Sentenza 22 aprile 2015
Massime • 4
L'assenza di legittimazione all'esercizio dell'azione civile da parte del difensore, per difetto di procura speciale, ovvero da parte del sostituto processuale, per difetto dei relativi poteri sostanziali, è sanata mediante la presenza in udienza della persona offesa, che consente di ritenere la costituzione di parte civile come avvenuta personalmente.
In tema di omicidio colposo, allorquando il decesso della vittima sia determinato dalla sommatoria delle condotte omissive ascrivibili a diversi garanti, intervenuti in tempi diversi, è configurabile il nesso causale tra l'evento letale e ciascuna delle riscontrate omissioni, essendo ognuna di esse essenziale alla sua produzione. (In motivazione la S.C. ha affermato che la causalità additiva o cumulativa costituisce applicazione della teoria condizionalistica di cui all'art. 41 cod. pen., giacché, essendo ciascuna omissione essenziale alla produzione dell'evento, l'eliminazione mentale di ciascuna di esse fa venir meno l'esito letale, tenuto conto dell'insufficienza di ognuna delle altre omissioni a determinarlo).
La nullità dell'accertamento tecnico disposto dal pubblico ministero non comporta alcuna conseguenza allorquando il giudice pervenga all'affermazione di responsabilità con argomenti che prescindono dalle valutazioni del consulente.
In tema di responsabilità medica, il rispetto di linee guida accreditate presso la comunità scientifica non determina, di per sé, l'esonero dalla responsabilità penale del sanitario ai sensi dell'art. 3 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (conv. in legge 8 novembre 2012, n. 189), dovendo comunque accertarsi se la specificità del quadro clinico del paziente imponesse un percorso terapeutico diverso rispetto a quello indicato da dette linee guida.
Commentari • 9
- 1. Omicidio colposo: Se ci sono più titolari della posizione di garanzia l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile a ciascuno di lorohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 settembre 2021 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Alessandria del 23 luglio 2018, ha disposto - per quanto di specifico interesse in questo giudizio - la riduzione della pena inflitta a F.F. nella misura di mesi sette di reclusione, invece confermando la condanna di B.P. alla pena di mesi dieci di reclusione e di C.F. a quella di mesi sette di reclusione. 1.1. I suddetti imputati sono stati ritenuti responsabili del delitto di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2, in relazione all'art. 2087 c.c. e al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 26, 36, art. 37, lett. a), art. 63, art. 64, comma 1, lett. a), …
Leggi di più… - 2. La parte civile nel processo penalehttps://www.studiocataldi.it/
La parte civile è il soggetto danneggiato dal reato (o il suo successore) che introduce l'azione civile all'interno del processo penale Chi è la parte civile Chi può costituirsi parte civile La costituzione di parte civile Parte civile: termini per la costituzione Cause di estinzione dell'azione civile Giurisprudenza sulla parte civile Chi è la parte civile La parte civile è il soggetto che, con la propria costituzione nel giudizio penale, manifesta la propria volontà di ottenere dall'imputato e dal responsabile civile il risarcimento dei danni prodotti dal reato, il rimborso delle spese di giudizio e la restituzione dei beni di cui il danneggiato sia stato eventualmente privato in …
Leggi di più… - 3. Omicidio colposo: se vi sono più titolari della posizione di garanzia ciascuno è destinatario per intero dell'obbligo di tutela imposto dalla leggehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 4. Le linee guida non sono vincolanti ed il medico in alcuni casi ha il dovere di non rispettarle.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 gennaio 2023
Responsabilità medica penale Con la sentenza n. 7849/22, la Quarta Sezione della Suprema Corte ha affermato che le raccomandazioni contenute nelle linee guida definite e pubblicate ai sensi della L. 8 marzo 2017, n. 24, art. 5 - pur rappresentando i parametri precostituiti a cui il giudice deve tendenzialmente attenersi nel valutare l'osservanza degli obblighi di diligenza, prudenza, perizia - non integrano veri e propri precetti cautelari vincolanti, capaci di integrare, in caso di violazione rimproverabile, ipotesi di colpa specifica, data la necessaria elasticità del loro adattamento al caso concreto; ne consegue che, nel caso in cui tali raccomandazioni non siano adeguate rispetto …
Leggi di più… - 5. Colpa medica: Le linee guida non vincolano la libertà di scelta professionale del medico.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 23 marzo 2022
La massima In tema responsabilità medica, le linee guida definite e pubblicate ai sensi dell' art. 5 legge 8 marzo 2017, n. 24 , sono raccomandazioni di ordine generale, che contengono regole cautelari di massima, flessibili e adattabili, prive di carattere precettivo, rispetto alle quali è fatta salva la libertà di scelta professionale del sanitario nel rapportarsi alla specificità del caso concreto, nelle sue molteplici varianti e peculiarità e nel rispetto della relazione terapeutica con il paziente. La sentenza Cassazione penale , sez. IV , 03/02/2022 , n. 7849 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa il 26 marzo 2021, la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna emessa dal …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/04/2015, n. 24455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24455 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 22/04/2015
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 914
Dott. ZOSO Liana M.T. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 52523/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO IO n. il 4/5/1958;
TT FR n. il 9/7/1959;
LE TO n. il 30/6/1958;
RI ER n. il 14/1/1961;
OD ET n. il 29/8/1959;
avverso la sentenza n. 296/2013 pronunciata dalla Corte d'appello di GI AL il 31/5/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell'udienza pubblica del 22/4/2015 la relazione fatta dal Cons. dott. Marco Dell'Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. A. P. Viola, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
udito, per le parti civili SC AL e TO IA ID, l'avv.to Belcastro M. del foro di Palmi, che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata come da conclusioni scritte depositate unitamente alla nota spese;
udito, per l'imputato RO, l'avv.to Veneto A. del foro di Palmi che ha concluso per l'accoglimento del relativo ricorso;
udito, per l'imputata TT, gli avv.ti Errante R. del foro di GI AL e R. Luppino del foro di Palmi che hanno concluso per l'accoglimento del relativo ricorso;
udito, per l'imputato LE, l'avv.to G. Riolo del foro di Palmi che ha concluso per l'accoglimento del relativo ricorso;
udito, per l'imputato RI, gli avv.ti A. Attinà e M. RI del foro di GI AL che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
udito, per l'imputato OD, l'avv.to Pitasi Basilio A. del foro di GI AL che ha concluso per l'accoglimento del relativo ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 11/7/2012, il tribunale di GI AL ha condannato RO IO, TT FR, LE NT e OD ET alle pene di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, in relazione al reato di omicidio colposo commesso, in violazione della disciplina sull'esercizio dell'attività medica, ai danni di SC LA, deceduto in GI AL, in data 29/10/2007.
Con la stessa sentenza, il tribunale di GI AL, tra le restanti statuizioni, ha assolto RI ER dalla medesima imputazione, per non aver commesso il fatto.
Con sentenza in data 31/5/2014, la corte d'appello di GI AL, su appello degli imputati, del pubblico ministero e dell'Avvocato generale distrettuale, confermate le condanne già pronunciate dal primo giudice, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato RI ER alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, siccome ritenuto responsabile del reato allo stesso originariamente ascritto.
2. A ciascun imputato, era stata originariamente contestata l'adozione delle condotte di seguito descritte, tenute nell'esercizio delle rispettive qualità.
Ad LE TO, nella qualità di medico responsabile dell'unità soccorritrice denominata XF, intervenuta alle ore 16.00 del 25/10/2007 sul luogo dell'incidente occorso a SC LA, era stata contestata la condotta consistita nella violazione dei tradizionali parametri della colpa generica perché, per errata valutazione delle circostanze, in presenza di un paziente affetto da emorragia cerebrale da trauma cranico giudicato da codice rosso, aveva disposto il trasporto dello SC al pronto soccorso di TE (privo di reparto di neurochirurgia), dove lo stesso giungeva alle ore 16.55, anziché agli Ospedali Riuniti di GI AL.
Lo stesso LE, quale medico successivamente presente sull'ambulanza che avrebbe trasportato la persona offesa a GI AL, aveva inoltre omesso di intubare (o far intubare) il paziente al fine di prevenire il rischio di insufficienza respiratoria o di arresto cardiaco, nonostante le condizioni cliniche dello SC fossero in netto peggioramento (come desumibile - anche in assenza di ulteriori esami, neppure disposti - dalla cefalea, dal vomito a getto, dallo stato soporoso e dalla perdita di due punti nell'indice di Glasgow), causando inoltre un ulteriore ritardo (di almeno 15 minuti) nel trasporto del paziente (di cui continuava a sottovalutare la gravità della situazione), ottenendo, in violazione dei propri doveri professionali (sia pure con l'autorizzazione della centrale operativa 118 nella persona dell'operatore Alampi), di essere accompagnato allo svincolo di Gioia Tauro al fine di smontare dall'ambulanza per fine turno.
3. A RO IO, quale medico in servizio presso il pronto soccorso dell'ospedale di TE, era stata contestata la condotta colposa consistita nell'omessa disposizione dell'immediato trasferimento dello SC presso un'unità operativa di neurochirurgia per la sottoposizione a intervento chirurgico, individuato quale unico mezzo per fronteggiare il processo patologico in atto;
trasferimento che, all'esito della TAC effettuata alle 17.08, sarebbe potuto avvenire anche con l'elisoccorso. In particolare, l'imputato avrebbe trascurato di considerare adeguatamente le condizioni del paziente, affetto da ematoma sotto durale dello spessore di circa 8 min., ad altissimo e prevedibilissimo rischio di evoluzione peggiorativa in considerazione della sede, dell'età e soprattutto della terapia cronica (di cui l'imputato era stato prontamente informato dai familiari) seguita dallo SC (in quanto affetto dalla sindrome di Kawasaki), a base di un farmaco antiaggregante (cardioaspirina) che avrebbe reso più difficile l'arresto del sanguinamento;
e tanto, in violazione della nota regionale dell'8/8/2005 n. 16017, contenente le linee guida per la gestione di casi di emergenza.
Allo stesso RO era stato altresì contestato di aver omesso di fermare l'ambulanza (che aveva trasportato lo SC al pronto soccorso) prima che ripartisse da TE alle 18.05 per effettuare un trasporto secondario a Palmi, e di aver trascurato di reperire (o far reperire) con urgenza, alla centrale operativa, un'altra ambulanza per il trasporto, prolungando inutilmente il tempo di attesa del paziente nel nosocomio, richiedendo telefonicamente (peraltro solo a partire dalle 17.43) la disponibilità di un posto per il ricovero presso il reparto di neurochirurgia degli ospedali di GI AL, Cosenza, CA (che la negavano) e poi ME (che la assicurava), senza comprendere che lo SC, in considerazione del rischio di evoluzione peggiorativa sopra descritto, doveva essere trasferito presso l'unità di neurochirurgia più vicina nel più breve tempo possibile, al fine di essere sottoposto ad osservazione ed eventualmente operato. Lo stesso imputato, nel frattempo, aveva omesso di ripetere la TAC e gli esami per monitorare l'andamento della situazione, nonché di intubare il paziente prima del trasporto, al fine di prevenire il rischio di insufficienza respiratoria e di arresto cardiaco;
e tanto, in presenza di condizioni cliniche del paziente ingravescenti col passare del tempo, come desumibile, anche in assenza di ulteriori esami (neppure richiesti), dalla cefalea, dal vomito a getto, dallo stato soporoso e dalla perdita di due punti nell'indice di Glasgow.
4. A TT FR, medico anestesista-rianimatrice in servizio presso l'ospedale di TE, era stata contestata la condotta colposa consistita nell'aver omesso di comprendere (una volta chiamata a consulto dal dottor RO per la gestione del caso sopra descritto) la necessità di disporre l'immediato trasferimento dello SC presso la più vicina unità operativa di neurochirurgia, al fine di sottoporre il paziente a intervento chirurgico, trascurando anch'ella di reperire l'ambulanza per il trasporto (così prolungando inutilmente il tempo di attesa del paziente nel nosocomio), limitandosi a coadiuvare il RO nelle richieste telefoniche di disponibilità di un posto per il ricovero, senza procedere alla ripetizione della TAC e degli esami indispensabili per il monitoraggio della situazione e senza intubare il paziente prima del trasporto al fine di prevenirne i rischi di insufficienza respiratoria e di arresto cardiaco.
5. A RI ER, dirigente medico responsabile del turno tra le ore 14.00 e le ore 20.00 presso il reparto di neurochirurgia dell'ospedale di GI AL, era stata contestata la condotta consistita, in violazione della nota regionale dell'8/8/2005 n. 16017 più sopra richiamata, a seguito della richiesta telefonica trasmessa alle ore 17.45 dal RO per il ricovero dello SC, nella mancata richiesta di specificazioni circa il tipo di trauma cranico, la natura della patologia e le possibili complicanze, trascurando di acquisire gli elementi indispensabili al fine di valutare la criticità della situazione, limitandosi, dapprima a dichiarare la carenza di posti letto e la conseguente impossibilità del ricovero, e successivamente (dopo aver accettato, a seguito di una seconda telefonata a distanza di circa un'ora e 15 minuti dalla prima, il ricovero del paziente), omettendo di fornire qualsiasi indicazione al dottor IA (che avrebbe iniziato il turno dopo di lui) circa la situazione che avrebbe dovuto affrontare.
