Sentenza 21 giugno 2017
Massime • 1
Nel caso di condanna in appello, non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale qualora il giudice abbia riformato la sentenza assolutoria di primo grado non già in base al diverso apprezzamento circa l'attendibilità di una prova dichiarativa, bensì all'esito di una differente valutazione giuridica della fattispecie concreta. (Nella specie, la Corte ha ritenuto priva di censure la decisione dei giudici di appello che avevano ricostruito il fatto storico - relativo alla riduzione in schiavitù delle vittime - in modo diverso dai giudici di primo grado, senza però rivalutare le dichiarazioni delle persone offese)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/06/2017, n. 47833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47833 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2017 |
Testo completo
4 7 833-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 21/06/2017 - Presidente - Sent. n. sez. 1401 PAOLO ANTONIO BRUNO SERGIO GORJAN Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE UMBERTO LUIGI SCOTTI - N.47808/2016 EDUARDO DE GREGORIO ROSSELLA CATENA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: দ TE UC nato il [...] UY KA nato il [...] avverso la sentenza del 01/07/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI SCOTTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIOVANNI DI LEO, che ha concluso per l'inammissibilità; uditi i difensori: l'avv. SALVATORE CASULA, del Foro di Cagliari per le parti civili, si riporta alle conclusioni che deposita con nota spese e allegato decreto di ammissione al gratuito patrocinio;
l'avv.to BIANCA MARIA SAVONA, del Foro di Palermo, per gli imputati, chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 1/7/2016 la Corte di assise di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del 26/1/2015 della Corte di assise di Palermo, appellata dagli imputati e dal Procuratore della Repubblica di Palermo, ha dichiarato UC RR e KA UY colpevoli del reato di cui al capo C) della rubrica, in pregiudizio delle parti offese EE AY ed IT IN, in tale reato assorbito quello di cui al capo D) in danno di IT IN e, considerata la continuazione con i reati di cui ai capi B), C), E), esclusa quella interna per il reato di cui al capo B), ritenuta in primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a ciascuno dei due imputati in anni 5 e mesi 10 di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale per la durata della pena. Per quanto qui rileva i due imputati erano accusati: (capo B) di aver indotto con l'inganno le predette EE AY ed IT IN a lasciare il loro paese di origine per venire in Italia a esercitare la prostituzione ex art. 3, n.6 e 4 n.1 e n.7 della legge n.75 del 1958; (capo C) di aver esercitato su di loro poteri corrispondenti al diritto di proprietà, mantenendole in soggezione continuativa e costringendole a prestazioni sessuali (art.600 cod.pen.); (capo D) di aver costretto le parti offese con violenze e minacce a consegnare le somme provento della loro attività di meretricio;
(capo E) di aver favorito la permanenza delle parti offese sul territorio per trarre un nazionale in violazione delle norme di cui al d.lgs.286/1998 ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità.
2. Ha proposto ricorso nell'interesse degli imputati KA WU e UC RR il difensore di fiducia, avv.Bianca Maria Savona del Foro di Palermo, svolgendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. b) e c) cod.proc.pen. i ricorrenti denunciano violazione della legge penale sostanziale e processuale in relazione agli artt. 5, comma d-bis, 21, 23, 177, 178, lett. a), 179, 185 cod.proc.pen. I ricorrenti assumono che in data 11/7/2013 in seguito all'udienza preliminare, era stato disposto il rinvio a giudizio degli imputati dinanzi al Tribunale di Palermo;
in data 23/10/2013 le difese degli imputati avevano sollevato eccezione di nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare per omesso rispetto del termine a comparire e di tutti gli atti successivi;
il Tribunale in data 30/10/2013 aveva dichiarato la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e degli atti successivi, restituendo gli atti al G.I.P. presso il Tribunale di Palermo. I ricorrenti eccepiscono la nullità di tale ordinanza e di tutti gli atti successivi perché emessa da giudice incompetente per materia secondo quanto disposto dall'art.5 comma D bis modificato dalla leggecod. proc.pen., 12/2/2010 n.10, che attribuiva alla Corte di Assise e non al Tribunale in composizione collegiale la cognizione del reato di cui all'art. 600 cod.pen. 2 Per effetto dell'omesso rilievo della propria incompetenza per materia la questione preliminare era stata risolta da un giudice incompetente;
inoltre era stato violato l'art.23 cod. proc.pen., come inciso dalla decisione della Corte Costituzionale n.76 del 15/3/1993, perché gli atti avrebbero dovuto essere trasmessi non già al giudice competente ma al pubblico ministero presso di esso.
