Sentenza 11 luglio 2008
Massime • 1
Il delitto di truffa, nella forma cosiddetto contrattuale, si consuma non al momento in cui il soggetto passivo, per effetto degli artifici o raggiri, assume l'obbligazione della dazione di un bene economico, ma al momento in cui si realizza il conseguimento del bene da parte dell'agente con la conseguente perdita dello stesso da parte della persona offesa. (La Corte ha precisato che, ove il bene sia corrisposto in più ratei, il reato si consuma con l'ultimo atto di erogazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/07/2008, n. 31044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31044 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO NI - Presidente - del 11/07/2008
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 980
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 38689/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. Diddi Alessandro del foro di Roma, nell'interesse di IA NI, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, Sezione Seconda Penale, in data 30 maggio 2007;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dr. Domenico Gallo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Passacantando Guglielmo, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni civili.
Udito il difensore della parte civile, avv. Valgimigli Lorenzo, del foro di Ravenna, il quale ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso con la condanna alle spese ulteriori;
Udito il difensore che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 30 maggio 2007, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma, in data 15 maggio 2006, che aveva condannato IA NI alla pena di mesi nove di reclusione e Euro 600,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento di una provvisionale in favore della costituita parte civile, per il reato di truffa aggravata in danno di NI NI, A.U della CO.GE.CA S.r.l..
Avverso tale sentenza ricorre per Cassazione l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando sette motivi di gravame. Con il primo e secondo motivo deduce la violazione dell'ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 130 e 516 c.p.p.,
art. 519 c.p.p., commi 1 e 2, art. 520 c.p.p., commi 1 e 2, art. 521 c.p.p., commi 1 e 2, per avere la sentenza impugnata qualificato come mera correzione di un errore materiale, la correzione della data di consumazione del reato, spostata in avanti di un anno, a seguito di contestazione del P.M. effettuata in udienza durante il giudizio di primo grado.
Al riguardo osserva che non si tratterebbe di correzione di errore materiale ma di modificazione del fatto posto a base dell'imputazione, con conseguente violazione del diritto di difesa dell'imputato per mancata correlazione fra l'imputazione originaria ed il fatto ritenuto in sentenza. Assume, inoltre, che la condotta punibile si sarebbe consumata con l'ultima dazione di denaro, effettuata dalla parte lesa in data 10/4/2000, con la conseguenza che la modificazione della data del fatto contestato un inammissibile spostamento in avanti del termine di prescrizione del reato. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza della motivazione con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 640 c.p.. Al riguardo fa presente che, trattandosi di una truffa contrattuale, la Corte avrebbe dovuto individuare il mezzo o l'espediente fraudolento usato dall'agente ed il nesso eziologico con la conclusione del contratto e la dazione patrimoniale. Con il quarto motivo deduce la violazione dell'ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per non avere la sentenza impugnata motivato con riferimento alla data di consumazione del reato e per non aver preso in considerazione una prova decisiva. Al riguardo si duole del fatto che la Corte non abbia indicato la data del commesso reato ed abbia preso in considerazione la vicenda delle cambiali dell'importo di L. 300.000.000, estranea allo schema della truffa, rispetto alla quale il prevenuto appare come persona offesa.
Con il quinto motivo deduce la violazione dell'ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per non avere la sentenza impugnata motivato con riferimento alle argomentazioni addotte dalla difesa e comunque in relazione agli atti del processo specificamente indicati. Al riguardo fa riferimento ad una lettera, datata 12 aprile 2000, con la quale la società RI rappresentava alla società del IA, la Financial US & Co., che non avrebbe potuto concedere l'ipoteca sull'immobile oggetto del contratto di finanziamento in quanto la promessa di vendita ed il patto di opzione di cui il NI era titolare erano decaduti.
Con il sesto motivo deduce la violazione dell'ex art. 606, comma 1, lett. e), per la irrilevanza della motivazione per relazionem. Con il settimo motivo deduce la violazione dell'ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per avere la sentenza impugnata motivato solo apparentemente in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n.
