Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/2013, n. 25408
CASS
Sentenza 5 novembre 2013

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Ai fini della configurabilità del delitto di riduzione in schiavitù non è necessaria un'integrale negazione della libertà personale ma è sufficiente una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della persona offesa, idonea a configurare lo stato di soggezione rilevante ai fini dell'integrazione della norma incriminatrice. Pertanto, lo stato di soggezione continuativa - richiesto dall'art. 600 cod. pen. - deve essere rapportato all'intensità del vulnus arrecato all'altrui libertà di autodeterminazione, nel senso che esso non può essere escluso qualora si verifichi una qualche limitata autonomia della vittima, tale da non intaccare il contenuto essenziale della posizione di supremazia del soggetto attivo del reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/2013, n. 25408
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25408
    Data del deposito : 5 novembre 2013

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