Sentenza 23 settembre 2014
Massime • 1
In tema di valutazione della prova testimoniale da parte del giudice d'appello, l'obbligo di rinnovare l'istruzione e di escutere nuovamente i dichiaranti, gravante su detto giudice qualora valuti diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado (obbligo sancito dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia), trova applicazione solo qualora il giudice d'appello intenda riformare "in peius" una sentenza di assoluzione, ma non anche nell'ipotesi in cui la nuova assunzione della prova dichiarativa venga sollecitata dall'accusa, al fine di ottenere il ribaltamento della decisione assolutoria.
Commentario • 1
- 1. Processo penale, assoluzione, appello, prove orali decisive, rinnovazione dibattimentaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 novembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/2014, n. 44084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44084 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 23/09/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 1430
Dott. BASSI A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 13310/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE;
nei confronti di:
AS LI N. IL 13/07/1970;
AD IM N. IL 05/06/1978;
avverso la sentenza n. 1/2013 CORTE ASSISE APPELLO di TRIESTE, del 17/07/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gaeta Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Tedeschi Alberto per MI e avv. Giurato Guerini Premici Laura.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17 luglio 2013, la Corte d'assise d'appello di Trieste, pronunciandosi a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza del 18 ottobre 2012, in parziale riforma della sentenza della Corte d'assise di Udine del 29 maggio 2003, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di CI IA, IF VI, CI IC, MI IR e AJ AN in ordine al reato di cui all'art. 416 c.p., così riqualificato il reato di cui all'art. 416 bis c.p., di cui al capo 58); ha confermato la condanna di RI MI in ordine al reato di cui all'art. 416 c.p., comma 1, così riqualificato il reato di cui all'art. 416 bis c.p. di cui al capo 58), ed ha confermato l'assoluzione di RI MI e MI IR dai reati di cui ai capi 60), 61) e 62) - rispettivamente di strage, porto in luogo pubblico di una bomba e lesioni personali -, per non avere commesso il fatto.
Con specifico riguardo alle imputazioni sub capi 60), 61) e 62) - investite dal presente ricorso -, giova precisare che esse riguardano il grave attentato commesso in Udine il 23 dicembre 1998 allorché, a seguito della esplosione di un ordigno di fabbricazione jugoslava denominato M. 52, persero la vita tre appartenenti alla Polizia di Stato e rimasero ferite altre due persone.
Rispetto a tali fatti, MI e RI erano stati assolti dalla Corte d'assise di Udine con sentenza del 20 maggio 2003, ma, a seguito di appello del pubblico ministero, erano stati condannati dalla Corte d'assise d'appello di Trieste del 5 dicembre 2004. Con la sentenza del 18 ottobre 2012, questa Corte di cassazione, Sezione seconda penale, aveva annullato la sentenza del 5 dicembre 2004 con riguardo alle imputazioni sub capi 60), 61) e 62), rilevando che il giudice d'appello non si era attenuto ai principi affermato dallo stesso giudice di legittimità secondo cui, in caso di ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado, è imposta una motivazione cosiddetta rafforzata.
