Sentenza 22 gennaio 2008
Massime • 1
Se più sono i titolari della posizione di garanzia ovvero dell'obbligo di impedire l'evento, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela imposto dalla legge fino a quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della suddetta posizione di garanzia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la concorrente responsabilità del capo cantiere per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche, ancorché risultasse essere stato nominato anche un direttore dei lavori responsabile per la sicurezza).
Commentario • 1
- 1. Processo amministrativo, ricorso, interesse, necessità, precisazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 febbraio 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/01/2008, n. 8593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8593 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 22/01/2008
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 80
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 012569/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI AS ND, N. IL 07/09/1970;
2) TT LO, N. IL 18/07/1967;
avverso SENTENZA del 30/11/2005 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore avv. SUPINO Vittorio, presente penalmente quale difensore del Di MA, e per delega dell'avv. BORSA Monica, per il IN, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 30.11.2005 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado relativamente alla declaratoria di responsabilità di DI AS AN e TT PA, rispettivamente direttore dei lavori e capo cantiere, per il reato di omicidio colposo di LO ON, verificatosi il 20.9.2000 (art. 589 c.p.), ma ha diminuito la pena ritenendo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, prevalenti le attenuanti generiche sulla contestata aggravante.
L'incidente che aveva provocato la morte della LO era consistito nella caduta in un tombino, posto su un marciapiede e lasciato privo di copertura per essere stata rimossa la griglia di aerazione al fine di eseguire lavori alle linee telefoniche del sottosuolo. La rimozione era stata materialmente eseguita dagli operai IN LE e NT EN, i quali, per conto della ditta CEIT Impianti s.r.l., subappaltatrice della ditta Metroweb, dovevano accedere nel sottosuolo per posizionare dei cavi in fibra ottica. L'area in superficie era stata delimitata con due cavalletti posti parallelamente tra loro nel senso di transito dei pedoni ed ognuno di essi era preceduto da un cartello segnaletico di lavori in corso. Inoltre erano stati apposti a terra otto coni segnaletici. Il giudice di primo grado e quello di appello hanno ritenuto inadeguate le protezioni, essendo necessaria una solida recinzione, come imposto dall'art. 21 C.d.S., comma 2, e dall'art. 40 reg. att. C.d.S., e l'omissione di tale cautela, che avrebbe impedito la caduta, è stata ritenuta causa dell'evento.
Solo il TT, imputato in quanto capo cantiere, ha censurato la ritenuta violazione di norme antinfortunistiche e l'incidenza sull'evento, assumendo che la posizione del tombino vicino al muro dell'edificio prospiciente rendeva adeguate le cautele impiegate, e l'incidente era ascrivibile a colpa esclusiva ed imprevedibile della vittima.
La Corte territoriale ha disatteso la censura rilevando che scopo della tutela normativa è quello di impedire l'accesso dei pedoni dove era situato il tombino, che si attua solo con parapetti normali e fissi, come disposto non solo dalle citate norme del Codice della strada, ma anche dal D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 10, 26 e 374. Nella specie, era sufficiente transennare i tre lati scoperti sul marciapiede, in quanto era superfluo farlo su un lato dell'edificio, ma tale minima cautela non era stata adottata, così cagionandosi l'evento letale.
La Corte di merito ha poi ritenuto l'irrilevanza di un eventuale contributo colposo della vittima, essendo prevedibile che pedoni disattenti, e soprattutto bambini ed anziani, i primi per sbadataggine, i secondi per minore capacità di vigilanza, possano non valutare o non vedere il pericolo, ma la presenza di transenne fisse avrebbe costituito un argine sicuro per evitare il passaggio sull'area rischiosa.
Nella sentenza di appello è poi precisato che il TT, quale capo cantiere, avrebbe dovuto assicurare e controllare la corretta attuazione delle norme dei sicurezza, mentre invece non aveva effettuato alcun sopralluogo antecedente all'esecuzione dei lavori (come pur previsto dal paragrafo 5.1 del Piano Operativo di Sicurezza relativo al contratto di appalto), ne' aveva indicato ai dipendenti le necessarie prescrizioni.
