Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/01/2015, n. 9855
CASS
Sentenza 27 gennaio 2015

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Ai fini dell'operatività della così detta clausola di equivalenza di cui all'art. 40, cpv. cod. pen., nell'accertamento degli obblighi impeditivi gravanti sul soggetto che versa in posizione di garanzia, l'interprete deve tenere presente la fonte dai cui scaturisce l'obbligo giuridico protettivo, che può essere la legge, il contratto, la precedente attività svolta, o altra fonte obbligante; e, in tale ambito ricostruttivo, al fine di individuare lo specifico contenuto dell'obbligo - come scaturente dalla determinata fonte di cui si tratta - occorre valutare sia le finalità protettive fondanti la stessa posizione di garanzia, sia la natura dei beni dei quali è titolare il soggetto garantito, che costituiscono l'obiettivo della tutela rafforzata, alla cui effettività mira la clausola di equivalenza.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/01/2015, n. 9855
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9855
Data del deposito : 27 gennaio 2015

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