Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/04/2015, n. 24455
CASS
Sentenza 22 aprile 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

L'assenza di legittimazione all'esercizio dell'azione civile da parte del difensore, per difetto di procura speciale, ovvero da parte del sostituto processuale, per difetto dei relativi poteri sostanziali, è sanata mediante la presenza in udienza della persona offesa, che consente di ritenere la costituzione di parte civile come avvenuta personalmente.

In tema di omicidio colposo, allorquando il decesso della vittima sia determinato dalla sommatoria delle condotte omissive ascrivibili a diversi garanti, intervenuti in tempi diversi, è configurabile il nesso causale tra l'evento letale e ciascuna delle riscontrate omissioni, essendo ognuna di esse essenziale alla sua produzione. (In motivazione la S.C. ha affermato che la causalità additiva o cumulativa costituisce applicazione della teoria condizionalistica di cui all'art. 41 cod. pen., giacché, essendo ciascuna omissione essenziale alla produzione dell'evento, l'eliminazione mentale di ciascuna di esse fa venir meno l'esito letale, tenuto conto dell'insufficienza di ognuna delle altre omissioni a determinarlo).

La nullità dell'accertamento tecnico disposto dal pubblico ministero non comporta alcuna conseguenza allorquando il giudice pervenga all'affermazione di responsabilità con argomenti che prescindono dalle valutazioni del consulente.

In tema di responsabilità medica, il rispetto di linee guida accreditate presso la comunità scientifica non determina, di per sé, l'esonero dalla responsabilità penale del sanitario ai sensi dell'art. 3 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (conv. in legge 8 novembre 2012, n. 189), dovendo comunque accertarsi se la specificità del quadro clinico del paziente imponesse un percorso terapeutico diverso rispetto a quello indicato da dette linee guida.

Commentari9

Mostra tutto (9)
  • 1Omicidio colposo: Se ci sono più titolari della posizione di garanzia l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile a ciascuno di loro
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 settembre 2021 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Alessandria del 23 luglio 2018, ha disposto - per quanto di specifico interesse in questo giudizio - la riduzione della pena inflitta a F.F. nella misura di mesi sette di reclusione, invece confermando la condanna di B.P. alla pena di mesi dieci di reclusione e di C.F. a quella di mesi sette di reclusione. 1.1. I suddetti imputati sono stati ritenuti responsabili del delitto di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2, in relazione all'art. 2087 c.c. e al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 26, 36, art. 37, lett. a), art. 63, art. 64, comma 1, lett. a), …

     Leggi di più…

  • 2La parte civile nel processo penale
    https://www.studiocataldi.it/

    La parte civile è il soggetto danneggiato dal reato (o il suo successore) che introduce l'azione civile all'interno del processo penale Chi è la parte civile Chi può costituirsi parte civile La costituzione di parte civile Parte civile: termini per la costituzione Cause di estinzione dell'azione civile Giurisprudenza sulla parte civile Chi è la parte civile La parte civile è il soggetto che, con la propria costituzione nel giudizio penale, manifesta la propria volontà di ottenere dall'imputato e dal responsabile civile il risarcimento dei danni prodotti dal reato, il rimborso delle spese di giudizio e la restituzione dei beni di cui il danneggiato sia stato eventualmente privato in …

     Leggi di più…

  • 3Omicidio colposo: se vi sono più titolari della posizione di garanzia ciascuno è destinatario per intero dell'obbligo di tutela imposto dalla legge
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 4Le linee guida non sono vincolanti ed il medico in alcuni casi ha il dovere di non rispettarle.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 gennaio 2023

    Responsabilità medica penale Con la sentenza n. 7849/22, la Quarta Sezione della Suprema Corte ha affermato che le raccomandazioni contenute nelle linee guida definite e pubblicate ai sensi della L. 8 marzo 2017, n. 24, art. 5 - pur rappresentando i parametri precostituiti a cui il giudice deve tendenzialmente attenersi nel valutare l'osservanza degli obblighi di diligenza, prudenza, perizia - non integrano veri e propri precetti cautelari vincolanti, capaci di integrare, in caso di violazione rimproverabile, ipotesi di colpa specifica, data la necessaria elasticità del loro adattamento al caso concreto; ne consegue che, nel caso in cui tali raccomandazioni non siano adeguate rispetto …

     Leggi di più…

  • 5Colpa medica: Le linee guida non vincolano la libertà di scelta professionale del medico.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 23 marzo 2022

    La massima In tema responsabilità medica, le linee guida definite e pubblicate ai sensi dell' art. 5 legge 8 marzo 2017, n. 24 , sono raccomandazioni di ordine generale, che contengono regole cautelari di massima, flessibili e adattabili, prive di carattere precettivo, rispetto alle quali è fatta salva la libertà di scelta professionale del sanitario nel rapportarsi alla specificità del caso concreto, nelle sue molteplici varianti e peculiarità e nel rispetto della relazione terapeutica con il paziente. La sentenza Cassazione penale , sez. IV , 03/02/2022 , n. 7849 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa il 26 marzo 2021, la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna emessa dal …

     Leggi di più…
Mostra tutto (9)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/04/2015, n. 24455
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24455
Data del deposito : 22 aprile 2015

Testo completo