2.2. Con il secondo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione agli artt. 125,192,533,546 cod.proc.pen. 110 e 600 cod.pen., e 6 CEDU. I ricorrenti sostengono che la ribaltata condanna per il reato di riduzione in schiavitù non dava compiuta ragione della sussistenza del presupposto ineludibile per la configurazione del reato, costituito dalla significativa compromissione della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo;
a tal proposito la sentenza impugnata aveva ritenuto sufficiente la posizione di debolezza delle persone offese dovuta alla loro condizione illegale, alla lontananza da casa, alla non conoscenza della lingua e alla insussistenza di relazioni personali, congiuntamente all'esercizio abituale della prostituzione, all'imposizione di alloggio e vitto, e al prelievo degli importi del meretricio. Tali circostanze erano idonee a integrare i reati di induzione e sfruttamento della prostituzione ma insufficienti, di per sé, a delineare il più grave delitto di riduzione in schiavitù. L'annientamento della capacità di autodeterminazione delle due donne era stato prospettato dalla Corte territoriale in modo del tutto apodittico e finanche illogico, valorizzando il richiamo del rito «voodoo», benché le stesse parti offese avessero escluso di credere a tale rito e alle relative minacce. La Corte, poi, aveva modificato il giudizio di sola parziale attendibilità delle persone offese, espresso dal Giudice di primo grado, senza mai prendere in considerazioni le dichiarazioni della Oasyi ed esprimendo un mero giudizio di valore sulla IN a seguito della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, senza esaminare tuttavia nel dettaglio le dichiarazioni da questa rese. Il provvedimento impugnato quindi, in modo deficitario e illogico, aveva modificato il giudizio sulla credibilità delle dichiarazioni della Oasyi, non sentita in secondo grado, senza spiegare le ragioni della sua ritenuta attendibilità, contrariamente a quanto opinato in primo grado. Ciò violava inoltre i principi CEDU in ordine alla necessità di risentire il testimone decisivo per ribaltare la sentenza assolutoria in di primo grado e acquisire la certezza della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, anche alla stregua della giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza 28/4/2016 n.27620). 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione della legge penale sostanziale e processuale in relazione agli artt.5, comma d bis, 21,23,177, 178, lett. a), 179, 185 cod. proc.pen.
1.1. In data 11/7/2013 in seguito all'udienza preliminare, era stato disposto il rinvio a giudizio degli imputati dinanzi al Tribunale di Palermo. In data 23/10/2013 le difese degli imputati avevano sollevato eccezione di nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare per omesso rispetto del termine a comparire e di tutti gli atti successivi. Il Tribunale in data 30/10/2013 aveva dichiarato la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e degli atti successivi, restituendo gli atti al G.I.P. presso il Tribunale di Palermo. I ricorrenti eccepiscono la nullità di tale ordinanza e di tutti gli atti successivi perché emessa da giudice incompetente per materia secondo quanto disposto dall'art.5 comma d- bis) cod. proc.pen., come modificato dalla legge 12/2/2010 n.10, che attribuiva alla Corte di Assise e non al Tribunale in composizione collegiale la cognizione del reato di cui all'art. 600 cod.pen. I ricorrenti lamentano che per effetto dell'omesso rilievo della propria incompetenza per materia da parte del Tribunale in composizione collegiale la questione preliminare era stata risolta da un giudice incompetente.
