, deve ritenersi principio consolidato quello secondo il quale lo stato di bisogno (del quale il legislatore non ha dato alcuna definizione ne' nella previgente ne' nella nuova normativa) va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come impellente assillo, che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito e ad accettare condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza ne' la causa di esso (potendo consistere anche nella necessità di soddisfare un vizio) ne' l'utilizzazione del prestito usurario. Infatti, ciò che la norma intende(va) colpire era proprio il disvalore di una condotta considerata dal legislatore come una grave forma di parassitismo, causa di vero e proprio allarme in una società civile ex plurimis Cass. 5.11.1991, Legoratto, CED 189158 - Cass. 21.1.1981, Frola, CED 148806; Cass. 28.5.1979, Quintini, CED 143151 - Cass. 5079/1997, Ced 210603 - Cass. 40526/2005 Ced 232667, Quanto alla prova dello stato di bisogno, questa Corte si è consolidata nel ritenere che "lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in stato di bisogno possa contrarre il prestito a condizioni talmente inique e onerose" Cass. 20868/2009 Rv. 244884. Alla stregua dei suddetti principi di diritto che qui vanno ribaditi, e di quanto accertato in fatto dalla Corte territoriale (secondo la quale il denaro serviva anche ma non solo per iniziare una piccola attività commerciale), il motivo di gravame, nei termini in cui è stato proposto, va quindi, ritenuto manifestamente infondato atteso che anche la richiesta di denaro per iniziare una modesta attività economica può rientrare, ove il prestito venga effettuato a tassi usurati, nel concetto di stato di bisogno come dimostrato proprio dal comportamento delle parti lese che, pur di ottenerlo, non hanno esitato a contrario a condizioni inique.
p.
4. ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE (motivo sub 2): in ordine all'episodio U\, la Corte ha ritenuto la colpevolezza del ricorrente sulla base della seguente motivazione: "Quanto poi al U\, costui ha assunto di aver chiesto un prestito al TE di 500 Euro in due soluzioni (prima 200 e poi 300) negando però di aver concordato un tasso di interesse, laddove invece il documento cartaceo, cioè l'agenda del TE, da contezza di un debito di 550 Euro, a fianco dell'inconfondibile ed inequivocabile nome "*Bogdan*", al *6.5.2008*, quando il prestito fu accordato nell'aprile, il che smentisce inequivocabilmente quanto assunto ostinatamente a difesa dell'imputato, anche a dispetto del dato riportabile alla di lui mano.
Non è neppure un caso che proprio il U\, che si ha ragione di ritenere abbia cercato di "tenere banco" al TE, non abbia potuto esimersi dal riferire di aver saputo dal EN AS che TE gli applicò tassi di interesse molto alti e che per farlo pagare il salato conto che si era accumulato, lo minacciò con un coltello". La suddetta motivazione, per l'accuratezza, l'ampiezza ed aderenza ai dati fattuali indicati, non si presta alla generica censura di legittimità proposta dal ricorrente atteso che la Corte ha anche spiegato ampiamente le ragioni per le quali il DU\ non era credibile quando aveva affermato che non aveva pagato interessi sulla somma ricevuta in prestito.
p.
5. VIOLAZIONE dell'art. 133 c.p. (motivo sub 3): anche la suddetta censura va ritenuta manifestamente infondata in quanto la motivazione addotta dalla Corte territoriale "non può essere espresso un più favorevole giudizio di bilanciamento visto che, come sostenuto dal primo giudice, l'attività usuraria del TE non era affatto occasionale ed isolata, ne può operarsi un contenimento della pena base, considerato che il fatto non è sottovalutabile, anche per l'epilogo che lo caratterizzò, con minacce, richieste del corpo del fanciullo che non era neppure arrivato in Italia, e la comparsa di un coltello" deve ritenersi ampia, congrua e logica e, quindi, non censurabile in questa sede di legittimità, essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio.
p.
6. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3 per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA Inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2010