Sentenza 26 ottobre 2006
Massime • 2
In tema di riduzione in schiavitù o in servitù, la situazione di necessità della vittima costituisce il presupposto della condotta approfittatrice dell'agente e, pertanto, tale nozione non può essere posta a paragone con lo stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., ma va piuttosto posta in relazione alla nozione di bisogno indicata nel delitto di usura aggravata (art. 644, comma quinto, n. 3 cod. pen.) o allo stato di bisogno utilizzato nell'istituto della rescissione del contratto (art. 1418 cod. civ.). La situazione di necessità va, quindi, intesa come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale del soggetto passivo, adatta a condizionarne la volontà personale: in altri termini, coincide con la definizione di "posizione di vulnerabilità" indicata nella decisione quadro dell'Unione Europea del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani, alla quale la legge 11 agosto 2003, n. 228 ha voluto dare attuazione.
In tema di riduzione e mantenimento in servitù posta in essere dai genitori nei confronti dei figli e di altri bambini in rapporto di parentela, ridotti in stato di soggezione continuativa e costretti all'accattonaggio, non è invocabile da parte degli autori delle condotte la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto, per richiamo alle consuetudini delle popolazioni zingare di usare i bambini nell'accattonaggio, atteso che la consuetudine può avere efficacia scriminante solo in quanto sia stata richiamata da una legge, secondo il principio di gerarchia delle fonti di cui all'art. 8 disp. prel. cod. civ..
Commentario • 1
- 1. Accattonaggio, minori, riduzione in schiavitù, zingari, tradizioni, reatoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2006, n. 2841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2841 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 26/10/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1709
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 32337/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D.S., nato a (OMISSIS);
2) D.D., nato a (OMISSIS);
3) S.S., nato a (OMISSIS);
4) S.Z., nato a (OMISSIS);
5) ST.Sl., nato a (OMISSIS);
6) D.R., nato a (OMISSIS);
7) M.S., nata in (OMISSIS);
8) D.M., nata a (OMISSIS);
9) DJ.Su., nata a (OMISSIS);
10) DJ.Mi., nata a (OMISSIS);
11) DJ.Si., nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza resa il 3.10.2005 dalla Corte d'appello di Catanzaro;
Vista la sentenza denunciata e i ricorsi:
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Salzano Francesco, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori degli imputati, avv. Zagarese Ettore per i primi otto imputati, e avv. Adamo Riccardo per le ultime tre imputate, i quali hanno entrambi insistito nei ricorsi.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 3.10.2005 la Corte d'appello di Catanzaro ha integralmente confermato quella resa il 27.9.2004 dal G.I.P. del Tribunale di Cosenza, che, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato:
- D.S., D.D., S.S., S.Z., St.Sl., R.D., M.S., D.M., Su.D., Dj.Mi., Dj.Si. e M.D. colpevoli dei reati di cui all'art. 600 c.p., commi 1 e 3, art. 600 sexies c.p., commi 1 e 2, perché, mediante violenza, abuso di autorità e approfittando della loro situazione di inferiorità fisica e della loro situazione di necessità, avevano ridotto e mantenuto in stato di soggezione continuativa, costringendoli all'accattonaggio, adolescenti minori di anni 14, loro discendenti o comunque parenti fino al quarto grado collaterale;
- St.Sl. e D.R. anche del reato di cui all'art. 572 c.p. perché, al fine di commettere il reato precedente, avevano sottoposto a continui maltrattamenti fisici due minori.
Tutti i reati erano stati commessi tra il (OMISSIS) e l'(OMISSIS). Per l'effetto, i giudici di merito hanno condannato gli imputati a diverse pene di giustizia, oltre alle pene accessorie di legge e al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede.