1.2. La doglianza è manifestamente inammissibile, in primo luogo, per difetto di interesse ex art.568, comma 4, visto che i reati sono stati effettivamente giudicati dal giudice effettivamente competente, secondo la stessa tesi dei ricorrenti, e in secondo luogo ex art. 182 cod. proc.pen., perché la pronuncia criticata era stata emessa in accoglimento di corrispondente istanza degli stessi attuali ricorrenti. In terzo luogo, la censura rappresentata non era stata fatta valere come motivo di appello con la conseguente preclusione di cui al comma 3 dell'art. 606 cod.proc.pen. In quarto luogo, il provvedimento corretto che il Tribunale di Palermo in composizione collegiale era tenuto ad emettere era proprio l'annullamento dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e di tutti gli atti consequenziali, in conseguenza dell'omesso rispetto del termine a comparire, e non già la declaratoria di incompetenza ex art.23 cod. proc.pen., con inutile appesantimento dell'iter processuale, come sostengono ora i ricorrenti, che pur avevano sollecitato il contrario. 4 E tuttavia, anche nel caso opposto, la regressione del processo si sarebbe comunque verificata e la cognizione dei reati ascritti agli imputati, all'esito di una serie di passaggi più complessi, sarebbe stata finalmente sottoposta a quegli stessi giudici, la Corte di assise, in primo grado, e la Corte di assise di appello di Palermo, in secondo grado, che li hanno effettivamente giudicati.
1.3. Secondo i ricorrenti era stato violato l'art.23 cod.proc.pen., come inciso dalla decisione della Corte Costituzionale n.76 del 15/3/1993, perché gli atti avrebbero dovuto essere trasmessi non già al giudice competente ma al Pubblico ministero presso di esso. Nel caso la rimessione non è avvenuta al giudice competente ossia alla Corte di assise di Palermo ma al Giudice per le indagini preliminari in considerazione dell'eccezione proposta dagli imputati circa la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare per omesso rispetto del termine a comparire, con il medesimo risultato che si sarebbe prodotto nel caso in cui tale provvedimento di annullamento fosse stato emesso all'esito di un diverso iter procedimentale, come vorrebbero i ricorrenti, dal giudice competente, a cui comunque sono stati successivamente trasmessi gli atti per il giudizio di primo grado e d'appello.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione agli artt. 125,192,533,546 cod.proc.pen. 110 e 600 cod.pen., e 6 CEDU.
2.1. In primo luogo i ricorrenti sostengono che la condanna per il reato di riduzione in schiavitù, disposta dalla Corte di assise di appello, ribaltando la decisione assolutoria di primo grado, non era corretta quanto alla ritenuta sussistenza del presupposto ineludibile per la configurazione del reato, costituito dalla significativa compromissione della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo. A questo proposito, la sentenza impugnata aveva ritenuto sufficiente alcuni elementi, come la posizione di debolezza delle persone offese dovuta alla loro condizione illegale, la lontananza da casa, la non conoscenza della lingua e l'insussistenza di relazioni personali, l'esercizio abituale della prostituzione, l'imposizione di alloggio e vitto, il prelievo degli importi del meretricio. Tali elementi potevano integrare i reati di induzione e sfruttamento della prostituzione ma erano insufficienti, di per sé, a delineare il più grave delitto di riduzione in schiavitù.
