Sentenza 9 gennaio 2015
Massime • 1
Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù è a fattispecie plurima ed è integrato alternativamente dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario, che, implicando la "reificazione" della vittima, ne comporta "ex se" lo sfruttamento, ovvero dalla condotta di riduzione o mantenimento di una persona in stato di soggezione continuativa, in relazione alla quale, invece, è richiesta la prova dell'ulteriore elemento costituito dalla imposizione di prestazioni integranti lo sfruttamento della vittima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva ravvisato gravi indizi di colpevolezza del reato con riferimento a condotta di tipo "dominicale" realizzata anche attraverso lo sfruttamento dell'immagine della vittima, costretta a recarsi quotidianamente al cimitero presso la tomba del marito).
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- 1. Art. 600 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (1)https://www.filodiritto.com/
1. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni (2). 2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/01/2015, n. 10426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10426 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 09/01/2015
Dott. FUMO M. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 28
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 48497/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
O.J. N. IL (OMISSIS) ;
avverso l'ordinanza n. 885/2014 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 14/08/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il Pg in persona del sost. proc. gen. Dott. Corasaniti G., che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
udito il difensore, avv. Santambrogio M. che ha parzialmente illustrato il ricorso, riportandosi ad esso per la parte rimanente e chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe riportato, il tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di O.J. in relazione ai delitti di cui agli artt. 110 e 600 c.p., art. 61 c.p., n. 11 e artt. 110 e 605 c.p. in danno della cognata M.
.G. , (divenuta poi) collaboratrice di giustizia.
2. Con il ricorso, il difensore deduce violazione di legge e carenza dell'apparato motivazionale, atteso che il tribunale non ha fornito adeguata risposta alle considerazioni effettuate con l'atto d'impugnazione allo stesso diretto, ma si è limitato, con il cosiddetto sistema copia-incolla, a riprodurre in gran parte, la motivazione già adottata dal GIP.
D'altra parte, con riferimento al delitto di riduzione in schiavitù, il collegio cautelare ha gravemente errato nel ritenere che, ricorrendo l'ipotesi di esercizio sulla persona della vittima di un potere corrispondente a quello del diritto di proprietà, fosse per ciò solo, integrata la fattispecie criminosa contestata, pur in assenza dell'elemento concorrente dello sfruttamento della vittima, erroneamente ritenuto connotante solo la seconda ipotesi prevista dall'art. 600 c.p.. Così non è, atteso il consolidato orientamento giurisprudenziale del giudice di legittimità. Ebbene, nel caso di specie, di tale sfruttamento non è traccia, anche se poi, contraddittoriamente, il tribunale del riesame (che ha attinto il concetto di schiavitù dal dizionario Treccani, piuttosto che dalla elaborazione giurisprudenziale) sostiene che tale sfruttamento vi fu e lo identifica nella pretesa costrizione esercitata nei confronti della M. perché andasse a visitare la tomba del marito, nel fatto che la stessa sarebbe stata indotta a firmare atti notarili senza leggerli, nel fatto che la donna sarebbe stata pressata per destinare Euro 1000 - che doveva incassare presso l'ufficio postale - ad un componente della famiglia C. . A tutto voler concedere, è evidente che non può parlarsi, in tal caso di sfruttamento. L'eventuale attività vessatoria nei confronti della vittima avrebbe dovuto, al più, essere ricondotta nello schema dell'art. 572 c.p.. 2.1. Quanto al delitto di sequestro di persona, ci si trova in presenza di un evidente travisamento della prova e di una incongruente motivazione, atteso che lo stesso tribunale del riesame da atto del fatto che la M. , ad un certo punto, uscì di casa per tentare il suicidio, del fatto che la stessa fosse in possesso di un telefono cellulare, del fatto che la donna potette tranquillamente andare a visitare il padre, quando costui fu operato al cuore. In realtà, le parziali limitazioni che i componenti della famiglia C. operarono nei suoi confronti, dopo la morte del marito e dopo il tentativo di suicidio della donna, furono evidentemente diretti ad assicurarle quel minimo di sorveglianza e di protezione per evitare il compimento di gesti inconsulti.
2.2. Tali argomentazioni, pur sviluppate innanzi al tribunale del riesame, non hanno ottenuto risposta alcuna, così come non ha ottenuto risposta la osservazione in base alla quale la M. non era affatto rinchiusa in casa, in quanto, in tempo di notte, veniva effettuata la chiusura, non della porta d'ingresso, ma del portone dell'edificio, circostanza del tutto ovvia e naturale. Il tribunale poi non ha tenuto in alcun conto l'esito delle indagini difensive, le quali hanno permesso di accertare che la M. , sia prima che dopo la morte del marito, aveva la possibilità di visitare le amiche e ricevere visite da costoro. Di tutta tale attività difensiva non è traccia.