7. Conclude chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione, ovvero che sia annullata con rinvio con tutti i provvedimenti conseguenti.
Successivamente il difensore ha presentato una nota difensiva con motivi aggiunti, rappresentando che la cessione delle cambiali per L. 300.000.000, non è intercorsa con il NI, persona offesa dal reato di cui trattasi, bensi con il sig. Cornacchia, con allegati due documenti. In data 27 maggio 2008 il IA ha proposto personalmente ricorso per Cassazione asserendo di avere avuto notifica dell'estratto contumaciale soltanto in data 14 aprile 2008 e sollevando quattro motivi di gravame. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 516 c.p.p., art. 519 c.p.p., commi 1 e 2, art.520 c.p.p., commi 1 e 2, art. 521 c.p.p., commi 2 e 3, per avere la sentenza impugnata qualificato come mera correzione di un errore materiale, la correzione della data di consumazione del reato, spostata in avanti di un anno, a seguito di contestazione del P.M. effettuata in udienza durante il giudizio di primo grado, il cui verbale non risulta notificato all'imputato contumace. Al riguardo osserva che non si tratterebbe di correzione di errore materiale ma di modificazione del fatto posto a base dell'imputazione, con conseguente violazione del diritto di difesa dell'imputato per mancata correlazione fra l'imputazione originaria ed il fatto ritenuto in sentenza. Assume, inoltre, che la condotta punibile si sarebbe consumata con l'ultima dazione di denaro, effettuata dalla parte lesa in data 10/4/2000, con la conseguenza che la modificazione della data del fatto contestato un inammissibile spostamento in avanti del termine di prescrizione del reato. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza della motivazione con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 640 c.p.. Al riguardo fa presente che, trattandosi di una truffa contrattuale, la Corte avrebbe dovuto individuare il mezzo o l'espediente fraudolento usato dall'agente ed il nesso eziologico con la conclusione del contratto e la dazione patrimoniale. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza della motivazione in relazione mancata concessione delle generiche prevalenti rispetto all'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n.
7. Con il quarto motivo deduce la estinzione del reato per prescrizione, che si sarebbe verificata in data 10 ottobre 2007, essendo stato il reato effettivamente commesso in data 10 aprile 2000. All'odierna udienza l'avv. Diddi eccepiva la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza per omessa notifica all'avv. Gaetano Scalise nominato dall'imputato quale proprio difensore di fiducia con atto in calce al ricorso presentato personalmente dal IA. La Corte respingeva l'eccezione e disponeva procedersi alla discussione. Quindi le parti concludevano come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, per quanto riguarda l'eccezione di nullità dell'avviso di fissazione dell'odierna udienza, occorre riportarsi all'ordinanza emessa in udienza dal collegio, che, l'ha respinta, osservando quanto segue.