In particolare, la Corte territoriale ha osservato che gli imputati costringevano molti minori all'accattonaggio o alla vendita di "figurine", mediante violenza, abuso di autorità, e approfittando della loro situazione di inferiorità fisica e del loro stato di necessità, in tal modo riducendoli e mantenendoli in uno stato di soggezione continuativa, con l'aggravante di aver commesso il fatto su minori di anni quattordici loro discendenti, o comunque parenti sino al quarto grado collaterale.
Sulla base di articolate indagini, consistenti soprattutto in appostamenti e rilevazioni fotografiche e cinematografiche, nonché delle dichiarazioni accusatorie rese da alcuni minori, successivamente ricoverati presso strutture di accoglienza, si era accertato che gli imputati, residenti in due campi nomadi siti in (OMISSIS), erano soliti accompagnare in autovettura i minori di prima mattina presso i semafori urbani di (OMISSIS), (OMISSIS) e comuni limitrofi, dove li costringevano all'accattonaggio sino all'ora di pranzo;
quindi ritornavano ai campi e poi riaccompagnavano i minori verso le ore 15 presso semafori distanti da quelli frequentati la mattina, dove gli stessi dovevano riprendere l'accattonaggio. Il denaro frutto della elemosina doveva essere consegnato agli adulti, a pena di aspre e ripetute sanzioni corporali. Sanzioni corporali venivano inflitte anche nei casi in cui i minori osavano mostrare segni di stanchezza o ribellione. In breve, i bambini venivano utilizzati come strumenti per raccogliere denaro destinato alle esigenze del gruppo, senza alcuna possibilità di un percorso alternativo di carattere educativo, formativo o di svago. Una svolta alle indagini era segnata dalla rottura del velo di omertà da parte di uno dei minori, D.J., che, dopo aver chiesto soccorso alla titolare di un negozio cittadino, veniva ricoverato presso un istituto di assistenza, e rendeva significative dichiarazioni a una emittente televisiva locale circa le condizioni di degrado, di soggezione e di sfruttamento a cui erano costretti i minori nei campi nomadi, non senza svelare il suo timore di ritornare a vivere nel campo.
Nella udienza camerale i minori confermavano senza dubbi, reticenze o contraddizioni, che tutta la loro vita quotidiana era dedita a mendicare per gli adulti, anche se negavano di aver subito atti di violenza. Questo particolare però era smentito dalle numerosi ecchimosi riscontrate al momento del fermo di polizia sulla persona di S.Z., dalle condizioni in cui erano stati trovati i minori D., malvestiti, malnutriti, e segnati da vaste ecchimosi su tutto il corpo, nonché dai segni di violenza riscontrati sul corpo di M.F. e da altre risultanze investigative.
2 - Contro la sentenza d'appello ha proposto ricorso per Cassazione l'avv. Ettore Zagarese, difensore dei primi otto imputati, attualmente detenuti in carcere o agli arresti domiciliari, deducendo in sostanza i seguenti motivi;
2.1 - nullità degli atti investigativi compiuti oltre il termine di durata massima delle indagini preliminari;
2.2 - inammissibilità della costituzione di parte civile, per mancanza della nomina formale del curatore speciale prevista dall'art. 320 c.c.;
2.3 - mancanza o manifesta illogicità della motivazione, perché il giudizio di colpevolezza non è coerente con una esauriente analisi delle risultanze probatorie. Aggiunge che la maggior parte dei minori esaminati hanno confermato di vivere bene con i propri familiari, di non essere malmenati e di voler ritornare al più presto in seno alle proprie famiglie;
2.4 - violazione dell'art. 600 c.p. perché nella fattispecie concreta mancava lo stato di soggezione continuativo e totale dei minori, nonché la violenza, la minaccia, l'inganno o le altre condotte strumentali previste dalla norma incriminatrice. Aggiunge che lo stato di schiavitù di cui all'art. 600 c.p., consiste in una situazione giuridica e non può configurare una situazione di fatto, pena la violazione del principio di tassatività consacrato nell'art. 25 Cost.. Infine - secondo il ricorrente - difettava nella fattispecie l'elemento soggettivo del reato, posto che la coscienza e volontà di ridurre in stato di schiavitù i propri discendenti viene meno quando l'agente è convinto di esercitare le prerogative del capo famiglia, considerando anche che il "mangel" è pratica usuale delle popolazioni zingare;
2.5 - violazione di legge penale, perché, in via gradata, la condotta contestata doveva essere semmai derubricata nella contravvenzione di impiego di minori nell'accattonaggio di cui all'art. 671 c.p.. 3 - Ha presentato ricorso anche l'avv. Riccardo Adamo, quale difensore di Dj.Su., Dj.Mi. e Dj.Si., lamentando inosservanza o erronea applicazione degli artt. 600 e 110 c.p., nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul punto.