Investita del giudizio di rinvio concluso con la sentenza oggetto di ricorso, la Corte d'assise d'appello di Trieste ha assolto MI e RI dal delitto di strage e dalle imputazioni connesse, evidenziando che gli elementi indiziar raccolti non presentano il carattere di gravità e della precisione;
che il movente accreditato dall'accusa e cristallizzato nella imputazione non è provato ed è smentito da considerazioni di carattere logico, legate essenzialmente alle modalità dell'attentato; che non v'è prova delle condotte concorsuali specifiche di RI e MI e che, a fronte di tale carenza probatoria, non potrebbero assumere nessuna rilevanza le dichiarazioni di CE IK e ST VI, di cui il ricorrente Procuratore generale aveva chiesto la rinnovazione.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Trieste e, premesso che l'impugnazione si riferisce ai soli imputati RI e MI in relazione ai reati di cui ai capi 60), 61) e 62), ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
2.1. quanto alla posizione di MI IR: per violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 603 c.p.p., comma 1, per avere la Corte d'appello rigettato la richiesta di rinnovazione parziale della istruttoria dibattimentale ai fini dell'audizione in videoconferenza della teste ST VI, anche a chiarimento di quanto confidato ai testi operanti TT e TE, e per avere con ciò impedito l'acquisizione di un elemento di prova che avrebbe consentito di ribaltare il giudizio assolutorio di primo grado chiarendo le ambiguità interpretative dei due principali (ma non unici) elementi a carico, rappresentati dalle risultanze delle intercettazioni del 5 e 13 febbraio 1999;
2.2. quanto alla posizione di RI MI: per violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 603 c.p.p., comma 1, e art. 6, comma 1, Convenzione Europea per i Diritti
dell'Uomo e delle libertà fondamentali (di cui in avanti CEDU), per avere la Corte d'appello rigettato la richiesta di rinnovazione parziale della istruttoria dibattimentale ai fini dell'esame dell'imputato di reato connesso CE IK, che avrebbe potuto fornire un contributo determinante in punto di attribuibilità dell'attentato a RI MI;
contrariamente a quanto argomentato dalla Corte territoriale, le dichiarazioni di tale imputato avrebbero potuto essere riscontrate dalle dichiarazioni rese da RC, CO, IN e sovretchi;
2.3. quanto alla posizione di entrambi gli indagati MI e RI in ordine ai capi 60), 61) e 62): per violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 603 c.p.p. e art. 6,
comma 1, CEDU - secondo l'interpretazione datane dalla Corte Europea per i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (di cui in avanti Corte EDU), nella sentenza nel caso DA
contro
Moldavia del 5 luglio 2011, e recepita dalla giurisprudenza di legittimità -, secondo cui è consentita la più ampia rinnovazione del dibattimento da parte del giudice d'appello qualora i dati probatori acquisiti siano incerti e l'incombente richiesto sia decisivo, e quindi idoneo, ad eliminare le eventuali incertezze ovvero ad inficiare ogni altra risultanza;
2.4. quanto alla posizione di entrambi gli indagati MI e RI in ordine ai capi 60), 61) e 62): per violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per avere la Corte operato una valutazione frazionata ed atomistica degli indizi ricavati dalle dichiarazioni testimoniali, in contrasto con i consolidati principi di legittimità.
3. In udienza il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. L'Avv. Alberto Tedeschi per MI ha chiesto che il ricorso del P.G. sia dichiarato inammissibile, mentre l'Avv. Laura Luzzato Guerini Prenier ha chiesto che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
2. Manifestamente infondati sono il primo ed il secondo motivo con i quali il ricorrente Procuratore generale ha eccepito il vizio di motivazione per avere la Corte d'appello rigettato la richiesta di rinnovazione parziale della istruttoria dibattimentale ai fini dell'audizione in videoconferenza della teste ST VI, in relazione alla posizione di MI IR, nonché ai fini dell'esame dell'imputato in procedimento connesso CE IK, in relazione alla posizione di RI MI.
2.1. Giova rammentare che, nel giudizio di primo grado, la Corte d'assise di Udine aveva acquisito agli atti le dichiarazioni della ST ai sensi dell'art. 512 bis c.p.p., rilevata l'impossibilità di comparire in dibattimento della teste, residente all'estero. Nelle fasi preliminari alla discussione, la Corte d'assise d'appello ha escluso la possibilità di acquisire agli atti i verbali delle dichiarazioni della ST - attenendosi ad una lettura più rigorosa della norma avallata dalla giurisprudenza di questa Corte -, e, nel corso del processo, ha poi rigettato la richiesta audizione, anche nelle forme della rogatoria internazionale, della teste, nel frattempo rintracciata presso un carcere ucraino dalla Procura generale. La Corte ha altresì posto in rilievo che la teste era già stata sentita in incidente probatorio, al quale aveva partecipato anche il difensore di MI, di tal che le dichiarazioni da ella rese in tale sede potevano essere pienamente utilizzate a carico del ricorrente.
