Cass. pen., sez. II, sentenza 11/07/2008, n. 31044
CASS
Sentenza 11 luglio 2008

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Massime1

Il delitto di truffa, nella forma cosiddetto contrattuale, si consuma non al momento in cui il soggetto passivo, per effetto degli artifici o raggiri, assume l'obbligazione della dazione di un bene economico, ma al momento in cui si realizza il conseguimento del bene da parte dell'agente con la conseguente perdita dello stesso da parte della persona offesa. (La Corte ha precisato che, ove il bene sia corrisposto in più ratei, il reato si consuma con l'ultimo atto di erogazione).

Commentari3

  • 1Dalla giurisprudenza di merito un richiamo all'esigenza di
    Maurizio Riverditi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. La decisione del Tribunale del Riesame di Parma si caratterizza, anzitutto, per l'indubbia chiarezza espositiva e per la linearità del ragionamento con cui, divincolandosi tra le pieghe di una vicenda piuttosto articolata, pone in luce alcuni punti fermi in ordine alla disciplina delle misure cautelari sancita dal d.lgs. 231/2001. I fatti esaminati, che si collocano nell'ambito di un complesso intreccio normativo concernente la disciplina delle sovvenzioni pubbliche alle emittenti televisive private, dal punto di vista delle ipotesi criminose contestate sono sinteticamente riassumibili come segue. Il legale rappresentante di un'emittente televisiva privata, nell'arco di alcuni anni, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/07/2008, n. 31044
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31044
Data del deposito : 11 luglio 2008

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