Articolo 7 della Legge 20 febbraio 1958, n. 75
Articolo 6Articolo 8
Versione
19 marzo 1958
Art. 7.
Le autorita' di pubblica sicurezza, le autorita' sanitarie e qualsiasi altra autorita' amministrativa non possono procedere ad alcuna forma diretta od indiretta di registrazione, neanche mediante rilascio di tessere sanitarie, di donne che esercitano o siano sospettate di esercitare la prostituzione, ne' obbligarle a presentarsi periodicamente ai loro uffici. E' del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali.
Entrata in vigore il 19 marzo 1958
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