Tali contestazioni sono state ritenute accertate a mezzo della testimonianza del capo squadra IN, ritenuta credibile, in quanto il capo squadra e l'assistente non avrebbero avuto interesse a violare le prescrizioni del capo cantiere, incorrendo quanto meno in illeciti disciplinari. Inoltre, la violazione del TT è stata ritenuta anche disattendendo la tesi difensiva, secondo la quale, trattandosi di interventi abituali, non era necessaria una particolare informativa, opponendosi che, trattandosi di decisioni che (come poi si è verificato) mettono a rischio l'incolumità e anche la vita delle persone, il capo cantiere non può esimersi dall'imporne l'applicazione agli operai.
La Corte di Appello di Milano ha poi respinto l'impugnazione del DI AS, fondata prevalentemente sull'inesistenza di una posizione di garanzia, rilevando che l'amministratore delegato della CEIT Impianti s.r.l. aveva conferito all'imputato la direzione dei lavori inerenti all'appalto Metroweb s.p.a., e, nel paragrafo 2 del Piano Operativo per la Sicurezza, era specificato che l'imputato, tra l'altro, era responsabile della gestione del contratto in tema di norme antinfortunistiche, rispondendo del corretto impiego delle tecniche di lavorazione anche sotto il profilo della sicurezza e della tutela ambientale.
Tale incombenza è stata anche ribadita nel capitolato dell'appalto Metroweb, e il contenuto di tali atti sono letteralmente riportati in sentenza.
Stanti queste premesse, e cioè che il direttore dei lavori era stato nominato dalla CEIT nella persona del DI AS, che non vi era altro direttore dei lavori, che specifici atti (e in particolare il Piano Operativo per la Sicurezza) attribuivano al direttore dei lavori la vigilanza antinfortunistica, e che i profili di sicurezza erano comunque intimamente connessi alla esecuzione dei lavori e nessun altro era stato incaricato di occuparsene a livello di sicurezza, nella sentenza di appello è stata ritenuta assolutamente infondata la tesi difensiva secondo la quale il DI AS non conosceva il contenuto del POS e aveva così ignorato il proprio ruolo, condotta in ogni caso negligente, che configurerebbe colpa grave. Nemmeno la mancata sottoscrizione delle incombenze in questione è stata ritenuta significativa, in primo luogo, perché è ben credibile che persona, nominata direttore dei lavori, sapesse che era tenuto a far rispettare le norme antinfortunistiche, sia perché in ogni caso si configurerebbe una negligenza così grave, da non esimere l'imputato da colpa.
È stata anche precisata l'estraneità dell'amministratore delegato della CEIT per avere conferito l'incarico di responsabile della sicurezza all'imputato con atto scritto, inequivoco. Infine, la Corte di merito ha precisato che l'assoluto disinteresse per l'attuazione delle norme antinfortunistiche configura l'ipotesi di cui all'art. 40 cpv. c.p., e che le altre cause dell'evento si pongono in una posizione di equivalenza (della vittima, del capo cantiere, ed eventualmente della squadra dei lavoratori), e non certamente di assorbimento per interruzione del nesso di causalità, in quanto se il DI AS avesse fatto predisporre gli adeguati presidi antinfortunistici, l'incidente non si sarebbe verificato. Avverso la citata sentenza di appello hanno proposto ricorso per Cassazione sia TT PA che DI AS AN, a mezzo dei rispettivi difensori.
Il TT ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per tre motivi.
Con il primo motivo di impugnazione è stata eccepita l'erronea applicazione dell'art. 40 cpv. c.p., non spettando al capo cantiere l'adozione delle misure antinfortunistiche, bensì al capo squadra, prevedendo tra l'altro il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 5, specifici obblighi di sicurezza a carico del lavoratore per proteggere la propria incolumità e quella delle altre persone presenti sul posto di lavoro.