Sostiene che le donne nel contesto culturale di appartenenza sono completamente soggette alla supremazia maschile, pena la loro esclusione dal clan, sicché non potevano essere considerate concorrenti nel reato di riduzione in schiavitù dei minori, ma al contrario si configuravano come vittime al pari dei bambini, tanto che venivano coinvolte anch'esse nell'accattonaggio. Censura infine la sentenza impugnata laddove esclude valore discriminante al consenso delle vittime, giacché in tal modo ignora la distinzione tra soggetti attivi e soggetti passivi del reato e riconosce automaticamente agli "adulti" la capacità di ribellarsi al proprio "padrone".
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 - Vanno anzitutto disattese le eccezioni processuali sollevate dall'avv. Zagarese.
La prima eccezione, relativa alla inutilizzabilità degli atti investigativi tardivi (n. 2.1), è inammissibile per genericità, perché omette di specificare sia quali sono gli atti di investigazione che sarebbero stati compiuti dopo la scadenza del termine legale o prorogato dal giudice, sia quale era (se c'era) il loro contenuto probatorio, sia infine se sono stati effettivamente utilizzati nel giudizio di responsabilità.
Anche la seconda censura, che contesta l'ammissibilità della costituzione di parte civile (n. 2.2) è generica, perché ripete il relativo motivo d'appello senza minimamente considerare gli argomenti con cui la sentenza impugnata l'aveva respinto;
ed è comunque manifestamente infondata, perché nel caso di specie è stato ritualmente applicato l'art. 77 c.p.p., con la nomina di un curatore speciale da parte del giudice penale procedente, in considerazione dell'evidente conflitto di interessi tra i minori danneggiati e i genitori che li rappresentavano, sicché esulava l'applicabilità dell'art. 320 c.p., che affida al giudice tutelare la nomina di un curatore speciale in caso di conflitto di interessi patrimoniali.
5 - È inammissibile anche il terzo motivo di ricorso formulato dall'avv. Zagarese in ordine al vizio di motivazione della impugnata sentenza (n. 2.3).
L'asserita incoerenza tra il giudizio di colpevolezza e le risultanze probatorie, infatti, non è supportata da alcuna specifica analisi, ne' dalla specifica indicazione delle risultanze probatorie che sarebbero contrastanti con quel giudizio. L'unica indicazione riguarda le deposizioni dei minori che hanno dichiarato di viver bene coi propri genitori, di non essere stati malmenati e di voler tornare in famiglia. Ma anche questa indicazione, da una parte, non specifica quali sono i minori, e quali sono le dichiarazioni da essi rese, da cui emergerebbe il vizio motivazionale denunciato - come ora impone il testo dell'art. 606 c.p.p., lett. e), novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8; e dall'altra, non considera che dallo stesso testo della sentenza impugnata risulta che le comprensibili dichiarazioni minimizzatrici dei minori in ordine alle violenze fisiche subite erano state smentite da altri obiettivi riscontri processuali (ecchimosi obiettivamente osservate dagli investigatori, le cui relazioni sono utilizzabili nel rito abbreviato).