6. A OD ET, medico in servizio di taxi sanitario sulla medicalizzata "Tango 1", nell'occasione impegnato nell'esecuzione di due ecodoppler ad Oppido Mamertina, era stata contestata la condotta consistita, a seguito della richiesta proveniente dalla centrale operativa alle ore 18.27 per le esigenze dello SC, nell'omessa accelerazione dei tempi degli esami ecografici e nel mancato ritorno in sede per l'urgenza prospettatagli, trascurando, dopo aver dato la disponibilità al trasporto, per negligenza e noncuranza, a fronte del trascorrere del tempo di effettuazione degli esami, di richiamare la centrale operativa e di fornire alcuna indicazione (nemmeno presuntiva) sui tempi di rientro;
e successivamente, sollecitato intorno alle 19.00, per grave negligenza e violazione dei doveri professionali, nell'aver atteso ancora il termine delle ecografie, ripartendo da Oppido Mamertina solo alle ore 19.15.
7. Secondo le prospettazioni accusatorie, ciascuno degli imputati, in ragione delle condotte loro ascritte (quali cause dell'evento tra di loro indipendenti), aveva consentito che trascorressero più di cinque ore tra il momento dell'incidente occorso allo SC e l'approdo di questi in ospedale al fine di essere sottoposto all'intervento chirurgico necessario per correggere l'ematoma cerebrale.
In detto periodo, gli imputati avevano colpevolmente omesso di adottare le manovre medico-rianimatorie (intubazione oro-tracheale, ventilazione meccanica, somministrazione di farmaci nEuroprotettivi) necessarie per evitare il rischio di insufficienza cardiaca, in tal modo ponendo in essere le condizioni affinché il paziente, prima ancora di essere operato, in una situazione di gravissima ipertensione endocranica ed ipossia, venisse colpito da arresto cardiocircolatorio ed operato quando era ormai affetto da ematoma subdurale emisferico, con marcatissimo shift della linea mediana ed evidentissima ernia uncale, cui faceva seguito, nei giorni successivi (nonostante la corretta esecuzione dell'intervento chirurgico), un nuovo arresto cardiocircolatorio con danno ischemico anossico da cui derivava il decesso del paziente;
un decesso che, con elevatissima probabilità prossima alla certezza, avrebbe potuto essere evitato, ove lo SC fosse stato operato in tempi ragionevoli, adottando le misure medico-rianimatore necessarie per evitare l'insufficienza cardiaca.
8. Avverso la sentenza d'appello, hanno proposto ricorso per cassazione tutti e cinque gli imputati.
9. LE TO propone ricorso sulla base di quattro motivi d'impugnazione.
9.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale erroneamente omesso di disporre l'esclusione della parte civile, siccome costituita a mezzo di un soggetto privo di poteri, in considerazione dell'invalidità della procura speciale rilasciata dai titolari della posizione sostanziale: procura priva dell'indicazione dell'oggetto e recante una data successiva all'atto di costituzione di parte civile.
9.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nell'aver omesso di approfondire (attraverso l'audizione dei testi indicati dalla difesa) l'accertamento istruttorio relativo alla sostanziale irrilevanza del cambio "al volo" dell'equipaggio dell'ambulanza alla volta di GI AL, viceversa erroneamente valorizzata dai giudici del merito sulla base di considerazioni illogiche e contraddittorie.
9.3. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale, in relazione al travisamento della prova relativa alla condotta dell'imputato, con particolare riguardo all'asserito ritardo dallo stesso provocato nell'arrivo del paziente all'ospedale di GI AL, in contrasto con le indicazioni della perizia collegiale che hanno indicato le cause di detto ritardo nelle difficoltà relative al reperimento di un reparto di neurochirurgia disponibile ad accogliere lo SC e all'acquisizione della disponibilità di mezzi per effettuare il trasporto secondario urgente verso GI AL. E tanto, senza neppure tener conto della mancata disponibilità, da parte dell'imputato, di un'effettiva contezza delle reali condizioni del paziente (rispetto al quale non aveva assunto alcuna posizione di garanzia), nonché delle competenze specifiche in ordine all'esecuzione dell'intubazione oro-tracheale, di esclusiva pratica del medico rianimatore.
9.4. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova in ordine alla responsabilità dell'imputato nella causazione del ritardo nella partenza dell'ambulanza da TE verso GI AL;
responsabilità nella specie esclusa dalle risultanze degli elementi istruttori richiamati in ricorso, malamente interpretati dalla corte territoriale in modo illogico e incongruente.
10. RO IO propone ricorso sulla base di tre motivi di impugnazione.
10.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale omesso di rilevare il mancato rispetto del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, nel condannare il RO sulla base del preteso ricorso di profili di colpa specifica mai contestati.
10.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nell'ascrivere al RO la responsabilità per il ritardo nell'esecuzione dell'intervento chirurgico a beneficio del paziente, essendo piuttosto risultato, ad esito della istruttoria dibattimentale, come l'imputato si fosse prodigato in tempi congrui (a seguito di una prima, corretta diagnosi effettuata in pronto soccorso) per il reperimento di una struttura neurochirurgica disponibile ad accogliere lo SC.
Del tutto irrilevante, secondo il ricorrente, doveva ritenersi il censurato ricorso, da parte del RO, all'uso del cd. telefono "bianco", in luogo di quello "rosso" (con il conseguente accesso a una linea dedicata e prioritaria rispetto all'altra) per il reperimento di reparti ospedalieri disponibili ad accogliere il paziente, essendo rimasta indimostrata (quando non contraddetta) l'eventuale maggior efficacia (e dunque la diversa incidenza eziologica) del comportamento alternativo corretto indicato in chiave controfattuale (per l'appunto rappresentato dall'uso del telefono rosso) la cui adozione non era imposta da alcuna norma cautelare. Parimenti illogica, secondo la prospettazione del ricorrente, doveva ritenersi la censura relativa al preteso difetto di monitorizzazione del paziente (anche attraverso la ripetizione della TAC) avanzata nei confronti dell'imputato, avendo la corte territoriale trascurato le considerazioni espresse dai consulenti tecnici dello stesso pubblico ministero che, nella situazione concreta, avevano escluso la necessità di un nuovo esame di tal genere, in ragione dell'imminente arrivo dell'ambulanza per il trasferimento dello SC presso l'ospedale di GI AL.
Allo stesso modo, la corte territoriale avrebbe omesso di specificare l'eventuale necessità di ulteriori forme di controllo asseritamente omesse, senza neppure avvedersi dell'esclusiva pertinenza in capo reparto di neurochirurgia delle competenze e della strumentazione necessaria al controllo della pressione intracranica. Del tutto apodittica e generica, inoltre, doveva ritenersi la censura sollevata dalla corte territoriale in relazione alle asserite omissioni circa la somministrazione di un trattamento farmacologico stabilizzante, avendo i giudici del merito trascurato di evidenziare l'eventuale incidenza di tale somministrazione sull'iter salvifico del paziente, viceversa valorizzando un inesistente effetto di mascheramento dei sintomi asseritamente provocato dalla somministrazione del farmaco Lixidol.
10.3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale trascurato di giustificare adeguatamente il riscontro dell'asserito profilo di colpa ascritto al RO, nella specie consistito nella mancata intubazione del paziente o, alternativamente, nel non aver prospettato al rianimatore (quantomeno) l'opportunità di detta intubazione, essendo mancato, da un lato, l'accertamento dell'indispensabilità di detta misura ai fini del trattamento del paziente, e, dall'altro, la dimostrazione dell'effettiva incidenza causale di tale omissione rispetto al decesso dello SC.
Da ultimo, il ricorrente si duole dell'omessa considerazione, da parte della corte d'appello, della ragionevole riconducibilità dell'eventuale condotta colpevole dell'imputato ad un profilo di mera colpa lieve, come tale penalmente irrilevante, ai sensi della L. n. 189 del 2012, art. 3. 10.4. Con memoria ex art. 611 c.p.p. depositata in data 2/4/2015, il difensore del RO ha insistito per l'accoglimento del proprio ricorso, sottolineando i profili di censura già articolati nel secondo motivo d'impugnazione (in ordine all'insussistenza di alcuna rimproverabilità della condotta dell'imputato per l'uso del telefono bianco ai fini del reperimento di una struttura di neurochirurgia disposta ad accogliere lo SC), non essendo emersa - al di là dell'inesistenza di alcuna norma impositiva dell'uso del cd. telefono rosso - alcuna dimostrazione d'indole controfattuale circa l'eventuale efficacia salvifica della condotta alternativa corretta astrattamente prospettata.
11. TT FR propone ricorso sulla base di otto motivi di impugnazione.
11.1. Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione (sotto il profilo del travisamento della prova), avendo la corte territoriale erroneamente trascurato di considerare gli elementi di prova favorevoli all'imputata complessivamente acquisiti nel corso del giudizio, con particolare riguardo alle deposizioni rese dai testi indicati in ricorso in relazione alle condizioni del paziente nel periodo della relativa permanenza presso il pronto soccorso dell'ospedale di TE. 11.2. Con il secondo motivo, la ricorrente si duole del vizio di motivazione (sotto il profilo del travisamento della prova) in cui sarebbe incorsa la corte territoriale con riguardo all'interpretazione delle risultanze delle trascrizioni delle conversazioni telefoniche effettuate tramite il telefono rosso su linea registrata, dalle quali era emersa l'effettiva attestazione, da parte dell'imputata, delle condizioni di stabilità del paziente al momento della sua presenza presso il pronto soccorso di TE, ad esito di un esame nEurologico eseguito dalla TT in modo completo e corretto.
11.3. Con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, avendo la corte territoriale erroneamente valutato le risultanze della documentazione sanitaria acquisita agli atti del giudizio, dalla quale era emersa l'avvenuta esecuzione, da parte dell'imputata, del controllo e delle valutazioni sul paziente nel periodo della relativa permanenza presso il pronto soccorso di TE, e il conseguente aggravamento delle relative condizioni solo all'arrivo al reparto di rianimazione degli Ospedali Riuniti di GI AL.
11.4. Con il quarto motivo, la ricorrente si duole del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nell'identificazione delle cause del decesso dello SC, e nell'attribuire all'imputata la condotta omissiva consistita nella mancata adozione di misure idonee a rallentare e/o a impedire il decesso del paziente.
In particolare, la corte territoriale avrebbe erroneamente individuato la causa del decesso del paziente, dapprima, nella mancata evacuazione chirurgica dell'ematoma cerebrale, e, successivamente, in una ipossia, ipercapnia e insufficienza respiratoria, causate dalla presunta condotta omissiva della dottoressa TT e del coimputato TE (asseritamente responsabile della mancata intubazione del paziente e dell'omessa somministrazione di farmaci nEuroprotettivi), là dove solo con l'evacuazione chirurgica dell'ematoma (operazione non eseguibile dalla TT) sarebbe stato possibile eliminare o ridurre la pressione endocranica sofferta dallo SC.
Per converso, nessuna delle condotte alternative astrattamente individuate dai giudici d'appello avrebbe assunto alcuna virtù salvifica del paziente (e dunque alcuna incidenza causale sul decesso dello SC), tenuto conto: 1) che la TT aveva in ogni caso provveduto a somministrare al bambino i farmaci nEuroprotettori ritenuti più opportuni (come il glicerolo); 2) che l'eventuale ripetizione della TAC non avrebbe fornito alcuna informazione ulteriore rispetto al quadro clinico e strumentale già rilevato;
3) che l'imputata aveva correttamente provveduto al controllo della saturazione di ossigeno;
e 4) che l'intubazione del paziente, asseritamente omessa (benché in assenza di indicazioni scientifiche che ne sollecitassero l'esecuzione), non avrebbe in ogni caso impedito l'arresto cardiaco dello SC, che, viceversa, sarebbe stato scongiurato - secondo quanto obiettivamente emerso dall'istruttoria dibattimentale - esclusivamente da un tempestivo intervento neurochirurgico.
11.5. Con il quinto motivo, la ricorrente si duole del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale, per aver omesso di valutare in modo adeguato il grado della colpa ascritta all'imputata alla luce dei criteri introdotti dalla L. n. 189 del 2012, art. 3 essendo emerso, sulla base degli elementi istruttori complessivamente acquisiti, che gli eventuali profili di colpa rimproverabili a carico della TT non superassero il limite della colpa lieve, penalmente irrilevante, essendosi l'imputata costantemente e scrupolosamente attenuta al rispetto delle linee- guida nella specie applicabili, con particolare riguardo alle previsioni delle linee-guida diffuse, in tema di intubazione, dalla Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI), anche in collaborazione con la Società di Anestesia e Rianimazione Neonatale e Pediatrica Italiana (SARNEPI);
dal National Institute for Healt and Care Excellence (NICE), oltre alle linee-guida dell'Advanced Trauma Life Support (ATLS). 11.6. Con il sesto motivo, la ricorrente si duole della violazione della legge processuale e del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale in relazione all'incongruo rigetto dell'invocata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in grado di appello, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., con particolare riferimento alla nomina di un collegio peritale destinato ad approfondire le questioni medico-legali già oggetto di contrastanti valutazioni ad opera dei diversi consulenti delle parti. 11.7. Con il settimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione della legge processuale e vizio di motivazione, per avere la corte territoriale conferito un immotivato prevalente rilievo alle valutazioni tecniche espresse dai consulenti della pubblica accusa rispetto alle considerazioni medico-legali formulate dai consulenti degli imputati.
11.8. Con l'ottavo motivo, la ricorrente di duole del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale in relazione all'applicazione del principio dell'affidamento fra soggetti dotati di medesime qualifiche e competenze professionali, avendo la corte territoriale erroneamente escluso l'applicabilità di detto principio in relazione ai rapporti tra la dottoressa TT e il dottor AR, medico anestesista anch'egli, che si occupò della cura del paziente nel trasferimento in ambulanza da TE a GI AL.
12. RI ER propone ricorso per cassazione a mezzo del difensore avv.to Armando Attinà e, separatamente, attraverso il difensore avv.to Marcello RI.
