Sentenza 25 novembre 2008
Massime • 1
La condotta di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si distingue da quella di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in ragione dell'assenza dell'elemento dell'induzione in errore attraverso la messa in atto di artifici o raggiri, che connota, in termini di fraudolenza, la condotta di truffa. (Nella fattispecie, relativa alla indebita percezione del contributo per la nascita di un figlio da parte di un cittadino straniero, la Corte ha ravvisato sussistere - diversamente da quanto ritenuto in concreto dal giudice di merito - la condotta fraudolenta dell'imputato che aveva falsamente attestato di possedere la cittadinanza italiana).
Commentario • 1
- 1. Sanzioni per illegittime indennità di disoccupazione o illegittimo Reddito di CittadinanzaAccesso limitatoMichele Miscione · https://www.altalex.com/ · 7 aprile 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2008, n. 45422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45422 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 25/11/2008
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 1851
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 018881/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di MILANO;
nei confronti di:
1) IQ AF, N. IL 25/05/1971;
avverso SENTENZA del 26/04/2007 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VARESE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO. Sentite le conclusioni del P.G. Dott. STABILE Carmine, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26 aprile 2007, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese ha assolto IQ AF dai delitti al medesimo ascritti perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Più in particolare, nei confronti della medesima imputata era stata esercitata l'azione penale in ordine al reato (capo a) di cui all'art. 495 cod. pen., perché con dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) al fine di realizzare il delitto di truffa, affermava falsamente di possedere la qualità personale della cittadinanza italiana o comunque di altro paese dell'Unione Europea;
correlata era la contestazione (capo b) del reato di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1), perché, con artifizi e raggiri consistiti nel dichiarare la falsa qualità personale della cittadinanza di cui al capo a), indiceva in errore il Ministero dell'Economia e delle Finanze sul possesso dei requisiti previsti dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 331, 332 e 333, ed otteneva l'erogazione della somma di Euro 1.000,00 per la nascita del proprio figlio, così procurandosi l'ingiusto profitto, con corrispettivo altrui danno, non avendone diritto. A fondamento della propria decisione, il giudice a quo, dopo aver analizzato la disciplina sulla quale si fondava la elargizione in favore dei cittadini comunitari che avessero avuto un figlio nell'anno 2005 e descritte le relative modalità attuative - nella specie rappresentate dall'invio di un modulo recante autodichiarazioni del destinatario della provvidenza accompagnato da una lettera del Presidente del Consiglio dei ministri di augurio per il neonato e descrittiva dell'iter da seguire per la percezione del contributo, pari ad Euro 1.000,00 - segnalava come, nella specie, non potessero ravvisarsi elementi di tipo ingannatorio, stante una certa confusione normativa (nella Legge Finanziaria del 2007 era stata infatti prevista la irripetibilità delle somme erogate in favore di soggetti sprovvisti del requisito della cittadinanza) e le stesse modalità secondo le quali i cittadini extracomunitari erano stati indotti dallo Stato a richiedere la corresponsione del beneficio. Una equivocità di condotta da parte della pubblica amministrazione che, ad avviso del giudice a quo, escluderebbe, in capo alle varie persone coinvolte nella vicenda, una "callida preordinazione" ed una "artificiosa rappresentazione della realtà idonea ad indurre in errore la controparte di una disposizione negoziale". Da qui la possibilità di ritenere il fatto compreso nello schema descrittivo dell'art. 316 ter cod. pen., ivi assorbito il reato di falso, e la conseguente declaratoria di non previsione del fatto come reato, non essendo stata nella specie superata la soglia indicata nella richiamata previsione legislativa. Il tutto non senza considerare come nella specie non potrebbero valere in contrario i diversi approdi cui è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte, posto che nella specie non sarebbero appunto ipotizzagli i requisiti della induzione in errore in dipendenza di artifici e raggiri posti in essere dagli incolpati. D'altra parte, conclude il giudicante, seppure in forma gradata, nella specie dovrebbe anche escludersi la sussistenza dell'elemento soggettivo, per la incomprensibilità dei moduli e le modalità di invio dianzi precisate;
sarebbe ravvisabile la figura dell'errore incolpevole di cui all'art. 5 cod. pen., stante la lettera del Presidente del Consiglio dei ministri;
si prospetta, inoltre, la possibilità di la ravvisare il falso innocuo - l'attestazione del possesso dei requisiti di cittadinanza era contraddetta dalla presentazione all'Ufficio postale di un documento di identità, dal quale risultava, invece, che il richiedente era cittadino extracomunitario - ed, infine, si evoca, quanto all'elemento materiale del reato, la circostanza che l'autocertificazione era richiesta soltanto per le condizioni reddituali.