In particolare, la Corte territoriale ha respinto la richiesta di assumere le dichiarazioni della ST, rilevando (nelle pagine 54 e seguenti della decisione impugnata) che la testimonianza della teste non può ritenersi assolutamente indispensabile ai fini della decisione in merito alla imputazione di strage, atteso che: 1) risulta inverosimile che gli operanti TT e TE, dopo aver appreso dalla donna il nome di uno degli autori della strage, non abbiano raccolto a verbale le sue dichiarazioni e che la rivelazione sia stata totalmente trascurata nel prosieguo delle investigazioni;
2) v'è da dubitare che i colloqui della donna con MI si svolgessero nella piena e reciproca comprensione visto che ella non parlava albanese;
3) alle dichiarazioni non potrebbe essere riconosciuta una piena attendibilità, in quanto rese per la prima volta dopo quindici anni dai fatti.
Sotto diverso profilo, il giudice del provvedimento in verifica ha sottolineato come le dichiarazioni della ST, ammesso e non concesso che fossero reiterate in termini favorevoli all'accusa, non potrebbero modificare il quadro di prova assolutamente insufficiente per sostenere la penale responsabilità di MI nella strage.
2.2. Quanto alla richiesta di rinnovazione avente ad oggetto l'esame dell'imputato in procedimento connesso CE IK, rilevante ai fini della posizione di RI MI, giova premettere che il verbale delle dichiarazioni rese dal suddetto era stato acquisito agli atti dalla Corte d'assise d'appello di Trieste ai sensi dell'art. 512 c.p.p. nel procedimento concluso con la sentenza poi annullata con rinvio dalla Corte di cassazione e che la Corte d'assise d'appello - investita del giudizio di rinvio - ha riformato la decisione sul punto, con ordinanza del 6 giugno 2013, ritenendo non imprevedibile la sopravvenuta irreperibilità del teste e, dunque, non acquisibili le sue dichiarazioni. CE è stato poi rintracciato dalla Procura generale che ne ha chiesto l'audizione, richiesta rigettata dal giudice d'appello sulla base della ritenuta insussistenza dei presupposti di cui all'art. 603 c.p.p., comma 1. Nel respingere la richiesta istruttoria, la Corte - dopo aver ripercorso le dichiarazioni rese in diverse occasioni da CE ed averne posto in luce le contraddizioni - ha evidenziato come l'imputato in procedimento connesso, anche qualora ribadisse nel corso di un nuovo esame la versione dei fatti in senso favorevole all'accusa, non potrebbe comunque sottrarsi alle contestazioni aventi ad oggetto le precedenti divergenti dichiarazioni e, soprattutto, la totale ritrattazione, dunque suscettibili di minarne l'attendibilità. D'altra parte, trattandosi di imputato dello stesso fatto che ha definito la propria posizione processuale ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ai fini della valutazione di attendibilità, sarebbero comunque necessari riscontri esterni, nel caso in esame del tutto carenti. In ultimo, la Corte ha posto in luce come le dichiarazioni di CE, ammesso e non concesso che fossero reiterate negli stessi termini favorevoli all'accusa, non potrebbero modificare alcunché rispetto al quadro di prova assolutamente insufficiente a sostenere la penale responsabilità di RI nella strage.