Con il secondo motivo di gravame è stata eccepita la mancanza di motivazione sul rapporto di causalità tra pretesa condotta ed evento, ritenuta solo dichiarata in sentenza, e richiamandosi ampia giurisprudenza di legittimità sull'obbligo di motivazione. Con il terzo ed ultimo motivo di impugnazione è stata dedotta la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza e alla qualificazione dell'elemento soggettivo, limitandosi la motivazione del provvedimento gravato a ritenere accertato il mancato sopralluogo precedente ai lavori, e trascurandosi le eccezioni sulla mancanza della posizione di garanzia, che quindi non imponeva obbligo di diligenza.
DI AS AN ha anch'egli chiesto l'annullamento della sentenza, senza rinvio con assoluzione dell'imputato, e in subordine con rinvio. I motivi di ricorso sono due;
molto più ampia è la trattazione del primo, che attiene alla inosservanza o erronea applicazione degli artt. 192 c.p.p. e D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4 e art. 374, comma 2, per mancata verifica della sussistenza in capo al ricorrente dell'obbligo giuridico omesso. Il ricorrente ha eccepito: a) di essere stato dipendente della CEIT s.r.l., e non della Metroweb s.p.a.; b) di non avere avuto alcun potere di spesa, nè organizzativo, ne' di alcun genere;
c) di non essere stato informato, ne' di avere comunque mai accettato l'incarico di responsabile della sicurezza;
d) di essere stato un modesto impiegato al primo incarico, con stipendio inferiore a quello degli operai. Vi è poi una ampia trattazione sulla figura giuridica della delega, che importa, alla stregua del mandato, di cui agli art. da 1703 a art. 1709 c.c., un incontro di volontà tra l'imprenditore e il delegato (per cui ha decisiva rilevanza la mancata sottoscrizione dell'atto di delega), con attribuzione dei poteri di conoscenza, di intervento, di coordinamento e di spesa, tali da configurare il delegato come un alter ego dell'imprenditore. Invece, il ricorrente era unicamente il direttore di lavori assai semplici, quali la apposizione di tubi ad una profondità di cm. 50/100, sicché un modesto impiegato, l'ultimo degli assunti, non può essere ritenuto anche il responsabile della sicurezza, assurgendo a prova di tale assunto un atto da lui mai sottoscritto.
Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per violazione di legge e difetto di motivazione sull'attribuzione della qualifica di direttore dei lavori, perché era logico tale nomina fosse effettuata dalla appaltante Metroweb s.p.a., per controllare che i lavori appaltati fossero eseguiti a regola d'arte, mentre è pacifico che nessun incarico egli abbia ricevuto da tale ditta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi i ricorsi sono palesemente infondati e vanno dichiarati inammissibili. Per ciò che concerne il ricorso del TT, con il primo motivo di impugnazione, pur qualificato "erronea applicazione dell'art. 40 cpv. c.p.", il ricorrente ha sostanzialmente sostenuto di non ricoprire alcuna posizione di garanzia, essendo solo il capo cantiere, e per tale motivo il giudice di merito avrebbe dovuto escludere il nesso di causalità tra la omissione a lui attribuita e l'evento mortale.
La motivazione della sentenza impugnata è invece ineccepibile nel rilevare come dal Piano Operativo per la Sicurezza risulta che il capo cantiere avrebbe dovuto collaborare con il direttore dei lavori per la corretta applicazione delle norme antinfortunistiche, e avrebbe anche dovuto procedere a preventivi sopralluoghi per studiare le opere necessarie per la prevenzione degli infortuni. Come è risultato dalla testimonianza del capo squadra IN, il TT invece non ha fatto alcun sopralluogo, ne' ha fornito agli operai alcuna indicazione sulla applicazione delle norme di sicurezza.
Ne consegue che la posizione di garanzia del TT era espressamente prevista dal POS, e la circostanza si pone anche in una situazione di logicità, trattandosi di lavori, compiuti da imprese di notevoli dimensioni, con cantieri in varie zone della città, o quanto meno "mobili" per l'accesso al sottosuolo, per cui il capo cantiere è persona adatta ad individuare la corretta applicazione delle norme antinfortunistiche, o quanto meno di quelle di comune prudenza, per la prevenzione di incidenti in cui potevano essere coinvolti i dipendenti ovvero terze persone estranee ai lavori. Nè ha alcun rilievo che - come sarà meglio precisato in seguito - vi fosse anche un direttore dei lavori, responsabile per la sicurezza, in quanto, come correttamente già ritenuto da questa Corte, se più sono i titolari della posizione di garanzia ovvero dell'obbligo di impedire l'evento, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge (Cass. sez. 4, 19.5.2004 n. 46515 riv. 230398) fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della suddetta posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione.
