Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/05/2013, n. 37738
CASS
Sentenza 28 maggio 2013

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In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, che è il soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta e finanzia un'opera, è titolare "ex lege" di una posizione di garanzia che integra ed interagisce con quella di altre figure di garanti legali (datori di lavoro, dirigenti, preposti etc.) e può designare un responsabile dei lavori, con un incarico formalmente rilasciato accompagnato dal conferimento di poteri decisori, gestionali e di spesa, che gli consenta di essere esonerato dalle responsabilità, sia pure entro i limiti dell'incarico medesimo e fermo restando la sua piena responsabilità per la redazione del piano di sicurezza, del fascicolo di protezione dai rischi e per la vigilanza sul coordinatore in ordine allo svolgimento del suo incarico e sul controllo delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza. (Fattispecie relativa a commessa per la costruzione di unità immobiliari).

In tema di infortuni sul lavoro, la nomina del coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori non esonera il committente ed il responsabile dei lavori da responsabilità per la redazione del piano di sicurezza e del fascicolo per la protezione dai rischi, nonché dalla vigilanza sul coordinatore medesimo in ordine all'effettivo svolgimento dell'attività di coordinamento e controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento.

In tema di infortuni sul lavoro, il committente, con la nomina del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva, trasferisce a tale soggetto lo svolgimento di una funzione tecnica di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non il puntuale e continuo controllo su di esse (demandato ad altre figure operative come il datore di lavoro, il dirigente o il preposto) e rimane titolare di una posizione di garanzia limitata alla verifica che il tecnico nominato adempia al suo compito.

Commentario1

  • 1Smart working, sicurezza e responsabilità penale. Alcuni spunti problematici
    Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 20 aprile 2020

    Dopo aver analizzato brevemente i principali profili di novità del c.d. lavoro agile, come disciplinato dalla l. 81/2017, il contributo mette in luce le criticità sul piano della delimitazione dell' ambito di estensione della posizione di garanzia del datore di lavoro e la necessità di ricalibrare la netta contrapposizione tra predominio cautelativo del datore di lavoro e condizione di vulnerabilità del lavoratore, propria del contesto produttivo tradizionale. After having briefly analyzed the main profiles of novelty of smart work, as regulated by l. 81/2017, the essay points out the critical issues of the extension of the employer's guarantee position and the need to recalibrate the …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/05/2013, n. 37738
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37738
Data del deposito : 28 maggio 2013

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