12.1. L'avv.to Armando Attinà propone ricorso sulla base di quattro motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, avendo la corte territoriale affermato la responsabilità dell'imputato (in contrasto con l'assoluzione pronunciata dal primo giudice) sulla base di elementi probatori d'indole critica elaborati in modo incongruo e illogico, con particolare riguardo all'asserita conoscenza, da parte dell'imputato, dei dati clinici relativi alle condizioni dello SC al momento in cui il RI era stato originariamente contattato dai medici del pronto soccorso di TE.
12.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge in relazione all'erronea identificazione di un nesso di causalità tra la condotta ascritta al RI e il decesso del paziente, avuto riguardo alle obiettive condizioni dello SC (indicative di una mera esigenza di osservazione) prima del relativo aggravamento intorno alle ore 21.45/22.00 del 25/10/2007, e alla circostanza (di per sè sola idonea a interrompere il prospettato rapporto di causalità contestato al RI) costituita dall'inspiegabile mancato trasferimento (attorno alle 18.02/18.15) del paziente dall'ospedale di TE al reparto di neurochirurgia del policlinico universitario di ME che aveva offerto la propria disponibilità. 12.3. Con il terzo motivo, il difensore dell'imputato si duole del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nell'ascrivere al RI la responsabilità di non aver allertato il neurochirurgo, dottor IA (subentrante nel turno di servizio), sulle condizioni di emergenza dello SC a seguito del suo arrivo presso l'ospedale di GI AL, sì come smentito (al di là delle svolte considerazioni circa l'interruzione del nesso di causalità) dalla documentazione medica acquisita agli atti del giudizio, dalla quale era rimasta accertata (aldilà del contenuto di taluna inattendibile testimonianza o delle illogiche ricostruzioni della corte territoriale) l'insussistenza di alcuna situazione di emergenza circa le condizioni dello SC al momento del subentro del collega di turno.
12.4. Con il quarto motivo, il ricorrente si duole della violazione di legge in cui sarebbe incorsa la corte territoriale per aver trascurato di ricondurre l'eventuale condotta colposa dell'imputato entro i confini della colpa lieve penalmente irrilevante, ai sensi della L. n. 189 del 2012, art. 3. 13. L'avv.to Marcello RI propone ricorso sulla base di otto motivi d'impugnazione.
13.1. Con il primo motivo, il ricorrente si duole del mancato rilievo, da parte della corte territoriale, della nullità degli accertamenti tecnici non ripetibili eseguiti dal consulente tecnico del pubblico ministero, per violazione del diritto di difesa del RI, per non esser stato quest'ultimo posto in condizione di partecipare, eventualmente a mezzo di un proprio consulente di parte, all'esecuzione di detti accertamenti, nonostante la già avvenuta assunzione, da parte del RI, della qualità di indagato:
eccezione di nullità tempestivamente sollevata nel corso del giudizio e inammissibilmente trascurata dalla corte territoriale. 13.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione di legge in cui sarebbe incorsa la corte territoriale in relazione all'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu) (così come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nella sentenza 14 giugno - 5 luglio 2011 - AN c. Repubblica di MO) per avere la corte territoriale riformato l'assoluzione dell'imputato pronunciata in prime cure, senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa assunta dal giudice di primo grado. 13.3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, avendo la corte territoriale trascurato di dettare una motivazione "rafforzata" in relazione alla condanna dell'imputato, con particolare riferimento alla dimostrazione della insostenibilità, sul piano logico e giuridico, degli argomenti utilizzati dal primo giudice a fondamento dell'assoluzione dallo stesso pronunciata, eventualmente avvalendosi delle informazioni probatorie derivanti dalla rinnovazione delle prove dichiarative già assunte in primo grado.
13.4. Con il quarto e il quinto motivo, il ricorrente si duole del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nella ricostruzione del nesso di causalità tra la condotta contestata all'imputato e il decesso dello SC, con particolare riferimento all'omessa considerazione dei fattori causali alternativi o delle serie causali sopravvenute di natura eccezionale di per sè idonee a interrompere il richiamato nesso eziologico:
fattori preesistenti, coesistenti e sopravvenuti all'intervento del RI e analiticamente descritti in ricorso (nella specie riguardanti l'incompletezza e la sommarietà del patrimonio informativo trasmesso all'imputato al momento del primo contatto telefonico con il pronto soccorso di TE;
il mancato immediato trasferimento del paziente presso una delle neurochirurgie calabresi;
le occorrenze relative alla gestione della situazione logistico-organizzativa del reparto di neurochirurgia dell'ospedale di GI AL e dei pazienti ivi ricoverati).
13.5. Con il sesto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, avendo la corte territoriale espresso ingiustificatamente valutazioni differenti con riguardo ai medici di altri reparti neurochirurgici (come quelli di Cosenza e di CA, non sottoposti ad alcun procedimento penale) nonostante l'identità del ruolo degli stessi rivestito nella medesima vicenda. 13.6. Con il settimo motivo, il ricorrente si duole del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata per avere la corte territoriale contraddittoriamente fondato la propria decisione sulla posizione del RI sulla base di asseriti coefficienti probabilistici radicalmente confutati dalla scarsa probabilità statistica di morte nei pazienti colpiti, come lo SC (secondo le distorte prospettazioni informative disponibili ex ante dall'imputato), da trauma cranico di lieve entità.
13.7. Con l'ottavo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, avendo la corte territoriale trascurato di fornire una specifica giustificazione in relazione al valore di ciascuna delle evidenze probatorie di natura critica richiamate in ricorso, riguardanti l'impossibilità, per il RI, di disporre delle necessarie informazioni circa il reale stato clinico dello SC al momento del primo contatto telefonico con il pronto soccorso di TE.
14. OD ET propone ricorso sulla base di quattro motivi d'impugnazione.
14.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, avendo la corte territoriale confermato la condanna dell'imputato per un fatto diverso da quello originariamente contestato, con la conseguente violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza. 14.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale per aver omesso di dettare alcuna motivazione in relazione alle censure avanzate nei riguardi della sentenza di condanna emessa dal giudice di primo grado, con particolare riferimento alla sussistenza di elementi di conferma della responsabilità dell'imputato per la condotta allo stesso contestata, nonché del nesso di causalità tra la medesima condotta e il decesso dello SC.
14.3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la corte territoriale travisato le risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, con particolare riguardo alla considerazione dei tempi di percorrenza tra le varie località che l'imputato avrebbe dovuto raggiungere in occasione della vicenda in esame:
elementi dei quali era emerso come nessun ritardo nel trasferimento dello SC era stato determinato dalla condotta del OD;
così come nessun affidamento era stato effettivamente ingenerato da quest'ultimo, a seguito del primo contatto con la centrale operativa, circa la concrete possibilità di un imminente ritorno presso il pronto soccorso di TE.
14.4. Con il quarto motivo, il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nella ricostruzione del nesso di causalità tra la condotta contestata all'imputato e il decesso del paziente, avendo i giudici d'appello del tutto trascurato di considerare l'intervento di cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l'evento, con particolare riferimento al negligente comportamento degli addetti alla centrale operativa che avevano trascurato di attivare altri mezzi nella specie disponibili (come le ambulanze "XF" e "Golf") per il trasporto dello SC.
15. All'odierna udienza, le parti civili hanno concluso riportandosi alla nota scritta depositata, invocando la liquidazione, in proprio favore, delle spese del giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
16. Rileva preliminarmente il collegio l'opportunità di ordinare l'esposizione della presente motivazione muovendo dall'esame delle questioni d'indole rituale sollevate dai ricorrenti, con particolare riferimento alle questioni concernenti la regolare costituzione delle parti (segnatamente delle parti civili, in relazione al motivo di ricorso sul punto argomentato dal LE), nonché ai temi relativi: 1) alla corretta assunzione delle prove utilizzate ai fini della decisione di merito (con particolare riguardo alla regolarità del procedimento di consulenza tecnica svoltosi in sede di indagine, secondo la doglianza sul punto sollevata dal RI); 2) alla esaustività del compendio probatorio complessivamente acquisito (con riguardo alla contestata omissione della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, da parte del giudice d'appello, secondo l'invocazione in questa sede illustrata dalla TT); 3) alla ritualità della condanna del RI pronunciata in sede d'appello, pur in assenza della rinnovazione della prove dichiarative utilizzate dal primo giudice ai fini dell'assoluzione, in conformità all'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (cd. Cedu), così come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo (sentenza 14 giugno - 5 luglio 2011 - AN c. Repubblica di MO).
Al medesimo ambito tematico (concernente l'esame delle questioni di natura rituale) appartiene, infine, il tema del rispetto del principio generale di cui agli artt. 521 e 522 c.p.p., circa la necessaria correlazione tra formulazione accusatoria e sentenza di condanna, nella specie contestato nei ricorsi proposti dagli imputati RO e OD.
Dev'essere viceversa osservato come l'esame del punto concernente l'assoluzione, da parte della corte d'appello, dell'obbligo di dettare una motivazione cd. "rafforzata" a fondamento della condanna pronunciata a carico del RI, a seguito dell'avvenuta assoluzione del medesimo imputato in prime cure, chieda d'essere rinviato alla successiva disamina delle questioni concernenti l'affermazione della responsabilità dell'imputato, attesa l'inestricabile connessione di aspetti d'indole rituale e di merito implicati dal motivo di impugnazione in tal senso sollevato dal RI (cfr., infra, par. 24.1).
17. Ciò posto, il primo motivo del ricorso illustrato dal LE (cfr. supra par 9.1) dev'essere disatteso.
Osserva il collegio come del tutto correttamente la corte territoriale abbia motivato il rigetto della richiesta di esclusione della parte civile (ordinanza in data 24/1/2014 in atti) evidenziando come, al di là della validità formale della procura speciale rilasciata dalle parti civili nei confronti dei rispettivi difensori (o delle prerogative in tal senso spendibili dal relativo sostituto), la presenza in udienza delle stesse parti sostanziali (i genitori di SC LA e il rappresentante legale dell'Associazione Cittadinanza Attiva - Tribunale del Malato Onlus) fosse valsa a sanare ogni difetto di dette procure;
con la conseguenza che, dovendo ritenersi, dette costituzioni di parte civile, direttamente effettuate dagli stessi interessati (titolari delle posizioni sostanziali), nessuna rilevanza poteva essere ascritta ad ogni eventuale difetto della procure speciali.
Sul punto, è appena il caso di richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale l'assenza di legittimazione all'esercizio dell'azione civile da parte del difensore (per difetto di procura) o del relativo sostituto processuale (per difetto dei relativi poteri sostanziali, allo stesso non trasmissibili dal procuratore speciale), può essere sanata mediante la presenza in udienza della persona offesa, che consente di ritenere la costituzione di parte civile come avvenuta personalmente (Sez. 5, Sentenza n. 19548 del 03/02/2010, Rv. 247497). Allo stesso modo, deve ritenersi infondata l'eccezione relativa alla limitata rilevanza a un solo grado di giudizio della procura speciale rilasciata per la costituzione di parte civile, poiché, non avendo le odierne parti civili proposto alcuna impugnazione avverso la sentenza di primo grado, rileva, sul punto, il principio dell'immanenza della costituzione di parte civile, che, una volta intervenuta in primo grado, produce effetti in ogni stato e grado del processo, nel senso che il difensore della parte civile può resistere all'impugnazione dell'imputato, presentare conclusioni e notula spese, senza necessità di altro mandato, nella specie richiesto solamente per lo svolgimento di attività non difensive (Sez. 5, Sentenza n. 41167 del 09/07/2014, Rv. 260682; Sez. 1, Sentenza n. 3601 del 20/12/2007, Rv. 238370). 18. Del pari privo di fondamento deve ritenersi il motivo d'impugnazione sollevato dal RI in relazione alla contestata nullità della consulenza tecnica del pubblico ministero (primo motivo del ricorso proposto dall'avv.to Marcello RI: cfr. supra par. 13.1).
Al riguardo, mentre dev'essere sicuramente accolta l'argomentazione sostenuta dal ricorrente, circa la tempestività dell'eccezione di nullità sollevata nel corso del giudizio dal difensore del RI (v. il verbale relativo all'udienza del 4/11/2010 nel corso del giudizio di primo grado, in atti), occorre tuttavia sottolineare come la corte territoriale abbia in ogni caso espressamente evidenziato di aver assunto le proprie decisioni sulla posizione del RI sulla base delle obiettive evidenze del quadro clinico dello SC acquisite agli atti del giudizio, senza alcuna interferenza delle valutazioni critiche operate dal consulente tecnico del pubblico ministero.
Ciò posto, evidenziata in tal guisa la sostanziale irrilevanza della consulenza tecnica del pubblico ministero, ai fini della decisione nel merito in ordine alla posizione del RI (e, conseguentemente, della relativa nullità, pur tempestivamente eccepita dal difensore dell'imputato nel corso del giudizio), rileva il collegio come l'odierno ricorrente abbia del tutto omesso di assolvere all'onere di specificazione delle eventuali forme o dei modi attraverso i quali i contenuti della consulenza tecnica del pubblico ministero possano aver esercitato, in ipotesi, una qualsivoglia incidenza sullo svolgimento argomentativo della motivazione della sentenza d'appello, trascurando di evidenziarne il rilievo all'attenzione di questa corte di legittimità.