2.3. Alla stregua di quanto sopra, ritiene il Collegio che alcun vizio logico argomentativo non sia rinvenibile nella motivazione svolta dalla Corte d'assise d'appello nel rigettare le richieste di rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 1. Secondo il consolidato orientamento di questo giudice di legittimità, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 1, è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria, accertamento rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Cass. Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, Rv. 229666). Ancora, questa Corte regolatrice ha affermato che, mentre la decisione di procedere a rinnovazione in appello della istruzione dibattimentale deve essere specificatamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale, derivante dalla acquisita consapevolezza della rilevanza dell'acquisizione probatoria, viceversa, nella ipotesi di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da una motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in ordine alla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Cass. Sez. 6, n. 5782 del 18/12/2006, Rv. 236064). Di tali condivisibili principi ha fatto buon governo la Corte d'assise d'appello laddove ha ritenuto insussistenti i presupposti per disporre le attività istruttorie richieste dalla pubblica accusa. La Corte ha invero esplicitato - con argomentazioni puntuali e conformi a logica e diritto, insindacabili in questa sede di legittimità - le ragioni per le quali nella specie non vi fossero le condizioni per sentire ne' la teste ST ne' l'imputato in procedimento connesso, evidenziando non soltanto la completezza dell'impianto probatorio assunto nel processo di primo e secondo grado (argomentazione di per sè sufficiente ad escludere la ricorrenza dei presupposti ex art. 603, comma 1), ma - soprattutto - la totale inutilità delle rinnovazioni istruttorie richieste, operata una preventiva valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni assumendo alla luce delle evidenze processuali agli atti.
2.4. A fronte delle superiori considerazioni, non v'è materia per sostenere che il rigetto delle richieste di rinnovazione istruttoria abbia comportato una violazione del disposto dell'art. 6 Convenzione EDU.
A prescindere dalla totale genericità dell'eccezione sul punto, va rilevato che - come meglio si dirà nel successivo paragrafo - detta norma sancisce il diritto ad un processo equo e, con specifico riguardo al diritto alla prova, riconosce il diritto ad esaminare e contro esaminare i testi a carico e, quindi, ad ottenere l'assunzione dei testimoni a discarico, in una prospettiva chiaramente difensiva e non accusatola, quale quella che viene invece delineata dal ricorrente.
3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo con il quale il ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 603 c.p.p., ed all'art. 6 CEDU, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU - ed, in particolare, la già ricordata sentenza resa nel caso DA
contro
Moldavia del 5 luglio 2011 - e, quindi, la conforme giurisprudenza di questo giudice di legittimità.
3.1. In via preliminare, deve essere chiarito che questa Corte regolatrice (in diverse pronunce, da ultimo Cass. Sez. 6, n. 8654 del 11/02/2014, Costa Rv. 259107), allineandosi ai principi sanciti dalla Corte Europea, ha affermato il principio secondo il quale per riformare in peius una sentenza assolutoria, anche se emessa all'esito di giudizio abbreviato, il giudice di appello è obbligato - in base all'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla Corte EDU nella citata sentenza del 5 luglio 2011 nel caso DA c/Moldavia - alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale solo quando intende operare un diverso apprezzamento di attendibilità di una prova orale, ritenuta in primo grado non attendibile.
Questo giudice di legittimità ha altresì ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 603 c.p.p. per contrasto all'art. 117 Cost. e all'art. 6 della CEDU nella parte in cui non prevede la preventiva necessaria obbligatorietà della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per una nuova audizione dei testimoni già escussi in primo grado, nel caso in cui la Corte di appello intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione dell'imputato. Nella motivazione, questa Corte ha rilevato che l'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo del 5 luglio 2011, nel caso DA c/ Moldavia, impone di rinnovare l'istruttoria soltanto in presenza di due presupposti, assenti nell'ipotesi in trattazione, quali la decisività della prova testimoniale e la necessità di una rivalutazione da parte del giudice di appello dell'attendibilità dei testimoni (Cass. Sez. 5, n. 38085 del 05/07/2012, Luperi e altri, Rv. 253541; Sez. 2, n. 46065 del 08/11/2012, Consagra, Rv. 254726).
3.2. Orbene, nel caso in oggetto, si versa in una situazione affatto diversa da quella presa in considerazione dalla giurisprudenza invocata dal ricorrente.
