Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 7 settembre 2003 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 maggio 2017 |
Commentari • 116
- 1. Legge Zanettin: circolari Procure Messina e Monzahttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 1
A proposito della legge 31 marzo 2025, n. 47 ("Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione") Circolare Procura Monza Circolare Procura Messina Pubblichiamo in allegato, per l'interesse, due circolari delle Procure di Messina e di Monza - a firma, rispettivamente, dei Procuratori D'Amato e Gittardi - che forniscono le prime indicazioni interpretative e operative sulla c.d. legge Zanettin in tema di durata massima delle intercettazioni telefoniche (art. 267, co. 3 c.p.p). Nel rinviare ai contributi già pubblicati su questa Rivista e, in particolare, al commento che puo leggersi cliccando (qui), segnaliamo, tra i temi affrontati dalle due circolari …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/03/2026, n. 5889Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6808/2023 R.G. proposto da: RI NN e PR UC TE ND, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI PAISIELLO 15, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO STODUTO, ([...]), rappresentati e difesi dall'avvocato PR BI TO IA ([...]) -ricorrenti- contro Civile Sent. Sez. U Num. 5889 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: STALLA GIACOMO IA Data pubblicazione: 15/03/2026 2 di 30 BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A., società con socio unico Invitalia s.p.a. e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima società, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCIANO MARTUCCI; …Leggi di più...
- art. 17 d.lgs. 146/1999·
- surroga·
- art. 12 bis d.l. n. 84/2025·
- art. 1 co. 236 l. 197/2022·
- solidarietà passiva·
- art. 8 bis d.l. n. 3/2015·
- art. 1203 c.c.·
- rottamazione quater·
- crediti non tributari·
- estinzione del processo·
- art. 615 c.p.c.·
- art. 1292 c.c.·
- art. 2 d.m. 20/06/2005·
- art. 111 Cost.·
- art. 100 c.p.c.
Versioni del testo
- Art. 1. (Modifica dell'articolo 600 del codice penale). 1. L' articolo 600 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"ART. 600. - (Riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu). - Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprieta' ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, e' punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta e' attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorita' o approfittamento di una situazione di inferiorita' fisica o psichica o di una situazione di necessita', o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorita' sulla persona.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. (Modifica dell'articolo 601 del codice penale). 1. L' articolo 601 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"ART. 601. - (Tratta di persone). - Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorita' o approfittamento di una situazione di inferiorita' fisica o psichica o di una situazione di necessita', o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorita', a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, e' punito con la reclusione da otto a venti anni.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi". - Art. 3. (Modifica dell'articolo 602 del codice penale). 1. L' articolo 602 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"ART. 602. - (Acquisto e alienazione di schiavi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 e' punito con la reclusione da otto a venti anni.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se la persona offesa e' minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".