Avverso la indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. A parere del ricorrente, sarebbe indimostrato in fatto ed erroneo in diritto l'assunto secondo il quale, nella specie, si verterebbe in materia di falso grossolano per la contestuale presentazione di un documento di identità all'Ufficio postale, posto che, fra l'altro neppure risulta se il documento in ipotesi esibito contenesse elementi relativi alla cittadinanza. Si contesta, poi, la congruità delle deduzioni svolte in punto di dolo, in quanto da nulla si potrebbe desumere che l'imputato non fosse in grado di comprendere il contenuto del modulo che sottoscriveva. Si deduce, infine, violazione di legge in riferimento alla ritenuta sussistenza della ipotesi di cui all'art. 316 ter cod. pen., alla luce di principi affermati nella giurisprudenza di questa Corte, e correlativamente si prospetta la sussistenza, nella specie, del reato di cui all'art. 495 cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. Come rammentato, infatti, tanto dal pubblico ministero ricorrente che dallo stesso giudice a quo, questa Corte ha avuto modo di affermare in più occasioni, che la fattispecie criminosa di cui all'art. 316 ter cod. pen. ha carattere residuale rispetto alla fattispecie della truffa aggravata e non è con essa in rapporto di specialità, sicché ciascuna delle condotte ivi descritte (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, e omissioni di informazioni dovute) può concorrere ad integrare gli artifici ed i raggiri previsti dalla fattispecie di truffa, ove di questa figura criminosa siano integrati gli altri presupposti, come si verifica qualora le falsità e le omissioni si traducano in una artificiosa rappresentazione della realtà idonea ad indurre in errore quanti, non per scelta soggettiva ma in ragione del carattere giuridicamente fidefacente degli atti o documenti ad essi destinati, siano tenuti a fare sugli stessi affidamento (Cass., Sez. 2, 6 luglio 2006, Carere;
Cass., Sez. 2, 10 febbraio 2006, p.m. in proc. Fasolo;
Cass., Sez. 6, 31 maggio 2007, p.m. in proc. Piga;
v., anche, Cass., Sez. 2, 26 febbraio 2007, Consorte). Al riguardo, si è infatti posto in evidenza come la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla tematica de qua, nella ordinanza n. 95 del 2004, dopo aver rammentato la coincidenza della questione con quella in passato sollevata per la previsione punitiva di cui alla L. 23 dicembre 1986, n. 898, art. 2, ha rilevato che "il carattere sussidiario e "residuale" dell'art. 316 ter cod. pen., rispetto all'art. 640 bis cod. pen., - a fronte del quale la prima norma è destinata a colpire fatti che non rientrino nel campo di operatività della seconda - costituisce dato normativo assolutamente inequivoco". Ha in tal modo escluso l'automatica sovrapponibilità delle condotte individuate nell'art. 316 ter cod. pen. (dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) con quelle di cui all'art. 640 cod. pen., cioè con gli artifizi e i raggiri. Ha tuttavia espressamente riservato all'"ordinario compito interpretativo del giudice accertare, in concreto, se una determinata condotta formalmente rispondente alla fattispecie delineata dall'art.316 ter cod. pen., integri anche la figura descritta dall'art. 640 bis cod. pen., facendo applicazione in tal caso solo di quest'ultima previsione punitiva". E ciò perché la stessa Corte ha ritenuto evidente, anche in ragione delle preoccupazioni espresse dal legislatore nel corso dei lavori parlamentari, che l'art. 316 ter cod. pen. sia volto ad assicurare agli interessi da esso considerati una tutela aggiuntiva e "complementare" rispetto a quella già offerta dall'art. 640 bis cod. pen., "coprendo", in specie, gli eventuali margini di scostamento - per difetto - dal paradigma punitivo della truffa rispetto alla fattispecie della frode "in materia di spese", quale delineata dall'art. 1 della Convenzione (PIF): margini la cui concreta entità - correlata alle più o meno ampie "capacità di presa" che si riconoscono al delitto di truffa, avuto riguardo sia all'elemento degli "artifici o raggiri", in qualunque forma realizzati, sia all'induzione in errore - spetta all'interprete identificare, ma sempre nel rispetto - soggiunse conclusivamente la Corte - della inequivoca vocazione sussidiaria della norma oggi sottoposta a scrutinio.