2.2. La sentenza impugnata ha dedicato ampio spazio (cfr pag.15-18, § 1) ad una accurata e completa ricostruzione della fattispecie normativa 5 dell'art.600 cod.pen., esattamente configurato in termini di reato a fattispecie plurima (da ultimo Sez. 5, n. 10426 del 09/01/2015, O, Rv. 262632). L'art. 600 cod.pen., così sostituito dall'art. 1, legge 11/8/2003, n. 228. rubricato Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù» dispone che «Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.>> Tale reato si pone in rapporto di continuità normativa con quello originariamente configurato dall'art. 600 cod. pen., avendo la nuova disciplina soltanto definito la nozione di schiavitù, che in precedenza doveva trarsi dalle Convenzioni internazionali di Ginevra sulla abolizione della schiavitù, rispettivamente del 25 settembre 1926, resa esecutiva in Italia con il R.D. 26 aprile 1928 n. 1723, e del 7 settembre 1956, ratificata ed resa esecutiva in Italia con la legge 20 dicembre 1957, n. 1304. (Sez. 3, n. 50561 del 08/10/2015, G., оц Rv. 265648). La fattispecie criminosa può quindi essere integrata, alternativamente, dall'esercizio su di una persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà (cosiddetta «reificazione»), ovvero dalla riduzione o dal mantenimento di una persona in stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento. Il secondo comma dello stesso articolo 600 cod.pen. precisa che la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La prospettazione accusatoria accolta dalla Corte territoriale attiene alla realizzazione della seconda ipotesi alternativa della fattispecie plurima, ossia la riduzione o dal mantenimento di una persona in stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative о sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento, esercitata fra i vari strumenti tipici costituenti modalità della condotta, elencati nel comma secondo dell'art.600 cod.pen., mediante minaccia e approfittamento dello stato di necessità, intesa come 6 situazione di debolezza e mancanza materiale o morale atta a condizionare la volontà della vittima. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, puntualmente richiamata dal provvedimento impugnato, ai fini della configurabilità dello stato di soggezione, rilevante per l'integrazione del reato di riduzione in schiavitù, è necessaria una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della persona offesa, anche indipendentemente da una totale privazione della libertà personale (Sez. 5, n. 49594 del 14/10/2014, Enache, Rv. 261345; Sez. 5, n. 25408 del 05/11/2013 - dep. 2014, Mazzotti, Rv. 260230). Inoltre la previsione di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 600 cod. pen. configura un reato di evento a forma vincolata in cui l'evento, consistente nello stato di soggezione continuativa in cui la vittima è costretta a svolgere date prestazioni, deve essere ottenuto dall'agente alternativamente, tra l'altro, mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità. Ne deriva che, perché sussista la costrizione a prestazioni in presenza dello stato di necessità che è un presupposto della - condotta approfittatrice dell'agente e che deve essere inteso come situazione di debolezza o mancanza materiale o morale atta a condizionare la volontà della persona è sufficiente l'approfittamento di tale situazione da parte dell'autore; - mentre la costrizione alla prestazione deve essere esercitata con violenza o minaccia, inganno o abuso di autorità nei confronti di colui che non si trovi in una situazione di inferiorità fisica o psichica o di necessità (Sez. 5, n. 4012 del 15/12/2005 - dep. 2006, Lazri ed altri, Rv. 233600). Infine, secondo questa Corte, come esattamente rammentato dalla Corte territoriale, la situazione di necessità della vittima deve essere intesa come situazione di debolezza idonea a condizionarne la volontà personale, analoga a quella considerata dall'art. 644, comma 5, n. 3, cod. pen. o allo stato di bisogno rilevante ai fini della rescissione del contratto (art. 1418 cod. civ.) e sostanzialmente coincidente con il concetto normativo di «posizione di vulnerabilità», indicata nella decisione quadro dell'Unione Europea del 19/7/2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani, attuata dalla legge 11/8/2003, n. 228 (Sez. 3, n. 2841 del 26/10/2006 - dep. 2007, Djordjevic e altri, Rv. 236022) e non va quindi confusa con la scriminante dello «stato di necessità» di cui all'art. 54 cod. pen. (Sez. 3, n. 21630 del 06/05/2010, E. e altro, Rv. 247641).
2.3. Quanto allo specifico tema della delimitazione dei confini fra l'induzione e lo sfruttamento della prostituzione e la riduzione in schiavitù, la giurisprudenza di questa Corte ha puntualizzato che risponde del delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù colui che sfrutta la prostituzione della 7 persona offesa eccedendo il normale rapporto di meretricio, cogliendo, ad esempio, come elementi sintomatici della sussistenza del predetto quid pluris, la mancanza di libertà di movimento della donna assoggettata, la sua impossibilità di comunicare con terzi, la sottrazione del passaporto e la privazione dei mezzi di sussistenza (Sez. 5, n. 12574 del 29/01/2013, P.G. in proc. K., Rv. 255378).