In difetto di tale specificazione - e a fronte dell'espressa affermazione del giudice d'appello, di aver assunto le proprie decisioni (sulla posizione del RI) indipendentemente dalle valutazioni critiche espresse dal consulente del pubblico ministero non può il collegio esimersi dal rilevare l'irriducibile aspecificità del motivo di ricorso in esame avanzato dal RI, tenuto conto dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la nullità di un accertamento tecnico non rileva quando il giudice pervenga all'affermazione di responsabilità dell'imputato con argomenti che non si collegano al giudizio del consulente (Sez. 4, Sentenza n. 2919 del 26/02/1997, Rv. 207330). 19. Del tutto privo di pregio deve ritenersi anche il motivo d'impugnazione sollevato dalla TT, circa l'erroneità dell'omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale da parte della corte d'appello, con particolare riferimento alla nomina di un collegio peritale destinato ad approfondire le questioni medico- legali già oggetto di contrastanti valutazioni ad opera dei diversi consulenti delle parti (cfr. supra par. 11.6).
Sul punto, vale evidenziare - sulla scorta del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - come, in considerazione del carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, il mancato accoglimento della richiesta volta a ottenere detta rinnovazione in tanto può essere censurato in sede di legittimità in quanto risulti dimostrata, indipendentemente dall'esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, Soggettiva necessità dell'adempimento in questione e, quindi, l'erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di "decidere allo stato degli atti", come previsto dall'art. 603 c.p.p., comma 1. Ciò significa che spetta al ricorrente il compito di dimostrare l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento (come previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello (cfr., ex plurimis, Sez. 1, Sentenza n. 9151 del 28/06/1999, Rv. 213923). Ciò posto - ferma la mancata ottemperanza di tale compito da parte della ricorrente - non sarà giudicato ozioso rimarcare come, in punto di asserita decisività di una perizia non disposta in sede d'appello, il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità invita a escludere la qualificabilità della perizia alla stregua di una prova decisiva (segnatamente, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. d)), giacché la sua disposizione, da parte del giudice, in quanto legata alla manifestazione di un giudizio di fatto, ove assistito da adeguata motivazione, è insindacabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. d) (v. Cass., Sez. 5, n. 12027/1999, Rv. 214873 e successive conformi fino a Cass., Sez. 4, n. 14130/2007, Rv. 236191). Nel caso di specie, la corte territoriale ha adeguatamente motivato, in termini di coerenza logica e congruità argomentativa, la decisione di non disporre la perizia invocata dalla difesa, avendo evidenziato come non vi fosse spazio per procedere alla richiesta rinnovazione dell'istruttoria, stante la completezza del dibattimento celebrato in primo grado e l'esaustività del compendio probatorio ivi acquisito, suscettibile di consentire la decisione della causa allo stato degli atti. (v. p. 58 della sentenza d'appello). Del tutto correttamente, peraltro, la corte reggina ha richiamato il consolidato insegnamento nella giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (v., da ultimo, Sez. 6, Sentenza n. 11907 del 13/12/2013, Rv. 259893).
20. Dev'essere disatteso anche il secondo motivo del ricorso proposto dall'avv.to Marcello RI nell'interesse dell'imputato RI (cfr. supra par. 13.2), in ordine alla contestata violazione di legge in cui sarebbe incorsa la corte territoriale, in relazione all'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), per avere la stessa riformato l'assoluzione dell'imputato pronunciata in prime cure, senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa assunta dal giudice di primo grado.
In particolare, tale violazione sarebbe stata integrata dal mancato rispetto del richiamato art. 6 Cedu, così come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo (sentenza 14 giugno - 5 luglio 2011 - AN c. Repubblica di MO) che, in caso di riforma di un'assoluzione pronunciata in primo grado, subordina l'eventuale pronuncia di condanna, da parte del giudice d'appello, alla rinnovazione delle prove già utilizzate dal primo giudice, al fine di garantire il diretto contatto del giudicante con le fonti di prova dichiarative delle quali intenda sovvertire l'interpretazione. Nel caso di specie, la violazione di legge denunciata rileverebbe, in particolare, in relazione alle dichiarazioni processuali rese dall'imputato RO, con specifico riferimento al contenuto della conversazione telefonica intercorsa tra lo stesso e il RI in occasione del primo contatto tra la struttura di Pronto Soccorso di TE e il reparto di neurochirurgia dell'Ospedale di GI AL. Con riguardo ai profili di rimproverabilità della condotta del RI, infatti, le circostanze valorizzate dalla corte territoriale si riassumono sostanzialmente nella negata immediata disponibilità dello stesso ad accettare il trasferimento dello SC presso il reparto di neurochirurgia reggino, a seguito delle prime richieste provenienti da TE (per voce proprio del RO).
Sul punto, rileva il collegio come la censura sollevata dal RI conserverebbe una propria rilevanza, nel caso in esame, nella sola ipotesi in cui il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dal RO abbiano effettivamente rivestito un'incidenza decisiva ai fini della pronuncia di condanna dell'imputato, dovendo in generale escludersi l'esigenza di una nuova assunzione in appello di prove già ritenute inattendibili dal primo giudice ai fini dell'assoluzione dell'imputato, qualora la condanna pronunciata dal giudice di secondo grado si fondi sul rilievo di altri e diversi elementi di prova, di per sè soli idonei a giustificarla (ossia, secondo l'esplicito dictum della sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, di elementi di prova suscettibili di portare da soli alla condanna dell'imputato: cfr. par. 31 della sentenza AN c. MO cit.).
Questa stessa corte di legittimità, del resto, ha già ripetutamente avuto modo di ribadire tale principio, evidenziando come il giudice d'appello, qualora intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione, è obbligato in base all'art. 6 Cedu - così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea nel caso AN c. MO - alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per escutere, nel contraddittorio con l'imputato, i testimoni a carico quando la prova testimoniale abbia carattere di decisività e il giudice di appello avverta la necessità di rivalutare l'attendibilità del teste (Sez. 5, Sentenza n. 47106 del 25/09/2013, Rv. 257585; Sez. 4, Sentenza n. 7597 del 08/11/2013, Rv. 259127; v. altresì Sez. Fer., Sentenza n. 53562 del 11/09/2014, Rv. 261541). Al contrario, il giudice d'appello deve ritenersi libero di non procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - in base all'art. 6 Cedu, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo nel caso AN c. MO - quando il proprio convincimento sulla responsabilità dell'imputato sia fondato, non già su un diverso apprezzamento di attendibilità di una prova orale ritenuta in primo grado non attendibile, bensì su altri elementi di prova non dichiarativa suscettibili di giustificare una diversa considerazione della condotta dell'imputato (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 16975 del 12/02/2014, Rv. 259843). Tale è stata la vicenda occorsa nel caso di specie (secondo quanto verrà più estesamente chiarito nel prosieguo del discorso, allorché sarà esaminata la posizione del RI), essendo la corte territoriale pervenuta, in grado d'appello, alla pronuncia di una sentenza di condanna, in riforma dell'assoluzione adottata in prime cure, non già (o non tanto) a seguito della rivalutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni del RO originariamente assunte dal primo giudice, bensì sulla base di una rimodulazione dell'apprezzamento logico del significato dell'insieme degli altri elementi di prova non dichiarativa unitariamente e complessivamente considerati ai fini della formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, i cui profili sono stati valorizzati dalla corte territoriale pur accedendo alla tesi dell'inattendibilità delle dichiarazioni del RO, ferma restando la medesima valutazione del contenuto rappresentativo dei restanti elementi di prova non dichiarativa: premessa, quest'ultima, tale da configurare l'ipotesi in esame in termini radicalmente diversi e in nessun caso riconducibili allo spettro dei principi processuali sanciti nella sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo richiamata dal ricorrente (cfr., nel senso indicato, Sez. 2, n. 29452/2013, Rv. 256467; Sez. 6, n. 16566/2013, Rv. 254623; Sez. 5, n. 10965/2013, Rv. 255223). Sulla base di tali premesse, dev'essere dunque disatteso il motivo di ricorso illustrato dal RI, avuto riguardo alla sostanziale irrilevanza della prova dichiarativa (non rinnovata in sede d'appello) ai fini della pronuncia di condanna dell'imputato. 21. Del tutto prive di fondamento, infine, devono ritenersi le doglianze sollevate dagli imputati RO e OD con riguardo all'asserita violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza (cfr. supra parr. 10.1 e 14.1). Sul punto, converrà rimarcare, nel solco del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità come, nel verificare la mancata corrispondenza tra accusa contestata e fatto ritenuto in sentenza, occorra riferirsi all'operatività di criteri non formali o meccanicistici, valendo al riguardo la decisività del principio che impone (nel caso in cui sia accertato lo scostamento indicato) il riscontro dell'avvenuto rispetto dei diritti della difesa, nel senso che l'imputato abbia avuto, in concreto, la possibilità di difendersi da ogni profilo dell'addebito; e tanto, a prescindere dalla differente configurazione formale, in termini commissivi od omissivi, della condotta contestata (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051; Cass., Sez. 4, n. 41674/2004, Rv. 229893; Cass., Sez. 4, n. 7026/2002, Rv. 223747). Tale evenienza, in particolare, ricorre in tutti casi in cui dell'addebito si sia concretamente trattato nelle varie fasi del processo, ovvero in quelli nei quali sia stato lo stesso imputato a evidenziare il fatto diverso quale elemento a sua discolpa (v. Cass., Sez. 5, n. 23288/2010, Rv. 247761; Cass., Sez. 6, n. 20118/2010, Rv. 247330; Cass., Sez. 2, n. 11082/2000, Rv. 217222; Cass., Sez. 2, n. 5329/2000, Rv. 215903). In breve, il principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, di cui all'art. 521 c.p.p., finalizzato alla salvaguardia del diritto di difesa, non è violato qualora la sentenza puntualizzi l'imputazione enunciata formalmente nell'atto di esercizio dell'azione penale con le integrazioni risultanti dagli interrogatori e dagli altri atti in base ai quali è stato reso in concreto possibile all'imputato di avere piena consapevolezza del thema decidendum, così da potersi difendere in ordine a un determinato fatto, inteso come episodio della vita umana (v. Cass., Sez. 6, n. 9213/1996, Rv. 206208). Ai fini della valutazione di detta correlazione, occorrerà dunque tener conto, non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione (v. Cass., Sez. 3, n. 15655/2008, Rv. 239866). Naturalmente, non deve trattarsi di un fatto completamente diverso ed eterogeneo con immutazione dell'imputazione nei suoi elementi essenziali (v. Cass., Sez. 1, n. 6302/1999, Rv. 213459; Cass., Sez. 6, n. 2642/1999, Rv. 212803), dovendo ritenersi sussistente la violazione de qua solamente quando nei fatti - rispettivamente descritti e ritenuti - non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, non già in rapporto di continenza, bensì di eterogeneità (Cass., Sez. 6, n. 81/2008, Rv. 242368). Nel caso di specie, dunque, del tutto correttamente la corte territoriale ha richiamato (v. pag. 58-59 sent. appello) l'indirizzo fatto proprio dalle sezioni unite di questa corte di legittimità, secondo cui, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. Un., Sentenza n. 36551 del 15/07/2010, citali senso di tale richiamo vale, infatti, a sottolineare come il nucleo essenziale delle imputazioni contestate a carico del RO e del OD - e posto a oggetto del contraddittorio tra le parti in tutto il corso del giudizio - non fosse individuabile nella limitata e circoscritta considerazione di singole condotte (o frammenti di condotta) atomisticamente considerati e astratti dal complessivo contesto significativo della vicenda che ha segnato la sorte del giovane SC, bensì nell'insieme del comportamento tenuto dagli imputati in tutto l'arco di tempo durante il quale, tanto il RO quanto il OD, ebbero occasione di inserirsi e interloquire sulla valutazione delle condizioni cliniche del paziente o di intervenire per l'adozione delle misure terapeutiche o di supporto logistico necessarie alla più rapida risoluzione della patologia sofferta dal ragazzo. La corretta individuazione, da parte del giudice d'appello, degli elementi essenziali dell'imputazione e il riscontro della relativa corrispondenza, tanto nell'atto d'accusa, quanto nella sentenza di condanna pronunciata a carico degli imputati, così come il riscontro dell'effettiva acquisita conoscenza in sede dibattimentale, da parte degli stessi, di tutti i fatti e gli elementi di prova utilizzati ai fini della decisione, valgono a lasciar ritenere pienamente rispettato, nel caso di specie, il principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521 c.p.p. (e in ogni caso l'assenza di alcuna lesione dei relativi diritti di difesa), con la definitiva attestazione della radicale infondatezza dei motivi d'impugnazione sul punto sollevati dagli odierni ricorrenti. 22. Pervenendo all'esame dei motivi di ricorso attinenti il merito di ciascuna delle posizioni degli imputati, ritiene opportuno il collegio sottolineare la convenienza di sistemare l'esposizione della motivazione in corrispondenza all'ordine secondo cui la stessa corte d'appello ha proceduto alla disamina delle medesime posizioni, muovendo dapprima dalla congiunta considerazione delle impugnazioni proposte dal RO e dalla TT (i cui ruoli appaiono inestricabilmente connessi nella vicenda in esame, tanto in termini cronologici, quanto sul piano delle funzioni rivestite), soffermandosi quindi sui ricorsi proposti dal RI, per concludere, da ultimo, con l'esame delle posizioni del LE e del OD.