Palesemente infondato è anche il secondo motivo di gravame, che è anche sostanzialmente generico, malgrado la lunga esposizione, perché si concreta nell'elencazione di molteplici sentenze di legittimità, indubbiamente condivisibili per i principi di diritto affermati, ma il ricorrente assume non esservi nesso di causalità tra la propria condotta omissiva e l'evento, e tale tesi, proprio in base alla citata giurisprudenza, è priva di fondamento. È invece più che evidente che se il TT avesse effettuato i dovuti sopralluoghi ed avesse disposto la recinzione dell'area interessata ai lavori, la anziana vittima non avrebbe avuto la possibilità di accedere al luogo dove era situato il tombino scoperto, non verificandosi così l'evento letale.
Ne consegue la lapalissiana evidenza del nesso di causalità ex art.40 cpv. c.p., non essendo recepibile il motivo di ricorso con il quale si tende ad escluderlo.
Con il terzo ed ultimo motivo di gravame, il ricorrente ha eccepito la mancanza di motivazione sull'elemento soggettivo della colpa (art.43 c.p.). Sul punto, la sentenza impugnata è invece motivata in modo esauriente, indicando specificamente non solo le condotte omissive del mancato sopralluogo e della mancata recinzione della area interessata ai lavori (che peraltro avrebbe richiesto la recinzione solo su tre lati, essendo il quarto coincidente con il muro di un edificio), ma anche le specifiche norme violate, e cioè D.P.R. n.547 del 1955, artt. 10, 26 e 274, i quali dispongono che gli apprestamenti di difesa devono avere carattere di stabilità, devono essere alti almeno un metro, fissati in modo da resistere al massimo sforzo applicabile, ed atti ad evitare le cadute di persone, nonché l'art. 21 C.d.S., comma 2, e art. 40 reg. C.d.S., i quali impongono a chiunque esegua lavori su aree destinate alla circolazione e alla sosta dei pedoni di adottare ogni accorgimento necessario ad assicurarne la sicurezza, e indicano anche graficamente il tipo di recinzione da adottare, prevedendo che le aree di cantiere debbano sempre essere delimitate con barriere o con altre recinzioni idonee ad impedire l'accesso di persone estranee.
Nella specie, invece, erano stati apposti solo due cavalletti nel senso di marcia dei pedoni, preceduti da un cartello segnaletico di lavori in corso ed erano stati collocati a terra otto coni segnaletici, misure che non rispettavano in alcun modo le specifiche norme antinfortunistiche, ed inidonee ad evitare cadute soprattutto - come esattamente rilevato nel provvedimento impugnato - di anziani e ragazzi che, rispettivamente, per diminuita capacità di vigilanza o sbadataggine, prestano minore attenzione a segnali comunque inidonei ad evitare cadute nel tombino.
In altre parole, le norme antinfortunistiche dispongono che devono essere adottate misure tali da impedire che terze persone accedano all'area nella quale si trova il tombino scoperto, così sicuramente evitandosi danni alle persone. È pacifico che tali misure non sono state adottate dal TT, e quindi è evidente la sua "colpa" per imprudenza, negligenza ed omessa osservanza di specifica normativa antinfortunistica.
Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente la questione della sussistenza dell'elemento soggettivo è ampiamente trattata nella sentenza impugnata, e le ravvisate violazioni vanno inquadrate in una ottica di dare precedenza alla maggiore celerità nello svolgimento delle opere piuttosto che ad attuare la sicurezza, accettandosi così il rischio prevedibile di eventi letali o comunque lesivi, rischio inesistente con il rispetto delle norme antinfortunistiche, a meno di eventi eccezionali ed assolutamente imprevedibili.