Per un verso, la sopra delineata lettura dell'art. 603 - alla stregua della quale è necessario procedere alla nuova audizione dei testimoni già escussi in primo grado -, riguarda lo specifico caso in cui la Corte di appello intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione dell'imputato e non anche nell'ipotesi opposta, che qui appunto viene in rilievo -, in cui l'assunzione della prova dichiarativa sia richiesta dall'inquirente al fine di ottenere il ribaltamento della decisione assolutoria. Come si è sopra accennato, l'art. 6 della CEDU, da cui appunto promana la linea ermeneutica sopra tratteggiata, sancisce il diritto al processo equo ed esemplifica i diritti e le facoltà facenti capo a ciascun accusato ed, in particolare, al comma 3, lett. d), riconosce il diritto dell'imputato di "interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico a pari condizioni con i testimoni a carico". Il riconoscimento del pieno diritto dell'imputato ad una nuova audizione del teste a carico già escusso in primo grado - con conseguente sottoposizione ad esame e controesame - nell'ipotesi in cui il giudice d'appello ritenga di poter addivenire ad un ribaltamento del giudizio assolutorio proprio sulla base della prova rinnovanda costituisce invero un corollario della regola della necessaria formazione della prova nel contraddittorio delle parti e del pieno esercizio del diritto alla prova contraria, riconosciuti dal citato art. 6 CEDU nonché dall'art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e dall'art. 111 della Carta Fondamentale in una chiara ottica difensiva.
In caso di prova a carico continua dunque a valere la regola codificata nell'art. 603 c.p.p., secondo cui la prova non nuova ne' sopravvenuta può essere assunta o rinnovata in appello soltanto qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.
Per altro verso, va notato che, da quanto si evince dai principi sanciti dalla Corte europea e recepiti da questo giudice di legittimità, la necessità di disporre la nuova audizione del dichiarante scatta nel solo caso in cui i dati probatori acquisiti siano incerti e l'incombente richiesto sia decisivo, e quindi idoneo, ad eliminare le eventuali incertezze probatorie. Ora, non è revocabile in dubbio che la decisività debba essere apprezzata dal giudice in concreto, avuto riguardo al compendio probatorio raccolto nel corso dell'istruttoria dibattimentale.
Se ne inferisce che del tutto correttamente la Corte d'assise d'appello ha rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria laddove ha evidenziato, con argomentazioni puntuali, lucide ed immuni da vizi logici - dunque insindacabili in questa sede - le ragioni per le quali le prove di cui il Procuratore generale aveva chiesto la rinnovazione non potessero ritenersi utili ne' rilevanti al fine di supportare l'accusa - dunque non decisive nel senso sopra delineato, operata una accurata valutazione in punto di credibilità dei dichiaranti e di attendibilità delle dichiarazioni da essi rese, contestualizzata nel quadro complessivo delle prove acquisite al processo, evidenziando trattarsi di dichiarazioni inattendibili perché minate dalla risalenza nel tempo dei fatti e da barriere linguistiche (quelle della teste ST), contraddittorie e prive di riscontri esterni (quelle dell'imputato in procedimento connesso CE), ed, in ogni caso, insuscettibili di colmare la "penuria di prove dirette e rassicuranti" a carico degli imputati.
4. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo di ricorso con il quale il Procuratore generale lamenta la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), nella valutazione delle prove e degli indizi compiuta dalla Corte d'assise d'appello.
Il ricorrente svolge argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non denunciano nessuno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), riguardanti la motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto. Il che, secondo il costante orientamento di questa Corte, rende inammissibile il ricorso per cassazione (ex plurimis Cass. Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, P.C., Basile e altri, Rv. 258153).
D'altra parte, la Corte d'appello ha passato in rassegna tutte le emergenze probatorie acquisite nel processo (in particolare, anche le risultanze della intercettazione ambientale del 5 febbraio 1999 e della intercettazione telefonica del 13 febbraio 1999) ed ha argomentato il giudizio assolutorio con una motivazione puntuale, coerente alle risultanze degli atti, conforme a logica ed a condivisibili massime d'esperienza, dunque non sindacabile nella sede di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2014