Sentenza 11 febbraio 1998
Massime • 1
Sussiste il vizio di mancata ammissione di prova decisiva di cui all'art. 606 comma primo lett.d) c.p.p., allorquando l'elemento probatorio pretermesso di per sè abbia un contenuto tale da risolvere il "thema decidendum"; al riguardo, non può definirsi decisiva una prova abbisognevole di comparazione con altri elementi acquisiti in processo, non per negarne la efficacia dimostrativa, bensì per comportarne un confronto dialettico al fine di effettuare una ulteriore valutazione argomentativa per quanto oggetto del giudizio: in tal caso, infatti, viene meno il carattere di "decisività".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/1998, n. 3148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3148 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SACCUCCI BRUNO Presidente del 11.02.1998
1.Dott. BARDOVAGNI PAOLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. BELFIORE SANTO " N. 161
3.Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. GIORDANO UMBERTO " N. 26138/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZZ RO n. il 08.11.1956
avverso sentenza del 17.02.1997 C. ASS. APP. di NAPOLI visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAMPO STEFANO
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dr. Eduardo SCARDACCIONE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Salvatore Maria LEPRE, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA:
1. Il 17 febbraio 1990 negli uffici della Società Immobiliare Licola siti nell'omonima località veniva ucciso con tre colpi di Pistola LL Antonio.
Dalle indagini di polizia giudiziaria e dalle testimonianze acquisite si accertava che l'omicidio era stato commesso, per motivi inerenti a rivalità tra organizzazioni criminali operanti nella zona, da AL CE, RA RO, LI AR e ZZ UR;
i primi due quali esecutori materiali, il terzo quale conducente dell'autovettura usata per raggiungere il luogo del delitto e, poi, allontanarsene e il quarto quale compartecipe all'ideazione dell'omicidio, deliberato due giorni prima presso l'abitazione del ZZ ove era stata consegnata al AL l'arma usata per il delitto.
Con sentenza in data 11 luglio 1991 la Corte d'assise di Napoli riteneva tutti gli imputati responsabili dei reati di omicidio volontario aggravato, porto e detenzione illegali di anni da sparo e munizioni, assolvendoli da quello di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo camorristico.
Su appello del pubblico ministero e degli imputati la Corte d'assise d'appello di Napoli con sentenza in data 5 novembre 1992 riteneva responsabili gli imputati anche del reato di cui all'art.416-bis c.p. La Corte di cassazione, adita dai ricorsi degli imputati, con sentenza in data 18 ottobre 1993 rigettava i gravami proposti da LI, AL e RA e, in accoglimento di quello del ZZ, annullava la sentenza d'appello sul punto relativo all'accertamento nei confronti di costui della esistenza della capacità di intendere e volere al momento dei commessi reati (art. 88 c.p.) e di quella di partecipare coscientemente al processo (art. 70 c.p.p.). In sede di rinvio altra sezione della Corte d'assise d'appello di Napoli con sentenza m data 25 gennaio 1995 ribadiva il giudizio di responsabilità del ZZ negli stessi termini di quello dato dal primo giudice d'appello.
Su ricorso del nominato imputato la Corte di Cassazione con sentenza in data 17 maggio 1995 annullava quella d'appello nel punto concernente l'accertamento della capacità di intendere e volere ex art. 88 c.p. del ZZ, in esso assorbito ogni altro motivo di gravame, rinviando per nuovo esame ad altra sezione della corte d'appello napoletana.