Palesemente infondato è anche il ricorso di DI AS AN, il quale, pur definendo "violazione di legge" il primo motivo di impugnazione, molto più ampio del successivo, ha sostanzialmente censurato nel merito la sentenza impugnata in relazione alla ritenuta "posizione di garanzia". I due motivi di ricorso possono essere quindi trattati congiuntamente essendo il secondo già contenuto in parte del primo motivo di gravame.
Va premesso che, stante la esplicita indicazione degli atti di riferimento per il conferimento della delega al ricorrente quale responsabile della sicurezza nella sua qualità di direttore dei lavori, il Collegio ha ritenuto di dovere (e non di potere) accedere a tali atti - pur analiticamente riportati o quanto meno richiamati nella sentenza gravata e nel ricorso - a norma della L. n. 46 del 2006, art. 8, lett. b). Con la prima censura, che è comune al secondo motivo di impugnazione, il ricorrente ha assunto di essere stato dipendente della CEIT s.r.l., e non della appaltante Metroweb s.p.a., alla quale spettava il controllo dei lavori per verificare che fossero eseguiti a regola d'arte.
Tale versione è smentita dall'art. 2 del POS, dal quale risulta che il direttore dei lavori deve essere nominato dalla CEIT s.r.l., e che, tra i compiti a lui spettanti, oltre quelli specificamente inerenti alla esecuzione dei lavori, vi è quello della realizzazione delle attività nel rispetto delle norme antinfortunistiche. Particolarmente rilevante è poi la dichiarazione dell'amministratore delegato della CEIT s.r.l. del 7 aprile 2000, con cui si da atto che la suddetta società provvederà ad adottare le misure di prevenzione previste nel piano di sicurezza generale dell'impresa Metroweb s.p.a., e, qualora "i lavori non siano individuabili nel Piano di Sicurezza dell'appaltatore, la scrivente adotterà un proprio Piano di Sicurezza".
Ne consegue, con lapalissiana evidenza che la responsabilità per l'osservanza delle norma antinfortunistiche era stata assunta dalla CEIT s.r.l., della quale il ricorrente riconosce di essere stato dipendente, esonerando la Metroweb s.p.a. da tale incombente. Le ipotetiche affermazioni del ricorrente - come ritenuto anche nella sentenza impugnata - sono quindi smentite da risultanze documentali. Il ricorrente ha poi assunto di non avere avuto alcun potere organizzativo, di spesa, o di altro genere. Come risulta dagli atti, e da quanto indicato alle pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata, la questione della sicurezza dei lavori era stata analiticamente affrontata, non solo nel Piano Operativo per la Sicurezza (come è logico che fosse, per la stessa denominazione del documento), ma anche nel capitolato di appalto, conferendosi al direttore dei lavori ampi poteri di intervento, per realizzare ed integrare il Piano esistente in tema di sicurezza per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute, come esplicitamente previsto dalla citata dichiarazione del legale rappresentante della CEIT s.r.l. del 7.4.2000. L'esercizio di tali poteri già esclude la mancanza di attribuzioni di carattere organizzativo, ma altresì di spesa, non potendosi ovviamente adottare misure per la prevenzione non ancora eventualmente attuate, se non con una integrazione di spesa. Ciò peraltro prescindendo dalla valutazione, che, come risulta dal capitolato di appalto, attrezzature, macchinali e mezzi da impiegare per evitare il verificarsi di infortuni erano già in possesso della società dalla quale dipendeva il ricorrente.
L'argomento principale che, secondo il ricorrente, escluderebbe la sua responsabilità è la mancanza di consapevolezza che egli fosse responsabile per la sicurezza non avendo mai sottoscritto alcun documento che contenesse esplicitamente le incombenze relative a tale ruolo, ne' avendo comunque appreso che il direttore dei lavori ricoprisse tale incarico.
La sentenza impugnata ha rigettato il motivo di appello ritenendo non credibile che il DI AS non abbia saputo che il direttore dei lavori fosse responsabile per la sicurezza, e comunque che - anche se ciò fosse - l'ignoranza denoterebbe negligenza, e quindi colpa grave.