Ciò sta dunque a significare che nella valutazione della fattispecie concreta è rimesso al giudice stabilire se la condotta che si è risolta in una falsa dichiarazione, per il contesto in cui è stata formulata, ed avuto riguardo allo specifico quadro normativi di riferimento nella cui cornice il fatto si è realizzato, integri l'artificio di cui all'art. 640 cod. pen. e se da esso sia poi derivata l'induzione in errore di chi è, chiamato a provvedere sulla richiesta di erogazione.
La soluzione adottata in via interpretativa dal Giudice delle leggi - ha a suo tempo sottolineato questa Corte - è condivisibile, e, d'altra parte, coincide con i principi già affermati da questa Corte, anche a sezioni unite (Cass., Sez. un., 24 gennaio 1996, Panigoni;
Cass., Sez. 6, 24 settembre 2001, p.m. in proc. Tammerle). Dalla più volte richiamata ordinanza n. 95 del 2004 della Corte costituzionale emergono, dunque, due profili che paiono essere oltremodo qualificanti ai fini dell'odierno scrutinio. Da un lato, infatti, traspare in termini "costituzionalmente conformati" il dato incontrovertibile - alla stregua, anche, degli analoghi approdi, cui la Corte stessa era pervenuta in riferimento ai precedenti normativi in tema di frodi FEOGA, non a caso altrettanto "travagliati" quanto a ricostruzione ermeneutica - rappresentato dalla circostanza che, atteso il più che dichiarato carattere residuale e sussidiario che contraddistingue il reato di cui all'art. 316 ter cod. pen. rispetto alla ipotesi di truffa, la descrizione della relativa fattispecie individua una condotta necessariamente "diversa" da quella che invece caratterizza la figura, per così dire, "maggiore": giacché, ove così non fosse, tra le due norme poste a raffronto, la relatio correttamente evocabile non sarebbe quella di sussidiarietà (rapporto, questo, che riflette un paradigma di alternatività strutturale tra le fattispecie, nel senso che le aree applicative delle due figure restano fra loro nettamente distinte, ancorché raccordate da un fenomeno di progressività lesiva), ma quello della specialità, per la quale una figura assumerebbe connotazioni di parziale o totale "assorbimento" degli elementi descrittivi della seconda, o dando vita ad un fenomeno di "assorbimento" reciproco, "per cerchi concentrici".