3. Con specifico riferimento alla posizione di O.J. , si osserva che la stessa è chiamata in causa unicamente per il fatto di abitare nello stesso condominio della M. e dei C. .
Dunque, a dispetto del principio della personalità della responsabilità penale, il tribunale del riesame si è arroccato dietro una costruzione dell'accaduto che pretendeva di vedere una sorta di azione corale di tutta la famiglia C. ai danni della M. . Non esistono specifiche accuse rivolte a questa indagata, atteso che comunque la M. ha parlato di minacce ricevute da parte del suocero e del timore che ella aveva appunto del suocero e non di altri. Secondo il collegio cautelare, la donna aveva il compito di veicolare verso la sfortunata M. le decisioni dei maschi di famiglia e per questo l'avrebbe accompagnata quotidianamente al cimitero, l'avrebbe accompagnata presso l'ufficio postale (dove, peraltro, almeno in un'occasione, sicuramente la M. non si conformò ai desiderata dei C. ), le avrebbe impedito di ricevere i danari necessari per comprare gli zaini scolastici ai figli. Ma, quanto, al primo aspetto, si tratta di una condotta neutra, certamente diffusa tra le donne del sud Italia;
quanto al secondo, si è detto come in realtà la M. ebbe a comportarsi;
quanto al terzo, si tratta di un aspetto del tutto ininfluente e inconducente. In realtà fu la suocera della M. a prendere la decisione. Peraltro emerge dallo stesso provvedimento impugnato che la ricorrente aveva un atteggiamento nient'affatto ostile nei confronti della pretesa vittima e che ella era con la stessa in confidenza, tanto da rivelarle che il defunto marito aveva nascostamente acquistato un appartamento. D'altra parte, proprio con la O. , la M. ebbe a suo tempo a confidarsi, tanto che le mostrò i lividi che il marito le aveva procurato. Infine questa ricorrente non viene affatto segnalata tra i soggetti che avrebbero interferito nella estrinsecazione del rapporto genitoriale della M. .
4. Quanto infine alle esigenze cautelari, la motivazione è del tutto generica e inappropriata a questa ricorrente, atteso che, da un lato, non vi possono essere pericoli ne' di inquinamento probatorio, ne' di reiterazione della pretesa condotta criminosa, atteso che i fatti come ricostruiti integrano circostanze uniche e irripetibili;
dall'altro, erroneamente il collegio cautelare ha ritenuto che anche la O. fosse portatrice di precedenti penali, cosa che non corrisponde affatto al vero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e merita rigetto. La ricorrente va condannata alle spese del grado. La natura dei reati e l'ambito familiare in cui essi sono maturati comportano il c.d. "oscuramento" dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52. La cancelleria provvedere alle comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
2. Le SS.UU. di questa corte hanno ritenuto (sent. n. 919 del 2003, rie. Gatto, RV 226448) che è illegittimo il provvedimento conclusivo del giudizio di impugnazione cautelare che sia genericamente motivato con un rinvio al provvedimento impugnato, giacché in tale procedimento la motivazione per relationem può svolgere una funzione integrativa, inserendosi in un contesto che disattende i motivi di gravame con un richiamo ad accertamenti e ad argomenti contenuti nel provvedimento impugnato, ma non può costituire una sostanziale vanificazione del mezzo di impugnazione attraverso un generale e generico rinvio a quel provvedimento.
2.1. Ne consegue, tuttavia, che, da un lato, dovrebbe essere chiarito dalla ricorrente in che senso il richiamo al precedente apparato argomentativo non abbia soddisfatto le sue deduzioni, dall'altro - e con specifico riferimento alla fonte indiziaria - appare necessario indicare specificamente per qual motivo il giudice del riesame abbia errato, secondo il ricorso, nel condividere l'interpretazione fornita dal GIP.
2.2. In realtà, se si sviluppa una più articolata riflessione sulla motivazione per relationem, non può non farsi riferimento alla sentenza SS.UU. n. 17 del 2000, rie. Primavera e altri, RV 216664, per la quale, com'è noto, detta motivazione è da considerare legittima quando: a) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
b) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
c) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione.
2.3. Orbene, nel caso in esame, premesso che, come la stessa ricorrente ricorda, parte significativa della motivazione esibita dal GIP e stata trascritta nel provvedimento del tribunale calabrese (soddisfacimento della premessa sub "c"), appare evidente che il medesimo tribunale ha certamente preso cognizione del contenuto e delle ragioni del provvedimento stesso, cui ha fatto riferimento. Il fatto che ciò sia avvenuto con il sistema "tecnico" del c.d. copia- incolla, non sta certo, di per sè, a significare che il giudicante non abbia compreso, condiviso e fatta propria quella motivazione. Invero, la autonoma valutazione delle emergenze procedimentali da parte del collegio cautelare emerge dalla logica concatenazione e dal consequenziale collegamento che esso ha operato tra le stesse, con, sia pur sintetiche, riflessioni e considerazioni inserite nella trama motivazionale dell'ordinanza impugnata.
