Sentenza 3 giugno 2008
Massime • 1
In caso di appello presentato dal solo imputato per il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati per cui è intervenuta condanna, il divieto di "reformatio in peius" riguarda ogni componente che concorre alla determinazione della pena complessiva e pertanto il giudice d'appello non può rideterminare la pena per il reato ritenuto più grave in misura superiore a quella individuata dal primo giudice, ancorchè la pena complessiva irrogata risulti comunque inferiore a quella applicata nel precedente grado di giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/2008, n. 37980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37980 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 03/06/2008
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 1130
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 029377/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AH ARUA, N. IL 25/04/1980;
avverso SENTENZA del 23/04/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMENDOLA ADELAIDE;
Udito il Procuratore generale, Dott. BUA Francesco, che ha chiesto alla Corte di dichiarare il ricorso inammissibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con sentenza del 20 novembre 2003 il GIP del Tribunale di Busto Arsizio, all'esito di rito abbreviato, condannava AH ARUA alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 1.400,00, di multa, per il reato continuato di vendita di sostanze stupefacenti di tipo hashish e cocaina (capo A della rubrica); di mesi sei di reclusione per il reato continuato di false dichiarazioni sulla propria identità (capo B); e di mesi otto di reclusione per il reato di lesioni personali aggravate (capo C), commessi in Saronno, Como e Ventimiglia tra il luglio 2002 e l'agosto 2003.
Proposto gravame, la Corte d'appello di Milano, ravvisata la continuazione tra tutti e tre i reati contestati, determinata la pena base, con riferimento al più grave reato di cui al capo A), in anni due di reclusione, rideterminava la pena detentiva in complessivi anni uno e mesi cinque di reclusione.
1.2 Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore di AH ARUA, chiedendone l'annullamento per violazione del divieto di reformatio in peius, avendo la Corte d'appello fissato la pena base per il più grave reato di cui al capo A) in anni due di reclusione, laddove il giudice di primo grado l'aveva determinata in un anno soltanto.
2.1 La doglianza è fondata. Il giudice di primo grado:
- in ordine al reato di cui al capo A) della rubrica, fissò la pena base in un anno di reclusione ed Euro 2.700,00, di multa, ridotta, ex art. 62 bis c.p., a mesi otto di reclusione ed Euro 1.800,00, di multa, di nuovo aumentata per la continuazione a un anno di reclusione ed Euro 2.100,00, di multa, ridotta infine per la scelta del rito alla sanzione finale di mesi otto di reclusione ed Euro 1.400,00, di multa;
- in ordine al reato di cui al capo B), fissò la pena base in un anno di reclusione, ridotta, ex art. 62 bis cod. pen., a mesi otto, di nuovo aumentata per la continuazione di un mese, ridotta infine per la scelta del rito alla sanzione finale di mesi sei di reclusione;
- in ordine al reato di cui al capo C), stabilì la pena base in un anno e sei mesi di reclusione, ridotta, ex art. 62 bis c.p., e art.442 cod. proc. pen., a mesi otto di reclusione.
Il giudice del gravame, riconosciuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati contestati al prevenuto, ha determinato la pena base per il reato di cui al capo A), ritenuto il più grave, in anni due di reclusione;
l'ha ridotta di un terzo, ex art. 62 bis cod. pen.; l'ha di nuovo aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo B) ad anni uno e mesi 10 di reclusione e per la continuazione con il reato di cui al capo C), ad anni due, mesi cinque e giorni 15 di reclusione;
l'ha ridotta infine per la scelta del rito alla sanzione finale, per tutti i reati, di anni uno e mesi cinque di reclusione. Orbene, ancorché il risultato finale sia complessivamente più favorevole di quello risultante dalla sentenza di primo grado, non par dubbio che la Corte d'appello ha operato una sorta di reformatio in peius, sia pure interna, fissando, ex art. 81 cpv. cod. pen., per il reato di cui al capo A), una pena base di due anni, di misura doppia rispetto a quella determinata nel precedente grado di giudizio.
Ora il collegio non ignora che sul punto non vi è unanimità di vedute in giurisprudenza. Ritiene tuttavia di condividere l'assunto secondo cui, qualora venga accolto l'appello dell'imputato in ordine al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più ipotesi criminose di cui lo stesso sia stato ritenuto responsabile, la diminuzione obbligatoria finale del trattamento sanzionatorio deve essere il risultato della riduzione correlata al motivo accolto, la quale non può essere parzialmente compensata dall'aumento della misura della pena per il reato base (sempre che sul punto non vi sia gravame del P.M.), ovvero per taluno dei reati ritenuti in continuazione, e ciò quand'anche il risultato finale sia più favorevole all'imputato (confr. nei medesimi sensi, Cass. Pen. sez. 6^, 30 aprile 2005, n. 33007; Cass. pen., sez. 2^, 11 aprile 2002, n. 13928). Siffatto approdo è invero conforme al principio di diritto, enunciato dalle sezioni unite di questa Corte, in base al quale nel giudizio di appello, il divieto della reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, di modo che il giudice d'appello, anche quando esclude un circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto alla pena determinata in primo grado (Cass. sez. un., 27 settembre 2005, n. 40910). Non è superfluo aggiungere che alle esposte conclusioni le sezioni unite sono giunte sulla base di articolate argomentazioni di carattere teleologico e sistematico. Sotto il primo profilo è stato invero evidenziato che la disposizione di cui dell'art. 597 cod. proc. pen., comma 4, venne introdotta, come esplicitato nella
Relazione preliminare al codice del 1988, proprio al fine di rafforzare il divieto della reformatio in peius che sotto il vigore del codice abrogato veniva sostanzialmente eluso dalla giurisprudenza allorché lo considerava riferibile solo alla pena complessivamente inflitta (così consentendo che restasse privo di conseguenze il riconoscimento di attenuanti, l'esclusione di aggravanti o il proscioglimento da alcune delle imputazioni contestate come concorrenti).
Sotto il secondo profilo, la Corte ha rilevato che la previsione normativa secondo cui l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai "punti della decisione" ai quali sì riferiscono i motivi proposti, non vale solo a circoscrivere l'ambito oggettivo della cognizione devoluta al giudice di secondo grado, ma collega quei motivi, e la decisione che su di essi dovrà intervenire, alle richieste, e cioè del petitum sostanziale dell'impugnazione.
La sentenza oggetto del presente ricorso, che non ha applicato tali principi, deve conseguentemente essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, che si atterrà ai principi enunciati nella presente sentenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena detentiva e rinvia sul punto alla Corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 giugno 2008. Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2008