Al riguardo, non possono, quindi, non essere condivise le obiezioni di equivocità espresse dai commentatori alla sentenza di questa stessa Sezione del 22 marzo 2002, Morandell, essendosi in essa affermato - non senza un formale ossequio ai dieta delle Sezioni unite, pronunciatesi sul finitimo tema delle frodi FEOGA (Sez. un. 15 marzo 1996, Panigoni, cit.) - che, avuto anche riguardo alla scarsa chiarezza dell'innesto normativo rappresentato dall'art. 316 ter cod. pen., e dei suoi problematici rapporti con il delitto di truffa, non potesse "essere di risolutivo aiuto l'attardarsi ad approfondire i concetti di sussidiarietà o specialità delle norme, perché, nel caso in esame sembrerebbe trattarsi quasi di un criterio di sussidiarietà espresso ("salvo costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis c.p.) il quale, in realtà, disegna e ritaglia una fattispecie normativa specifica nell'ambito della più generale previsione della truffa comunitaria". Tale assunto, infatti, negato a chiare lettere dal Giudice delle leggi, non può trovare accoglimento, proprio per la inconciliabilità logica delle due prospettive di fondo sulla cui "confondibilità" quell'assunto stesso poggiava;
giacché, una volta ricondotto il rapporto tra le due fattispecie nello schema della "specificità" dell'una rispetto all'altra, doveva derivarne la ontologica esclusione di qualsiasi rapporto di sussidiarietà. Mentre, infatti, dalla mancanza della norma sussidiaria non deriva la applicabilità della norma, per così dire, "sussidiata" (la prima, anzi, è per sua stessa natura destinata a colmare lacune precettive e sanzionatorie che residuano dalla seconda), ove difetti, invece, la norma speciale, si "riespande" l'area applicativa della norma generale (tematica, quest'ultima, che ha consentito alla Corte costituzionale di operare un profondo revirement della propria giurisprudenza, in tema di sindacabilità delle cosiddette norme penali di favore: si veda, in particolare, la sentenza n. 394 del 2006). I due fenomeni, in sostanza - quello di sussidiarietà, da un lato, e quello di specialità, dall'altro - non soltanto si presentano fra loro come realtà normative nettamente distinguibili, ma si collocano, addirittura, su piani alternativi.
Sotto altro profilo, dalla citata pronuncia della Corte costituzionale, deriva anche che, qualsiasi diversa interpretazione o applicazione dell'art. 316 ter cod. pen. - come traspare dalla stessa "questione" sulla quale la Corte era stata chiamata a pronunciarsi e che emerge dalla parte narrativa della ordinanza - ineluttabilmente condurrebbe a conseguenze del tutto irragionevoli, giacché, a configurare il richiamato art. 316 ter cod. pen. come una sorta di figura attenuata di truffa, si creerebbe, nel sistema, un singolare "privilegio" nel trattamento sanzionatorio di ipotesi di frodi in teoria più gravi, perché realizzate contro enti pubblici (addirittura con semplice sanzione amministrativa, se la somma indebitamente percepita è inferiore alla soglia prevista dallo stesso art. 316 ter cod. pen.), rispetto al trattamento riservato alle truffe commesse in danno di privati.
Poiché, quindi, al lume degli ineludibili dieta promananti dalla Corte costituzionale, gli artifici e raggiri continuano a permanere nel sistema come condotte in sè strutturalmente variegate e contenutisticamente "aperte", se ne deve desumere che, ove il legislatore ne avesse inteso circoscrivere l'ambito, avrebbe operato - claris verbis - sulla struttura dello stesso art. 640 cod. pen., e non certo attraverso una norma "di confine", destinata a colmare un'area di condotte (a torto o a ragione) ritenute non punibili a titolo di truffa.
