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21 aprile 1942
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21 marzo 1998
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4 luglio 1998
4 luglio 1998
Art. 53.
(Giudice competente).
Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se e' ricusato un giudice di pace; il collegio se e' ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte.(88) ((90))
La decisione e' pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte.
---------------- AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ---------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
(Giudice competente).
Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se e' ricusato un giudice di pace; il collegio se e' ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte.(88) ((90))
La decisione e' pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte.
---------------- AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ---------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Commentari • 93
- 1. Cassazione civile n. 1113/1984https://www.brocardi.it/ · 22.837603
(massima n. 1) Il provvedimento sull'istanza di ricusazione, da parte del giudice indicato come competente dall'art. 53 c.p.c. (nella specie, presidente del tribunale, trattandosi di ricusazione del pretore), non trova ostacolo o preclusione nella circostanza che su tale istanza abbia già deciso lo stesso giudice ricusato, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/11/2007, n. 23729Provvedimento: […] Innanzitutto va disposta la riunione del presente procedimento con quello recante il n. 27247 bis/2006 relativo alla istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata. Con il primo motivo di ricorso l'avvocato Nicola ST denuncia violazione degli artt. 51, 52, 53, 158, 276, 383, 394 c.p.c., artt.24, 25 e 111 Cost.. Il ricorrente deduce che l'istanza di ricusazione presentata da esso ST è stata rigettata dal CNF con decisione adottata con la partecipazione degli stessi componenti ricusati e ciò in palese contrasto con quanto disposto dal citato art. 53 c.p.c. con conseguente nullità o inesistenza della sentenza impugnata.Leggi di più...
- innanzi al consiglio nazionale forense·
- al consiglio nazionale forense·
- esclusione·
- applicazione dell'art. cod. proc. civ·
- conseguenze·
- istanza di astensione o ricusazione di alcuni componenti dell'organo·
- spettanza·
- partecipazione del componente ricusato alla decisione·
- sussistenza·
- potere decisorio·
- avvocato e procuratore·
- procedimento·
- giudizi disciplinari