Cass. pen., sez. V, sentenza 29/01/2013, n. 12574
CASS
Sentenza 29 gennaio 2013

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Massime1

Risponde del delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù colui che sfrutta la prostituzione della persona offesa eccedendo il normale rapporto di meretricio. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto sussistente il reato in relazione ad una condotta di cessione della prostituta da un gruppo di sfruttatori ad un altro, affermando essere elementi sintomatici della sua sussistenza la mancanza di libertà di movimento della donna assoggettata, la sua impossibilità di comunicare con terzi, la sottrazione del passaporto e la privazione dei mezzi di sussistenza).

Commentario1

  • 1Art. 600 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (1)
    https://www.filodiritto.com/

    1. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni (2). 2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 29/01/2013, n. 12574
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12574
Data del deposito : 29 gennaio 2013

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