Pretendere, quindi, di derivare dall'art. 316 ter cod. pen. un "indicatore" normativo destinato a produrre un "prosciugamento" contenutistico delle condotte che possono integrare artifizi e raggiri, equivarrebbe ad introdurre un arbitrio ermeneutico, produttivo di sicuri effetti incostituzionali, contrario alla dichiarata mens legis e certamente antitetico rispetto a quella "vocazione sussidiaria", che la norma stessa - stavolta con inequivoco ed espresso esordio precettivo - ha inteso programmaticamente enunciare, come "marcatore" rispetto alla figura della truffa aggravata. Ciascuna delle condotte indicate dallo stesso art. 316 ter cod. pen., può dunque concorrere ad integrare, in ipotesi, gli artifizi e raggiri previsti per la realizzazione del delitto di truffa: sempre che, ovviamente, di tale figura vengano integrati gli ulteriori presupposti. Il problema sta quindi nel calibrare, come ha rammentato la Corte costituzionale, lo spazio entro il quale un determinato comportamento, eventualmente corrispondente alle figure descritte dall'art. 316 ter cod. pen., realizzi le più che tradizionali forme degli artifizi o raggiri, dai quali derivi, poi, l'ulteriore requisito della induzione in errore (si è anzi evidenziato, a quest'ultimo riguardo, come nella fattispecie di cui all'art. 316 ter cod. pen. difatti, rispetto alla ipotesi della truffa, proprio l'elemento della induzione in errore:
il che, ad avviso di alcuni commentatori, consentirebbe di intravedere un margine residuale di applicabilità del cit. art. 316 ter c.p. nelle ipotesi, ad esempio, dell'approfittamento dell'errore altrui, o della condotta che si iscriva nell'ambito di un procedimento che non comporti alcuna verifica sulla veridicità delle dichiarazioni del soggetto attivo o delle relativi semplici omissioni). Un approdo, quello testè evidenziato, d'altra parte conforme anche ad un recente arresto delle Sezioni unite, espressesi nel senso dianzi accennato, pur "con la consapevolezza tuttavia, che, in conformità del resto ai dichiarati intenti del legislatore, l'ambito di applicabilità dell'art. 316 ter c.p. si riduce così a situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale" (Cass., Sez. un., 19 aprile 2007, Carchivi). In proposito, la dottrina, come è noto, è da tempo sostanzialmente concorde nel definire l'artifizio come una manipolazione o trasfigurazione della realtà esterna, provocata mediante la simulazione di circostanze inesistenti, o, al contrario, con la dissimulazione di circostanze esistenti. Attraverso, dunque, una più o meno callida "messa in scena", si realizza una realtà apparente, in varia misura difforme da quella effettiva, attraverso una immutatio veri che può attingere qualsiasi elemento del mondo circostante. Il raggiro, invece, operando direttamente sulla psiche del soggetto, viene fatto consistere in una prospettazione menzognera corredata di un ingegnoso avvolgimento di parole od argomentazioni atte a far scambiare il falso per il vero.
Come, però, si è sottolineato in dottrina, la giurisprudenza di questa Corte ha gradualmente finito per svalutare il ruolo della condotta, orientandosi sempre più verso una configurazione del reato in senso causale, ove ciò che rileva non è tanto la definizione dei concetti di artifizi e raggiri, quanto, piuttosto, la idoneità di quelle condotte a produrre l'effetto di induzione in errore del soggetto passivo. Si è così assistito al consolidarsi della affermazione secondo la quale, ai fini della sussistenza del reato di truffa, l'idoneità dell'artificio e del raggiro deve essere valutata in concreto, ossia con riferimento diretto alla particolare situazione in cui è avvenuto il fatto ed alle modalità esecutive dello stesso;
tale idoneità - si è aggiunto - non è perciò esclusa dalla esistenza di preventivi controlli, ne' dalla scarsa diligenza della persona offesa nell'eseguirli, quando, in concreto, esista un artificio od un raggiro posto in essere dall'agente e si accerti che tra di loro e l'errore in cui la parte offesa è caduta sussista un preciso nesso di causalità (Cass., Sez. 6, 25 febbraio 2003, Di Rosa;
Cass., Sez. 5, 27 marzo 1999, Longarini;
Cass., Sez. 1, 7 dicembre 1990, Ricci;
Cass., Sez. 2, 14 novembre 1989, Scarcelli). Da tale svalutazione della portata definitoria e precettiva degli artifizi e raggiri, in una prospettiva tutta tesa a privilegiare una disamina causalmente orientata della fattispecie, sarebbe così derivata, secondo alcuni, una dilatazione del raggio d'azione della truffa, sino ad attrarre - quali elementi idonei ad indurre in errore (e come tali riguardagli alla stregua di artifici e raggiri, secondo una visione, per così dire, "retrograda", che ricostruisce le cause dagli effetti), condotte in sè "neutre", come il silenzio, o il mendacio.