Con sentenza in data 17 febbraio 1997 la terza sezione della Corte d'assise d'appello di Napoli riteneva il ZZ responsabile dei reati di cui agli artt. 416-bis c.p., 10-12-14 legge 14.10.1974 n. 497 e lo condannava, applicata la diminuente della parziale infermità di mente come equivalente alle ritenute circostanze aggravanti e alla recidiva e unificati per continuazione i reati di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo camorristico e quello di uno degli episodi di porto e detenzione illegali di arma da sparo e munizioni, alla complessiva pena di anni ventisette e mesi sette di reclusione e lire ottocentomila di multa e alla misura di sicurezza del ricovero per il periodo di tre anni in casa di cura e custodia, oltre al pagamento delle spese processuali. La corte territoriale - dopo avere disposto un'accertamento peritale dal quale emergeva che l'imputato al momento dei fatti era imputabile pur se la stia capacità di intendere e volere risultava grandemente scemata per infermità psichica e sentito il coimputato LI, nelle more del processo resosi disponibile a collaborare con la giustizia e motivatamente ritenuto attendibile, nonché rigettate le ulteriori richieste di parziale riapertura dell'istruttoria dibattimentale per essere possibile una decisione sulla scorta del materiale probatorio acquisitosi e rivelarsi irrilevanti e ininfluenti le medesime (inutilità del nuovo esame delle testi IO e IL, in quanto ultroneo in caso di conferma delle primitive dichiarazioni, inattendibile, siccome tardiva, l'eventuale loro ritrattazione e ininfluente l'eventuale modifica di particolari irrilevanti;
impossibile l'escussione della teste MONACO, perché irreperibile;
inutile quella di IO RM, perché non aveva visto, per concorde affermazioni degli altri testi, i fatti;
inutile l'esperimento giudiziario in presenza di incerti riferimenti cronologici fortuiti dal testi) - affermava che concordemente la IO e il LI avevano evidenziato che la deliberazione dell'omicidio del LL era stata presa in casa del nominato imputato con la partecipazione di costui qualche giorno prima dell'evento mortale e che gli stessi concordavano sul movente dell'azione criminosa, precisando che le discordanze rilevate tra le due dichiarazioni vertevano su particolari non essenziali, quale l'identificazione del soggetto che aveva consegnato la pistola al AL, in ordine alla prova del concorso morale attribuito al EA. Inoltre la corte precisava che le circostanze relative la fatto che gli imputati giravano sempre armati, che si dedicavano ad attività estorsive e di rapina, che avevano un comune deposito dal quale provenivano le armi adoperate, che i precedenti penali di alcuni di essi ne illustravano l'appartenenza ad organizzazioni di criminalità organizzata, che l'omicidio del LL traeva origine da precedenti episodi (aggressione subita dalla IO, fidanzata del coimputato AL a seguito dell'omicidio del fratello del LI;
rivalità tra appartenenti alla "Nuova Famiglia", nella cui area gravitava il LL, e appartenenti alla "Nuova Camorra Organizzata", nella cui orbita operavano gli imputati) sintomatici di ostilità tra clan avversi per lo stabilimento di predominio sulla zona in cui operavano, costituivano elementi probatori in merito alla sussistenza del reato di cui all'art. 416 - bis c.p.
3. Ricorre per cassazione il ZZ, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce:
a) mancata assunzione di prova decisiva e carenza di motivazione (art. 606 co. 1^ lett. d) ed e) c.p.p.) relativamente al diniego di riapertura parziale dell'istruttoria dibattimentale in ordine alle prove richieste e non ammesse con motivazione vacua e formale non giustificativa del provvedimento negativo e cagionante carenza probatorie colmabili soltanto con l'espletamento degli accertamenti richiesti;
b) illocità e contraddittorietà manifeste e carenza di motivazione (art. 606 co. 1^ lett. e) c.p.p.), assumendo che non erano state evidenziate le ragioni per le quali il LI era stato ritenuto attendibile, non erano state riscontrate le sue dichiarazioni, erano state sottaciute le contraddizioni inficianti le dichiarazioni della IO specie se confrontate con quanto affermato dal LI, era stata omessa ogni motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità del EA in ordine alla condotta contestatagli;
c) erronea applicazione di legge e carenza di motivazione (art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 416 - bis c.p.) in merito alla ritenuta sussistenza dell'associazione per delinquere di tipo camorristico, le cui motivazioni erano coincidenti con quelle adoperate nella seconda sentenza di appello senza che fossero state prese in considerazione le successive dichiarazioni del LI;
d) erronea applicazione di legge e mancanza di motivazione (art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 62-bis c.p.) in merito alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ai sensi del quinto comma dell'art. 599 c.p.p., così come richiestosi in sede di discussione.
