Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/11/2011, n. 46849
CASS
Sentenza 3 novembre 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

In tema di infortuni sul lavoro, sussiste continuità normativa tra le disposizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. n.494 del 1996 - concernente gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ancorché formalmente abrogate dall'art. 304 D.Lgs. n. 81 del 2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) - e l'art. 92 D.Lgs. n. 81 del 2008, che ha recepito in termini sostanzialmente conformi il contenuto della disciplina previgente.

Sussiste l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula 'perché il fatto non costituisce reatò, al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria 'perché il fatto non sussistè, considerato che, a parte le conseguenze di natura morale, l'interesse giuridico risiede nei diversi e più favorevoli effetti che gli artt. 652 e 653 cod. proc. pen., connettono al secondo tipo di dispositivi nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio disciplinare, a fronte degli effetti pregiudizievoli in tali giudizi derivanti dall'adozione della prima formula assolutoria.

In tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascun garante risulta per intero destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, fino a che non si esaurisca il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia; in particolare, il capo cantiere è destinatario diretto dell'obbligo di verificare che le concrete modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative all'interno del cantiere rispettino le normative antinfortunistiche. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello, in riforma della decisione di primo grado, ha escluso la responsabilità - in ordine al reato di omicidio colposo - dell'imputato, rilevando che, in presenza di più posizioni di garanzia, non poteva pretendersi da un sottoposto, quale il capo cantiere, l'esercizio di compiti di controllo spettanti a più qualificati professionisti e omettendo di verificare, se, in concreto, fosse esigibile da parte del predetto capo cantiere, il controllo sulla adeguatezza del piano di sicurezza, rispetto alle opere da realizzare).

Commentari2

  • 1Omicidio colposo: Se ci sono più titolari della posizione di garanzia l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile a ciascuno di loro
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 settembre 2021 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Alessandria del 23 luglio 2018, ha disposto - per quanto di specifico interesse in questo giudizio - la riduzione della pena inflitta a F.F. nella misura di mesi sette di reclusione, invece confermando la condanna di B.P. alla pena di mesi dieci di reclusione e di C.F. a quella di mesi sette di reclusione. 1.1. I suddetti imputati sono stati ritenuti responsabili del delitto di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2, in relazione all'art. 2087 c.c. e al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 26, 36, art. 37, lett. a), art. 63, art. 64, comma 1, lett. a), …

     Leggi di più…

  • 2Omicidio colposo: se vi sono più titolari della posizione di garanzia ciascuno è destinatario per intero dell'obbligo di tutela imposto dalla legge
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/11/2011, n. 46849
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46849
Data del deposito : 3 novembre 2011

Testo completo