2.4. La sentenza impugnata, dopo aver analizzato la fattispecie incriminatrice (§ 1, pag.15-18) e aver riassunto e scrutinato le risultanze istruttorie (§ 1.2., pag. 18-26), le ha valutate ai fini della sussunzione nel paradigma legale (§§ 1.2 e 1.3., pag.26-33), verificando e accertando, nell'ordine: a) che gli imputati RR e IW avevano non solo approfittato dello stato necessità delle vittime ma anche significativamente contribuito a dio determinarlo;
b) che essi, dal punto di vista soggettivo, erano ben consapevoli della situazione di vulnerabilità e soggezione delle vittime;
c) che essi avevano deliberatamente aggravato tale stato di necessità sottraendo alle due ragazze IN e AY i loro passaporti, appena giunte in Italia e imponendo loro, oltre all'ingente e per loro enorme debito di 60.000 € per il viaggio, pesanti pagamenti mensili (250 €) per l'alloggio e settimanali (60 €) per il vitto, del tutto sproporzionati alle infime condizioni loro praticate;
d) che l'alloggiamento e il vitto erano imposte alle vittime che comunque dovevano corrispondere la relativa spesa anche quando non usufruivano dei pasti;
e) il senso di costrizione e ineluttabilità patito dalle vittime, oppresse dal debito e dal loro isolamento sociale e culturale;
f) l'irrilevanza ai fini dell'esclusione del requisito dell'assoggettamento continuativo dei modesti spazi di autonomia concessi alle vittime, ritenuti finalizzati a contenerne l'esasperazione e praticati con la sicurezza di chi sente di possedere il controllo della persona assoggettata, tenuto conto della condizione delle due ragazze straniere in terra lontana e diversa, ignare della lingua, prive del passaporto, gravate da un debito ingente e certe di essere buttate fuori», senza alcuna protezione o riparo nel caso di ribellione alle imposizioni;
g) che nella stessa prospettiva del contenimento dell'esasperazione dovevano essere valutati anche il permesso loro accordato di recarsi a Roma per la richiesta di asilo politico, ma non ad Ancona, e di inviare modeste somme in qualche occasione ai familiari in Nigeria, beneficio che si collegava con le motivazioni originarie del viaggio e che in qualche misura consentiva di 00 mantenere il vincolo purché non coincidesse sul pagamento del debito principale. Evidentemente la Corte non si è affatto accontentata dell'accertamento della posizione di debolezza delle persone offese dovuta alla loro condizione illegale, alla lontananza da casa, alla non conoscenza della lingua e all'insussistenza di relazioni personali, che pur si accompagnava all'esercizio abituale della prostituzione, all'imposizione di alloggio e vitto, e al prelievo degli importi del meretricio. Al contrario, come impone la legge, la Corte territoriale ha accertato in punto di fatto la riduzione o dal mantenimento delle vittime in stato di soggezione continuativa, e la loro costrizione a prestazioni, ottenuta mediante approfittamento della loro situazione di vulnerabilità e necessità, come sopra definite. A fronte di tale valutazione le censure dei ricorrenti mirano a sollecitare inammissibilmente dalla Corte di Cassazione una non consentita rivalutazione del fatto motivatamente ricostruito dalla Corte territoriale, peraltro in modo conforme sul punto alla decisione di primo grado, senza passare, come impone l'art.606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., attraverso la dimostrazione di vizi logici intrinseci della motivazione (mancanza, contraddittorietà, illogicità manifesta) o