23. I ricorsi proposti dal RO e dalla TT devono essere integralmente disattesi.
Osserva preliminarmente il collegio come le motivazioni dettate dalla corte territoriale, in relazione alla ricostruzione del decorso causale che condusse al decesso del giovanissimo SC - così come alla riconduzione di tale evento alla responsabilità degli imputati - devono ritenersi del tutto complete ed esaurienti, immuni da vizi d'indole logica o giuridica, tanto sotto il profilo della ricostruzione dei diversi passaggi fattuali della vicenda che ha interessato la sorte dello SC (dal primo ricovero in pronto soccorso a TE, fino all'estremo, vano, tentativo dei chirurghi di GI AL di sottrarlo alla morte), quanto nella valutazione critica dei profili della colpevolezza di ciascun imputato;
e ciò, in forza di una costante fedeltà alle risultanze degli elementi di prova complessivamente acquisiti, interpretati, tutti, in termini di piena coerenza logica e adeguatezza argomentativa, al punto da sottrarsi integralmente alle doglianze degli imputati, formalmente dettate sul versante della (asserita) scorretta, parziale o travisata comprensione delle informazioni probatorie offerte dal processo (censure segnatamente approfondite nel ricorso dell'imputata TT: cfr. parr. 11. 1; 11. 2; 11. 3;
11.7), ma per lo più inclini a prospettare un'inammissibile rilettura in fatto delle risultanze probatorie acquisite, come tali non sottoponibili al vaglio di questa corte di legittimità. Proprio al fine di sgombrare il terreno da tale preliminare questione d'indole probatoria (immediatamente riferita all'elaborazione del materiale istruttorie da parte dei giudici di merito) varrà osservare come, attraverso ciascuna delle diverse doglianze avanzate con le odierne impugnazioni, tanto il RO (con particolare riguardo ai motivi illustrati supra par. 10.2) quanto la TT (in relazione ai motivi illustrati supra parr. 11. 1; 11. 2; 11. 3; 11. 7), hanno circoscritto il proprio discorso critico sulla sentenza impugnata a una discordante lettura delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, in difformità rispetto alla complessiva ricostruzione operata dai giudici di merito, limitandosi a dedurre i soli elementi astrattamente idonei a supportare la propria alternativa rappresentazione del fatto (peraltro, in modo solo parziale, selettivo e non decisivo), senza farsi carico della complessiva riconfigurazione dell'intera vicenda sottoposta a giudizio, sulla base di tutti gli elementi istruttori raccolti, che, viceversa, la corte d'appello (sulla scia del discorso giustificativo dettato dal primo giudice) ha riordinato con adeguata coerenza logica e linearità argomentativa.
Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la modificazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006 consente la deduzione del vizio del travisamento della prova là dove si contesti l'introduzione, nella motivazione, di un'informazione (purché rilevante) che non esiste nel processo, ovvero si ometta la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. Il sindacato della corte di cassazione resta tuttavia quello di sola legittimità, sì che continua a esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali (v., ex multis, Cass., Sez. 2, n. 23419/2007, Rv. 236893).
Da ciò consegue che gli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" menzionati dal testo vigente dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati anche in relazione all'intero contesto probatorio, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (Cass., Sez. 4, n. 35683/2007, Rv. 237652). In termini analoghi, con riguardo alla valutazione e all'interpretazione delle risultanze testimoniali e degli altri elementi di prova valorizzati dai giudici del merito, osserva il collegio come, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della correttezza e della logicità della motivazione della sentenza, non occorre che il giudice di merito dia conto, in essa, della valutazione di ogni deposizione assunta e di ogni prova, come di altre possibili ricostruzioni dei fatti che possano condurre a eventuali soluzioni diverse da quella adottata, egualmente fornite di coerenza logica, ma è indispensabile che egli indichi le fonti di prova di cui ha tenuto conto ai fini del suo convincimento, e quindi della decisione, ricostruendo il fatto in modo plausibile con ragionamento logico e argomentato (cfr. Cass., Sez. 1, n. 1685/1998, Rv. 210560; Cass., Sez. 6, n. 11984/1997, Rv. 209490), sempre che non emergano elementi obiettivi idonei a giustificare il ricorso di un ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato, nella specie adeguatamente e plausibilmente escluso.
Tale principio, in particolare, appare coerente con il circoscritto orizzonte riservato all'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, dovendo il sindacato demandato alla corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento. Esula, infatti, dai poteri della corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (v. Cass., Sez. Un., n. 6402/1997, Rv. 207944, e altre di conferma). In altri termini, una volta accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito, non è consentito alla corte di cassazione prendere in considerazione, sub specie di vizio motivazionale, la diversa valutazione delle risultanze processuali prospettata dal ricorrente sulla base del proprio differente soggettivo punto di vista (Cass., Sez. 1, n. 6383/1997, Rv. 209787;
Cass., Sez. 1, n. 1083/1998, Rv. 210019). Un simile discorso deve ritenersi comune alla valutazione di attendibilità delle considerazioni d'indole scientifica e tecnica espresse nella ricostruzione fatta propria dai giudici del merito - con particolare riguardo alle cause del decesso del giovane SC e delle gravi omissioni degli imputati che, pur potendo, non lo impedirono - rilevando il collegio, in conformità al consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, come, in tema di prova, in virtù del principio del libero convincimento, il giudice di merito può scegliere, tra le diverse tesi prospettate dal perito o dai consulenti delle parti, quella che ritiene condivisibile, purché dia motivatamente conto delle ragioni della scelta, nonché del contenuto della tesi disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Cass., Sez. 4, n. 34747/2012, Rv. 253512;
Cass., Sez. 4, n. 45126/2008, Rv. 241907; Cass., Sez. 4, n. 11235/1997, Rv. 209675). Peraltro, l'esigenza di fornire un'appropriata motivazione del rigetto delle tesi e delle deduzioni contrarie a quelle condivise, può ritenersi adeguatamente soddisfatta dal giudice anche attraverso l'esame complessivo delle ragioni giustificative della decisione, allorché le articolazioni dello sviluppo argomentativo della sentenza appaiano tali da lasciar ritenere implicitamente superate le deduzioni disattese, per la logica incompatibilità delle stesse con l'obiettiva ricostruzione dei fatti operata dal giudice sulla base delle fonti probatorie richiamate e della coerente connessione delle stesse da parte del consulente richiamato.
Nella specie, la corte territoriale ha provveduto a chiarire in modo analitico le ragioni della privilegiata considerazione ascritta alle tesi prospettate dai periti e dai consulenti dell'ufficio, non trascurando l'apprezzamento delle contrarie deduzioni delle difese, anch'esse specificamente considerate e confutate sulla base di argomentazioni logicamente lineari e del tutto congrue in termini esplicativi.
Sulla base di tali premesse, devono dunque ritenersi del tutto destituite di fondamento (quando non irrilevanti, alla luce delle considerazioni che saranno più avanti evidenziate), tanto le doglianze del RO con riguardo alla pretesa raggiunta prova della congruità dei tempi entro i quali l'imputato si sarebbe prodigato per il reperimento di una struttura neurochirurgica disponibile ad accogliere lo SC (cfr. supra par. 10.2), quanto le censure della TT in ordine: 1) alla pretesa omessa considerazione, da parte della corte territoriale, di elementi di prova favorevoli all'imputata (cfr. par. 11.1); 2)
all'interpretazione delle trascrizioni delle conversazioni telefoniche dalle quali sarebbe emersa l'attestazione, da parte dell'imputata, delle condizioni di stabilità del paziente al momento della sua permanenza presso il pronto soccorso di TE ad esito del completo e corretto esame nEurologico condotto dall'imputata (cfr. par. 11.2); 3) all'asserita erroneità della valutazione della documentazione sanitaria attestante l'avvenuto corretto controllo dello SC durante la relativa permanenza presso il pronto soccorso di TE, e il conseguente suo aggravamento solamente all'arrivo presso il reparto di rianimazione degli ospedali riuniti di GI AL (cfr. par. 11.3). 23.1. Ciò posto, occorre osservare come la corte territoriale abbia ricapitolato le scansioni del decorso causale che condusse al decesso dello SC in termini di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, avendo proceduto a un'analitica ricostruzione esplicativa dei processi patologici esaminati sulla base di rilievi scientificamente fondati e adeguatamente corroborati attraverso un'esauriente caratterizzazione probatoria della fattispecie concreta, sì da pervenire alla ricostruzione del nesso causale tra detto decesso e le omissioni imputate al RO e alla TT in termini di elevata probabilità logica prossima alla certezza, in ogni caso oltre il parametro del ragionevole dubbio, in assenza di alcun indice probatorio idoneo a prospettare la sussistenza di ragionevoli o plausibili decorsi causali alternativi. In particolare, la corte d'appello - muovendo dall'accertata causa naturale del decesso del paziente, individuata nell'azione lesiva dell'ematoma subdurale che ha determinato l'aumento della pressione sul tronco encefalico, con definitiva perdita di ogni possibilità di compensazione dell'organismo (esito su cui sono sostanzialmente convenuti tutti i consulenti sentiti nel processo, concordi nel ritenere che l'evoluzione clinica aveva condotto all'arresto cardiorespiratorio dello SC, nella specie provocato dal trauma cerebrale con ematoma non evacuato: cfr. pag. 55 sent. appello) - è pervenuta alla logica conclusione che tale decorso fosse stato provocato dalla mancata evacuazione chirurgica di detto ematoma;
evacuazione che, ove fosse stata tempestivamente praticata, avrebbe garantito la sopravvivenza dello SC in termini di elevatissima probabilità logica prossima alla certezza, tenuto conto dei bassissimi gradi percentuali di mortalità nelle condizioni in cui si trovava il paziente (cfr. loc. ult. cit.), dati statistici che la corte territoriale ha provveduto a elaborare in modo corretto, sul piano della costruzione del ragionamento predittivo controfattuale, combinando e completandone il significato con il complesso delle informazioni probatorie relative al caso concreto, in assenza - come già anticipato - di alcun indice istruttorio idoneo a prospettare la sussistenza di ragionevoli o plausibili decorsi causali alternativi, sì da pervenire alla prospettazione di una probabilità di sopravvivenza del paziente, in caso di tempestiva evacuazione dell'ematoma, valutabile in termini logici (e non meramente statistici) in una misura prossima alla certezza.
È appena il caso di rilevare la piena coerenza di tale ricostruzione dell'inferenza causale con i principi da tempo fatti propri dalle sezioni unite di questa corte di legittimità (costantemente confermata dalla giurisprudenza delle singole sezioni), secondo cui, nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma dev'essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (Sez. Un., Sentenza n. 30328 del 10/07/2002, Rv. 222138 e successive conformi).
Con specifico riguardo alle posizioni del RO e della TT, l'incidenza causale delle rispettive condotte omissive si è manifestata, non già nella mancata esecuzione del decisivo e salvifico intervento chirurgico di evacuazione dell'ematoma (certamente non esigibile dai due medici, in ragione dei rispettivi ambiti di competenza specialistica e della palese insussistenza dei minimi requisiti strutturali del presidio sanitario di pronto soccorso presso il quale i due imputati erano addetti), bensì nell'omessa immediata assicurazione, a beneficio del paziente, delle irrinunciabili e non ulteriormente differibili condizioni logistiche sanitarie indispensabili per un paziente affetto da trauma cranico ad altissimo rischio di emorragia cerebrale: condizioni nella specie consistenti nella collocazione del paziente, nel più breve tempo possibile, presso un reparto di neurochirurgia (o quanto meno, in un luogo di osservazione qualificato nelle immediate vicinanze di esso), al fine di essere sottoposto a controllo ed eventualmente ad intervento chirurgico, ove necessario.
Al riguardo, in termini del tutto congruenti, sul piano della ricostruzione della fattispecie concreta, la corte territoriale ha ben evidenziato la natura essenziale e decisiva dello snodo temporale in relazione al soccorso dello SC, sottolineando il carattere marcatamente evolutivo del quadro patologico del paziente e il concreto rischio che lo stesso potesse precipitare da un momento all'altro, in considerazione della presenza di una fonte di sanguinamento intracranica importante (come attestato dalla falda ematica di 8 mm. a soli sessanta minuti dal traumatismo) in soggetto già trattato con terapia antiaggregante per la cura della sindrome di Kawasaki da tempo sofferta.
In presenza di tale quadro, i giudici del merito - in sintonia con le corrispondenti indicazioni dei capi d'accusa - hanno correttamente rilevato la non ulteriore differibilità (a seguito del primissimo soccorso dello SC e dell'acquisizione del primo risultato della Tac praticata), dell'immediata collocazione dello SC presso il (o a ridosso del) più vicino reparto di neurochirurgia, al fine di poter essere sottoposto con immediatezza a un intervento chirurgico di rimozione dell'ematoma subdurale, là dove lo stesso (non stabilizzandosi o cronicizzandosi) avesse presentato caratteri evolutivi tali (come purtroppo avvenuto nel caso di specie) da compromettere l'integrità nEurologica del paziente. Non prestarsi alla più rapida risoluzione dello snodo temporale indicato (assecondando la stretta tempo-dipendenza della terapia neurochirurgica), avrebbe significato (come puntualmente verificatosi nel caso di specie) esporre il paziente alla concretizzazione di un rischio emorragico inevitabilmente fatale, nei suoi termini perfettamente prevedibile (e certamente evitabile) sin dal primo momento dell'originaria chiarificazione del quadro clinico dello SC.
Nei termini più specifici della causalità giuridica, con riguardo a un'ipotesi come quella in esame, l'omissione di comportamenti giuridicamente dovuti, suscettibili di incidere negativamente sulla più tempestiva risoluzione dello snodo temporale indicato, vale a porsi - là dove non emerga che l'evento lesivo si sarebbe comunque verificato, pur quando il comportamento omesso fosse stato compiuto - quale causa propria di detto evento, costituente la concretizzazione del rischio non tempestivamente rimosso.