3. Preliminarmente deve precisarsi che, contrariamente a quanto affermato dal procuratore generale nel corso della discussione davanti a questa Corte - con toni sgradevoli e incuranti del diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Costituzione) all'imputato, cui autonomamente spetta la scelta di mezzi e di modi apprestati dall'ordinamento processuale per consentirne la concreta realizzazione, con il conseguente corollario per il quale non possono essere negativamente qualificati come intralcio alla speditezza dei processi e al corretto svolgimento dell'attività accertativa il plurimo espletamento di mezzi di impugnazione consentiti e la prospettazione di ragioni difensive corroborate da documentazione medico-legale - il ricorso del EA è ammissibile. Invero le censure concernenti la ricostruzione dei fatti e l'attribuibilità degli stessi all'imputato non sono state precluse dalle due precedenti sentenze di annullamento di questa Corte, dal momento che le stesse hanno statuito soltanto sulla questione pregiudiziale concernente l'imputabilità dell'imputato e la sua capacità di partecipare coscientemente al processo, espressamente considerando assorbiti e, quindi, impregiudicati gli altri motivi d'impugnazioni proposti dall'imputato, tra i quali le censure oggi in esame indicate dal ricorrente sin dal 29 gennaio 1993 (data del deposito del ricorso avverso la prima sentenza d'appello). Inoltre la definitività della pronuncia di condanna dei coimputati del ZZ è preclusiva, essendosi verificata nell'ambito dello stesso processo, soltanto in ordine alla sussistenza dei fatti oggetto dell'imputazione e alle oggettive modalità della loro verificazione, ma non pure in merito all'attribuibilità degli stessi al nominato imputato sia per la diversità della condotta, meramente ideativa e non materiale come quella realizzata dai coimputati, contestata a costui, sia l'impossibilità di fatto, prima che giuridica, di estendere al coimputato di reato commesso in concorso con più persone ogni circostanza soggettiva riguardante ciascuno degli altri singoli partecipi.
Tuttavia il ricorso, pur se ammissibile, risulta infondato. In ordine al primo motivo di gravame la Corte rileva che il vizio di mancata ammissione di prova decisiva presuppone che l'elemento probatorio pretermesso di per sè abbia un contenuto tale da risolvere il thema decidendum, non potendosi definire decisiva una prova abbisognevole, come lo stesso ricorrente afferma nell'illustrare il motivo in esame, di comparazione con altri elementi acquisiti in processo non pere negarne l'efficacia dimostrativa, bensì per comportarne un confronto dialettico al fine di effettuare una ulteriore valutazione argomentativa per quanto oggetto del giudizio, venendo in tal modo meno il carattere di decisività.
Mentre il principio affermato da questa Corte (Sez. I, 12.12.1996, ric. p.g. in proc. Pacciani) secondo il quale "l'interesse preminente dello Stato di punire il colpevole e di assolvere l'innocente impone che la condanna o l'assoluzione non conseguano a carenze probatorie colmabili" presuppone che gli elementi probatori acquisiti in processo non siano oggettivamente tali, in relazione a quelli dei quali si è denegata l'acquisizione, da risultare sufficienti per emanare una decisione, di tal che in presenza di motivazione - come nella fattispecie che si occupa e i cui termini sono stati evidenziati nel paragrafo 1 della presente sentenza - esente da vizi logici o errori di diritto in punto di sufficienza del materiale probatorio, comparato a quello offerto dalla parte istante all'ampliamento dello stesso, ogni ulteriore valutazione contraria attiene ad apprezzamento sul fatto, come tale non censurabile in questa sede.