6 - Restano quindi da esaminare gli altri motivi di ricorso, tutti attinenti in un modo o nell'altro alla qualificazione giuridica dei fatti (nn.
2.4 e 3).
Com'è noto, l'art. 600 c.p. (riduzione in schiavitù), che puniva genericamente "chiunque riduce una persona in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù", è stato recentemente sostituito dalla L. 11 agosto 2003, n. 228, art. 1, recante misure contro la tratta di persone, sicché il nuovo testo dell'art. 600 c.p.p., (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) così
recita:
"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi". Il legislatore, nell'evidente intento di conferire determinatezza alla fattispecie abrogata, ha definito la nozione di "schiavitù" e ha introdotto la nozione di "servitù" in sostituzione della precedente "condizione analoga alla schiavitù", in tal modo configurando un delitto a fattispecie plurima, che è integrato alternativamente:
a) dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario: è questo un reato di mera condotta, parametrato sulla nozione di schiavitù prevista dall'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 25.10.1926, ratificata con R.D. 26 aprile 1928, n. 1723, secondo il quale "la schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sui quali si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi";
b) dalla condotta di chi riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative (es. servitù per debiti) o a prestazioni sessuali, o all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (es. servitù della gleba): si tratta in questo caso di un reato di evento a forma vincolata, in cui l'evento, consistente nello stato di soggezione in cui la vittima è costretta a svolgere determinate prestazioni (si tratta quindi, più esattamente, di un duplice evento, che comprende lo stato di soggezione e la prestazione che ne deriva), deve essere ottenuto dall'agente, alternativamente, mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità. Il legislatore del 2003, nel definire l'evento, riprende in parte la nozione di servitù per debiti, quella di servaggio o servitù della gleba definite rispettivamente nell'art. 1, lettere a) e b) della Convenzione supplementare di Ginevra del 7.9.1956, ratificata con legge 20.12.1957 n. 1304. Aggiunge però l'accattonaggio e le prestazioni sessuali. Ma soprattutto richiede una condotta del soggetto attivo qualificata da minaccia, violenza, inganno, abuso di autorità, o approfittamento di situazioni di inferiorità o di necessità.
La situazione di necessità come sopra prevista si riferisce alla vittima e non al soggetto attivo del reato: come tale, non è una causa di giustificazione del reato, bensì un elemento della fattispecie, e più precisamente un presupposto della condotta approfittatrice dell'agente. Perciò, la nozione di necessità utilizzata dall'art. 600 c.p., comma 2, non corrisponde a quella precisata nell'art. 54 c.p., ma è piuttosto paragonabile con la nozione di bisogno di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 3, (usura aggravata commessa in danno di chi si trova in stato di bisogno) o all'art. 1448 c.c. (rescissione del contratto per sproporzione delle prestazioni dipendente dallo stato di bisogno di una parte di cui l'altra approfitti per trame vantaggio). Va quindi intesa come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale del soggetto passivo, adatta a condizionarne la volontà personale;
in altri termini, coincide con quella "posizione di vulnerabilità" indicata nella decisione quadro della UE 2002/629/GAI del 19.7.2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani, alla quale la L. 11 agosto 2003, n. 228 ha voluto dare attuazione.