Come ricorda la più volte citata sentenza delle Sezioni unite Panigoni, indubbiamente potrebbe riproporsi la questione se il concetto di "artifizi e raggiri" sia integrato anche dalla menzogna pura e semplice e cioè dalla menzogna che, senza particolari modalità ingannatorie "aggiuntive", abbia determinato l'errore nel soggetto passivo. Questione - avvertivano le Sezioni unite - senz'altro seria, potendosi ritenere che - senza quella "forzatura" del concetto di artifizi e raggiri riconosciuta da dottrina e giurisprudenza... - la menzogna pura e semplice integra soltanto la condotta che induce in errore, ma non la condotta posta in essere con artifizi e raggiri.
Eppure, non v'è chi non veda come silenzio e mendacio cessino di essere elementi strutturalmente neutri, per assumere, invece, connotazioni senz'altro "artificiose" o di "raggiro" in rapporto a specifici obblighi giuridici che qualifichino l'omessa dichiarazione o la dichiarazione contraria al vero come artificiosa rappresentazione di circostanze di fatto o manipolazione della altrui sfera psichica in rapporto allo specifico valore fidefacente che la dichiarazione contraria al vero può assumere nell'ordinamento. L'omesso adempimento dell'obbligo di comunicazione, così come la "semplice" menzogna, al di là dell'effetto di induzione in errore, possono già di per sè integrare - in ragione dello specifico affidamento che quelle stesse condotte, in positivo o in negativo, possono ex lege ingenerare - le caratteristiche della artificiosa mise en scene, che rappresenta l'in se della truffa (Cass., Sez. 6, 3 aprile 1998, Perina;
Cass., Sez. 2, 19 aprile 1991, Salvalaio;
Cass., Sez. 2, 23 giugno 1989, Della Torre). La conclusione, dunque, secondo la quale l'innesto dell'art. 316 ter cod. pen., restringerebbe l'area degli artifizi e raggiri ponendo in seria crisi la perdurante proponibilità delle tesi giurisprudenziali dianzi riferite, non può trovare accoglimento: il carattere necessariamente sussidiario di quella fattispecie, infatti, ne esclude la configurabilità alla stregua di "frode minore", per consentirne l'inquadramento in una apposita categoria di fattispecie "altra" (e dunque alternativa) rispetto alla truffa, i cui elementi tipizzanti erano e restano quelli contrassegnati da una lunga e consolidata tradizione ermeneutica.
La condotta descritta dal richiamato art. 316 ter cod. pen. si distingue, dunque, dalla figura delineata dall'art. 640 bis cod. pen. per le modalità, giacché la presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere deve essere "fatto" strutturalmente diverso dagli artifizi e raggiri, e per la assenza della induzione in errore, considerato che ove l'ente erogante fosse stato in concreto "circuito" attraverso la produzione di elementi attestativi o certificativi artificiosamente decettivi, il fatto finirebbe per essere attratto nell'ambito della clausola di salvezza con cui il cit. art. 316 ter cod. pen. esordisce. La sussistenza, dunque, della induzione in errore, da un lato, e la natura fraudolenta della condotta, dall'altro, non può che formare oggetto - come puntualmente ha segnalato la Corte costituzionale e come per certi aspetti induce a ritenere una pertinente lettura della sentenza Panigoni - di una disamina da condurre caso per caso, alla stregua di tute le circostanze che caratterizzano la vicenda in concreto. Non senza sottolineare come la stessa collocazione topografica dell'art.316 ter cod. pen., e gli elementi descrittivi che compaiono tanto nella rubrica che nel corpo della norma, chiaramente mostrino la volontà del legislatore di perseguire la semplice percezione sì ne titulo delle erogazioni, e non le "modalità" attraverso le quali l'indebita percezione si è realizzata;
