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7 settembre 2003
7 settembre 2003
Art. 1. (Modifica dell'articolo 600 del codice penale). 1. L' articolo 600 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"ART. 600. - (Riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu). - Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprieta' ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, e' punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta e' attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorita' o approfittamento di una situazione di inferiorita' fisica o psichica o di una situazione di necessita', o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorita' sulla persona.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
"ART. 600. - (Riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu). - Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprieta' ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, e' punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta e' attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorita' o approfittamento di una situazione di inferiorita' fisica o psichica o di una situazione di necessita', o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorita' sulla persona.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Commentari • 5
- 1. Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale [38]https://www.filodiritto.com/ · 1
Elenco dei reati richiamati dalla norma Art. 600 CP (Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù) Art. 600-bis CP (Prostituzione minorile) Art. 600-ter CP (Pornografia minorile) Art. 600-quater CP (Detenzione di materiale pornografico) Art. 600-quater.1 CP (Pornografia virtuale) Art. 600-quinquies CP (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della pornografia minorile) Art. 601 CP (Tratta di persone) Art. 602 CP (Acquisto e alienazione di schiavi) Art. 603-bis CP (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) Art. 609-undecies (Adescamento di minorenni) Rassegna di giurisprudenza Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù Il delitto di riduzione o mantenimento in …
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Giurisprudenza • 17
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 05/02/2015, n. 32322Provvedimento: […] In termini generali il reato di cui all'art. 600, cod. pen. (così come riscritto dall'art. 1, legge 11 agosto 2003, n. 228) configura un delitto a fattispecie plurima, integrato alternativamente dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario o dalla condotta di colui che riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o, comunque, a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. […]Leggi di più...
- esclusione·
- concorso formale·
- ter, comma primo, lett. a) e b), cod. pen·
- rapporti con il reato di cui all'art. 3, comma primo, n. 8, legge n. 75 del 1958·
- successiva separazione dei procedimenti·
- procedimenti di competenza della corte di assise e del tribunale·
- sfruttamento della prostituzione di minore aggravato ex art. 602·
- riunione in sede di giudizio abbreviato davanti al g.i.p·
- sfruttamento della prostituzione aggravato ex art. 602 ter, comma primo, lett. b), cod. pen·
- ragioni·
- rapporti con il reato di cui all'art. 600·
- bis cod. pen·
- competenza in appello·
- rilevanza·
- sussistenza