In entrambe le suddette fattispecie il reato è chiaramente permanente, perché la protrazione dell'offesa al bene tutelato (la personalità individuale) dipende dalla volontà dell'agente; mentre per la fattispecie sub b) il reato è anche abituale, giacché per la integrazione del medesimo è necessaria la reiterazione nel tempo di più condotte della stessa specie: tanto si desume dalla stessa definizione dell'evento come stato di soggezione "continuativa" accompagnato da una pluralità di prestazioni del soggetto passivo. Si tratta, in conclusione, di una riformulazione del più importante delitto a tutela della personalità individuale, che, rendendolo conforme alle indicazioni internazionali e rispettoso del principio costituzionale di tipicità penale, sembra destinata ad attribuirgli un ruolo più incisivo di quello poco più che simbolico ricoperto nel passato, al fine della protezione effettiva della dignità della persona, soprattutto se trattasi della persona minorile. 6.1 - Tanto premesso, è indubitabile che, alla luce dei fatti irreprensibilmente accertati dai giudici di merito, gli imputati sono colpevoli del reato loro contestato di riduzione e mantenimento in servitù di cui all'art. 600 c.p., commi 1 e 2, aggravato ai sensi del citato art. art. 600 c.p., comma 3 e dell'art. 60 sexies c.p., commi 1 e 2. Ricorre infatti sia lo stato di soggezione continuativa dei piccoli zingari, costretti mattina e sera a praticare l'accattonaggio per i genitori o i parenti, sia la condotta strumentale degli adulti, atteso che questi costringevano i minori a mendicare abusando del loro potere parentale, con violenza - anche fisica - e comunque approfittando della situazione di inferiorità psicofisica e in definitiva di vulnerabilità dei minori.
Per la stessa ragione è infondata la richiesta subordinata (2.5) di derubricare il fatto nella contravvenzione di cui all'art. 671 c.p., essendo evidente che l'impiego di minori nell'accattonaggio, punito da quest'ultima norma, resta assorbito nel più grave delitto punito dall'art. 600 c.p., ogni qualvolta sia concretamente accompagnato dalla riduzione in servitù dei minori, attuata con violenza, minaccia, abuso di autorità e simili condotte tipicamente previste nella ipotesi delittuosa.
Contro questa conclusione non è pertinente ed è comunque infondato l'argomento critico del difensore, secondo cui lo stato di schiavitù previsto dalla norma incriminatrice può consistere solo in una situazione giuridica che non ricorre nella fattispecie concreta (e - va aggiunto - non può ricorrere nell'ordinamento italiano).
Va inf osservato che: a) la giurisprudenza di legittimità ha da tempo concordemente affermato che con il termine "schiavitù" la norma (anzi, ora solo la rubrica) dell'art. 600 c.p., allude a una situazione di fatto, cioè a una pratica sociale, e non a una istituzione giuridica (v. per tutte, con espresso riferimento alla condizione analoga alla servitù, S.U. n. 261 del 20.11.1996, Ceric, rv. 206512); b) la tesi contraria contrasta ora invincibilmente col testo novellato della norma, che, essendo sufficientemente determinata, non può sospettarsi di illegittimità costituzionale:
questo testo non fa più riferimento alla schiavitù; o più esattamente definisce il concetto di schiavitù, richiamato ancora nella rubrica, come "esercizio su una persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà", ovverosia lo definisce appunto come ogni situazione di fatto corrispondente al diritto proprietario;
c) infine, nel caso di specie, la ipotesi contestata agli imputati non è quella di schiavitù, di cui al primo periodo dell'art. 600 c.p., comma 1, bensì quella di servitù, definita nel secondo periodo dello stesso comma. 6.2 - Infine, vanno escluse la cause di giustificazione a vario titolo dedotte dai difensori. Secondo l'unanime dottrina e giurisprudenza, anzitutto, è irrilevante il consenso delle vittime, che peraltro nella fattispecie mancava al momento dei fatti e sembra essere emerso soltanto, in maniera parziale e contraddittoria, durante l'istruzione processuale. È evidente che un consenso postumo non ha valenza scriminante.