svelando, per questa via, la scelta di non incentrare la voluntas puniendi sulle condotte nelle quali l'erogazione è stata realizzata attraverso la frode ed il conseguente errore dell'ente erogante, nella dichiarata presupposizione che tale fatto fosse già "coperto" dalla previsione dettata dall'art. 640 ter cod. pen.. In questa prospettiva è ben vero che l'area applicativa della figura "sussidiaria" finisce per circoscriversi ad ipotesi che, nel panorama della più estesa tematica delle frodi, rischiano di assumere connotazioni del tutto marginali: ma ciò risponde, a ben guardare, proprio alla scelta - imposta dagli obblighi comunitari - di non lasciare nulla di "impunito" nello specifico settore, in linea, dunque, con il carattere, non soltanto sussidiario, ma anche "residuale" che - come ricorda l'ordinanza n. 95 del 2004 della Corte costituzionale - caratterizza l'art. 316 ter cod. pen. rispetto all'art. 640 bis cod. pen.. Resta ovviamente irrisolto il più generale problema di definire i margini di soluzione delle possibili "frizioni ermeneutiche" cui ineluttabilmente si può andare incontro nel tracciare una sorta di actio finium regundorum tra le due figure di reato. Ma, per quel che qui rileva, sembra dirimente osservare che la natura e la forma del "mendacio" assumono connotazioni ben diverse alla luce del contesto "normativo" in cui esse si iscrivono. Altro è, infatti, la dichiarazione o il documento nei quali si prospettano circostanze non vere, senza che sul dichiarante incomba uno specifico obbligo di verità; altro è l'identica prospettazione o produzione documentale ove, invece, quell'obbligo sussista in forza di una specifica previsione. Nell'ipotesi, poi, in cui - come nella vicenda in esame - non soltanto l'obbligo di verità sia positivamente sancito dalla legge, ma sia addirittura presidiato da una apposita figura di reato, ne consegue che la "trasmigrazione" di un siffatto "mendacio" nell'area degli artifizi e raggiri deve ritenersi senz'altro realizzata.
È del tutto evidente, infatti, che, mirando la sanzione penale ad assicurare la certezza e la speditezza del traffico giuridico, la veridicità dell'atto così presidiato è destinata a suscitare uno specifico affidamento dei destinatari del relativo contenuto dichiarativo o attestativo;
con la conseguenza che la relativa immutatio veri da parte dell'autore è in grado di inscenare una artificiosa rappresentazione della realtà, in sè atta ad indurre in errore quanti - non per scelta soggettiva, ma in ragione del carattere giuridicamente fidefacente di quell'attestato o documento - erano tenuti ad una condotta di "affidamento" quali destinatari di tali atti.
In tale cornice ben si iscrive, dunque, proprio la vicenda oggetto del presente scrutinio, giacché, come emerge dalla imputazione e dalla stessa sentenza impugnata, la truffa ai danni del Ministero dell'Economia e delle Finanze risulta essersi realizzata con artifici e raggiri consistiti, appunto, nella falsa dichiarazione di possedere la cittadinanza italiana o di altro paese della Unione europea. Nè appare conducente, al riguardo, il rilievo del giudice a quo secondo il quale la "autocertificazione" avrebbe riguardato esclusivamente le condizioni di reddito e non gli altri requisiti di legge per fruire della provvidenza, giacché la dichiarazione relativa alla cittadinanza era anch'essa - a tutti gli effetti - una "autocertificazione", surrogatoria (e come tale penalmente presidiata) della certificazione amministrativa concernente lo status civitatis. Nè può reputarsi "scriminante" sul piano soggettivo, la "confusione" ingenerata dalla lettera accompagnatoria del Presidente del Consiglio dei ministri, o il peculiare contesto in cui il bonus per i neonati è stato realizzato in via amministrativa, posto che il requisito della cittadinanza era di immediata ed agevole percezione e chiaramente indicato - come sottolinea la stessa sentenza impugnata - nel modulo sottoscritto dai richiedenti la provvidenza. Quanto, poi, alla circostanza che la presentazione del documento di identità all'ufficio postale avrebbe agevolmente consentito di rilevare la carenza di quel requisito, l'assunto - peraltro contestato nel merito dal pubblico ministero ricorrente - è inconferente agli effetti che qui rilevano, posto che, in ipotesi, il documento esibito dall'interessato era destinato a consentire la identificazione del percettore, e non la sua cittadinanza.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Varese per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Varese per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2008