Peraltro, qualora l'obbligo di impedire l'evento ricada su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'art. 41 c.p., comma 1. In quest'ultima ipotesi, la mancata eliminazione di una situazione di pericolo (derivante dal fatto commissivo od omissivo dell'agente), ad opera di terzi, non è una distinta causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, ma una causa/condizione negativa grazie alla quale la prima continua ad essere efficace (cfr., in termini, Sez. 4, Sentenza n. 43078 del 28/04/2005, Rv. 232416). Proprio in questi termini sono valse a caratterizzarsi - secondo il coerente e ben argomentato discorso giustificativo dei giudici di merito - le posizioni penalmente rilevanti dei due imputati, essendo gli stessi venuti meno all'adempimento degli specifici obblighi di urgenza coerenti alle rispettive posizioni di garanzia, senza che il ricorso di successive omissioni giuridicamente apprezzabili (come quelle concretamente ascritte alla responsabilità di altri medici o di soggetti comunque responsabili dell'ulteriore differimento del soccorso) esercitassero un'eventuale incidenza causale risolutiva del nesso di derivazione tra le proprie personali omissioni e la concretizzazione del rischio letale dagli stessi non tempestivamente rimosso.
La corte d'appello di GI AL ha quindi correttamente sottolineato come, tanto il RO quanto la TT, ebbero a trascurare e/o sottovalutare gravemente, durante il periodo di ricovero dello SC nel pronto soccorso di TE, i segni clinici di allarme manifestati dal paziente, senza comprendere che il bambino doveva essere immediatamente trasferito, nel più breve tempo possibile, presso un reparto specializzato, stante l'elevato rischio di evoluzione peggiorativa.
In questi termini, i profili di negligenza, che pure traspaiono dalle imputazioni sollevate nei confronti dei due ricorrenti, risultano inestricabilmente connessi ad aspetti di grave imperizia, al cui ricorso dev'essere ricondotta, tanto la sottovalutazione del quadro evolutivo entro cui si andavano aggravando le condizioni del paziente (come attestato dalla progressiva perdita di punti nell'indice di Glasgow e dall'obiettiva crescita dell'ematoma peridurale, da 0,8 mm. a 2,5 cm., in pochissime ore), quanto l'irresponsabile scelta attendista estrinsecatasi nella passiva osservazione di un paziente che andava immediatamente portato via dal pronto soccorso di TE per essere associato a una struttura dotata di mezzi idonei ad assicurare un eventuale intervento chirurgico d'urgenza. Del tutto chiaramente, pertanto, la corte territoriale ha sottolineato come in nessun caso un paziente nelle condizioni del giovane SC avrebbe potuto essere lasciato in un pronto soccorso sprovvisto di un reparto di neurochirurgia: proprio l'elevatezza del rischio di improvviso peggioramento del quadro evolutivo in atto rendeva assolutamente prevedibile, sin dai primissimi momenti in cui le condizioni del paziente avevano assunto una chiara configurazione, quale avrebbe potuto essere l'evento letale conclusivo: il non averlo compreso, adottando di conseguenza la strategia più rischiosa per la sorte del paziente (rischio purtroppo esitato di conseguenza), costituisce propriamente il rimprovero mosso nei confronti del RO e della TT. Nel solco di tale principale rimprovero avanzato nei confronti dei due imputati (riassunto nel tragico travisamento degli elevatissimi indici di rischiosità connessi al quadro clinico dello SC), chiedono d'essere collocate le ulteriori argomentazioni sviluppate nel contesto del discorso giustificativo elaborato dai giudici del merito (di volta in volta riferite all'uso del telefono bianco, piuttosto che di quello rosso;
alla supina accettazione del rifiuto opposto dall'ospedale di GI AL all'atto della prima richiesta di trasferimento dello SC;
alla mancata somministrazione di farmaci nEuroprotettivi;
all'omessa intubazione del paziente;
etc.).
In breve, ciascuna di quelle singole condotte commissive e/o omissive assume, nel quadro del discorso finemente elaborato dalla corte territoriale, il segnale o la spia di una gravissima carenza nella percezione dei profili di rischio incombenti sulla sorte del paziente: sottrarre la richiesta di soccorso al circuito della centrale operativa del 118, così come subire il rifiuto di trasferimento opposto dal RI, senza imporre l'accettazione del paziente (quanto meno per una consulenza), valgono tanto quanto la trascurata considerazione dell'immediata possibilità di inviare lo SC presso l'ospedale di GI AL anche solo per la via del pronto soccorso, consapevole che l'osservazione in quella sede avrebbe quantomeno assicurato al paziente la concreta opportunità di un intervento d'urgenza in neurochirurgia, come lo svolgimento dei fatti avrebbe puntualmente dimostrato a seguito della concreta verifica dell'inesistenza di alcuna urgenza per la paziente GU, che il RI aveva poco prima già affrettatamente (e con certezza) ascritto, in forza di un mero consulto telefonico, al ricovero nel reparto di neurochirurgia, negando l'esistenza di ulteriori spazi per il ricovero dello SC (peraltro in violazione delle disposizioni normative regionali di cui alla nota dell'8 agosto 2005 n. 16017 - prime linee guida per la gestione dei casi di emergenza e per il riferimento ai DEA 2^ livello, espressamente richiamata nella sentenza impugnata, secondo cui, testualmente, "in nessun caso potrà essere rifiutato il ricovero dovendosi privilegiare prioritariamente la tutela del paziente critico rispetto alla normale organizzazione ospedaliera"). Allo stesso modo, il mancato ricorso alla somministrazione di efficaci farmaci nEuroprotettivi (nella specie limitati alla sola prescrizione del glicerolo), così come l'esclusione della soluzione dell'intubazione del paziente (pur non formalmente imposta o astrattamente indicata dalle prescrizioni di eventuali linee guida, in considerazione del livello dell'indice di Glasgow al momento rilevato), valgono ad attestare la trascurata prospettazione, da parte della TT, dell'essenziale necessità (non già che lo SC potesse essere salvato mediante il ricorso a tali misure, bensì) che il paziente guadagnasse del tempo prezioso in attesa dell'unica misura terapeutica realmente salvifica (l'evacuazione chirurgica dell'ematoma), attraverso gli effetti nEurologici positivi ottenibili mediante la ventilazione artificiale o attraverso il possibile contenimento dei rischi di emorragia cerebrale mediante il contrasto farmacologico degli effetti della pregressa assunzione di antiaggreganti da parte dello SC (è appena il caso di rilevare come la prima misura farmacologica adottata dai medici della rianimazione di GI AL fosse piuttosto consistita nella somministrazione di piastrine, indispensabili per contrastare l'effetto della pregressa assunzione di antiaggreganti da parte dello SC).
Diversamente da quanto asserito dal RO (là dove ha denunciato la supposta mancata indicazione, da parte del giudice d'appello, della condotta alternativa corretta omessa dagli imputati), la corte territoriale ha espressamente confermato il carattere decisivo di quanto già formalmente anticipato nei capi d'imputazione sollevati nei confronti del RO e della TT, ossia l'essere questi ultimi venuti meno (una volta acquisito l'esito della Tac delle ore 17.08, con il rilievo della fonte di sanguinamento attestata dall'ematoma subdurale, e l'informazione circa la terapia antiaggregante già seguita dal paziente: e dunque acquisite le essenziali informazioni indicative del gravissimo rischio di emorragia cerebrale) allo stringente obbligo cautelare di fermare l'ambulanza XF (che già aveva trasportato lo SC a TE), che non sarebbe ripartita da TE se non alle 18.05 per un trasporto secondario a Palmi, al fine di condurlo immediatamente all'Ospedale di GI AL.
In termini particolarmente efficaci, sul punto, la corte territoriale ha sottolineato l'inconcludenza logica dell'asserto difensivo secondo il quale nessuna ambulanza sarebbe partita se non dietro accettazione del DEA di riferimento, rispondendo, infatti, a un modello organizzativo minimamente coerente (o sensato) che, in presenza dell'insorgere di un'urgenza, e della necessità di un trattamento chirurgico tempestivo dal quale dipende il mantenimento in vita di un paziente, che le altre attività programmate vengano posticipate o che, comunque, con gli sforzi organizzativi del caso, si faccia in modo di assicurare la soddisfazione dell'emergenza (cfr. pagg. 61-62 sent. appello, nonché il contenuto della nota regionale dell'8 agosto 2005 n. 16017 sopra citata). Nulla, nonostante il rifiuto del trasferimento opposto dal RI, impediva al RO e alla TT di disporre in ogni caso l'immediato trasferimento dello SC presso l'ospedale di GI AL per una consulenza o, quantomeno, per il relativo invio mediante Pronto Soccorso: soluzione che avrebbe comunque assicurato al paziente l'immediata prossimità di una struttura neurochirurgica capace di intervenire d'urgenza a seguito delle opportune osservazioni, come, nella specie, sarebbe certamente avvenuto e come lo svolgimento degli eventi reali ha puntualmente (e tragicamente) dimostrato.
Quanto alla decisività causale di tale condotta alternativa, è appena il caso di sottolineare come l'avvenuta evacuazione chirurgica dell'ematoma cerebrale dello SC solo pochi minuti dopo la mezzanotte di quello stesso giorno, fu imposta dalla necessità di stabilizzare il paziente a seguito dell'arresto cardiocircolatorio dallo stesso subito attorno alle 22.00 dopo aver raggiunto l'ospedale di GI AL intorno alle 21.30.
Là dove lo SC fosse giunto all'ospedale di GI AL, anche solo ragionevolmente prima delle 21.30 ("anche cinque minuti" secondo il coerente apprezzamento della corte reggina: cfr. pag. 88 sent. appello), l'intervento chirurgico per l'evacuazione dell'ematoma avrebbe potuto essere eseguito, in assenza del primo arresto cardiocircolatorio (e del conseguente necessario tempo di attesa per la stabilizzazione), ben due ore prima di quanto non sia stato nella realtà: un tempo che, come correttamente dimostrato sul piano probatorio dalla corte territoriale, avrebbe condotto (se non alla sicura preservazione dell'integrità nEurologica) alla sopravvivenza del paziente (o comunque alla manifestazione degli effetti lesivi dell'evento in tempi significativamente diversi e/o con minore intensità lesiva), sulla base di un elevato livello di probabilità logica o di credibilità razionale prossima alla certezza, come in precedenza rimarcato in forza della congiunta considerazione di tutte le rassegnate evidenze del caso concreto (vedi supra par. 23 e in questo stesso paragrafo).
23.2. A fronte di tali premesse, appare dunque manifesta l'infondatezza (quando non la vera e propria irrilevanza sostanziale) delle questioni ancora in questa sede dibattute dai ricorrenti con riguardo: 1) all'asserita scorretta interpretazione degli elementi istruttori acquisiti circa l'attribuzione, al RO e alla TT, della responsabilità nel ritardo dell'esecuzione dell'intervento chirurgico a beneficio dello SC, essendosi i due imputati adeguatamente prodigati per il relativo ricovero presso un reparto di neurochirurgia;
2) all'uso del cd. "telefono bianco" invece di quello "rosso" al fine di reperire un posto per detto ricovero;
3) ai denunciati difetti di monitorizzazione del paziente o alla carente assistenza farmacologica e, in generale, terapeutica dello stesso (con particolare riguardo al tema dell'intubazione); 4) all'asserito accertamento delle effettive condizioni di stabilità del paziente nel periodo della relativa permanenza presso il pronto soccorso di TE: questioni, tutte, evidentemente superate e assorbite dalle considerazioni in precedenza illustrate in ordine all'avvenuta coerente e probatoriamente corroborata attestazione, da parte dei giudici del merito, dell'entità del principale profilo di colpa addebitato agli imputati.
Particolarmente significative - e del tutto corrette sul piano giuridico - devono inoltre ritenersi le argomentazioni spese dalla corte territoriale in ordine all'irrilevanza, nella specie, del principio del cd. "affidamento" cui, tanto il RO quanto la TT (rispettivamente, il primo nei confronti della seconda e quest'ultima nei confronti del dottor AR) sono ricorsi al fine di ritenere sollevata la propria posizione dalla responsabilità per gli eventi che hanno successivamente condotto al decesso dello SC.
Al riguardo, i giudici d'appello risultano essersi correttamente allineati al consolidato orientamento insegnamento di questa corte di legittimità, in forza del quale, in tema di causalità, non può parlarsi di "affidamento" quando colui che si affida sia in colpa per avere violato determinate norme precauzionali o per avere omesso determinate condotte e, ciononostante, confidi che altri, che gli succede nella stessa posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio all'omissione, con la conseguenza che qualora, anche per l'omissione del successore, si produca l'evento che una certa azione avrebbe dovuto e potuto impedire, esso avrà due antecedenti causali, non potendo il secondo configurarsi come fatto eccezionale, sopravvenuto, sufficiente da solo a produrre l'evento (Sez. 4, Sentenza n. 692 del 14/11/2013, Rv. 258127). Proprio in relazione a tali aspetti vale richiamare il principio (cui già in precedenza si è fatto cenno: cfr. supra par. 23.1) secondo cui, qualora l'obbligo di impedire l'evento ricada su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'art. 41 c.p., comma 1. In quest'ultima ipotesi, la mancata eliminazione di una situazione di pericolo (derivante dal fatto commissivo od omissivo dell'agente), ad opera di terzi, non è una distinta causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, ma una causa/condizione negativa grazie alla quale la prima continua ad essere efficace (Sez. 4, Sentenza n. 43078 del 28/04/2005, Rv. 232416). 23.3. Un ultimo significativo aspetto merita - secondo l'apprezzamento del collegio - di essere (sia pur sinteticamente) affrontato e precisato, ai fini della più esatta configurazione dei profili di colpevolezza degli imputati, avendo questi ultimi espressamente invocato, in chiave difensiva, l'applicazione della L. n. 189 del 2012, art. 3 dolendosi dell'omessa considerazione, da parte della corte d'appello, della ragionevole riconducibilità delle relative condotte a un profilo di mera colpa lieve, come tale penalmente irrilevante, anche in considerazione dell'avvenuto, costante e scrupoloso rispetto, nella specie rivendicato dalla dottoressa TT, delle linee-guida in concreto applicabili, con particolare riguardo alle previsioni delle linee-guida diffuse, in tema di intubazione, dalla Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI), anche in collaborazione con la Società di Anestesia e Rianimazione Neonatale e Pediatrica Italiana (SARNEPI); dal National Institute for Healt and Care Excellence (NICE), oltre alle linee-guida dell'Advanced Trauma Life Support (ATLS).