Comunque, la causa giustificativa di cui all'art. 50 c.p. presuppone la disponibilità oggettiva e soggettiva del diritto offeso dalla condotta criminale;
mentre, nel caso della personalità individuale offesa dal delitto de quo, il relativo diritto si sottrae alla sfera della disponibilità, tanto più a quella di minorenni ancora infraquattrordicenni, quali erano le vittime del delitto medesimo. Neppure potrebbe invocarsi ex art. 51 c.p. l'esercizio del diritto da parte dei genitori o degli altri ascendenti, giacché esula dalle potestà parentali di educazione e direzione la facoltà di ridurre i figli e gli altri discendenti in stato di soggezione continuativa e di costringerli all'accattonaggio. Nè si può pensare che un siffatto diritto derivi dalla consuetudine delle popolazioni zingare di usare i bambini nell'accattonaggio, atteso che la consuetudine può avere una valenza scriminante ai sensi dell'art. 51 c.p., solo in quanto sia richiamata da una legge, secondo il principio di gerarchia delle fonti di cui all'art. 8 preleggi. Anche un popolo allogeno come quello degli zingari, quando si insedia nel territorio italiano, deve osservare le norme dell'ordinamento giuridico vigente in questo territorio;
e non può invocare i propri usi tradizionali per scriminare comportamenti che sono vietati dalle norme penali, eccetto il caso in cui questi usi siano richiamati, e quindi legittimati, dalle leggi territoriali. Peraltro, nel caso di specie, non si tratta di criminalizzare per se stesso il "mangel" usualmente praticato dagli zingari, e in particolare dai "rom", ma di sussumerlo sotto la previsione dell'art. 600 c.p. quando esso, attraverso l'impiego continuativo dei bambini, debordi in un assoggettamento pieno e totale della vita dei minori che mortifica e degrada la loro fragile personalità.
Come la predetta consuetudine non esclude l'antigiuridicità della condotta, così non esclude la colpevolezza, o in genere l'elemento psicologico del reato, solo perché l'agente è convinto di esercitare le sue prerogative di capo famiglia. Infatti la scriminante putativa è ammessa nel nostro ordinamento ai sensi dell'art. 59 c.p., u.c., solo quando l'errore dell'agente investe gli estremi di fatto che integrano la causa giustificatrice, e non già quando riguarda gli elementi normativi della scriminante, in relazione ai quali l'art. 5 c.p., non ammette ignoranza. Quanto alle donne, l'avv. Adamo svolge alcune considerazioni propriamente sociologiche circa la loro soggezione alla supremazia maschile nella comunità di appartenenza.
Ma da simili considerazioni, sino a che non si traducono in prove fattuali e valutazioni giuridiche specifiche, non si può trarre la conclusione che le imputate non abbiamo concorso alla riduzione o al mantenimento in servitù dei minori.
In particolare, non può sostenersi che esse siano esenti da responsabilità per essere state costrette dai mariti, ex art. 46 c.p. (mancando una specifica prova al riguardo), oppure per aver adempiuto un dovere imposto da una norma giuridica, ex art. 51 c.p. (mancando nella specie una norma siffatta avente connotato giuridico).
6.3 - Da ultimo, occorre rilevare d'ufficio che anche i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della L. n. 228 del 2003 rientravano nella figura di reato contemplata nel vecchio testo dell'art. 6000 c.p., esistendo, sotto questo profilo, una continuatività normativa tra la "vecchia" riduzione in una condizione analoga alla schiavitù e la "nuova" riduzione in servitù, che legittima in toto il giudizio di colpevolezza formulato dai giudici di merito tutti i fatti commessi dal settembre 2002 all'ottobre 2003.
Infatti, per riduzione in condizione analoga alla schiavitù si intendeva qualsiasi signoria di fatto su una persona, che coincide con la riduzione a uno stato di soggezione continuativa prevista dal nuovo testo.
Gli elementi di specificazione introdotti nel nuovo testo (prestazioni personali del soggetto passivo, condotta tipica strumentale del soggetto attivo) restringono soltanto l'area del penalmente rilevante, ma non escludono che i fatti concretamente commessi dagli odierni imputati rimangono doppiamente punibili alla stregua di entrambe le norme che si sono succedute nel tempo.
7 - In conclusione, entrambi i ricorsi vanno respinti. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto dei ricorsi, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria che detta norma consente.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, dispone che copia della sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituzione penitenziaria territorialmente competente. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2007