Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/10/2015, n. 2536
CASS
Sentenza 23 ottobre 2015

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In tema di reati omissivi colposi, quando un obiettivo di sicurezza può essere soddisfatto con l'adozione di diverse strategie, la scelta dell'una o dell'altra da parte del soggetto titolare della posizione di garanzia è indifferente e l'obbligo può essere adempiuto anche con l'adozione di cautele diverse da quelle "specifiche", quando si adottino interventi evoluti dal punto di vista tecnico e scientifico ed efficienti almeno quanto quelli prescritti dalla regolamentazione ufficiale della materia.

In tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia può essere generata non solo da investitura formale, ma anche dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante mediante un comportamento concludente dell'agente, consistente nella presa in carico del bene protetto. (Fattispecie relativa al crollo di edificio scolastico a seguito di evento sismico, in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza in capo al dirigente del settore edilizia della Provincia di un obbligo di collaborare alla valutazione e gestione del rischio sismico connesso alla fragilità dell'edificio, avendo egli assunto, una posizione di garanzia anche in fatto, a seguito delle ripetute ispezioni svolte nei giorni antecedenti al sinistro).

In tema di reati colposi omissivi, è ravvisabile in capo al dirigente scolastico una responsabilità di natura contrattuale nei confronti degli allievi che si caratterizza per l'esistenza di un obbligo di vigilanza e protezione connesso alla funzione educativa e all'affidamento dei minori all'istituto, al fine di evitare che gli stessi possano recare danno a terzi o a sé medesimi, o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo. (Fattispecie relativa al crollo di edificio scolastico a seguito di evento sismico, in cui la Corte ha ritenuto la responsabilità a titolo di omicidio colposo del dirigente scolastico che, consapevole delle gravi carenze strutturali dell'edificio, pur a seguito di numerose scosse sismiche, aveva omesso di adottare i necessari provvedimenti volti allo sgombero o comunque alla salvaguardia degli studenti).

In tema di omicidio colposo, l'adeguatezza del comportamento dell'agente chiamato a gestire il rischio sismico, dovendosi escludere la natura eccezionale ed imprevedibile dell'evento ove verificatosi in zona qualificata a rischio, deve essere valutata in relazione alle contingenze del caso concreto, in considerazione delle caratteristiche dell'edificio, della sua utilizzazione, delle informazioni scientifiche, specifiche e di contesto, disponibili in ordine a possibilità o probabilità di eventi dirompenti. (Fattispecie relativa al crollo di edificio scolastico, in cui la Corte ha ritenuto la responsabilità per omicidio colposo del Dirigente scolastico e del Dirigente del settore edilizia della Provincia per aver omesso di disporre lo sgombero dell'immobile, in considerazione della prevedibilità dell'evento tellurico in quanto verificatosi in area qualificata a discreto rischio ed a seguito di uno sciame sismico protrattosi nel tempo con crescente intensità e di due violentissime scosse verificatesi nella stessa notte).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/10/2015, n. 2536
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2536
Data del deposito : 23 ottobre 2015

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