Riguardo al secondo motivo di ricorso le particolareggiata censure rivolte dal ricorrente alla sentenza impugnata si risolvono in critiche di meramente fattuali, in quanto mirate ad una ricostruzione del fatto diversa da quella effettuata dai giudici del merito, come tale inammissibile davanti al giudice di legittimità per comportare necessariamente un giudizio sul fatto. Nè la motivazione in esame risulta contraddittoria o illogica, sulla scorta di divergenze riscontrate tra le diverse dichiarazioni usatesi per affermare la responsabilità dell'imputato, atteso che gli stessi giudici del merito, nel darne atto, precisano motivatamente che le indicate divergenze ineriscono a particolari non rilevanti in ordine agli elementi probatori comportanti la condotta criminosa contestata al ZZ, mentre il dedotto travisamento dei fatti, inerente il contenuto delle dette dichiarazioni, non risultando dal testo della sentenza, come ha notato lo stesso ricorrente, non può essere esaminato in questa sede quale vizio motivazionale, stante il divieto imposto dal legislatore (art. 606 co. 1^ lett. e) c.p.p., laddove recita in ordine ai vizi della motivazione "... quanto il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato... ") di procedere a consultazione, a tale fine, degli atti processuali.
Inoltre, contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, i giudici del merito hanno motivato in maniera adeguata, pur se succinta, sull'attendibilità soggettiva del collaboratore LI (cfr. pag. 17 della sentenza impugnata) laddove hanno esaminata la genesi del suo atteggiamento collaborativo, mentre le dichiarazioni rese da costui risultano, ai sensi dell'art. 192 co. 3^ c.p.p., positivamente collaborate sia dalle testimonianze in atti che dalle risultanze delle indagini di p.g. relative alle modalità di commissione dell'omicidio del LL, sicché anche sotto quest'ultimo profilo il motivo in esame risulta infondato. Il terzo motivo di gravame va dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato e generico (combinato disposto degli artt. 585 lett. c) e 591 co. 1^ lett. c) c.p.p.), dal momento che, per il secondo profilo, il ricorrente lamenta la mancata valutazione delle dichiarazioni del LI relativamente alla sussistenza del reato di cui all'art. 416-bis c.p. senza, peraltro, che tale enunciato sia sviluppato con la specificazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a suo sostegno, mentre, per il primo profilo, non è costituisce vizio ,motivazionale di alcun genere la ripetizione, per giustificare la sussistenza del detto reato, delle stesse argomentazioni usate in una delle precedenti sentenze d'appello annullate in sede di legittimità per motivo, peraltro, non riguardante detto punto, essendo consentito al giudice di fare proprie le considerazioni espresse in altra sentenza emessa nel corso dello stesso processo, purché - e ciò non è oggetto di specifica censura del ricorrente - se ne sia stata data ragionevole giustificazione.
Infine, per quanto enunciato nell'ultimo motivo di ricorso, non costituisce vizio di mancanza di motivazione l'omissione della stessa in merito al tralasciato utilizzo da parte del giudice d'appello della facoltà di applicare d'ufficio circostanze attenuanti (nella specie quelle generiche), ai sensi dell'art. 597 co. 5^ c.p.p., allorquando la richiesta delle stesse non sia stata oggetto di specifico motivo d'impugnazione e, invece, sia stata enunciata soltanto nel corso della discussione, atteso che non sussiste alcun obbligo del giudice di motivare in ordine la mancato uso di una facoltà, attinente a poteri discrezionalmente azionabili, ed il contenuto non abbia espressamente formato oggetto, con l'atto di appello, di quanto devoluto al suo esame.
Per le suesposte regioni il ricorso va rigettato con ogni conseguenza di legge a carico del ricorrente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 1998