"Rilevato che la giurisprudenza di questa Corte ha, in più occasioni avuto modo di precisare il principio della unicità del diritto di impugnazione fa si che, una volta che l'impugnazione sia stata proposta da uno qualsiasi dei soggetti legittimati, imputato o suo difensore, e sia intervenuta una qualche decisione, il diritto si consuma, con la conseguenza che ne è precluso l'ulteriore esercizio da parte dell'atro legittimato, dato che esso è pur sempre funzionalmente diretto al conseguimento di un risultato in favore dell'imputato e non al soddisfacimento di un interesse pertinente al solo difensore (Cass. Sez. 2, 19/4/2006 n. 19835; Cass. Sez. Un.31/1/2008 n. 6026);
Rilevato conseguentemente che, essendo stato nella specie da tempo (27/11/2007) proposto ricorso per Cassazione nell'interesse del IA da parte del difensore di fiducia, avv. Diddi, ed il relativo dibattimento presso questa Corte era stato fissato per l'udienza del 10/6/2008 con avviso notificato all'avv. Diddi il 4/4/2008;
Considerato che lo stesso avv. Diddi nella udienza suddetta ha prodotto copia di un ricorso proposto autonomamente dallo stesso IA con atto depositato il 27/5/2008 (e cioè in epoca successiva alla notificazione dell'avviso all'avv. Diddi) presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Castelnuovo di Porto, dopo aver esso IA ritirato l'estratto contumaciale il 14/4/2008, a distanza di oltre nove mesi dall'avviso di giacenza;
Ritenuto che
, in quest'ultimo atto il IA ha, provveduto a nominare quale proprio difensore di fiducia l'avv. Gaetano Scalise del foro di Roma;
Ritenuto, pertanto, che la nuova dichiarazione di nomina di difensore fiduciario è stata formulata in epoca successiva a quella nella quale è stata fissata la trattazione del ricorso proposto nell'interesse dello stesso imputato dal nominato avv. Diddi;
che per l'effetto, avuto riguardo alla necessità della trattazione congiunta dei due atti di ricorso, la delibazione del contenuto del reclamo proposto personalmente dall'imputato può essere svolta congiuntamente e nello stesso contesto della trattazione del ricorso proposto dal difensore, non sussistendo i presupposti per differire l'udienza in vista dell'avviso - non dovuto - al nuovo difensore nominato tardivamente dall'imputato;
Ritenuto che
l'udienza odierna deve ritenersi fissata al solo fine di acquisire comunque l'originale del ricorso proposto personalmente dall'imputato, di cui era stata allegata copia.
P.Q.M.
:
Respinge l'istanza di rinvio e dispone procedersi oltre nella discussione".
2. Per quanto riguarda la doglianza relativa alla violazione degli artt. 520 e 521 c.p.p. con riferimento alla correzione, effettuata nel corso del dibattimento di primo grado, della data di consumazione del reato, spostata avanti di un anno, dal 10/4/2000 al 10/4/2001 (sollevata con i motivi 1 e 2 del ricorso proposto dal difensore e 1 del ricorso personale dell'imputato), la censura è manifestamente infondata.
Nella fattispecie all'imputato è stato contestato il "reato p. e p. dagli artt. 81 e 640 c.p., art. 61 c.p., n. 7 e 11 perché, presentandosi come consulente finanziario della società Finacial US Int Co. con sede in Losanna, con artifici e raggiri consistiti nel creare un falso affidamento in ordina alla possibilità di reperire, per il tramite della suddetta società, ingenti risorse finanziaria (circa L. 16 miliardi) per l'acquisto della RI S.p.a. - con cui la SO.GE.CA S.r.l. di cui il NI NI era A.U. aveva già stipulato un preliminare di opzione di acquisto del complesso immobiliare denominato "ex albergo operai" sito in Monfalcone, indicendo in errore il NI sulla concreta realizzazione dell'operazione, si procurava un ingiusto profitto, facendosi da questo erogare, a più riprese, somme asseritamente occorrenti per spese di registrazione, bolli, notifiche (L. 11.500.000), del 24/2/2000, per attività istruttorie relative alla chiusura dell'operazione di prefinanziamento (L. 19.033.800) ed infine per la registrazione in Svizzera di nuovi accordi contrattuali asseritamente contenenti migliori condizioni di finanziamento (L. 57.065.800), con corrispondente grave danno per il NI, il quale otteneva esclusivamente la consegna di effetti cambiari del valore complessivo di L. 300.000.000, successivamente protestati e comunque non pagati.
In Roma ed altrove fino alla data del 10/4/2000".
