Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2015, n. 50561
CASS
Sentenza 8 ottobre 2015

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Il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, previsto dall'art. 12, comma primo, D.Lgs. n. 286 del 1998, non è assorbito dai più gravi delitti di tratta di persone o di riduzione in schiavitù, essendo diverso il bene giuridico tutelato dalle norme, in quanto la prima è a presidio dell'ordine pubblico, mentre le altre della libertà della persona. (In motivazione, la Corte ha precisato che il meccanismo dell'"assorbimento", a cui rimanda l'inciso "salvo che il fatto non costituisca più grave reato", presuppone che il reato più grave sia posto a tutela del medesimo interesse protetto dal reato meno grave da assorbire).

Il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù, come delineato dall'art.1, Legge 11 agosto 2003, n. 228, si pone in rapporto di continuità normativa con quello originariamente configurato dall'art. 600 cod. pen., avendo la nuova disciplina soltanto definito la nozione di schiavitù, che in precedenza doveva trarsi dalle Convenzioni internazionali di Ginevra sulla abolizione della schiavitù, rispettivamente del 25 settembre 1926, resa esecutiva in Italia con il R.D. 26 aprile 1928 n. 1723, e del 7 settembre 1956, ratificata ed resa esecutiva in Italia con la Legge 20 dicembre 1957, n. 1304.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2015, n. 50561
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50561
Data del deposito : 8 ottobre 2015

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