Il primo argomento è risolutivo per il Collegio, e costituisce una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, se la motivazione è adeguata e logica (Cass. sezioni unite 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997). La prima valutazione, estremamente logica, contenuta nella sentenza impugnata è che il DI AS si sarebbe dovuto porre il problema di chi fosse il responsabile della sicurezza, non potendo mancare tale figura per lavori comportanti pericolo, e soprattutto perché si sarebbe dovuto instaurare un rapporto di stretta collaborazione tra direttore dei lavori e responsabile della sicurezza, dovendo interloquire tra loro, se persone diverse, per problemi che sicuramente attenevano sia al profilo della mera esecuzione dei lavori, sia alla sicurezza ed all'incolumità delle persone. La mancata nomina di persona diversa quale responsabile della sicurezza ha certamente reso il ricorrente consapevole che tale incarico era quindi stato attribuito al direttore dei lavori.
Altra valutazione estremamente logica, e confortata dalle prove scritte acquisite, è che non si può ritenere responsabile della sicurezza il legale rappresentante della CEIT s.r.l., il quale aveva delegato all'imputato ogni aspetto della gestione operativa dell'appalto, non riservando per sè alcun compito di quotidiano seguito dei lavori, sia sotto l'aspetto esecutivo che della sicurezza.
Questo Collegio ritiene, poi, di aggiungere che l'ampia documentazione acquisita con il verbale di nomina del 3.4.2000 del direttore dei lavori nella persona del ricorrente, con l'assunzione da parte della CEIT s.p.a. dell'obbligo di ottemperare alle norma antinfortunistiche per evitare incidenti del 7.4.2000, sia rifacendosi al POS della Metroweb s.p.a., sia integrandolo per eventuali carenze, ed infine con l'attribuzione al direttore dei lavori, esplicita tanto nel POS che nel capitolato di appalto, della realizzazione delle attività nel rispetto delle norme antinfortunistiche, dimostra che tali incombenti assolutamente non potevano essere sconosciuti dal nominato direttore dei lavori DI AS AN, il quale, diversamente, avrebbe assunto tale carica ignorando non le clausole particolari, ma anche quelle fondamentali riguardanti il suo incarico.
Pertanto, premesso che giustamente è stata ritenuta certa la conoscenza da parte del ricorrente della sua delega per l'osservanza delle norme antinfortunistiche, comunque il giudice di merito ha esattamente valutato che, se, per negligenza, il DI MA le avesse ignorate (tesi sostenuta unicamente per la mancanza di sottoscrizione sull'atto di delega), si sarebbe trattato di colpa talmente macroscopica da comunque far ritenere la responsabilità del ricorrente, non potendosi porre in dubbio che la mancata adozione delle cautele che il responsabile della sicurezza avrebbe dovuto porre in essere siano state causa dell'evento a norma dell'art. 40 cpv. c.p., come già precisato, trattando il ricorso del TT.
Nella specie, quindi, non si tratta di valutare (e giustamente non lo ha fatto neppure la Corte di Appello) se sia valida la delega non controfirmata dal delegato, ma la conoscenza, e quindi l'accettazione per facta concludentia, da parte del delegato, una volta provato che egli sapeva di essere il direttore dei lavori, e di ricoprire anche l'incarico di responsabile per la sicurezza, circostanze provate per le ragioni esposte, pur avendo ritenuto il giudice di merito per completezza di esposizione che la eventuale mancanza di conoscenza avrebbe costituito colpa gravissima per negligenza attribuibile al ricorrente.
Le considerazioni del ricorrente sulla modestia del suo impiego (primo incarico), dei lavori da effettuare (che invero non appaiono trascurabili, sia perché eseguiti nel sottosuolo, sia perché evidente fonte di pericolo per creare delle alterazioni sul suolo stradale) e del suo stipendio non hanno rilievo alcuno qualora egli abbia comunque ricoperto la carica di direttore dei lavori, come precisato.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di ciascuno di essi al versamento della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2008