Sentenza 13 marzo 2015
Massime • 1
In tema di rinnovazione dell'istruttoria, l'obbligo del giudice di appello di rinnovare l'istruttoria e di escutere nuovamente i dichiaranti, qualora valuti diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado - ai sensi dell'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU con sentenza 5 luglio 2011, Dan c/Moldavia - trova applicazione solo nel caso in cui il giudice di appello intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione, ma non anche quando la nuova assunzione della prova dichiarativa sia sollecitata dall'accusa, al fine di ottenere il ribaltamento della decisione assolutoria.
Commentario • 1
- 1. Processo penale, assoluzione, appello, prove orali decisive, rinnovazione dibattimentaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 novembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2015, n. 29827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29827 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NAPPI Aniello - Presidente - del 13/03/2015
Dott. GUARDIANO A. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 926
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 26826/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello;
di Catanzaro avverso la sentenza pronunciata dal giudice del tribunale di Catrovillari il 18.6.2013;
nei confronti di:
PE DR JU, nato a [...] il [...];
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alfredo Guardiano;
udito il Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata il 18.6.2013 il tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, in qualità di giudice di appello, in riforma della sentenza con cui il giudice di pace di Spezzano Albanese, in data 14.7.2011, aveva condannato PE DR JU alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in ordine ai delitti di cui agli artt. 594 e 612 c.p., consumati, attraverso la condotta specificamente indicata nel capo d'imputazione, in danno di AP LU, assolveva l'imputato da entrambi i reati, con la formula perché il fatto non sussiste.
2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Catanzaro, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, evidenziando, in particolare, da un lato, come le circostanze indicate nella sentenza impugnata per pervenire all'assoluzione dell'imputato, siano inidonee a scardinare il quadro accusatorio costituito dalle dichiarazioni della persona offesa e del teste IS, dall'altro come il tribunale non potesse pronunciare sentenza di assoluzione senza procedere a riassumere personalmente i testimoni ed a valutarne l'attendibilità, integrando tale omissione da parte del giudice di appello la violazione dell'art. 192 c.p.p.; art. 6, Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e art. 117 Cost.. 3. Il ricorso non può essere accolto.
4. Ed invero, non può non rilevarsi l'inammissibilità del primo motivo di ricorso, sotto un duplice profilo.
Esso, infatti, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c), che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Cass., sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, rv. 242129; Cass., sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, rv. 219087). Il pubblico ministero ricorrente, inoltre, nell'articolare il suddetto motivo di impugnazione, non ha rispettato il consolidato principio della c.d. autosufficienza del ricorso per cassazione, secondo cui, come è noto, anche in sede penale, allorché venga lamentata l'omessa o travisata valutazione di specifici atti processuali, è onere del ricorrente suffragare la validità del proprio assunto mediante la completa allegazione ovvero la trascrizione dell'integrale contenuto di tali atti, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, salvo che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (cfr. Cass., sez. 1, 17/01/2011, n. 5833,). Onere che il ricorrente non ha adempiuto, ne' con riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, ne' in relazione a quella del teste IS.
5. Infondato appare, invece, il secondo motivo di ricorso. Come affermato, infatti, da un recente arresto della Suprema Corte, condiviso dal Collegio, in tema di valutazione della prova testimoniale da parte del giudice d'appello, l'obbligo di rinnovare l'istruzione e di escutere nuovamente i dichiaranti, gravante su detto giudice qualora valuti diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado (obbligo sancito dall'art. 6 Cedu, come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso DA c/MO), trova applicazione solo qualora il giudice d'appello intenda riformare "in peius" una sentenza di assoluzione, ma non anche nell'ipotesi in cui la nuova assunzione della prova dichiarativa venga sollecitata dall'accusa, al fine di ottenere il ribaltamento della decisione assolutoria (cfr. Cass., sez. 6, 23/09/2014, n. 44084, rv. 260623). Il principio che, alla luce della menzionata interpretazione della Corte Europea, impone di procedere alla nuova audizione dei testimoni già escussi in primo grado, invero, riguarda lo specifico caso in cui il giudice dell'impugnazione intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione dell'imputato e non anche l'ipotesi opposta, in cui la rinnovazione della prova dichiarativa sia finalizzata, nella prospettiva dell'organo inquirente, ad ottenere il ribaltamento della decisione assolutoria.
L'art. 6 della CEDU, infatti, su cui si fonda il principio di diritto innanzi indicato, sancisce il diritto al processo equo ed esemplifica i diritti e le facoltà facenti capo a ciascun accusato ed, in particolare, al comma 3, lett. d), riconosce il diritto dell'imputato di "interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico a pari condizioni con i testimoni a carico".
Il riconoscimento del pieno diritto dell'imputato ad una nuova audizione del teste a carico già escusso in primo grado - con conseguente sottoposizione ad esame e controesame - nell'ipotesi in cui il giudice d'appello ritenga di poter addivenire ad un ribaltamento del giudizio assolutorio proprio sulla base della prova da rinnovare, costituisce un corollario della regola della necessaria formazione della prova nel contraddittorio delle parti e del pieno esercizio del diritto alla prova contraria, riconosciuti dal citato art. 6 CEDU nonché dall'art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e dall'art. 111 Cost. in una chiara ed esclusiva ottica difensiva, rispetto alla quale risulta del tutto estranea, dunque, la pretesa del pubblico ministero di vedersi riconosciuto lo stesso diritto, in un'ottica accusatoria. Nè può tacersi che, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, non sussiste alcuna violazione dei principi posti dalla Corte EDU, con la sentenza del 5 luglio 2011, nel caso DA
contro
MO, quando il giudice di appello, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, condanni l'imputato non limitandosi ad una valutazione fattuale alternativa delle dichiarazioni esaminate dal primo giudice, ma prendendo in considerazione prove non considerate (cfr. Cass., sez. 2, 17/07/2013, n. 32368, rv 255984). Tale approdo interpretativo, per ragioni di coerenza logica, non può non trovare applicazione anche nel caso in cui il giudice di appello, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, assolva l'imputato.
Se ciò è vero, come è vero, appare evidente che, ove anche si volessero ritenere i principi affermati nella sentenza della Corte Europea nel caso DA
contro
MO applicabili al caso in esame, la sentenza oggetto di ricorso supererebbe, comunque, indenne lo scrutinio di legittimità.
La pronuncia assolutoria, infatti, si fonda su di un giudizio negativo in termini di credibilità personale, formulato dal tribunale nei confronti sia della persona offesa AP, che del teste IS, ritenuti non immuni da possibili intenti calunniatori, sorretto da motivazione approfondita ed immune da vizi logici, imperniata su elementi di fatto non considerati nel loro valore sintomatico di un contrasto tra le parti dal giudice di primo grado, rappresentati dall'esistenza di una causa di lavoro tra il PE e l'AP, nonché dalla circostanza che a carico del IS è sorto un procedimento penale per avere minacciato, secondo l'assunto accusatorio, il PE, proprio in ragione della causa di lavoro da quest'ultimo intentata contro l'AP.
6. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso del pubblico ministero va, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2015