All'udienza del 3/11/2005, su richiesta del P.M. la data di ultimazione del reato veniva corretta in quella del 10/4/2001. Orbene, come si evince testualmente dalla lettura dell'imputazione, al IA è stata contestata una condotta, articolata nel tempo, che si è svolta attraverso la percezione di tre dazioni di denaro sborsate dalla parte lesa e si è conclusa con il protesto delle cambiali, fatto avvenuto successivamente all'ultima dazione di denaro (effettuata il 10/4/2000), e precisamente in data 2/2/2001. È evidente, pertanto, che nell'imputazione era contenuto un mero errore materiale nella parte in cui si fissava ai 10/4/2000 la data di ultimazione del reato, essendosi la condotta descritta nella contestazione protratta per un tempo ulteriore. Nella fattispecie, pertanto, come è stato già rilevato dalla Corte territoriale, respingendo l'analogo motivo d'appello proposto dall'imputato, non si è verificata alcuna immutazione della correlazione fra la imputazione originariamente contestata (che come abbiamo visto descrive una condotta sviluppatasi in un ben determinato arco temporale) ed il fatto ritenuto in sentenza. È assolutamente pacifico alla luce della giurisprudenza di questa Corte che per aversi violazione del principio di correlazione fra l'imputazione e la sentenza occorre che si verifichi una trasformazione del fatto nei suoi elementi essenziali, tale da pregiudicare, in concreto, il diritto alla difesa. Hanno osservato, infatti, le Sezioni Unite che:
"Con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione". (Sez. U, Sentenza n. 16 del 19/06/1996 Cc. (dep. 22/10/1996) Rv. 205619). Nè tantomeno, nella fattispecie, si è verificata alcuna violazione della norma di cui all'art. 520 c.p.p. che impone la notifica all'imputato assente o contumace delle nuove contestazioni effettuate dal P.M. in udienza, trattandosi, non di una modificazione del fatto descritto nel decreto che dispone il giudizio, ma della semplice rimozione di una contraddizione fra il fatto descritto nell'imputazione e la data finale ivi indicata, attraverso la correzione dell'errore materiale. È ben vero che tale correzione, a sua volta contiene un errore, in quanto il comportamento contestato nell'imputazione si esaurisce alla data del 2/2/2001, come si evince dal fatto-reato descritto. Pertanto la data del 10/4/2001 indicata nella correzione non può essere presa in considerazione ai fini del calcolo della prescrizione, ma tale questione, nel presente giudizio è assolutamente irrilevante, per quanto si dirà oltre in tema di prescrizione.
3. Per quanto riguarda le censure di cui ai motivi da 3 a 7 del ricorso del difensore e 2 e 3 del ricorso proposto personalmente dall'imputato, con i quali si deduce la carenza o manifesta illogicità della motivazione sotto molteplici profili, va rilevato che tutti i motivi dedotti sollecitano a questa Corte una diversa valutazione del significato e della valenza probatoria degli elementi considerati dal giudice di merito ed è ben noto che una siffatta censura non possa essere ammessa nel giudizio di legittimità, ove il controllo della motivazione può essere solo limitato, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), al riscontro dell'esistenza e della coerenza logica della motivazione.
Infatti, con sentenza Sez. 4, 2.12.2003 (Elia ed altri, 229369), questa Corte ha ribadito che: "Nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali." (In senso conforme anche Cass., sez. 5, 13 maggio 2003, Pagano ed altri, non massimata nonché Sez. un., 29.9.2003, Petrella;
S.U. n. 6402/97, rv 207944; S.U. n. 24/99, rv 214794; S.U. n. 12/2000, Jakani, rv 216260). Nel caso di specie, corretta e del tutto condivisibile appare la motivazione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti gli estremi del delitto di truffa alla luce delle emergenze processuali.
4. In particolare il terzo motivo di ricorso, pur formalmente denunciando violazione della norma sostanziale di cui all'art. 640 c.p., maschera solo una critica della valutazione degli elementi di prova, utilizzati dai Giudici di merito suggerendone una rilettura addomesticata e corretta che riconduca i fatti nell'ambito dell'illecito civile. È infatti agevole osservare che (al di là dell'apparenza del vizio denunziato) il ricorrente sollecita una rivalutazione di merito di risultanze processuali già esaurientemente e coerentemente esaminate dalla sentenza impugnata, nella operata ricostruzione dei fatti e nella puntuale indicazione degli elementi confermativi delle accuse formulate. Come tale la censura è inammissibile per quanto rilevato sopra.