denunciarne in modo puntuale e specifico la contraddittorietà estrinseca con «altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di Cook gravame». I limiti che presenta nel giudizio di legittimità il sindacato sulla motivazione, si riflettono anche sul controllo in ordine alla valutazione della prova, giacché altrimenti anziché verificare la correttezza del percorso decisionale adottato dai Giudici del merito, alla Corte di Cassazione sarebbe riservato un compito di rivalutazione delle acquisizioni probatorie, sostituendo, in ipotesi, all'apprezzamento motivatamente svolto nella sentenza impugnata, una nuova e alternativa valutazione delle risultanze processuali che ineluttabilmente sconfinerebbe in un eccentrico terzo grado di giudizio. Da qui, il ripetuto e costante insegnamento (Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 5, n. 44914 del 06/10/2009, Basile e altri, Rv. 245103) in forza del quale, alla luce dei precisi confini che circoscrivono, a norma dell'articolo 606, comma 1, lett. e) cod. proc.pen., il controllo del vizio di motivazione, la Corte non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare, sulla base del testo del provvedimento impugnato, se questa giustificazione sia compatibile con senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
2.5. I ricorrenti osservano inoltre che l'annientamento della capacità di autodeterminazione delle due donne era stato prospettato dalla Corte territoriale in modo del tutto apodittico e finanche illogico, valorizzando il richiamo del rito voodoo»>, benché le stesse parti offese avessero escluso di credere a tale rito e alle relative minacce. Al contrario la Corte ha dato puntualmente atto che le parti offese avevano lealmente riconosciuto di non aver creduto al potere intimidatorio della magia voodoo (pag.28), valorizzando tale circostanza ai fini di apprezzare la loro attendibilità non inficiata dall'intento di rappresentare una versione aprioristicamente favorevole e della conseguente genuinità delle loro deposizioni (pag.29). Tale circostanza è stata invece soppesata in linea oggettiva nell'economia della decisione, proprio in virtù dell'esecuzione della prima parte del rito in Nigeria e del suo completamento all'atto dell'arrivo delle ragazze in Italia, come una dimostrazione dell'organica inserzione dei due imputati nel circuito criminale تھا che organizza i viaggi e la destinazione delle migranti al mercato della prostituzione.
2.6. I ricorrenti sostengono infine che Corte aveva modificato il giudizio di sola parziale attendibilità delle persone offese, espresso dal Giudice di primo grado, senza mai prendere in considerazioni le dichiarazioni della Oasyi ed esprimendo un mero giudizio di valore sulla IN a seguito della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, senza esaminare tuttavia nel dettaglio le dichiarazioni da questa rese. Il provvedimento impugnato quindi, in modo deficitario e illogico, avrebbe modificato il giudizio sulla credibilità delle dichiarazioni della Oasyi, non sentita in secondo grado, senza spiegare le ragioni della sua ritenuta attendibilità, contrariamente a quanto opinato in primo grado. Ciò avrebbe violato inoltre i principi CEDU in ordine alla necessità di risentire il testimone decisivo per ribaltare la sentenza assolutoria in di primo grado e acquisire la certezza della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, anche alla stregua della giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza 28/4/2016 n.27620).