3. Tanto chiarito, si deve poi ricordare che, per quel che riguarda la integrazione del reato di cui all'art. 600 c.p., la più recente giurisprudenza (cfr. ASN 201024269-RV 247704) ha precisato che la previsione di cui all'art. 600 c.p. configura un delitto a fattispecie plurima, integrato alternativamente dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario o dalla condotta di colui che riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa costringendola a prestazioni lavorative o sessuali, ovvero all'accattonaggio o, comunque, a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. Si tratta dunque di condotte alternativamente previste dalla norma incriminatrice: la relazione uti dominus con una persona, da un lato, l'assoggettamento della vittima, costretta alle prestazioni indicate dalla norma, dall'altro.
3.1. L'affermazione si pone in apparente contrasto con il principio enucleato da questa stessa sezione alcuni anni addietro (ASN 200832986-RV 241160), secondo la quale non integra gli estremi del delitto di riduzione in schiavitù - ma quello di alterazione di stato - la "cessione", uti filius, di un neonato ad una coppia di coniugi, in quanto la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 600 c.p. sarebbe sempre connotata dalla finalità di sfruttamento dell'uomo sull'uomo, nel senso che, in tal caso, il soggetto attivo, non solo esercita un potere corrispondente al diritto di proprietà, ma deve anche realizzare la riduzione o il mantenimento in stato di soggezione del soggetto passivo ed entrambe le condotte sono preordinate allo scopo di ottenere prestazioni lavorative, sessuali, di accattonaggio, nelle quali si concreta lo sfruttamento dello schiavo: il che non ricorre nell'ipotesi in cui i soggetti attivi si propongono di inserire, sia pure contra legem, il neonato "compravenduto" in una famiglia che non è quella naturale.
3.2. Come è evidente, la enunciazione del principio di diritto, in tale ultimo caso, fu fortemente determinata dalla peculiarità della fattispecie concreta: la "cessione" di un neonato, certamente "venduto" come una cosa, ma non destinato ad essere trattato (dagli "acquirenti") come una cosa. La reificazione della persona umana, dunque, atteneva, per così dire, al momento genetico del rapporto (tra il "compratore" e il neonato), laddove la riduzione (o il mantenimento) in stato di schiavitù o di servitù previsto dall'art. 600 c.p. ha una evidente dimensione funzionale. Lo schiavo o il servo sono impiegati, utilizzati, "adoperati" come strumenti, come cose, come bestie da soma. Il concetto di sfruttamento è insito nello status di schiavo o servo, indicativo di un rapporto interpersonale in cui uno dei due soggetti non ha diritti, ne' tutele. Si può dunque dire che non si da schiavitù/servitù senza assoluta sottomissione e (effettivo o solo potenziale) sfruttamento. In altre parole: in tal caso, lo sfruttamento è normativamente presupposto.
3.3. L'esercizio di poteri corrispondenti al diritto di proprietà (jus utendi et abutendi) costituisce, invero, "un di più" rispetto al (semplice) mantenimento di una persona in stato di soggezione, sia pur continuativa. È dunque del tutto logico che, in tale seconda ipotesi, sia richiesta - esplicitamente - per la integrazione del delitto ex art. 600 c.p., l'attività di sfruttamento. La stessa struttura della norma, d'altra parte, si fonda su due (ben distinte) previsioni comportamentali: a) l'esercizio di poteri corrispondenti al diritto di proprietà, b) la riduzione o il mantenimento della vittima in uno stato di soggezione continuativa. Le due richiamate ipotesi normative sono nettamente distinte dalla particella, con funzione di congiunzione dichiarativa coordinativa, "ovvero", ma anche dalla ripetizione della indicazione dell'agente ("chiunque"); di modo che la proposizione subordinata "costringendola a prestazioni lavorative ... che ne comportino lo sfruttamento ecc." è sintatticamente collegabile solo alla seconda ipotesi.
3.4. Ne consegue che l'ulteriore elemento della imposizione di prestazioni integranti lo sfruttamento della vittima è, in realtà, richiesto esplicitamente solo per la seconda ipotesi prevista dall'art. 600 e non anche nella prima. La ragione evidente è quella anticipata, in quanto la reificazione di un soggetto ne comporta ex se lo sfruttamento, sfruttamento che può assumere le forme più diverse, ben potendo consistere anche nello sfruttamento dell'immagine o del comportamento esteriore del soggetto (comportamento, beninteso che gli sia imposto). Da questo punto di vista, nessuna contraddizione si riscontra nella motivazione del tribunale reggino, atteso che aver fatto riferimento alla costrizione consistente nella quotidiana visita al cimitero e nelle altre imposizioni delle quali la M. fu vittima, costituisce semplicemente una mera esplicazione e specificazione dello stato di sostanziale "schiavitù" nella quale, secondo l'ipotesi di accusa condivisa dal collegio cautelare, la stessa era stata ridotta dai componenti della famiglia C. .