5. Inoltre, per quanto riguarda la vicenda della cambiali per l'importo di L. 300.000.000, non può essere contestata l'assunzione di tale vicenda all'interno dello schema della truffa, proprio perché trattasi di truffa contrattuale, nella quale la condotta dell'agente si sviluppa sulla falsariga di uno schema contrattuale connotato da obbligazioni dall'una e dall'altra parte. In tema di truffa le Sezioni Unite penali di questa Corte hanno ridabito che trattasi di reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la "deminutio patrimoni" del soggetto passivo (S.U. - 16.12.98, Cellammare, CED 212079).
La giurisprudenza di questa Corte, inoltre, è concorde nel ritenere che nell'ipotesi di truffa c.d. contrattuale, qual'è quella per cui si procede, il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri l'obbligazione della dazione di un bene economico, ma nel momento in cui si verifica l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato (cfr. ex plurimis, sez. 2 - 29.01.98, Stabile, CED. 209671; sez. 2 - 16.04.97, Tassinari, CED 207831). Nel caso di specie, nel capo di imputazione, viene menzionato l'art. 81 c.p., ma non c'è nessun riferimento all'unica disegno criminoso, pertanto il reato contestato non è qualificabile come reato continuato, bensì come reato ad consumazione prolungata, nel quale tutte le erogazioni, effettuate nel tempo dalla parte lesa, sono l'effetto della medesima condotta. In questi casi il reato si perfeziona con l'ultimo atto. Al riguardo, con riferimento al momento consumativo del reato nell'ipotesi di truffa contrattuale, questa Corte ha statuito che: La truffa ai danni dello Stato per percezione di prestazioni indebite di finanziamenti e contributi, erogati in ratei periodici, è reato a consumazione prolungata, perché il soggetto agente manifesta sin dall'inizio la volontà di realizzare un evento destinato a durare nel tempo, e quindi il momento consumativo del reato coincide con quello della cessazione dei pagamenti, che segna la fine dell'aggravamento del danno (Sez. 2, Sentenza n. 3615 del 20/12/2005 Cc. (dep. 30/01/2006) Rv. 232956)
Correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno ritenuto, come ultimo atto del momento consumativo del reato, l'episodio delle cambiali. Ciò sia perché la parte lesa ha ricevuto un ulteriore danno, consistito nel costo del protesto, sia perché la definitiva perdita del bene economico si è verificata - proprio perché trattasi di truffa contrattuale - quando le cambiali consegnate alla parte lesa come a titolo di mutuo, in vista del finanziamento che l'agente avrebbe dovuto erogare, si sono dimostrate inesigibili.
6. Per quanto riguarda le altre questioni sollevate con le quali si deducono ulteriori vizi della motivazione, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze processuali operato dai Giudici di appello non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, ne' tantomeno di operare diverse scelte di fatto. Le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa;
nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, esse svolgono, sul punto dell'accertamento della responsabilità, considerazioni in fatto insuscettibili di valutazione in sede di legittimità, risultando intese a provocare un intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del merito.
7. Infine, per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione, la stessa è manifestamente infondata in quanto, per quanto si è detto al punto 5.
L'ultimo atto della condotta punibile, infatti, risale al protesto delle cambiali. Pertanto il termine della prescrizione decorre a partire dal 2/2/2001, con la conseguenza che lo stesso non è ancora spirato.
8. Alla luce di quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille/00) ed alla refusione delle spese a favore della costituita parte civile, che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 2.000,00 per onorario, oltre I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende, ed alla refusione delle spese a favore della costituita parte civile, che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 2.000,00 per onorario, oltre I.V.A. e C.P.A.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 luglio 2008. Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2008