Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 8034
CASS
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione norme antinfortunistiche

    La Corte ha ritenuto fondata la responsabilità penale, confermando la valutazione dei giudici di merito sulla sussistenza della posizione di garanzia e sulla violazione delle norme cautelari, con nesso causale con l'evento. Le censure relative al travisamento della prova e alla violazione di legge sono state ritenute infondate, poiché la Corte di Cassazione non può riesaminare il merito delle prove. La condotta della vittima non è stata ritenuta eccentrica o tale da interrompere il nesso causale.

  • Rigettato
    Violazione norme antinfortunistiche

    La Corte ha ritenuto fondata la responsabilità penale, confermando la valutazione dei giudici di merito sulla sussistenza della posizione di garanzia e sulla violazione delle norme cautelari, con nesso causale con l'evento. Le censure relative al travisamento della prova e alla violazione di legge sono state ritenute infondate, poiché la Corte di Cassazione non può riesaminare il merito delle prove. La condotta della vittima non è stata ritenuta eccentrica o tale da interrompere il nesso causale.

  • Rigettato
    Violazione norme antinfortunistiche

    La Corte ha ritenuto fondata la responsabilità penale, confermando la valutazione dei giudici di merito sulla sussistenza della posizione di garanzia e sulla violazione delle norme cautelari, con nesso causale con l'evento. Le censure relative al travisamento della prova e alla violazione di legge sono state ritenute infondate, poiché la Corte di Cassazione non può riesaminare il merito delle prove. La condotta della vittima non è stata ritenuta eccentrica o tale da interrompere il nesso causale.

  • Rigettato
    Violazione norme antinfortunistiche

    La Corte ha ritenuto fondata la responsabilità penale, confermando la valutazione dei giudici di merito sulla sussistenza della posizione di garanzia e sulla violazione delle norme cautelari, con nesso causale con l'evento. Le censure relative al travisamento della prova e alla violazione di legge sono state ritenute infondate, poiché la Corte di Cassazione non può riesaminare il merito delle prove. La condotta della vittima non è stata ritenuta eccentrica o tale da interrompere il nesso causale.

  • Rigettato
    Violazione norme antinfortunistiche

    La Corte ha ritenuto fondata la responsabilità penale, confermando la valutazione dei giudici di merito sulla sussistenza della posizione di garanzia e sulla violazione delle norme cautelari, con nesso causale con l'evento. Le censure relative al travisamento della prova e alla violazione di legge sono state ritenute infondate, poiché la Corte di Cassazione non può riesaminare il merito delle prove. La condotta della vittima non è stata ritenuta eccentrica o tale da interrompere il nesso causale.

  • Rigettato
    Violazione norme antinfortunistiche

    La Corte ha ritenuto fondata la responsabilità penale, confermando la valutazione dei giudici di merito sulla sussistenza della posizione di garanzia e sulla violazione delle norme cautelari, con nesso causale con l'evento. Le censure relative al travisamento della prova e alla violazione di legge sono state ritenute infondate, poiché la Corte di Cassazione non può riesaminare il merito delle prove. La condotta della vittima non è stata ritenuta eccentrica o tale da interrompere il nesso causale.

  • Accolto
    Responsabilità del committente appaltante

    La Corte ha annullato la sentenza impugnata agli effetti civili limitatamente alla omessa pronuncia nei confronti del responsabile civile LO & ON s.r.l. e rinviato al giudice civile competente per valore in grado di appello, demandando altresì la regolamentazione delle spese tra le parti. Ha ritenuto fondati i ricorsi del responsabile civile GS SE e i motivi relativi all'omessa pronuncia del giudice di primo grado con riferimento alla posizione del responsabile civile LO & ON RL.

  • Accolto
    Omessa pronuncia del giudice di primo grado

    La Corte ha annullato la sentenza impugnata agli effetti civili limitatamente alla omessa pronuncia nei confronti del responsabile civile LO & ON s.r.l. e rinviato al giudice civile competente per valore in grado di appello, demandando altresì la regolamentazione delle spese tra le parti. Ha ritenuto fondati i ricorsi del responsabile civile GS SE e i motivi relativi all'omessa pronuncia del giudice di primo grado con riferimento alla posizione del responsabile civile LO & ON RL.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 8034
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8034
    Data del deposito : 2 marzo 2026

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