Com'è noto, secondo l'art. 3 cit., l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, non risponde penalmente per colpa lieve. Ciò posto - premessa la già rilevata attestazione, secondo il discorso giustificativo coerentemente ed efficacemente argomentato dalla corte territoriale, dei gravissimi profili d'imperizia rinvenuti nelle condotte dei due imputati (attestazione già di per sè sufficiente a chiudere ogni spazio applicativo alle previsioni dell'art. 3 cit.) - varrà in ogni caso precisare, in termini generali, come la prospettiva (a lungo meditata nelle ricorrenti e non secondarie giustificazioni pur richiamate nei discorsi che hanno accompagnato l'approvazione della legge in esame) di contrastare la cd. medicina difensiva mediante un indiscriminato ricorso al valore regolativo delle linee guida, non vale a legittimare la sottovalutazione dei non trascurabili rischi che, sul piano scientifico-culturale, si annidano in un'accentuata standardizzazione o "burocratizzazione" dell'attività medica.
Si sostiene, in breve, come un'esasperata procedimentalizzazione dell'attività diagnostico-terapeutica possa fatalmente indurre una pericolosa deriva "legalistica" dell'attività medica, con erosione degli spazi di discrezionalità individuale ed effetti di deresponsabilizzazione. Conseguenze, tutte, in evidente e irriducibile tensione con la condizione che appare strutturalmente connaturata alla scienza medica come pratica clinica, insofferente al rigore delle astrazioni, rispetto all'immediata e concreta normatività del caso concreto: una condizione che rende ineliminabile la dimensione della cd. libertà di cura, più appropriatamente definibile come "responsabilità di cura" del singolo professionista.
Una simile deriva "legalistica" deve ritenersi, tuttavia, scongiurata alla luce dei principi che proprio la giurisprudenza di legittimità, anche da ultimo, ha ribadito con riguardo alle forme attraverso le quali il giudice di merito è chiamato a costruire i propri modelli di imputazione soggettiva del fatto, ossia muovendo dal confronto "critico" del parametro scientifico fornito dalle linee guida con le specificità del caso clinico, le singolarità della vicenda concreta, l'anamnesi o la storia clinica del paziente e i motivi di originalità e irripetibilità che, con riguardo a ciascuna vicenda esistenziale esaminata, esigono dal singolo professionista piena considerazione e ineludibile rispetto.
Valgano, al riguardo, i passaggi di una recente sentenza di questa Corte di legittimità che, nel richiamare le parole di una pronuncia di questa stessa Sezione, ha ribadito come l'arte medica, mancando per sua stessa natura di protocolli scientifici a base matematica, spesso prospetti diverse pratiche o soluzioni che l'esperienza ha dimostrato efficaci, da scegliere oculatamente in relazione a una cospicua serie di varianti che, legate al caso specifico, solo il medico nella contingenza della terapia, può apprezzare. Questo concetto, di libertà nelle scelte terapeutiche del medico, è un valore che non può essere compromesso a nessun livello, ne' disperso per nessuna ragione, pena la degradazione del medico a livello di semplice burocrate, con gravi rischi per la salute di tutti (Sez. 4, Sentenza n. 35922 del 11/07/2012, Rv. 254618, di cui si apprezza l'essenziale rassegna dei precedenti di questa Corte in tema di linee guida).
L'idea da sostenere (e che appare enucleabile sulla base degli interventi della nostra giurisprudenza di legittimità sul tema: v., più di recente, Sez. 4, Sentenza n. 16237 del 29/01/2013, Cantore) è dunque quella secondo cui il presupposto per il contenimento della risposta sanzionatoria, sul piano penale, si giustifica, non già per effetto dell'astratta conformità del comportamento medico a una regola positivizzata, bensì in ragione dell'adeguamento della condotta del medico ai parametri di più elevata qualificazione sul piano scientifico. Dove il senso dell'espressione che richiama alla categoria della "scientificit " chiede d'essere inteso alla luce dell'indole eminentemente pratico-clinica che caratterizza la scienza medica, e che si vale dell'attitudine dell'operatore concreto alla costante sottoposizione, delle ipotesi astratte di partenza (sia pure scientificamente fondate), alle prove di resistenza avanzate dall'esperienza concreta in relazione al caso clinico, con l'eventuale scostamento del contegno terapeutico dai canoni del sapere cristallizzato (o anche solo con l'opportuno adattamento di questo), ove imposto alla luce concreta delle evidenze del caso. È in tale prospettiva, dunque, che chiedono d'essere apprezzati i passaggi della sentenza impugnata là dove invitano ad esaminare le condotte degli odierni imputati al di là delle formali previsioni delle linee guida astrattamente applicabili al caso di specie: un richiamo che è, in primo luogo, un appello ai valori non eludibili della scientificità (in termini pratico-clinici) dell'esperienza culturale della scienza medica come patrimonio irrevocabile della vita comune.
24. Entrambi i ricorsi proposti nell'interesse di RI ER sono infondati.
Si è in precedenza osservato come gli elementi di prova indicativi della responsabilità del RI, nel contesto della vicenda che ha condotto al decesso dello SC, chiedano d'essere apprezzati al di là dell'incidenza delle valutazioni critiche espresse nella consulenza tecnica del pubblico ministero, e indipendentemente dalla stessa ricostruzione operata dal RO (circa i contenuti del contatto telefonico intercorso tra lo stesso RO e il RI), in occasione della richiesta di trasferimento dello SC presso il reparto di neurochirurgia dell'ospedale di GI AL (cfr., supra, i parr. 18 e 20).
Valgono a porsi, infatti, quali evidenze certe e indiscusse le occorrenze di fatto concernenti: 1) l'avvenuto rifiuto, da parte del RI, dell'accettazione dello SC ad esito della conversazione intercorsa alle ore 17.45 circa con il RO;
2) la successiva accettazione di detto ricovero, poco dopo le 19.00, a seguito delle insistenze provenienti dal pronto soccorso di TE;
3) l'arrivo dello SC presso l'ospedale di GI AL intorno alle ore 21.30, allorché lo stesso fu colpito dal primo arresto cardiocircolatorio che impose la relativa stabilizzazione prima dell'intervento neurochirurgico di evacuazione dell'ematoma subdurale eseguito attorno alla mezzanotte. Intervento, quest'ultimo, rivelatosi tuttavia tardivo, in ragione dei gravi e irreversibili danni nEurologici già prodotti dall'emorragia cerebrale a carico del paziente.
Si è già, inoltre, rimarcato come, la dove lo SC fosse stato condotto presso l'ospedale di GI AL prima delle 21.30 (in tempi sufficientemente ragionevoli per l'immediata sottoposizione dello stesso all'intervento chirurgico di evacuazione dell'ematoma subdurale), sarebbe stato certamente possibile, sulla base di un criterio di elevata probabilità logica prossima alla certezza (siccome corroborata dalle evidenze del caso concreto), scongiurare l'arresto cardiocircolatorio avvenuto intorno alle 22.00 e, dunque, procedere con urgenza all'evacuazione dell'ematoma in tempo utile a delimitare grandemente l'incidenza dannosa dell'emorragia cerebrale. Là dove il RI avesse acconsentito immediatamente al trasferimento dello SC, a seguito della prima richiesta del RO (in ossequio all'obbligo giuridico di protezione sullo stesso istituzionalmente incombente in ragione della posizione funzionale rivestita), è dunque possibile affermare che la vita dello SC sarebbe stata salvata o, comunque, che la manifestazione degli effetti lesivi dell'evento sarebbe avvenuta in tempi significativamente diversi e/o con minore intensità lesiva (cfr. art. 40, cpv., c.p.).
24.1. Sulla base di quanto già in precedenza evidenziato, secondo le linee guida per la gestione dei casi di emergenza e per il riferimento ai DEA di 2^ livello (linee contenute nella nota regionale dell'8 agosto 2005 n. 16017 richiamata nella sentenza impugnata), il destinatario di una richiesta di ricovero non potrà "in nessun caso" rifiutarlo, "dovendosi privilegiare prioritariamente la tutela del paziente critico rispetto alla normale organizzazione ospedaliera". In modo del tutto coerente e particolarmente efficace, del resto, la corte territoriale ha evidenziato come, in presenza dell'insorgere di un'urgenza, e della necessità di un trattamento chirurgico tempestivo dal quale dipende il mantenimento in vita di un paziente, risponde a un modello organizzativo minimamente coerente (o sensato) che le altre attività programmate vengano posticipate o che, comunque, con gli sforzi organizzativi del caso, si faccia in modo di assicurare la soddisfazione dell'emergenza (cfr. pagg. 61-62 sent. appello).
A fronte di tali oggettive premesse, la difesa del ricorrente, pur non negando la cogenza dell'obbligo giuridico indicato, ha recisamente negato che al RI fosse mai stata prospettata, in occasione del primo contatto con il pronto soccorso di TE, la reale situazione di criticità delle condizioni dello SC, essendo stato allo stesso piuttosto descritto un quadro del tutto tranquillizzante di un paziente i cui estremi di urgenza apparivano largamente recessivi rispetto a quelli di altri pazienti che, in atto, o di lì a poco, avrebbero saturato le possibilità di accoglienza del reparto di neurochirurgia dell'ospedale di GI AL.
Ebbene, proprio tali assunti appaiono radicalmente sconfessati dal discorso giustificativo condotto, con rigorosa coerenza logica ed efficace adeguatezza argomentativa, dalla corte territoriale, avendo quest'ultima sottolineato - in contrasto con l'impostazione seguita dal primo giudice, e operando, rispetto a questo, una radicale trasvalutazione del significato dei comportamenti osservati dai singoli protagonisti della vicenda (in tale mutamento di prospettiva riassumendosi i tratti salienti della cd. "motivazione rafforzata" imposta al giudice d'appello che intenda procedere alla riforma dell'assoluzione dell'imputato) - come la responsabilità penale del RI chieda d'essere apprezzata (in piena coerenza con il nucleo significativo dei fatti evidenziati nel capo d'imputazione originariamente sollevato nei relativi confronti) proprio in relazione alla mancata sollecitazione, da parte del ricorrente, delle informazioni indispensabili al fine di procedere alla più puntuale determinazione del quadro clinico del paziente in osservazione. Proprio muovendo, in ipotesi, dall'ammissione della totale inattendibilità del RO, la corte territoriale ha comunque sottolineato come il RI avrebbe in ogni caso dovuto "chiedere, capire, approfondire prima di dare una risposta, considerato che, del pronto soccorso di TE, per sua stessa ammissione, non ci si poteva assolutamente fidare e che l'ospedale di GI AL era in ogni caso il DEA di secondo livello di riferimento per territorio".
In presenza di precedenti negativi (la stessa corte territoriale ha evidenziato come proprio il RI avesse rivelato, nel corso del giudizio, la sperimentata inattendibilità delle valutazioni espresse in altre occasioni dal pronto soccorso di TE), "non può valere alcun principio di affidamento, anzi l'attenzione e l'approfondimento deve essere maggiore perché c'è la consapevolezza che possa esservi un difetto di valutazione (sia nel senso della sopravvalutazione, come per la paziente GU, sia nel senso della sottovalutazione, come per lo SC) (cfr. pag. 78 sent, appello).
In breve, il fondamentale e insuperato rimprovero mosso nei confronti dell'imputato chiede d'essere individuato proprio nella mancata, doverosa, assunzione, da parte del RI (quale espressione soggettiva del dipartimento di emergenza di 2^ livello di riferimento in ambito territoriale), del "governo" della relazione informativa instaurata con il medico del pronto soccorso di TE (già, peraltro, ritenuto di scarso affidamento, da parte dell'odierno imputato), sollecitando l'acquisizione di tutte le informazioni essenziali al fine di chiarire gli effettivi termini dell'urgenza pur prospettata attraverso una richiesta di ricovero (già di per sè sintomo di un qualificato dubbio d'urgenza) presso il reparto di neurochirurgia di GI AL.
Spettava al RI, muovendo dalle sue stesse prospettazioni (circa la povertà del patrimonio informativo trasmessogli dal RO), imporre l'immediata acquisizione dei risultati della Tac cerebrale, ove non ancora noti (eventualmente chiedendo di essere ricontattato) e di richiedere tutte le informazioni concernenti lo stato e la qualità della situazione cardiocircolatoria del paziente, ivi compresa l'eventuale assunzione di farmaci incidenti sulla funzione di coagulazione, attesa l'evidente centralità del punto concernente il rischio di emorragia cerebrale.