2.7. Il Collegio non ritiene che nella fattispecie la Corte di assise di appello di Palermo abbia violato i principi in tema di motivazione rafforzata nel caso di ribaltamento della decisione assolutoria maturata in primo grado. E' ben noto che il giudice d'appello è tenuto a un particolare sforzo motivazionale che escluda residui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza che si risolve nell'obbligo di «motivazione rafforzata» (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226093; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Marinino, Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, 10 dep. 2006, Aglieri, Rv. 233083; Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, dep. 2015, S., Rv. 262524; Sez. 1, n. 12273 del 05/12/2013, dep. 2014, Ciaramella, Rv. 262261; Sez. 6, n. 45203 del 22/10/2013, Paparo, Rv. 256869; Sez. 2, n. 11883 del 08/11/2012, dep. 2013, Berlingeri, Rv. 254725; Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, Farre, Rv. 254113; Sez. 6, n. 46847 del 10/07/2012, Aimone, Rv. 253718): secondo la giurisprudenza della Corte, il giudice di appello in tal caso ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato. Il dato normativo di riferimento è la previsione contenuta nell'art.6, par.3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU (nel cui ambito la decisione guida è costituita dalla sentenza Dan c. Cof Moldavia del 5/11/2011) costituente parametro interpretativo delle norme processuali interne (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487). A tal proposito, nella giurisprudenza di legittimità si è progressivamente consolidato l'orientamento secondo cui il giudice di appello non può pervenire a condanna in riforma della sentenza assolutoria di primo grado basandosi esclusivamente, o in modo determinante, su una diversa valutazione delle fonti dichiarative delle quali non abbia proceduto, anche d'ufficio, a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a una rinnovata assunzione (Sez. 6, n. 47722 del 6/10/2015, Arcane, Rv. 265879; Sez. 5, n. 29827 del 13/3/2015, Petrusic, Rv. 265139; Sez. 5, n. 52208 del 30/09/2014, Marino, Rv. 262115; Sez. 6, n. 44084 del 23/09/2014, Mihasi, Rv. 260623; Sez. 2, n. 6403 del 16/9/2014, dep. 2015, Preite, Rv. 262674; Sez. F, n. 53562 del 11/09/2014, Lembo, Rv. 261541; Sez. 2, n. 45971 del 15/10/2013, Corigliano, Rv. 257502; Sez. 5, n. 47106 del 25/09/2013, Donato, Rv. 257585; Sez. 3, n. 32798 del 5/6/2013, N.S., Rv. 256906; Sez. 6, n. 16566 del 26/02/2013, Caboni, Rv. 254623; Sez. 5, n. 38085 del 5/7/2012, Luperi, Rv. 253541). Nella fondamentale sentenza n. 27620 del 2016, Dasgupta, le Sezioni Unite hanno precisato che l'affermazione di responsabilità dell'imputato pronunciata dal giudice di appello, in riforma di una sentenza assolutoria fondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive non rinnovate, integra di per sé un vizio di motivazione della sentenza di appello, ex art. 606, comma 1, lett. e), per mancato rispetto del canone di giudizio «al di là di ogni 11 ragionevole dubbio» di cui all'art. 533, comma 1. In tal caso qualora il ricorrente abbia ammissibilmente impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza effettuare uno specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della CEDU, la Corte di Cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata. Le Sezioni Unite hanno inoltre puntualizzato che gli stessi principi trovano applicazione nel caso di riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado, ai fini delle statuizioni civili, sull'appello proposto dalla parte civile. Tali principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite, che, con la recentissima sentenza «Patalano», n. 18620 del 19/1/2017, hanno aggiunto che «È affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., per mancato rispetto del canone di giudizio < al di là di ogni ragionevole dubbio», di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni.>>
2.8. Occorre però mettere a fuoco il concetto di «prova decisiva». La sentenza «Dasgupta» delle Sezioni Unite puntualizza che «devono ritenersi prove dichiarative decisive quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio, e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso del materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee a incidere sull'esito del giudizio di appello, nell'alternativa proscioglimento-condanna» e che sono «parimenti decisive quelle prove dichiarative che, ritenute di scarso o nullo valore probatorio dal primo giudice, siano, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti, da sole o insieme ad altri elementi di prova, ai fini dell'esito di condanna». Sempre secondo le Sezioni Unite non potrebbe invece ritenersi decisivo» un apporto dichiarativo il cui valore probatorio, che, in sé considerato, non possa formare oggetto di diversificate valutazioni tra primo e secondo grado e si combini con fonti di prova di diversa natura non adeguatamente valorizzate o erroneamente considerate o addirittura pretermesse dal primo giudice, ricevendo soltanto da queste, nella valutazione del giudice di appello, un significato risolutivo ai fini dell'affermazione della responsabilità (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265879; Sez. 2, n. 41736 del 22/09/2015, Di Trapani, 12 Rv. 264682; Sez. 3, n. 45453 del 18/09/2014, P., Rv. 260867; Sez. 6, n. 18456 del 01/0712014, dep. 2015, Marziali, Rv. 263944). Neppure può ravvisarsi la necessità della rinnovazione della istruzione dibattimentale qualora della prova dichiarativa non si discuta il contenuto probatorio, ma la sua qualificazione giuridica, come nel caso di dichiarazioni ritenute dal primo giudice come necessitanti di riscontri ex art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., e inquadrabili dall'appellante in una ipotesi di testimonianza pura (Sez. 3, n. 44006, del 24/09/2015, B., Rv. 265124). Per contro non rileva, ai fini della esclusione della doverosità della riassunzione della prova dichiarativa, che il contenuto di essa, come raccolto in primo grado, non presenti «ambiguità» o non necessiti di chiarimenti»> o «integrazioni», proprio in quanto una simile valutazione compiuta dal giudice di appello si fonderebbe non su un apprezzamento diretto della fonte dichiarativa ma sul resoconto documentale di quanto registrato in primo grado, e così verrebbe a riprodursi il vizio di un apprezzamento meramente cartolare degli elementi di prova su cui il giudice di appello è chiamato dall'appellante a trarre il convincimento di un esito di condanna.