3.5. Contraddizione, se mai, vi è nel ricorso, con il quale, da un lato, si concede che la condotta dei C. potrebbe integrare il delitto di cui all'art. 572 c.p., dall'altro, si assume che la "stretta custodia" esercitata sulla M. aveva semplicemente lo scopo di tutelarne la integrità psicofisica.
4. Quanto al delitto di sequestro di persona, è noto per risalente (e non smentita) giurisprudenza (ad es.: ASN 198508819-RV 170649) che la norma di cui all'art. 605 c.p. esige che la vittima sia privata della libertà personale, ma non richiede che tale privazione sia assoluta, con l'effetto che, ai fini della configurabilità del delitto, è sufficiente che la restrizione della libertà sia avvenuta per un tempo giuridicamente apprezzabile, in presenza della semplice coscienza e volontà di limitare l'altrui diritto di locomozione.
4.1. Tanto ciò è vero che il delitto in questione non presuppone necessariamente "l'interclusione" della vittima, ma può consistere in limitazioni della libertà personale che derivino da costrizione psichica o dalla creazione di condizioni di sostanziale impossibilità alla locomozione, quali, ad esempio, l'esposizione ad un pericolo per l'incolumità personale (ASN 201136823-RV 251084).
4.2. Orbene, la M. , che non aveva le chiavi del portone di casa, che non poteva esercitare la sua funzione genitoriale nei confronti delle figlie, che subiva la continua minaccia (il ricatto) che le figlie le venissero tolte o comunque sottratte al suo affetto, che era costretta a versare almeno parte delle sue spettanze - ritirate presso l'ufficio postale - ad altro soggetto appartenente alla famiglia C. , che altro non poteva fare che obbedire al suocero, ai cognati e agli altri appartenenti alla famiglia del defunto marito, era evidentemente - per quel che si legge nel provvedimento impugnato e che il ricorso non ha efficacemente contrastato -in pieno potere dei suoi "custodi", i quali esercitavano su di lei, non solo costrizioni fisiche (obiettive limitazioni alla sua libertà di movimento, con graziose concessioni, a seconda delle esigenze che la stessa rappresentava;
es. andare a trovare il padre appena operato al cuore), ma anche psicologiche, minacciando, come si è anticipato, di non farle più vedere i figli minori.
4.3. Pacificamente poi (cfr. ASN 200437489- RV 229699) il delitto ex art. 605 c.p. può concorrere con quello ex art. 600 c.p.. 5. Per quanto specificamente attiene alla posizione della O. , il provvedimento impugnato chiarisce che i componenti della famiglia operavano "in squadra" e che gli stessi, tutti residenti nel medesimo stabile, nel quale anche la M. , con le sue figlie, abitava, vessavano la donna, come la stessa ebbe chiaramente a riferire agli inquirenti, tanto per iscritto, che verbalmente. D'altra parte, la "condizione para carcera ria" che la stessa viveva nella casa della famiglia C. comportava necessariamente, a quanto si apprende, la cooperazione di tutti i componenti della predetta famiglia (maschi e femmine, sotto l'indiscusso comando del patriarca: C.D. ) nella loro attività di controllo e contenimento della sfortunata parente acquisita.
5.1. Il contributo fornito dalla O. , che sistematicamente scortava la M. al cimitero per il quotidiano, dovuto (rectius:
imposto) omaggio alla memoria del marito morto, poi, non è certo in contrasto con la pretesa familiarità tra le due donne. La consapevolezza che la M. fosse vittima della famiglia (come in precedenza lo era stata del coniuge violento) rende semplicemente ancor più riprovevole, in base alla ipotesi di accusa fatta propria dal GIP e dal tribunale reggino, la condotta delle ricorrente.
6. Quanto infine alle esigenze cautelari, premesso che la O. non è (e non era) incensurata (il suo certificato penale evidenzia una condanna per truffa antecedente ai fatti per i quali è ricorso), resta il fatto che, come anticipato, ella si prestò ad essere un docile strumento di oppressione al servizio delle crudeli logiche del clan familiare. Donde la gravità dei fatti e la evidente esigenza di evitarne la reiterazione, attesa la manifesta propensione a delinquere evidenziata anche per tabulas.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di procedimento;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter;
dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 gennaio 2015. Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2015