Allo stesso modo, spettava al RI - una volta acquisite le corrette informazioni sulla situazione dello SC - governare criticamente (e con sensibile discernimento) l'amministrazione delle risorse ospedaliere disponibili, non lasciando, al burocratico rilievo delle priorità acquisite (come la già registrata presenza di un numero di pazienti potenzialmente interessati alla neurochirurgia) di decidere della sorte del paziente più a rischio. Peraltro, la stessa corte territoriale ha sul punto evidenziato come, quella della neurochirurgia di GI AL, alle ore 17.30 di quel giorno, non fosse affatto una situazione di effettivo default (ossia di saturazione nell'acquisibilità di pazienti aggiuntivi), non essendo stata ancora visitata la paziente GU (peraltro inviata dallo stesso "inaffidabile" pronto soccorso di TE) e non potendo escludersi l'inesistenza di alcuna urgenza per la stessa (come in effetti successivamente avvenuto), ed essendo rimasta comprovata l'effettiva differibilità (sia pure di poche ore) dell'intervento chirurgico sul paziente Varrà, rispetto alla più stringente urgenza della situazione dello SC. In nessun caso, infine, il RI avrebbe potuto negare l'invio dello SC per una consulenza o per l'eventuale collocazione dello stesso in osservazione (anche in pronto soccorso), al fine di assicurarne le possibilità di un eventuale intervento neurochirurgico d'urgenza.
Appare, in conclusione, indubitabilmente logica l'osservazione evidenziata dalla corte territoriale circa la necessità che il RI orientasse il proprio atteggiamento, nell'occasione, in termini "intellettualmente aperti", dubitando criticamente delle comunicazioni ricevute dal RO, senza accettarne supinamente e fideisticamente le informazioni trasmesse, coltivando il senso della complessità del quadro che si andava componendo (anche sul piano della gestione delle risorse strutturali), e senza trascurare di comprendere (con inescusabile negligenza) ciò che lo stesso avrebbe dovuto - e certamente (sulla base della propria esperienza e qualificazione professionale) potuto - comprendere. Nessun rilevanza, infine, può essere ascritta alle doglianze articolate dal ricorrente con riguardo all'asserita supposta interruzione del nesso di causalità tra la condotta del RI e il decesso dello SC (con particolare riguardo alle inefficienze, le omissioni e l'imperizia - preesistenti, coesistenti e successive all'intervento dell'imputato - ascritte agli altri soggetti intervenuti nella vicenda), valendo, anche con riguardo alla posizione del RI, il principio, già richiamato e largamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui qualora l'obbligo di impedire l'evento ricada su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'art. 41 c.p., comma 1. In quest'ultima ipotesi, la mancata eliminazione di una situazione di pericolo (derivante dal fatto commissivo od omissivo dell'agente), ad opera di terzi, non è una distinta causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, ma una causa/condizione negativa grazie alla quale la prima continua ad essere efficace (cfr., in termini, Sez. 4, Sentenza n. 43078 del 28/04/2005, Rv. 232416) (v., supra, par. 23.1).
Nè vale alcun richiamo al principio dell'affidamento rispetto alla condotta di altri soggetti (anche professionalmente qualificati) intervenuti nella vicenda (al di là della totale inconferenza del riferimento alla posizione dei colleghi delle altre strutture sanitarie calabresi, asseritamente non coinvolti da parallele iniziative giudiziarie, attesa l'irrilevanza dell'argomentazione sul riscontro dei profili di colpevolezza rinvenuti nella condotta del RI e sulla relativa incidenza causale nella determinazione del decesso dello SC), valendo sul punto le decisive considerazioni già in precedenza illustrate circa l'impossibilità di parlare di "affidamento" quando colui che si affida sia in colpa per avere violato determinate norme precauzionali o per avere omesso determinate condotte e, ciononostante, confidi che altri, che gli succede nella stessa posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio all'omissione, con la conseguenza che qualora, anche per l'omissione del successore, si produca l'evento che una certa azione avrebbe dovuto e potuto impedire, esso avrà due antecedenti causali, non potendo il secondo configurarsi come fatto eccezionale, sopravvenuto, sufficiente da solo a produrre l'evento (vedi supra par. 23.2).
Quanto all'invocata riconduzione della condotta colpevole dell'imputato al territorio della colpa lieve penalmente irrilevante (L. n. 189 del 2012, ex art. 3), deve ritenersi del tutto assorbente il rilievo del grado particolarmente elevato di scostamento del comportamento dell'imputato rispetto allo standard dallo stesso esigibile, così come espressamente sancito, con argomentazione coerentemente e plausibilmente elaborata, dalla corte territoriale. 25. Devono essere, infine, integralmente disattesi i ricorsi proposti dal LE e dal OD.
Osserva preliminarmente il collegio come entrambi i ricorrenti abbiano sollevato la questione relativa alla contestata operatività causale delle rispettive condotte in relazione al decesso dello SC, avendo evidenziato come gli intervalli temporali eventualmente riconducibili alle relative condotte omissive non sarebbero stati in ogni caso sufficienti, ove risparmiati, a impedire la verificazione dell'evento lesivo ai danni della persona offesa, con la conseguente palese dimostrazione (mediante la controprova logica del procedimento di eliminazione mentale della condotta) dell'inesistenza di legami causali tra le rispettive azioni e/od omissioni e il decesso dello SC.
In particolare, il LE ha rilevato come il tempo occorso ai fini del cambio "al volo" dell'equipaggio dell'ambulanza XF, che stava trasportando lo SC da TE a GI AL, si sarebbe esaurito nell'arco di pochi minuti, del tutto inidonei a determinare alcun decisivo ritardo nei soccorsi del paziente. Viceversa, il OD ha dedotto come, pur quando lo stesso si fosse prestato, all'atto della prima richiesta proveniente dal pronto soccorso di TE, all'immediato rientro al fine di caricare lo SC per condurlo all'ospedale di GI AL, l'eventuale raggiungimento di questo sarebbe avvenuto in tempi insufficienti per la salvezza del bambino.
In linea generale, osserva il collegio come la vicenda in esame si presti ad essere ricondotta, sul piano della qualificazione della spiegazione eziologica, all'ipotesi della cd. causalità additiva (o cumulativa).
L'esempio di scuola costituito dall'ipotesi (causalmente determinante) della contemporanea somministrazione, da parte di due soggetti, inconsapevoli l'uno dell'altro, di dosi di veleno di per sè prive di efficacia letale e tuttavia sufficienti, ove considerate in azione combinata, a determinare il decesso dell'assuntore, chiede d'essere adattata, nel caso di specie, all'evidenza di più condotte omissive che, succedendosi l'una all'altra, valgano a determinare, in sommatoria, un complessivo e decisivo ritardo nel soccorso della persona offesa.
Rispetto alla verificazione dell'evento lesivo, deve ritenersi del tutto scorretta l'impostazione del discorso causale limitato all'apprezzamento esclusivo dell'efficacia eziologica dei singoli contributi individuali nella determinazione della decisività del ritardo, richiedendosi, viceversa, la considerazione dell'insieme di tali contributi omissivi, riguardati, ciascuno, quale reciproca condizione di efficacia degli altri, in relazione al decorso del dinamismo causale.
Nel caso di specie, la vera e propria "corsa contro il tempo" innescata dal rischio emorragico secondario all'evento traumatico subito dallo SC chiede d'essere analizzata (nella ricerca dell'incidenza causale di ciascuna singola omissione, rispetto all'accumulazione del ritardo decisivo) in rapporto alla determinazione del momento "di non ritorno" della degenerazione nEurologica (ossia del momento oltre il quale nessun possibile intervento salvifico avrebbe più arrestato l'evoluzione dell'emorragia nella devastazione cerebrale del paziente); momento che i giudici del merito, sulla scorta delle evidenze del caso concreto, hanno logicamente collocato proprio in corrispondenza dell'arrivo dello SC presso il reparto di neurochirurgia dell'ospedale di GI AL, allorché lo stesso ebbe a subire il primo arresto cardiocircolatorio, responsabile dell'ulteriore non dispensabile differimento dell'intervento chirurgico di evacuazione dell'ematoma subdurale.
Varrà dunque ribadire come, là dove lo SC fosse giunto all'ospedale di GI AL, anche solo ragionevolmente prima delle 21.30 ("anche cinque minuti" secondo il coerente apprezzamento della corte reggina: cfr. pag. 88 sent. appello), l'intervento chirurgico per l'evacuazione dell'ematoma avrebbe potuto essere eseguito, in assenza del primo arresto cardiocircolatorio (e del conseguente necessario tempo di attesa per la stabilizzazione), ben due ore prima di quanto non sia stato nella realtà: un tempo che, come correttamente dimostrato sul piano probatorio dalla corte territoriale, avrebbe condotto (se non alla sicura preservazione dell'integrità nEurologica) alla sopravvivenza del paziente (o comunque alla manifestazione degli effetti lesivi dell'evento in tempi significativamente diversi e/o con minore intensità lesiva), sulla base di un elevato livello di probabilità logica o di credibilità razionale prossima alla certezza, come in precedenza rimarcato in forza della congiunta considerazione di tutte le rassegnate evidenze del caso concreto (vedi supra parr. 23 e 23.1). Ciò posto, proprio il procedimento di eliminazione mentale delle omissioni ascritte al LE o al OD consente di pervenire alla conclusione che l'eventuale tempestivo compimento, da parte di almeno uno dei due ricorrenti, delle condotte alternative lecite nella specie omesse, avrebbe permesso di assicurare la presenza dello SC presso l'ospedale di GI AL ragionevolmente prima delle 21.30, sì da consentire l'immediata esecuzione dell'intervento chirurgico di evacuazione dell'ematoma senza che l'arresto cardiocircolatorio ne differisse (fatalmente) il compimento.
Trova qui conferma la sostanziale coerenza dell'ipotesi della causalità additiva (o cumulativa) rispetto alla teoria condizionalistica accolta dall'art. 41 c.p., di esso costituendo una lineare applicazione, giacché, essendo ciascuna omissione essenziale alla produzione dell'evento, l'eliminazione mentale di ciascuna di esse fa venir meno l'esito letale, tenuto conto dell'insufficienza di ognuna delle altre omissioni a determinarlo.
Del tutto correttamente - tanto sul piano logico, quanto su quello giuridico - i giudici del merito hanno dunque attestato come ciascuna delle omissioni ascritte agli odierni imputati fosse da considerare componente essenziale e ineliminabile della spiegazione causale, assumendo, quindi, una piena incidenza determinante nella produzione del decesso del paziente.
Peraltro, con riguardo alla posizione del LE, la corte territoriale ha altresì sottolineato il ricorso di un aggiuntivo profilo omissivo causalmente rilevante nella determinazione del decesso dello SC, evidenziando come lo stesso (certamente titolare di una posizione di garanzia, in ragione della relazione terapeutica instaurata con l'assunzione in carico del paziente sullo stesso veicolo di soccorso sul quale l'imputato era chiamato a prestare il proprio servizio: cfr. Sez. 4, Sentenza n. 10819 del 04/03/2009, Rv. 243874), pur avendo piena contezza del grave ritardo con il quale il paziente stava raggiungendo il reparto di neurochirurgia di GI AL (essendo stato proprio il medico che ebbe a soccorrere il ragazzo intorno alle 16.00 immediatamente a seguito dell'incidente), avesse trascurato di suggerire, al medico rianimatore a bordo (soggetto deceduto nel corso del giudizio), di procedere all'intubazione del paziente, a nulla rilevando l'eventuale affidamento sullo stesso riposto (valendo al riguardo le medesime argomentazioni già in precedenza illustrate, in tema di affidamento, con riguardo alle posizione del RO, della TT e del RI: cfr., supra, parr. 23.2 e 24.1): misura certamente inidonea di per sè a scongiurare l'arresto cardiocircolatorio o gli effetti devastanti dell'emorragia cerebrale, e tuttavia sicuramente utile a consentire l'acquisto di tempo prezioso, in attesa della decisiva evacuazione chirurgica dell'ematoma, attraverso gli effetti nEurologici positivi ottenibili mediante la ventilazione artificiale. Entrambi i profili della condotta del LE (quello - gravemente censurabile, anche sotto il profilo morale - del cambio "al volo" dell'equipaggio dell'ambulanza con a bordo un paziente in lotta con la morte, e quello relativo all'omissione delle misure protettive della struttura nEurologica del paziente) sono stati adeguatamente valutati, dai giudici del merito, nella prospettiva di un sensibile e grave scostamento dagli standards di diligenza e di perizia certamente esigibili nei confronti dell'imputato e allo stesso fondatamente rimproverabile, si da ascriverne la realizzazione all'indole gravemente colposa del relativo contegno. Allo stesso modo, la corte territoriale ha evidenziato, con sufficiente coerenza logica e adeguatezza argomentativa, l'avvenuta indubitabile violazione, da parte del OD, di ineludibili doveri cautelari di speditezza nell'esecuzione delle proprie funzioni di taxi sanitario, avendo lo stesso ingiustificatamente ritardato la risposta all'accorata richiesta di soccorso per lo SC proveniente da TE, perseverando nella sconsiderata omissione della valutazione comparativa tra l'urgenza degli esami eco-color- doppler dei pazienti che lo stesso stava seguendo (pazienti che ben avrebbero potuto essere temporaneamente lasciati in ambito ospedaliero), rispetto alla prospettata necessità di condurre un ragazzo di 12 anni, con elevatissimi rischi di emorragia cerebrale, al più vicino reparto di neurochirurgia, con la conseguente dissipazione di tempo decisivo per l'esecuzione del salvifico intervento chirurgico a beneficio del paziente, del quale ha concorso (in forza delle argomentazioni più sopra illustrate) a cagionare il decesso.
26. L'accertamento dell'infondatezza di tutti i motivi d'impugnazione illustrati dagli imputati impone la pronuncia del rigetto dei ricorsi, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, oltre al rimborso delle spese del giudizio in favore delle parti civili, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali;
condanna i ricorrenti stessi, in solido, a rimborsare alle parti civili SC AL e TO IA ID le spese sostenute per questo giudizio che liquida in complessivi Euro 3.000.00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 aprile 2015. Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2015