2.9. Nella fattispecie il Giudice di appello ha ricostruito il fatto storico in modo diverso dal Giudice di primo grado, senza però rivalutare sostanzialmente il contenuto dichiarativo proveniente dai testi escussi e in particolare di quello لسه proveniente dalle parti offese. Ciò che aveva indotto la Corte di assise a escludere il reato di cui all'art.600 cod.pen. erano gli elementi di prova in ordine al godimento di una certa libertà di movimento delle due donne (possesso delle chiavi di casa) che contestavano l'assunto del loro stato di totale assoggettamento continuativo con totale deprivazione della libertà di autodeterminazione. La Corte di assise di appello nella sentenza impugnata in realtà non ha modificato il giudizio di attendibilità dei contributi dichiarativi delle due vittime ma ha semplicemente ritenuto che i margini di modestissima autonomia loro concessi dagli imputati non incidessero sullo stato di assoggettamento e sulla compressione, pressoché integrale, della possibilità di autodeterminazione, tenuto conto del contesto circostanziale complessivo in cui venivano ad inserirsi, caratterizzato dall'orizzonte chiuso dalla eliminazione della facoltà di spostamento (privazione dei passaporti), dalla ignoranza della lingua, dalla mancanza di contatti sociali, dall'oppressione dal debito, vieppiù aggravato dai costi periodici per vitto e alloggio sproporzionati. E' quindi su di una diversa valutazione giuridica della fattispecie e non già su di un modificato giudizio sull'attendibilità dei contributi dichiarativi delle due parti offese che viene a riposare la struttura decisoria della sentenza impugnata. 13 La ragione della diversa decisione della Corte, lungi dal fondarsi su di una rilettura dei contributi dichiarativi, si basa su di una diversa valutazione della fattispecie concreta in rapporto al contenuto della norma incriminatrice. Non vi era quindi necessità di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria, non essendo venuti in rilievo né il contenuto delle deposizioni, né la valutazione dell'attendibilità dei testi, né l'interpretazione delle dichiarazioni. In ogni caso, la Corte di assise di appello ha provveduto comunque a risentire IT IN, mentre EE AY non è stata risentita, essendo risultata irreperibile, mentre nessuna dichiarazione da essa resa nel dibattimento di primo grado è stata in qualche modo riconsiderata e rivalutata.
3. I ricorsi debbono pertanto essere respinti con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e alla rifusione delle spese delle parti civili, che si liquidano in € 3.000,00= complessive, oltre accessori di legge, da corrispondersi a favore dell'Erario, ex art. 130 d.p.r.115 del 30/5/2002, in quanto parti ammesse al patrocinio statuale.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese a favore delle parti civili, che liquida in € 3.000,00= complessive, oltre accessori di legge, da corrispondere a favore dell'Erario. Così deciso il 21/6/ 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Paolo Antonio Bruno Umberto Luigi Scotti DEPOZITATA W addi 22/04/2017 IL FUNZIONARIO 14